Raccomandata
Incarto n. 30.2006.33 TB
Lugano 14 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° gennaio 1997 al febbraio 2006 RI 1 è stato affiliato come datore di lavoro presso la Cassa CO 1. Dal 1996 al 2006 egli ha organizzato tombole avvalendosi di diversi collaboratori – volontari e non (doc. A16) -, mentre per gli anni in questione (2000-2002) l'assicurato non ha dichiarato salariati alle sue dipendenze (doc. A10).
1.2. Il 3 marzo 2005 (doc. A8) la Cassa ha notificato all'assicurato una decisione di tassazione d'ufficio per il periodo 2000-2002, con cui ha fissato in Fr. 270'198,35 i contributi AVS/AI/IPG che RI 1, in qualità di datore di lavoro, doveva versare all'amministrazione sulle indennità di Fr. 1'544'000.corrisposte ai suoi collaboratori, i quali sono stati considerati come suoi dipendenti e quindi il salario percepito è stato assoggettato al pagamento degli contributi sociali.
1.3. Tramite l'avv. RA 1, il 15 marzo 2005 (doc. A6) l'assicurato ha contestato sia la somma dovuta sia il sistema di calcolo adottato dalla Cassa, nemmeno specificato.
I rappresentanti dell'assicurato e dell'amministrazione si sono incontrati il 1° luglio 2005 (doc. A5). In quell'occasione la Cassa ha spiegato che la tassazione d'ufficio è stata allestita sulla base dei dati dell'ufficio delle tombole del Cantone ed analizzando le richieste di autorizzazione ed i resoconti delle tombole effettuate, poi forniti all'interessato per osservazioni.
Siccome entro il termine fissato l'assicurato non ha comunicato all'amministrazione se manteneva l'opposizione alla decisione di tassazione d'ufficio, essa gli ha inviato una diffida di pagamento (doc. A3), contestata dal patrocinatore (doc. A2). Il 10 febbraio 2006 (doc. A12) la Cassa ha quindi chiesto a quest'ultimo di trasmettere tutta la documentazione concernente gli emolumenti serali pagati dall'assicurato ai suoi collaboratori nell'ambito dell'organizzazione delle tombole tenutesi fra il 2000 ed il 2002 compresi. Anche l'ultimo termine fissato dall'amministrazione all'interessato per produrre la documentazione necessaria è rimasto lettera morta, malgrado vi fosse l'avvertenza che, trascorso infruttuoso, l'autorità avrebbe deciso sulla scorta dei documenti agli atti (doc. A14).
Pertanto, con decisione su opposizione del 29 maggio 2006 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione basandosi sulla sola documentazione in suo possesso.
1.4. Il 30 giugno 2006 (doc. I) RI 1 ha interposto ricorso al TCA tramite il medesimo patrocinatore, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, il rinvio degli atti alla Cassa affinché "proceda, in collaborazione con i competenti uffici statali, alla verifica che gli interessati hanno dichiarato per tassazione i relativi loro redditi conseguiti.". Inoltre, il ricorrente ha più volte osservato di aver agito in buona fede, di aver "esercitato per conto di terzi uno specifico mandato" e che la metodologia adottata dalla Cassa sia stata arbitraria, poiché essa ha "accettato de facto (o perlomeno per tacito consenso) per molti anni lo statuto giuridico di mandatario del ricorrente nell'ambito dell'organizzazione di tombole facendo così credere che tutto fosse regolare dal profilo legale".
1.5. Con risposta del 16 agosto 2006 (doc. IV) la Cassa ha riassunto la fattispecie, evidenziando che gli inviti impartiti al ricorrente di consegnare il materiale richiesto non sono mai stati raccolti dal diretto interessato, perciò la decisione su opposizione è stata resa sulla base degli atti a disposizione e va, quindi, confermata.
L'insorgente non ha fornito nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
In ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal ricorrente per gli anni 2000-2002. Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel 2005 rispettivamente nel 2006.
Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti sono applicabili le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
2.2. È incontestato che il ricorrente ha svolto l'attività lucrativa di organizzatore di tombole dal 1997 fino al febbraio 2006 e che nel medesimo periodo è stato affiliato nella categoria dei datori di lavoro (doc. IV pag. 2 in fondo).
Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se l'assicurato possa essere considerato come datore di lavoro delle persone che operavano insieme a lui in quel contesto.
A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."
2.5. Il TFA ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.7. In concreto, con la querelata decisione la Cassa ha tassato d'ufficio il ricorrente relativamente agli importi versati al personale impiegato per l'organizzazione delle tombole. Infatti, l'amministrazione ha ritenuto che negli anni 2000, 2001 e 2002 l'insorgente ha occupato diverse persone, perciò deve pagare i contributi sociali sulla base dei salari ad esse versati.
L'assicurato sostiene invece di non poter essere ritenuto datore di lavoro.
Va a questo proposito rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 3 marzo 2005. Infatti, l'amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.
2.8. In uno scritto alla Cassa (doc. A2), l'insorgente ha argomentato che i "saltuari collaboratori devono aver personalmente dichiarato all'Autorità fiscale i modesti redditi accessori e pertanto aver assolto i relativi oneri sociali. Il mio mandante non ha mai trattenuto la quota AVS di tali collaboratori proprio in ossequio a quanto sopra menzionato, non considerandosi un datore di lavoro, fino a venuta conoscenza della famosa sentenza [ndr: STCA del 21 febbraio 2001 nella causa D.M., Inc. n. 30.1999.148]". Con l'atto ricorsuale l'assicurato ha ribadito di aver sempre informato il personale saltuariamente impiegato dell'obbligo di dichiarare personalmente all'autorità fiscale le somme incassate nella distribuzione delle cartelle (doc. I pag. 2 lett. b). Infine, ha sempre creduto che "l'occasionale personale di cui si ha memoria ha certamente indicato all'Autorità fiscale i modesti redditi conseguiti secondo le direttive ricevute." (doc. I pag. 2 lett. h), tanto che lo Stato "con i suoi elevati servizi di controllo ha potuto verificare le dichiarazioni del personale avventizio e occasionale" (doc. I pag. 2 lett. i).
In merito a queste ultime affermazioni, il TCA osserva che le stesse non hanno alcuna pertinenza con la procedura in discussione, siccome sub iudice è il mancato versamento dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF sulle indennità corrisposte ai collaboratori, non la mancata dichiarazione fiscale nei rispettivi redditi delle somme incassate da queste stesse persone grazie alle tombole.
In questo senso, anche le ulteriori obiezioni dell'assicurato concernono sempre ed unicamente l'aspetto fiscale della questione, ovvero le singole dichiarazioni fiscali di ognuno dei collaboratori – a pagamento, e non i volontari – per quanto concerne le somme ricevute dal ricorrente. A dire di quest'ultimo, le persone implicate erano "consapevoli che in ogni caso lo Stato aveva il controllo generale dell'economicità di ogni tombola essendo in possesso di ogni singolo rendiconto. In effetti a tombola avvenuta l'Autorità preposta riceve subito tutte le informazioni mediante l'allestimento del rendiconto sui formulari ufficiali." (doc. I pag. 2 lett. l) e mai lo Stato, ricevuti i suoi formulari ufficiali a chiusura della singola tombola, ha espresso specifiche obiezioni nel corso degli anni (doc. I pag. 2 lett. g).
Pertanto, queste argomentazioni non hanno attinenza con la tematica trattata e sono quindi infondate.
2.9. Con la liquidazione degli importi di loro spettanza al momento della chiusura di ogni serata di tombola, l'insorgente ha creduto di aver facilitato di gran lunga il proprio lavoro, in considerazione, soprattutto, dell'occasionale e saltuaria collaborazione delle persone interessate e, non di meno, della praticità organizzativa e burocratica di ogni tombola (doc. I pag. 2 lett. c), che implicava di "non dover allestire specifiche tabelle di natura contabile, amministrativa e fiscale per le persone di cui sopra, operazione costosa e certamente infruttuosa per i beneficiari delle tombole;" (doc. I pag. 2 lett. g). Di conseguenza, egli non ha ritenuto di dover registrare i nominativi delle persone che contribuivano a fornire assistenza e prestazioni nelle singole serate di tombola, comprese anche le persone che lavoravano a titolo gratuito (doc. I pag. 2 lett. f).
Inoltre, a sua discolpa il ricorrente ha evidenziato che i formulari ufficiali che riempiva per ottenere l'autorizzazione ad organizzare tombole indicavano sì delle condizioni da rispettare, ma nulla enunciavano riguardo agli obblighi in materia di contributi sociali (doc. I pag. 2 lett. d). Difatti, egli non ha mai ricevuto informazioni riguardanti lo statuto giuridico di un organizzatore di tombole nei confronti di un ente sociale né è stato oggetto di specifiche richieste di pagamento in tal senso (doc. I pag. 2 lett. m).
Il ricorrente ha quindi chiesto la tutela della sua buona fede, in virtù "della consolidata prassi in vigore da moltissimi anni e anche spesso della partecipazione gratuita di personale proveniente dagli stessi richiedenti l'autorizzazione" per organizzare le tombole (doc. I pag. 2 lett. e). Il mandato specifico espletato per conto di terzi per tanti anni fondandosi su una prassi sempre accettata dagli enti statali non può, all'improvviso, essere contestato dalla Cassa di compensazione a discapito di assicurati in buona fede. Vi sarebbe dunque arbitrarietà nella metodologia adottata dall'amministrazione, giacché il ricorrente sarebbe stato ingannato "dalle mancate informazioni dall'intempestività degli interventi della Cassa nel corso dei lunghissimi anni di attività del ricorrente, con ciò provocando erronee situazioni che fanno ritenere l'avverarsi di un classico caso di un "venire contra factum proprium" non tollerato dai nostri principi giuridici amministrativi" (doc. I pag. 4). E ciò, tutt'al più se si pone mente che il cambio di prassi è avvenuto soltanto a seguito di una recente sentenza di questo stesso TCA.
2.10. Secondo la giurisprudenza un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. fed. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Un provvedimento deve infine essere annullato solo se è arbitrario nel suo risultato, ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili oppure ove esso non è motivato (STFA del 20 aprile 2006 nella causa M., H 57/04; DTF 129 I 9 consid. 2.1, DTF 129 I 58 consid. 4, DTF 127 I 41 consid. 2a). Per arbitrarietà ci si scosta dalla soluzione scelta dall'istanza precedente solo se essa risulta del tutto insostenibile o destituita di fondamento serio e oggettivo ed inoltre quando il giudizio impugnato è arbitrario nel suo risultato e non solo nella motivazione (STFA del 27 novembre 2006 nelle cause M.A.T., I 452/05 e I 456/05; DTF 130 I 360 consid. 3.2 e riferimenti).
Il principio della buona fede, anch'esso sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere ad un amministrato un vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:
1. l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;
2. l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;
3. l'amministrato non ha potuto rendersi immediatamente conto dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
5. da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223).
La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124 consid. 4). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 KV 97 pag. 525 consid. 4b).
2.11. Nel caso in questione, si è in presenza di una decisione amministrativa resa il 3 marzo 2005 sulla scorta di accertamenti eseguiti dalla Cassa di compensazione. Su tali basi, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro, qui ricorrente.
L'obbligo, per una Cassa, di procedere al controllo di un datore di lavoro si presenta ogni quattro anni (art. 162 OAVS). Per prassi, la Cassa CO 1 esegue queste revisioni soltanto quando i salari versati ai dipendenti di una ditta raggiungono l'ammontare di Fr. 200'000.-. In specie, sebbene l'assicurato fosse affiliato come datore di lavoro sin dal 1997, tuttavia egli non ha mai segnalato di avere dei salariati alle sue dipendenze – almeno negli anni in discussione (doc. A10). Per tale ragione la Cassa non ha effettuato in precedenza un controllo della sua posizione.
Gli scritti agli atti, datati 8 e 17 aprile 2003 (docc. A11a ed A11b), dimostrano soltanto che già a quel momento la Cassa aveva intrapreso i passi necessari volti a determinare lo statuto contributivo dell'assicurato. Ma l'elemento fondamentale per stabilire l'eventuale violazione del principio della tutela della buona fede dell'insorgente va fatto risalire all'emanazione della prima decisione formale dell'amministrazione che fissa lo statuto del ricorrente, ovvero all'unico momento topico, che in concreto si fissa al marzo 2005. Questa decisione, impugnata dall'assicurato, costituisce in realtà la prima revisione a cui esso è stato sottoposto in qualità di datore di lavoro.
Visto quanto precede, l'insorgente non è dunque legittimato ad invocare il rispetto della buona fede, siccome in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione di una Cassa di compensazione che possa averlo indotto in errore.
Non avendolo così mai sottoposto ad un controllo qualificandolo come indipendente, nemmeno si può sostenere che la Cassa di compensazione abbia fornito al ricorrente delle informazioni errate riguardo alla propria qualificazione ed a quella dei suoi collaboratori.
Apparendo dunque per la prima volta, solo in questa occasione, il nome dell'insorgente come quello di un datore di lavoro a tutti gli effetti, non è di conseguenza lecito ammettere che vi sia stata una violazione della sua buona fede.
E neppure v'è stato un comportamento arbitrario da parte della Cassa di compensazione resistente nell'averlo ritenuto quale datore di lavoro delle persone salariate che hanno collaborato con lui nella realizzazione di tombole negli anni 2000, 2001 e 2002, e che quindi devono essere considerate come suoi dipendenti.
Con la fissazione dei contributi sociali dovuti dal ricorrente sui salari versati ai propri collaboratori, considerati dipendenti, la Cassa non ha affatto agito arbitrariamente, non ha modificato inaspettatamente la propria prassi in materia di affiliazione di persone che organizzano tombole, basandosi sulla sentenza di questo Tribunale emanata il 21 febbraio 2001 nella causa D.M. (Inc. n. 30.1999.148). Questo giudizio ha infatti semplicemente precisato la giurisprudenza già allora in vigore sulla qualifica di dipendente/indipendente di una persona che esercita un'attività lucrativa, applicandola al contesto di una persona organizzatrice di tombole. In sé, questo Tribunale non ha modificato nulla.
Quindi, riferendosi a tali principi giurisprudenziali, la Cassa di compensazione non ha adottato un provvedimento arbitrario, ovvero non ha violato un principio giuridico chiaro ed indiscusso. Il risultato a cui è giunta l'amministrazione (qualifica di datore di lavoro dell'assicurato, con conseguente assoggettamento ai contributi sociali delle indennità versate ai suoi collaboratori per le prestazioni svolte a favore dello stesso) non può dunque essere ritenuto come insostenibile, giacché, per contro, esso è pienamente corretto.
In conclusione, non v'è stato nessun cambiamento da parte della Cassa di compensazione del modo di eseguire le revisioni degli organizzatori di tombole, che in tale veste possono pertanto essere qualificati come datori di lavoro. L'amministrazione ha unicamente voluto ricordare agli interessati che dovevano continuare a seguire ed a rispettare la prassi allora vigente. La buona fede del ricorrente non può quindi essere riconosciuta.
2.12. Riguardo alla correttezza della soluzione a cui è giunta la Cassa, questo Tribunale evidenzia che la documentazione che essa ha raccolto porta a qualificare le persone che hanno fornito aiuto al ricorrente durante le serate in cui egli organizzava le tombole come suoi dipendenti e, conseguentemente, a qualificarlo come loro datore di lavoro.
A questo proposito, occorre qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali, e quindi anche davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali, è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Il Tribunale accerta quindi d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio generale secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
A parere del TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)"
2.13. La giurisprudenza esposta ha concluso che occorre sì dare seguito al principio inquisitorio; tuttavia, non va dimenticato che la parte che da un fatto vuole trarre un diritto ne debba apportare la prova, quindi che collabori con le autorità nella ricerca dei mezzi di prova; altrimenti, ne sopporta le conseguenze.
Alla fattispecie in esame viene inoltre in aiuto l'art. 43 cpv. 3 LPGA, che prevede espressamente che se l'assicurato che pretende prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Dall'istruttoria effettuata dalla Cassa (docc. A10-A16) è emerso che malgrado ne abbia avuto, più volte, la possibilità, il ricorrente non ha mai apportato le prove per confutare le tesi della controparte, sebbene l'amministrazione medesima gliele abbia chieste in più occasioni (docc. A5 e A12) e l'abbia pure espressamente avvertito che, trascorso infruttuoso l'ennesimo termine fissatogli, essa avrebbe deciso unicamente sulla base della documentazione agli atti (doc. A14).
Va inoltre evidenziato che anche in sede ricorsuale l'insorgente non ha fornito nuovi elementi probatori, né con l'atto di ricorso stesso (doc. I) né tanto meno con la possibilità offertagli di produrre al TCA ulteriori mezzi di prova dopo la risposta di causa della Cassa di compensazione (doc. V).
In queste circostanze, il ricorrente sopporta le conseguenze della resa di un giudizio sulla scorta della documentazione acquisita dall'autorità di prima istanza.
Dall'abbondante documentazione di cui l'amministrazione è entrata in possesso tramite il preposto ufficio cantonale (docc. A15 e A16), essa ha tratto un resoconto molto dettagliato riguardante la data esatta in cui si sono svolte le tombole, l'associazione che le ha "commissionate" al ricorrente, l'ammontare delle spese del personale che l'assicurato si è preso a carico ad ogni serata, il compenso che egli stesso ha incassato come organizzatore, il totale delle entrate incassate per ognuna delle tombole svolte e l'utile che la società promotrice delle tombole ha realizzato.
V'è inoltre una tabella che riassume la situazione di ogni anno dal 1996 al 2003 elencando il nome dell'associazione, le spese avute per il personale, il compenso totale che l'assicurato ha incassato organizzando tombole per quella o quell'altra società, il numero di tombole allestite per una o per l'altra associazione, la cifra d'affari e l'utile realizzati.
Analizzando questi resoconti si può osservare che, per quanto di pertinenza con la tematica in oggetto, a dipendenza del numero di eventi organizzati, le spese per il personale erano piuttosto ingenti sull'arco di un anno. Inoltre, il personale a cui il ricorrente faceva capo veniva retribuito, sempre ed unicamente dal citato organizzatore, con parte dell'incasso lordo conseguito proprio con le tombole. Le associazioni non pagavano nulla alle persone che, sotto la direzione dell'assicurato, contribuivano alla riuscita di ogni singola serata dedicata alle tombole.
Ciò che importa in concreto è dunque il grado di subordinazione delle persone che hanno collaborato con l'assicurato nei di lui confronti, poiché tale situazione ha comportato che le stesse hanno ricevuto la propria remunerazione direttamente dal ricorrente. Non è invece rilevante che l'insorgente abbia pagato il personale con i soldi incassati dalle varie associazioni grazie allo svolgimento delle tombole.
Dagli inserti raccolti dalla Cassa risulta quindi che le ivi citate associazioni hanno indicato in RI 1 il punto cardine di ogni tombola da esse promossa: egli era infatti l'unico organizzatore cui facevano capo i collaboratori intervenuti nelle singole serate. Il suo nome compare sugli appositi formulari che fungevano da resoconto e che l'assicurato stesso compilava ed inviava alla preposta autorità cantonale dopo ogni tombola.
In conclusione, dagli elementi messi a disposizione dalla Cassa che, va messo in rilievo, non sono stati contestati dal ricorrente ma, anzi, sono addirittura stati almeno parzialmente confermati dall'interessato in occasione dell'udienza avuta con i responsabili dell'amministrazione stessa (doc. A5), risulta in tutta evidenza un'attività lucrativa di tipo dipendente da parte delle persone a cui faceva capo il ricorrente. Va tuttavia evidenziato che esse, considerato il tipo di attività svolta, erano comunque libere di svolgere eventualmente la stessa attività per altri oppure una diversa occupazione altrove e, per tali altre attività, di essere, se del caso, qualificate in altro modo nell'ambito della LAVS.
L'insorgente deve pertanto essere considerato come un datore di lavoro almeno per il periodo in esame (anni 2000-2002) ed in quanto tale essere affiliato presso la Cassa di compensazione.
Il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. La presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti