Raccomandata
Incarto n. 30.2005.7 TB
Lugano 28 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio 2005 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
che nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003 eseguito il 14 dicembre 2004, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato nei confronti di RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 23'570.- (doc. C);
che ritenendo tale importo come spese forfetarie non giustificate rimborsate nel 2003 a diversi dipendenti sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante tassazione d'ufficio del 27 dicembre 2004 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla ricorrente per gli anni 2002 e 2003;
che con opposizione del 29 dicembre 2004 (doc. B) la società in questione ha impugnato la qualifica di __________ come suo dipendente dal 1° gennaio 2004, mentre non ha contestato le riprese per spese generali non giustificate, preannunciando il versamento dei relativi contributi richiesti;
che con decisione su opposizione del 3 gennaio 2004 (doc. A) la Cassa ha parzialmente accolto l’interposta opposizione, nel senso che con il nuovo rapporto di revisione emesso il 30 dicembre 2004 in sostituzione del precedente del 27 dicembre 2004 alla base della decisione formale di tassazione d’ufficio, l’indicazione relativa alla fissazione dello statuto di dipendente di __________ era da intendersi valida dal 1° gennaio 2005 (e non 2004), ma comunque detto rapporto non costituisce una decisione amministrativa impugnabile;
che nel nuovo rapporto di revisione del 30 dicembre 2004 (doc. C) la Cassa ha precisato che “Considerata la nota informativa per l’anno 2003, inviata nel dicembre 2002, gli importi forfetari di seguito dettagliati versati nell’anno 2003 non supportati dai rispettivi giustificativi vengono considerati integrazione di salario.”;
che, inoltre, “A decorrere dal 01.01.2004 verrà concessa un’indennità chilometrica di fr. 0.65/km per trasferte di lavoro con veicolo privato.”;
che, pure, “A partire dal 01.01.2005 i signori __________ e __________ devono essere considerati dipendenti della RI 1.”;
che il 28 gennaio 2005 (doc. I) l’opponente ha formulato ricorso, contestando nuovamente la qualità di dipendente di __________ dal 1° gennaio 2005, adducendo alcuni elementi a sostegno della sua totale indipendenza dalla società in esame;
che secondo l’Amministrazione (doc. III), il ricorso dovrebbe essere respinto in quanto formulato contro un rapporto di revisione che non ha carattere di decisione impugnabile;
che le parti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);
considerato in diritto
in ordine
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
che con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS;
che da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4);
che, per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2);
che la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per l’anno 2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per il secondo ed ultimo anno revisionato dalla Cassa;
nel merito
che giusta l'art. 162 cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti;
che i verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini (art. 163 cpv. 3 OAVS);
che del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS);
che i rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS);
che i rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS);
che secondo l'art. 56 LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 marzo 1992 nella causa G. C.; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
che le decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463);
che, pertanto, le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162);
che nell’ambito del “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 30 dicembre 2004, rapporto n. 81/2004 che annulla e sostituisce il rapporto allestito tre giorni prima, la Cassa ha esposto in maniera sommaria i princìpi che reggono la materia ed indicato che __________ sarebbe stato considerato un salariato dal 1° gennaio 2005, che dal 1° gennaio 2003 non sono più concessi rimborsi spese forfetari ai dipendenti se non sono giustificati e che dal 1° gennaio 2004 l’indennità chilometrica per trasferte di lavoro con veicolo privato è pari a 65 cts/km;
che, in altri termini, l’Amministrazione ha solo indicato alla società di volere mutare la valutazione di determinati elementi e quindi di conformarsi a tale nuova prassi, ossia di volersi attenere a determinate norme di comportamento circa la determinazione dello statuto contributivo di un assicurato, mentre per quanto concerne la fissazione delle spese generali e le spese chilometriche, l’avvertimento portava su periodi antecedenti la revisione sui quali essa si è per l’appunto determinata con la decisione di tassazione d’ufficio del 27 dicembre 2004;
che la Cassa ha pertanto unicamente segnalato alla ricorrente quale sarebbe stato il suo atteggiamento futuro nei confronti di __________;
che l’Amministrazione non ha sostanzialmente emanato decisione formale in merito, non ha operato alcuna ripresa riferita agli importi percepiti dal 1° gennaio 2005 da __________ per lavori eseguiti per conto della società insorgente nelle vesti di un suo dipendente;
che la Cassa di compensazione ha quindi voluto soltanto convenientemente avvisare la società ricorrente dei doveri cui ritiene essa deve sottoporsi senza comunque, come indicato, fissare precisi obblighi concreti (dunque senza cambio di statuto contributivo e ripresa);
che l’Amministrazione ha voluto meramente informare la ricorrente affinché la stessa possa semmai adeguarsi alle sue indicazioni e non possa dedurre - dall’assenza di indicazioni - un diritto a vedersi ulteriormente riconoscere in futuro – in virtù del principio della buona fede – comportamenti che la Cassa non ritiene conformi alle norme legali (riconoscimento di statuti contributivi). Non sono invece state fissate concrete disposizioni in merito a questa problematica. Qualora gli importi corrisposti a __________ dal 2005 in poi fossero – in futuro - considerati dalla Cassa come salario determinante sul quale la datrice di lavoro dovrà pagare i contributi paritetici tipici del lavoratore dipendente, l’insorgente potrà - in futuro - ricevere una decisione amministrativa in tal senso e potrà impugnarla anche davanti a questo TCA contestando, ma solo allora, la qualifica di dipendente di __________ (STCA del 21 dicembre 2004 nelle cause A.G. SA e G.G., Incc. nn. 30.2004.42-43);
che l’atto contestato con l’opposizione, ovvero il nuovo rapporto di revisione, sotto questo punto di vista, non costituisce dunque una decisione amministrativa impugnabile, perciò il gravame appare irricevibile (cfr. citata STCA del 21 dicembre 2004);
che la decisione su opposizione del 3 gennaio 2005 deve dunque essere integralmente confermata;
che le prove proposte dalla ricorrente (audizione dei testi __________ e __________) non potrebbero in nulla modificare l'esito della procedura, per cui questo TCA, a fronte della nota giurisprudenza secondo cui, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, rinuncia ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 10 dicembre 2004 nella causa G.G., B 119/03; STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti