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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.05.2005 30.2004.97

12 maggio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·997 parole·~5 min·1

Riassunto

stralcio per ritiro del ricorso a seguito di intervenuto accordo fra le parti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.97   cr

Lugano 12 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 novembre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto ed in diritto    

                                     -   che in seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo al periodo 1.4.2000-31.12.2003 avvenuto presso lo studio di architettura RI 1, __________, un ispettore della Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 244'398 (cfr. all. 2).

                                         L'amministrazione ha considerato reddito da attività dipendente l'importo percepito da __________ e da __________ per il lavoro svolto a favore della società, ha ripreso degli importi accreditati a diversi dipendenti per straordinari del 2003 e ha ripreso le spese forfetarie non giustificate (cfr. all. 2);

                                     -   che costituendo tali retribuzioni provento di attività lucrativa dipendente, con decisione su tassazione d’ufficio del 4 ottobre 2004 la Cassa ha fissato in fr. 20'760.65 i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 dalla RI 1 (cfr. all. 2).

                                         Con decisione del 9 marzo 2005, l'amministrazione ha parallelamente intimato a __________ il pagamento di fr. 11'249.60 quali contributi sociali calcolati su un salario percepito dallo studio di architettura RI 1 negli anni 2000-2003 - ma non dichiarato come tale - di fr. 174’200 (cfr. doc. 6);

                                     -   che contro la decisione su opposizione che conferma le citate riprese, lo studio di architettura RI 1, rappresentato dallo studio fiduciario RA 1, ha presentato tempestivo ricorso, contestando la decisione della Cassa e affermando in particolare, per quanto concerne la posizione dell’architetto __________, che quest’ultimo non può essere considerato un dipendente, in quanto dispone di un suo ufficio di architettura a __________; riceve un compenso forfetario per i suoi mandati che non prevedono solo la direzione lavori, ma anche il preventivo, l’appalto, l’analisi e la delibera, il piano scadenze e la liquidazione finale; assume il rischio di incasso e del decredere; sopporta per contratto le spese generali dell’attività; gode di una totale indipendenza nell’esecuzione delle prestazioni a lui appaltate e se ne assume la piena responsabilità. Identico discorso vale anche per la signora __________. Quanto alla ripresa per retribuzioni versate per ore straordinarie, il rappresentante della ricorrente ha indicato che si tratta di importi immessi in contabilità a fine anno per questioni di chiusura dei conti, ma che non sono stati pagati e che vengono concessi l’anno successivo sotto forma di ore di vacanza (cfr. doc. I);

                                     -   che con risposta del 3 gennaio 2005 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, osservando che l’architetto __________ non sopporta nessun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore, avendo effettuato delle prestazioni come direzione lavori per la RI 1, di cui risulta essere un ex dipendente. Quanto alla ripresa salariale nei confronti di __________, la Cassa ha affermato che da un controllo presso l’autorità fiscale è emerso in maniera evidente la sua dipendenza economica nei confronti della RI 1. Inoltre, per quel che concerne le spese generali, la Cassa ha rilevato che gli importi forfetari contestati non sono stati giustificati né al momento della revisione, né in sede di opposizione, né in sede ricorsuale. Infine, per la ripresa degli importi accreditati a diversi dipendenti, la Cassa ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (cfr. doc. V);

                                     -   che in data 8 aprile 2005 la Cassa ha comunicato al TCA di avere accolto l’opposizione del 6 aprile 2005 presentata dagli eredi fu __________, rappresentati dall’Avv. __________, stralciando conseguentemente la ripresa di complessivi fr. 174'200 (cfr. doc. VII);

                                     -   che il giudice delegato, preso atto della comunicazione della Cassa, che propone al TCA di stralciare l’importo di fr. 174'200 dalla ripresa salariale oggetto della presente vertenza, con scritto dell’11 aprile 2005 ha chiesto all’amministrazione di precisare se copia del provvedimento che accoglie l’opposizione degli eredi fu __________ è stata trasmessa allo studio RI 1, __________ (cfr. doc. VIII);

                                     -   che la Cassa, in data 13 aprile 2005, ha comunicato al TCA di non avere inviato al rappresentante dello studio di architettura ricorrente copia della decisione su opposizione che accoglie l’opposizione del 6 aprile 2005 degli eredi fu __________ (cfr. doc. X);

                                     -   che il TCA ha inoltre trasmesso allo studio ricorrente alcune domande al fine di appurare la natura delle prestazioni lavorative fornite dalla signora __________ per la RI 1 (cfr. doc. XIV), alle quali lo studio di architettura ha risposto in data 27 aprile 2005, fornendo le risposte relative all’attività dell’architetto __________ (cfr. doc. XV);

                                     -   che in data 29 aprile 2005 lo studio fiduciario rappresentante lo studio di architettura ha chiesto al TCA di tenere in sospeso il ricorso fino alla fine del mese di maggio 2005;

                                     -   che in data 3 maggio 2005 il TCA ha informato le parti che la causa sarebbe rimasta sospesa fino al 1° giugno 2005 (cfr. doc. XVII e doc. XVIII);

                                     -   che con scritto dell’11 maggio 2005 lo studio fiduciario RA 1 ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso (cfr. doc. XIX);

                                     -   che il ritiro del ricorso rende priva d'oggetto la causa, che può essere quindi stralciata;

                                     -   che, visto il buon fondamento del ricorso presentato dallo studio d’architettura RI 1, rappresentato dallo studio fiduciario RA 1, si giustifica l’attribuzione di fr. 500.-- di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è stralciato.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà allo studio d’architettura RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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