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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.05.2006 30.2006.11

22 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,638 parole·~28 min·2

Riassunto

Richiesta di una rendita AVS anticipata. Obbligo della Cassa di informare? Buona fede?

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2006.11     cs

Lugano 22 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 dicembre 2005 emanata da

Cassa di comp. CO 1     in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il __________, con scritto datato 19 agosto 2005 ed indirizzato alla “Spettabile __________”,  ha chiesto quanto segue:

"  Egregi Signori,

Voglio sapere se percepirò l’AVS presso di voi, vi allego copia della mia tessera no. __________, eventualmente mi informerete in merito.

Mi sono sposata __________ con il Signor __________ falegname e abitiamo in __________.

Attendo una risposta in merito, e porgo i miei più cordiali saluti.”

(doc. A2)

                               1.2.   Il 25 agosto 2005 la CO 1 Cassa di compensazione, con uno scritto intitolato “calcolo anticipato della rendita” ha risposto affermando che:

"  Conformemente alla sua lettera del 19 agosto 2005, lei desidera un calcolo pronostico della sua rendita. Prima di darne seguito, voremmo renderla attentivo/a ai punti seguenti:

Un calcolo anticipato della rendita dipende dalle disposizioni legali attualmente vigenti, le quali vengono continuamente adeguate.

La futura evoluzione dei redditi, eventuali cambiamenti della situazione familiare come anche le modifiche della legge possono notevolmente influire il calcolo della rendita.

Alfine di poter effettuare un calcolo anticipato che corrisponde il più possibile alla realtà, ci occorrono ulteriori dati personali. La invitiamo pertanto a ritornarci il questionario allegato debitamente compilato e firmato entro 20 giorni.

Senza risposta da parte sua entro il termine fissato, supponiamo che rinuncia ad un calcolo pronostico.” (doc. A3)

                               1.3.   In data 6 settembre 2005 RI 1 ha trasmesso alla Cassa il formulario da lei compilato intitolato “richiesta di calcolo di una rendita futura”. Alla domanda 7. sulle possibili varianti di calcolo, alla questione a sapere se voleva un calcolo sull’anticipazione del versamento della rendita, ha risposto affermativamente, indicando 2 anni di anticipo.

                               1.4.   Il 15 settembre 2005 la cassa ha risposto trasmettendo il foglio di calcolo della “rendita di vecchiaia pronostica (riscossione anticipata di 2 anni)”, precisando che “se desidera anticipare il versamento della sua rendita di vecchiaia di due anni, la preghiamo di volere compilare la richiesta di una rendita di vecchiaia qui allegata e di rispedircela entro e non oltre il 30 settembre 2005”.

                               1.5.   Con scritto 22 settembre 2005, dopo aver ricevuto la richiesta della rendita di vecchiaia da parte di RI 1, la Cassa ha comunicato all’interessata di essere incorsa in un errore, nel senso che la richiesta di rendita anticipata non poteva essere fatta valere entro il 30 settembre 2005, ma avrebbe dovuto essere inoltrata entro il 31 agosto 2005,  poiché l’assicurata è nata il __________.

                               1.6.   Il 5 ottobre 2005 l’avv. __________, in rappresentanza di RI 1, ha scritto alla Cassa, contestando quanto contenuto nel citato scritto, poiché contrario al principio della buona fede e al dovere dell’amministrazione di informare l’interessata della necessità di inoltrare la richiesta entro il 31 agosto 2005, avendo presentato già in data 19 agosto 2005 la richiesta di una rendita di vecchiaia.

                               1.7.   Con decisione del 20 ottobre 2005 la Cassa di compensazione ha confermato la sua precedente presa di posizione, indicando in particolare che lo scritto del 19 agosto 2005 non riporta la richiesta di anticipare il versamento della rendita di due anni.

                               1.8.   Anche le successive censure sollevate dall’interessata sono state respinte con decisione su opposizione del 29 dicembre 2005.

                               1.9.   Tramite ricorso del 27 gennaio 2006 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________, interpone tempestivo ricorso, con argomentazioni che saranno riprese in corso di motivazione (doc. I).

                             1.10.   Con risposta del 10 marzo 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. V).

                                         in diritto

                               2.1.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni. Per il capoverso 2 il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilità nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

                                         Per l'art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

                                         Il cpv. 2 prevede che la rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

                                         Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali (cpv. 3).

                                         Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3 (cfr. lett. d cpv. 3 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata (art. 56 cpv. 1 OAVS). Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata (art. 56 cpv. 2 OAVS).

                                         Dopo aver compiuto l'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata (art. 56 cpv. 3 OAVS).

                                         L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi (art. 56 cpv. 4 OAVS).

                                         Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani (Art. 67 cpv. 1 OAVS).

                                         Per l'art. 67 cpv. 1 bis OAVS soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

                               2.2.   In una sentenza del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03, pubblicata in RTiD II 2005 pag. 220, N. 47, l’Alta Corte, a proposito della tempestività di una richiesta di rendita anticipata, allorquando la LPGA non era ancora applicabile, ha affermato:

"  4.1L'art. 67 cpv. 1bis OAVS dispone che il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. A loro volta le direttive sulle rendite (DR) edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale 6007 (divenuta, in seguito a nuova numerazione vigente dal gennaio 2003, la cifra marginale 6103) che il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le citate direttive, se una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 anni, ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno di età successivo (cifra marginale 6008, diventa, sempre in seguito alla nuova numerazione, la cifra marginale 6104).

Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare in una fattispecie analoga alla presente (sentenza del 7 novembre 2002 in re P., H 106/02, pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19), il disposto dell'art. 67 cpv. 1bis OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e non alla data di presentazione della domanda. In quell'occasione questa Corte ha inoltre considerato la cifra marginale 6007 (ora 6103) DR, che concretizza tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche in caso di ignoranza del diritto, conforme alla legge.

4.2 Le obiezioni sollevate a questo proposito nel ricorso di diritto

amministrativo non inducono a scostarsi da tale giurisprudenza. Infondata si rivela in particolare l'argomentazione ricorsuale secondo cui sussisterebbe una disparità di trattamento a danno della persona che compie gli anni alla fine del mese rispetto a quella nata all'inizio del mese. Come già rilevato dai primi giudici, nulla impedisce in effetti all'assicurato di presentare la richiesta di una prestazione di vecchiaia anticipata già nel periodo che precede il proprio compleanno.

5.

Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ha sottoscritto il formulario di richiesta il 30 luglio 2002. Il modulo è pervenuto all'agenzia comunale AVS di M.________ il 9 agosto seguente, ossia dopo la fine del mese in cui l'interessata ha compiuto i 62 anni. La domanda non può quindi che essere considerata tardiva.

6.

6.1Come già in sede di primo grado, l'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità da parte dell'amministrazione, cui rimprovera inoltre di aver commesso un formalismo eccessivo. Censura poi una lesione del principio dell'affidamento, non essendo stata debitamente informata sull'obbligo di inoltrare il modulo di richiesta litigioso entro la fine del

mese di luglio 2002, pena la perdita del diritto alla rendita anticipata.

6.2 Orbene, i primi giudici hanno messo giustamente in evidenza

l'infondatezza delle censure ricorsuali. In questa sede basta rilevare che la Cassa opponente si è limitata ad applicare una norma di ordinanza che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato essere conforme alla legge. Ben si comprende, inoltre, che le esigenze di sicurezza del diritto impongono la fissazione di termini che permettono di garantire una parità di trattamento nell'applicazione della legge. Per quel che concerne poi il principio

dell'affidamento, l'autorità giudiziaria cantonale ha rettamente precisato come la tutela della buona fede possa essere invocata solo in presenza di una informazione errata, e non già anche in caso di carente informazione. Va infine osservato che l'amministrazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 67 cpv. 2 OAVS - giusta il quale, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta -, ha in concreto pubblicato nel foglio ufficiale cantonale del gennaio 2002 le informazioni necessarie per ottenere una rendita di vecchiaia anticipata.”

                               2.3.   Nel caso di specie l'assicurata é nata il __________.

                                         Essa ha pertanto compiuto i 62 anni nel mese di agosto 2005.

                                         L'interessata, in virtù dell’art. 21 cpv. 1 LAVS, ha diritto alla rendita di vecchiaia, se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, a partire dal 1° settembre 2007, ossia a partire dal mese seguente il compimento del 64o anno di età (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS).

                                         La ricorrente ha tuttavia la possibilità di chiedere il beneficio di una rendita anticipata.

                                         Per poter ottenere il diritto di percepire la rendita di vecchiaia AVS con due anni di anticipo, l’assicurata avrebbe dovuto trasmettere la richiesta entro il 31 agosto 2005 (art. 40 cpv. 1 LAVS e 67 cpv. 1bis OAVS; STFA del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03, pubblicata in RTiD II 2005 pag. 220, N. 47).

                                         I pareri divergono circa l’interpretazione da dare allo scritto dell’insorgente del 19 agosto 2005 ed alla successiva risposta della Cassa del 25 agosto 2005.

                                         La ricorrente sostiene infatti che con la frase “voglio sapere se percepirò l’AVS presso di voi” intendeva sapere se era assicurata presso la Cassa di compensazione alla quale si è rivolta e se poteva percepire e da quando “chiaramente non appena possibile” (cfr. doc. I) la propria rendita.        

                                         Da parte sua la Cassa ha interpretato tale scritto quale richiesta di calcolo anticipato della rendita, cioè l’ammontare della prestazione che gli spetterebbe in caso di pensionamento.

                                         Come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.6), lo scritto del 19 agosto 2005 non può essere interpretato quale domanda di riscossione anticipata di una rendita, ma solo quale richiesta di informazioni circa la competenza della Cassa a decidere in merito all’erogazione della prestazione di vecchiaia.

                                         Solo nel corso del mese di settembre l’insorgente ha infatti manifestato la volontà di percepire una rendita AVS anticipatamente.

                                         Sulla base della giurisprudenza citata precedentemente (STFA del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03) e degli art. 40 cpv. 1 LAVS e 67 cpv. 1 bis OAVS, la richiesta non è stata presentata nei termini di legge ed è pertanto tardiva.

                                         Resta da esaminare se, in virtù dell’art. 27 LPGA, la Cassa era tenuta ad informare l’interessata dell’approssimarsi della scadenza del termine per poter ottenere le rendita in maniera anticipata.

                                         L’insorgente sostiene infatti che l’art. 27 LPGA avrebbe imposto all’amministrazione di avvisarla del termine del 31 agosto. Con riferimento all’art. 29 cpv. 3 LPGA la ricorrente sostiene inoltre che sarebbe stato sufficiente indicare di rispedire il formulario allegato allo scritto del 25 agosto entro la fine del mese per salvaguardare il termine, in luogo di accordare un termine di 20 giorni per compilare e ritornare il formulario di calcolo della rendita futura.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settem-bre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).       

                                         Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         L’art. 29 LPGA prevede:

"  Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata.

Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.

Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio."

                               2.5.   Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del      14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                         L’Alta Corte ha in particolare rilevato:

"  (…)

4.1 Gemäss Art. 27 des - im vorliegenden Fall anwendbaren – Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Jede Person hat Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für Beratungen, die aufwendige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die Erhebung von Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen (Abs. 2). Stellt ein Versicherungsträger fest, dass eine versicherte Person oder ihre Angehörigen Leistungen anderer Sozialversicherungen beanspruchen können, so gibt er ihnen unverzüglich davon Kenntnis (Abs. 3).

(…)

Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) steht mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Situation (vorliegend: andauernde arbeitgeberähnliche Stellung) den Leistungsanspruch gefährden kann.

5.

Unterbleibt eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, hat die Rechtsprechung dies der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 124 V 221, 113 V 71 Erw. 2, 112 V 120 Erw. 3b; ARV 2003 S. 127 Erw. 3b, 2002 S. 115 Erw. 2c, 2000 S. 98 Erw. 2b; vgl. auch Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR NF 111 [1992] II S. 299 ff., S. 412 f.). Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist dies der Fall, 1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; 3. wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte; 4. wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können und 5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen). In analoger Anwendung dieser Grundsätze (wobei die dritte Voraussetzung diesfalls lautet: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen) wurde in Fällen unterbliebener Auskunftserteilung unter anderem entschieden, dass es einer versicherten Person nicht zum Nachteil gereichen darf, wenn die Verwaltung sie nicht auf die Pflicht, sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung zu melden und die Kontrollvorschriften zu erfüllen, hinweist (Urteil A. vom 13. August 2003, C 113/02) oder wenn ihr das Arbeitsamt entgegen gesetzlicher Vorschrift anlässlich der Anmeldung keine Stempelkarte abgibt, weil dies einer unterbliebenen mündlichen Belehrung gleichkommt (nicht veröffentlichtes Urteil Z. vom 21. August 1995, C 94/95).

Es sind keine Gründe ersichtlich, diese Gleichstellung von pflichtwidrig unterbliebener Beratung und unrichtiger Auskunftserteilung nach der Kodifizierung einer umfassenden Beratungspflicht im ATSG aufzugeben, dies um so weniger als diese Folgen einer Verletzung der Beratungspflicht in den Sitzungen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 8. Mai (Protokoll S. 9) und 11./12. September 1995 (Protokoll S. 12) diskutiert worden sind. Im Übrigen wird auch in der Lehre die Auffassung vertreten, dass eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG einer falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleichkommt und dieser in Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (Kieser, Kommentar, Rz 17 zu Art. 27 [S. 320]; Edgar Imhof/Christian Zünd, a.a.O., S. 317; Freivogel, a.a.O., S. 96; zu aArt. 16 KVG: Eugster, a.a.O., Rz 406 und Fn 1031). Dies hat das Eidgenössische Versicherungsgericht soeben im Urteil F. vom 14. September 2005 (C 192/04) festgehalten."

(STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05)

                                         Per contro in una sentenza del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.

                                         L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.

                                         L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

                                                                                Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

                                         Quest’ultima sentenza si distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05.

                                         Nelle due sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità, ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza del 28 ottobre 2005, C 157/05, circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.

                                         Nel caso deciso con sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05, per contro, al momento dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione.

                                         Su questi aspetti, cfr. la STCA del 20 marzo 2006 nella causa A., inc. 38.2005.90, in ambito LADI.

                               2.6.   Nel caso di specie l’assicurata si è rivolta alla Cassa di compensazione chiedendo “se percepirò l’AVS presso di voi” ed aggiungendo “eventualmente mi informerete in merito”.

                                         L’amministrazione ha risposto il 25 agosto 2005, ossia prima dello scadere del termine per chiedere la rendita anticipata, con una lettera intitolata “calcolo anticipato della rendita”, fornendo all’assicurata il formulario per la “richiesta di calcolo di una rendita futura” ed assegnandole un termine di 20 giorni per la compilazione.

                                         Nello scritto dell’amministrazione l'assicurata è stata resa attenta su due punti, da una parte che il calcolo anticipato della rendita dipende dalle disposizioni legali attualmente vigenti, le quali vengono continuamente adeguate e dall’altra che la futura evoluzione dei redditi ed eventuali cambiamenti della situazione familiare come anche le modifiche di legge possono notevolmente influire sul calcolo della rendita.

                               2.7.   In concreto, conformemente alla STFA del 21 dicembre 2005 (C 9/05), questo Tribunale deve concludere che la Cassa, quando ha ricevuto la richiesta dell’insorgente, non poteva ritenere che l’assicurata intendesse domandare una rendita anticipata. Solo al momento della notifica del formulario compilato dall’interessata, dove figura la richiesta di ottenere il calcolo dell’ammontare della rendita AVS anticipata, l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’intenzione della ricorrente. Se l’assicurata avesse voluto sin dall’inizio manifestare questa intenzione, avrebbe potuto e dovuto indicarlo chiaramente già nella lettera del 19 agosto 2005.

                                         Infatti in nessun modo la frase “voglio sapere se percepirò l’AVS presso di voi (…) eventualmente mi informerete in merito” può far pensare ad una richiesta di ottenere la rendita in maniera anticipata. Quanto indicato dall’insorgente nello scritto del 19 agosto 2005, peraltro indirizzato alla Cassa “__________” dalla quale, fino al 1992, ossia 13 anni prima, riceveva la rendita di vedova, poteva solo essere inteso quale domanda a sapere se la Cassa fosse competente a decidere in merito alla rendita di vecchiaia. La circostanza che la Cassa, in passato, aveva versato una rendita vedovile e disponeva pertanto dei dati personali dell’insorgente, non modifica le conclusioni, nella misura in cui, in assenza di un’esplicita richiesta circa le modalità per richiedere l’anticipo del versamento della rendita di vecchiaia, all’amministrazione non può essere chiesto di immaginare quali fossero le intenzioni dell’interessata per poterla rendere attenta di ogni termine nell’ambito di sua competenza.

                                         La Cassa, del resto, non si è limitata, come avrebbe potuto, a confermare di essere competente in merito al versamento della futura rendita, ma ha anche trasmesso alla ricorrente un formulario per il calcolo della prestazione, affermando chiaramente che “lei desidera un calcolo pronostico della sua rendita” e che “alfine di poter effettuare un calcolo anticipato che corrisponde il più possibile alla realtà, ci occorrono ulteriori dati personali.”, indicando per finire che “senza risposta da parte sua entro il termine fissato, supponiamo che rinuncia ad un calcolo pronostico” (doc. A3)

                                         Solo il 6 settembre 2005, compilando il formulario “richiesta di calcolo di una rendita futura”, l'assicurata ha indicato di volere ottenere un anticipo del versamento della rendita di vecchiaia di due anni. L’assicurata avrebbe semmai immediatamente dovuto contattare la Cassa se quanto scritto dall’amministrazione in data 25 agosto 2005 (“lei desidera un calcolo pronostico della sua rendita” e “senza risposta da parte sua entro il termine fissato, supponiamo che rinuncia ad un calcolo pronostico”, sottolineature del redattore) non corrispondeva alle sue intenzioni.

                                         In queste condizioni, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente e non spettava alla Cassa indicare, già il 25 agosto 2005, dell’approssimarsi dello scadere del termine, non essendoci una richiesta di consulenza esplicita sul tema dell’anticipo della rendita AVS ma unicamente una richiesta generale in merito alla competenza a decidere un’eventuale richiesta di rendita AVS. Per cui, anche l’art. 29 cpv. 3 LPGA non può essere d’aiuto alla ricorrente.

                                         La circostanza che il 15 settembre 2005 l’amministrazione ha informato l’assicurata della possibilità di ottenere una rendita anticipata, se avesse inoltrato la richiesta entro la fine del mese, poi corretta con lo scritto del 22 settembre 2005, è ininfluente nel caso di specie, poiché l’informazione errata è stata fornita quando ormai il termine per la richiesta era già scaduto e non poteva di conseguenza portare alcun pregiudizio alla ricorrente. In questo senso non vi è violazione del principio della buona fede. Va infatti qui ricordato che il principio generale della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         In concreto l’ultima condizione non è adempiuta.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso va respinto.

                               2.8.   L’insorgente richiama dalla Cassa di compensazione l’intero incarto e quali prove chiede genericamente “doc., testi” e “ogni altra ammessa”.

                                         In concreto l’amministrazione ha prodotto l’incarto in sede di risposta. Ulteriori prove sono invece superflue. Gli atti trasmessi dalle parti, non contestati nel loro contenuto, sono infatti sufficienti per poter decidere in merito alle censure dell’insorgente. Questo Tribunale rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove.

                                         Va qui evidenziato come conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.2006.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.05.2006 30.2006.11 — Swissrulings