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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2005 30.2005.45

8 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,187 parole·~11 min·1

Riassunto

Posatore che opera per conto di una ditta di moquettes. Campo specifico di attività che non rientra nell'attività della ricorrente che lo ingaggia per le specifiche necessità. Attività indipendente.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2005.45    

Lugano 8 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2005 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 agosto 2005 emanata da

CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                     -   che a seguito del controllo della RI 1 quale datrice di lavoro da parte la Cassa di compensazione CO 1 ha effettuato riprese salariali per l’attività svolta da __________ negli anni dal 2002 al 2004;

                                     -   che la Cassa ha chiesto alla ricorrente il versamento di CHF 1'559,45 comprensivi di CHF 68,05 per interessi maturati;

                                     -   che RI 1 si è opposta alla decisione formale e l’amministrazione ha confermato il provvedimento con decisione su opposizione del 12 giugno 2005;

                                     -   che avverso tale decisione insorge RI 1 con tempestivo gravame in cui ribadisce il carattere indipendente dell’attività svolta dal signor __________;

                                     -   che, con risposta di causa del 21 ottobre 2005 CO 1 ha, alla luce delle nuove emergenze evincibili dallo scritto dell’Ufficio di revisione delle Casse di compensazione del 12 ottobre 2005, ritenuto di proporre al Tribunale di dare seguito alle censure sollevate dalla ricorrente ed ha comunicato di voler procedere all’annullamento della decisione con l’invio di un rapporto corretto;

                                     -   che interpellata in merito la ricorrente ha chiesto l’emanazione di una decisione da parte del Tribunale;

                                     -   che non sono state acquisite ulteriori prove;

                                     -   che la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2). In concreto le riprese si riferiscono a importi versati in parte prima ed in parte successivamente all’entrata in vigore della LPGA, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005. Per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, vanno applicate le vecchie norme per le riprese del periodo antecedente l’entrata in vigore del complesso normativo e le nuove disposizioni per le riprese successive al 1 gennaio 2003, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo;

                                     -   che oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa deve riprendere gli importi versati dalla ricorrente al signor __________;

                                     -   che a norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri;

                                     -   che per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650);

                                     -   che di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00);

                                     -   che secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208);

                                     -   che si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b);

                                     -   che il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una recente sentenza, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

                                     -   che il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente;

                                     -   che solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127);

                                     -   che nel caso concreto l’autrice della revisione ha nuovamente contattato il responsabile della ricorrente per un approfondimento della fattispecie e la Cassa, nella sua risposta di causa, ha proposto l’accoglimento del gravame. La procedura non è divenuta priva d’oggetto nella misura in cui l’amministrazione interessata non ha emanato una nuova decisione nel termine per l’inoltro della risposta di causa sicché il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve analizzare il merito della vertenza;

                                     -   che va ammesso come la ricorrente, che non risulta essere specialista nella posa di parquet incollati, ha effettivamente versato al signor __________, nel 2002 e nel 2004 in due distinte circostanze, complessivamente CHF 9'410.-, più dettagliatamente un primo versamento è avvenuto nel 2002 di CHF 3'596.- ed un secondo nel corso del 2004 di                            CHF 6'050.-. Il signor __________ svolge attività quale indipendente dal 1985, è regolarmente astretto al versamento dei suoi contributi, dispone di proprio laboratorio e di proprio materiale, attrezzature ed impianti oltre locali per i quali paga un affitto a terzi;

                                     -   che il signor __________ esegue lavori per terzi e ne risponde. Pur non essendo dimostrato che il lavoro eseguito per incarico della qui ricorrente da parte del signor __________ è stato fatturato dallo stesso direttamente al committente, tutti gli altri elementi – dall’importanza economica alla disponibilità di adeguate e proprie strutture da parte del collaboratore – sono tali da indurre a ritenere l’attività svolta dal signor __________ per conto della RI 1 quale attività indipendente;

                                     -   che il ricorso va allora accolto e la decisione impugnata annullata senza carico di tassa di giustizia alle parti e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

decide

1.  Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.

                                   3.   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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