Raccomandata
Incarto n. 30.2005.20 cr
Lugano 19 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 febbraio 2005 emanata da
Cassa di comp. AVS CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. In seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1.6.1999-31.12.2003 avvenuto presso RI 1, __________, la Cassa di compensazione AVS CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 22’363 (cfr. doc. 1a). Ritenendo tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione 19 ottobre 2004, la Cassa ha fissato in fr. 3'957.90 - già comprensivi degli interessi di mora i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 1999-2003 dalla RI 1, RI 1 (cfr. doc. 1).
B A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dalla società, rappresentata dalla RA 1, con la quale veniva contestata unicamente la ripresa effettuata negli anni 2001 e 2002 nei confronti del signor __________ (cfr. doc. VII 2) e non anche quella nei confronti del signor __________, la Cassa, con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2005, ha confermato le riprese effettuate (cfr. doc. III B). Contro la stessa la società è insorta con ricorso del 10 marzo 2005, postulando l'annullamento del provvedimento.
Con risposta del 6 maggio 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso.
Questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà dove necessario in corso di motivazione.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004 e del 2005.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla società RI 1, a __________ nel 2001 e nel 2002 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività indipendente.
4. A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).
5. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Siamo in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha precisato:
" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."
(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).
6. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
7. In una sentenza del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00, il TFA, contrariamente a quanto deciso dall'amministrazione e confermato dal TCA nella sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa M., inc. 30.1998.121, ha stabilito che l'attività consistente nel tenere la contabilità di alcuni clienti svolta, nel tempo libero, da un assicurato, il quale esercitava a titolo principale l'attività dipendente di contabile presso una casa medicalizzata per persone anziane e che nel passato lavorava quale fiduciario commercialista indipendente, deve essere considerata attività lucrativa indipendente.
In una successiva sentenza del 14 novembre 2002 nella causa E. SA, H 188/02, il TFA ha invece ritenuto di carattere dipendente l'attività svolta da un contabile incaricato da una società non solo della contabilità ma anche di tenere i rapporti con le autorità amministrative e di occuparsi dei temi giuridici che avrebbero potuto presentarsi. In quel caso, inoltre, il TFA non aveva ritenuto l'assunzione, da parte del contabile, di un rischio economico poiché egli aveva sempre agito a nome e per conto delle società, senza rischio di incasso per la sua remunerazione e senza spese generali (con ufficio presso i locali della società, senza impiego di personale, operando per il 70 % del suo tempo in favore della committente, unico elemento di rischio economico essendo costituito dall'acquisto di mezzi informatici per CHF 6'890.-- ed il capitale dell'azienda del contabile).
Il TCA ha inoltre stabilito, in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa I. SA (cfr. inc. 30.2003.37), che l'attività svolta da una collaboratrice consistente nella tenuta della contabilità e nella consulenza progettuale in particolare relativa alla Certificazione ISO, siti web e organizzazione di simposi, costituisce un'attività di carattere dipendente. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l'assicurata, in base ai contratti sottoscritti, riceveva dalla società un determinato importo mensile per un periodo di tempo specifico ed intenso tale da rendere la contabile dipendente economicamente dalla società con versamento di compensi preponderanti rispetto a quelli percepiti da terze persone. La contabile forniva inoltre le proprie prestazioni ad un solo ed unico committente identificato nella società ricorrente senza sostanziale rischio economico.
8. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
Nel caso in esame il TCA ha interpellato __________ in forma scritta al fine di accertare la natura della sua attività. Egli ha affermato che le prestazioni lavorative eseguite per la società RI 1 consistevano nel "registrare i dati contabili a partire dal 1° luglio 1999 fino al 31 marzo 2002.” (cfr. doc. XII) precisando poi che “la mia attività nei confronti della RI 1 era di registrare, compilare conteggi per l’AVS, Ass. inf., Ass. C. M., stipendi ecc.” (cfr. doc. XIV). Quanto alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che “per tenere aggiornate le registrazioni mi recavo una volta al mese a prendere la documentazione.” percependo una remunerazione di CHF 400.-- mensili.
Circa gli strumenti di lavoro utilizzati il signor __________ ha indicato che "per effettuare tali registrazioni avevo un PC con programma di contabilità e stampante” specificando di avere eseguito investimenti per svolgere la sua attività cifrati in CHF 1'500.--. Il signor __________ ha precisato di non avere sottoscritto contratti con la ricorrente e di avere nel biennio 2001/2002, eseguito analoga attività per altri clienti.
L'amministrazione, con scritto 21 novembre 2005, ha precisato come il signor __________ fosse iscritto quale indipendente sino a fine 2000 mentre dal 1° gennaio 2001 quale persona senza attività.
L'amministrazione ha inoltre precisato che __________ è stato imposto - per l'attività indipendente - nel biennio 2001-2002 con CHF 30'000.--.
9. Dall'istruttoria condotta emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per la società RI 1 era di tipo indipendente.
Si tratta infatti di attività di registrazione contabile, e quindi limitata, che non comportava attività più estesa di contatto con le autorità amministrative o l'esame delle problematiche giuridiche. __________ ha svolto l'attività anche per altri 5 clienti, con introiti del tutto contenuti e con una presenza presso la ricorrente limitata ad un contatto mensile. Pur avendo operato un investimento limitato per l'esercizio dell'attività contabile va ritenuto un certo rischio aziendale.
Pur se di scarso sostegno le indicazioni relative al reddito imposto nella tassazione 2001-2002 (CHF 30'000.-- per l'attività indipendente, si tratta di una tassazione d'ufficio) dà la dimensione contenuta degli introiti conseguiti dal contabile grazie all'attività svolta per la ricorrente.
Cliente finale del signor __________ era la RI 1 e non terzi ed un contatto mensile presso la stessa permette facilmente di escludere la messa a disposizione di __________ di spazi, uffici e strutture per l'esecuzione del mandato.
Per la sua stessa natura l'attività svolta dal contabile non imponeva allo stesso la locazione di specifici spazi o l'acquisizione di materiale specialistico, bastando anche un vecchio ordinatore con un semplice programma informatico.
Per cui alla luce degli atti dell'incarto questo TCA giunge alla conclusione che gli elementi a favore di un'attività indipendente siano predominanti rispetto agli elementi in favore di un'attività dipendente. Il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
A __________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
10. La Cassa di compensazione AVS CO 1 ha precisato che il signor __________ è stato iscritto come indipendente presso la Cassa __________ di __________ fino al 31 dicembre 2000; a partire dal 1° gennaio 2001, per contro, egli è stato affiliato presso la Cassa __________ di __________ in qualità di persona senza attività lucrativa (cfr. doc. XIX).
Il TCA ha chiesto alla Cassa __________ di __________ di precisare se il signor __________ è affiliato presso tale Cassa e se per il periodo 2001-2002 egli ha già pagato i contributi quale persona senza attività lucrativa (cfr. doc. XXVI).
La Cassa __________, in data 17 gennaio 2006, ha precisato che l’assicurato è stato affiliato in qualità di indipendente fino al 2000, mentre a partire dal 1° gennaio 2001 è affiliato in qualità di persona senza attività lucrativa. La Cassa __________ ha inoltre indicato che per il periodo 2001-2002 la fissazione dei contributi del signor __________ è definitiva (cfr. doc. XXVII).
L’art. 30 cpv.1 OAVS stabilisce che gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa. Al cpv. 2 lo stesso articolo prevede che gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.
Dato che il signor __________, per il periodo 2001-2002 ha svolto attività per conto della RI 1, dalla quale ha percepito importi comunque contenuti (fr. 6'313 in tutto), copia del presente giudizio va trasmesso alla Cassa __________ di __________ per quanto attiene i contributi personale del contabile.
11. Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione AVS CO 1, __________, verserà alla ricorrente l'importo di CHF 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti