Raccomandata
Incarto n. 30.2006.23 cs
Lugano 12 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2006 emanata da
Cassa CO 1 in materia di rendite AVS
ritenuto che RI 1, cittadino __________ nato il __________, ha chiesto, in data 7 novembre 2005, di essere messo al beneficio di una rendita di vecchiaia,
con decisione del 18 gennaio 2006 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta, poiché l’assicurato ha versato i contributi all’AVS unicamente per 10 mesi nel corso del 1996,
l’opposizione è stata respinta dall’amministrazione con decisione del 15 febbraio 2006 (doc. A5),
contro la predetta decisione RI 1 ha interposto tempestivo ricorso al TCA, rilevando che solo il 18 dicembre 2001, ossia 8 anni dopo il suo arrivo in Svizzera, gli è stata recapitata una decisione di fissazione dei contributi per il periodo dal 1.1.1996 al 31.10.1996, sostenendo che nessuno lo ha mai informato di essere obbligato a pagare i contributi senza aver diritto ad ottenere una prestazione di vecchiaia e affermando di essere disposto a pagare i 2 mesi mancanti per ottenere la rendita (doc. I),
con risposta del 23 marzo 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III),
il 5 aprile 2006 l’insorgente ribadisce di non essere stato informato, a suo tempo, circa il suo obbligo di pagare ancora due mesi di contributi per poter ottenere una rendita ed indica di aver pagato i contributi del 1996 quando aveva ormai 69 anni (doc. V),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS,
da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b),
per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2),
in concreto, l’interessato chiede di poter ottenere una rendita AVS sulla base di contributi pagati nel 1996, facendo valere di non essere stato informato, a suo tempo, della necessità di contribuire 12 mesi per poter beneficiare di una prestazione di vecchiaia,
mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda il calcolo della rendita AVS e le conseguenze dell’asserita mancanza di informazioni vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002,
l’art. 3 cpv. 1 LAVS prevede, per le persone che non esercitano attività lucrativa, come l’insorgente nel 1996, che l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni,
per l’art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni,
a norma dell’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario,
l’art. 29 cpv. 1 LAVS prevede che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti,
per l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso),
a norma dell’art. 29 ter LAVS, il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (cpv. 1). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi (lett. a), durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b), durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c),
si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS),
in DTF 130 V 335 il TFA, a proposito di un cittadino __________ che aveva chiesto una rendita di vecchiaia, ma non aveva contribuito un anno intero, ha stabilito da una parte che se il rischio assicurato (in concreto: il compimento dell’età che dà diritto a una rendita AVS) si è realizzato prima del 1° giugno 2002, mentre la decisione in lite è stata resa dopo tale data, l’eventuale diritto a prestazioni soggiace alle disposizioni dell’ALC e dei regolamenti comunitari per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore (in applicazione dell’art. 118 del regolamento n. 547/72) e dall’altra che conformemente all’art. 48 n. 1 del regolamento 1408/71, l’istituto assicurativo svizzero può rifiutare l’assegnazione di una rendita di vecchiaia a un cittadino straniero domiciliato in Francia per il fatto che non ha versato contributi all’AVS per almeno un anno intero (a norma dell’art. 29 LAVS),
l’Alta Corte ha affermato:
“3.1 Tant la convention franco-suisse que l'ALCP contiennent des règles relatives à une période d'assurance inférieure à une année.
3.1.1 Selon l’art. 18 al. 2 de la convention franco-suisse, si, pour l'ouverture du droit à une prestation selon la législation de l'un des Etats contractants, une période minimale d'assurance d'une année est exigée, l'institution compétente de cet Etat procède au calcul direct de la prestation en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. Aux termes de l'art. 19 de cette convention, lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat. Ces périodes sont néanmoins prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre Etat dans les termes de l'art. 18, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat (art. 19 al. 2 de la convention franco-suisse).
3.1.2 Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes
d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] pour que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.
Cette disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat est inférieure à un an ou lorsqu'aucune cotisation n'a été versée (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 20 février 1997, Martinez Losada e.a., C-88/95, C-102/95 et C-103/95, Rec. p. I-869, point 11; sur le rôle de la jurisprudence de la CJCE pour les tribunaux suisses, cf. art. 16 ALCP). L'art. 48 du règlement n° 1408/71 n'est toutefois pas applicable lorsque le droit aux prestations du travailleur migrant ou de ses survivants dérive déjà des seules dispositions de la législation de l'Etat membre en cause (arrêt de la CJCE du 20 novembre 1975, Borella, 49/75, Rec. p. 1461). Même en cas de période d'assurance ou de résidence inférieure à douze mois, l'institution n'est ainsi libérée de son devoir d'accorder des prestations, que lorsque celle-ci ne suffit pas, conformément à la législation de l'Etat membre concerné, à fonder un droit autonome (c'est-à-dire sans prendre en considération des périodes accomplies dans d'autres Etats membres selon l'art. 45 du règlement n° 1408/71) aux prestations (ROLF SCHULER in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3ème édition, Baden-Baden 2002, p. 382 n. 7 ad art. 48 du règlement n° 1408/71).
Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art. 46 par. 2, à l'exception du point b). Au cas où l'application du par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de residence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71). Cette disposition a pour but d'éviter qu'une personne qui a exercé son droit de libre circulation, mais n'a pas été assurée une année au moins dans aucun Etat membre ne perde le bénéfice des périodes d'assurance accomplies à l'étranger (ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002 p. 81).
(…)
Au regard des revenus obtenus par le recourant selon l'extrait du compte individuel et de la table 20 (industrie et métiers de l'alimentation) applicables en l'espèce, on constate que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de quatre mois au total (deux mois en 1956 et deux mois en 1957) - et non pas de six mois comme retenu par l'intimée dans la décision litigieuse. Le recourant ne remplit donc pas la condition minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS, laquelle doit être nécessairement remplie pour l'ouverture du droit à une rente ordinaire de vieillesse. L'intimée était dès lors en droit, tant en application de l'art. 19 de la convention franco-suisse que de l'art. 48 du règlement n° 1408/71, de refuser toute prestation de l'AVS au recourant. Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5. Conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le dossier devra être retourné à l'intimée pour qu'elle mette en oeuvre la procédure interétatique qui permettra aux autres Etats éventuellement concernés de prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse au sens des art. 48 par. 2 et 3 du règlement n° 1408/71 (cf. Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5004-5006).” (sottolineature del redattore),
nel caso di specie è incontestato che l’insorgente ha contribuito all’AVS per soli 10 mesi, dal 1.1.1996 al 31.10.1996, anno del suo 65esimo compleanno,
il ricorrente, in virtù degli art. 29 cpv. 1 LAVS e 50 OAVS nonché della giurisprudenza sopra citata per esteso, non ha pertanto diritto alla rendita di vecchiaia,
l’assicurato afferma tuttavia di voler contribuire anche per i due mesi mancanti,
ciò non è possibile, giacché i contributi versati per periodi successivi al mese del compimento del 65esimo anno di età non sono costitutivi di rendita (cfr. art. 29 bis LAVS e 52c OAVS) e perché i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, di regola, non possono più essere pretesi né pagati (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS),
il ricorrente fa pure valere una violazione dell’obbligo di informare, poiché l’amministrazione non lo ha avvertito che avrebbe dovuto contribuire ancora due mesi per poter avere diritto alla rendita di vecchiaia,
quando l’amministrazione, nel 2001, ha rilevato l’assenza di affiliazione presso una Cassa di compensazione quale persona senza attività lucrativa, ha iscritto il ricorrente d’ufficio, chiedendogli il pagamento dei contributi a quel momento non ancora perenti,
poiché l’insorgente ha compiuto 65 anni nell’ottobre 1996, l’amministrazione ha potuto e dovuto affiliarlo solo per i primi 10 mesi di quell’anno (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS e 16 cpv. 1 LAVS),
alla Cassa non può essere imputata una mancata informazione, poiché al ricorrente, secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS, spettava di annunciarsi presso la Cassa competente, ciò che costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Il fatto che il ricorrente non sapesse di tale obbligo non è rilevante, visto che, perlomeno prima dell’entrata in vigore della LPGA (cfr. ora l’art. 27 LPGA in vigore dal 1.1.2003), nessuno poteva prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c, cfr. STCA del 21 giugno 2001 nella causa Z., inc. 30.00.95, pag. 10, confermata con STFA del 19 novembre 2001, H 272/01),
va ancora rilevato che con STFA del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03, l’Alta Corte, in un caso che concerneva una fattispecie giudicata sulla base del diritto vigente prima dell’entrata in vigore della LPGA ha affermato che “per quel che concerne poi il principio dell'affidamento, l'autorità giudiziaria cantonale ha rettamente precisato come la tutela della buona fede possa essere invocata solo in presenza di una informazione errata, e non già anche in caso di carente informazione.”,
va poi evidenziato come l’assicurato ha pagato i contributi quando aveva già compiuto i 69 anni, ma che comunque il periodo contributivo si riferiva ad un lasso di tempo anteriore al compimento dei suoi 65 anni,
infine, come emerge anche dalla decisione su opposizione, va abbondanzialmente rilevato che il rimborso dei contributi è previsto in caso di domicilio all’estero e per i cittadini originari di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione internazionale (art. 18 cpv. 3 LAVS),
in queste condizioni la decisione della Cassa merita tutela, mentre il ricorso va respinto,
se non ha ancora provveduto l’amministrazione, a cui l’incarto va trasmesso, dovrà comunque dare avvio alla procedura internazionale (cfr. DTF 130 V 335, consid. 5),
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’incarto è trasmesso alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti