Raccomandata
Incarto n. 30.2004.93 TB
Lugano 17 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2004 emanata da
Cassa CO 1, in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 eseguito il 5 ottobre 2004, la Cassa CO 1 ha effettuato nei confronti dello RI 1 di __________, affiliato come datore di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 6'000.- (doc. A3).
B. Ritenendo tale importo come spese forfetarie non giustificate sorte nel 2003, ma rimborsate ugualmente a __________, e sulle quali non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante tassazione d'ufficio del 12 novembre 2004 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici dovuti dal ricorrente per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
C. A seguito dell’opposizione formulata il 17 novembre 2004 (doc. A2) dallo RI 1, due giorni dopo (doc. A1) la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha integralmente respinto la lamentela dell'opponente, siccome facevano difetto i giustificativi delle spese rimborsate, contestate.
D. Il 25 novembre 2004 (doc. I) lo RI 1 ha formulato ricorso contro la decisione su opposizione della Cassa chiedendo di annullarla e di stralciare la ripresa di Fr. 6'000.- a carico di __________, il quale nel 2003 avrebbe percorso 19’590 km per viaggi di lavoro. Già in sede d’opposizione l’assicurato ha prodotto dodici tabelle attestanti i chilometri percorsi mensilmente e le destinazioni raggiunte (doc. A4), prove che ha ricostruito partendo dalla sua agenda di lavoro. Il ricorrente osserva inoltre che __________ non fattura allo Studio né spese auto, né spese di rappresentanza e che i suoi molteplici spostamenti per visitare clienti sia in Svizzera che nel Nord Italia renderebbero inutile la tenuta di documentazione, considerato come le sue fatture comprendano già ogni spesa aggiuntiva.
E. Con risposta di causa del 3 gennaio 2005 (doc. III) la Cassa ha ripreso il contenuto della decisione su opposizione, precisando che la ripresa concerne soltanto il 50% degli importi forfetari versati nel 2003 a __________, ed aggiungendo che
" (…) la Cassa non ritiene, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il ricorrente, che le spese forfetarie versate al signor __________ siano state giustificate in sede ricorsuale:
"(…) Poiché in sede ricorsuale non sono state dettagliate tramite giustificativi le spese del forfait una ripresa salariale s’imponeva. L’insorgente si è infatti limitata a produrre una “Tabella x valutazione indennità di trasferta ai dipendenti”, con l’indicazione dei km da percorrere e delle trasferte mensili per ogni dipendente e una lista di clienti e spostamenti, compresi i chilometraggi. Tale documentazione, in mancanza di pezze giustificative, non è sufficiente, a mente del TCA, a rendere verosimile i costi effettivamente sopportati dai singoli dipendenti.” (vedi STCA del 18 ottobre 2002, nella causa C. SA, inc. 30.2002.00016).”
F. Pendente causa, a richiesta del TCA (doc. V) il ricorrente ha completato la documentazione prodotta con il ricorso (doc. VI).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.
Nel merito
3. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
" Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.".
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
4. Il ricorrente lamenta che la ripresa effettuata dalla Cassa sia stata erroneamente ritenuta come integrazione di salario del suo collaboratore e quindi assoggettata al pagamento dei contributi sociali in qualità di datore di lavoro.
In sede d’opposizione egli ha prodotto delle liste mensili comprovanti le trasferte di lavoro effettuate con vettura privata da __________ durante tutto il 2003, per cui l’assicurato chiede che i rimborsi spese forfetari eseguiti nei confronti di quest’ultimo siano considerati come tali e che non siano dunque integrati come salario determinante.
Dal canto suo, nella decisione su opposizione l'amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che poiché le spese sopportate dal predetto collaboratore nel 2003 non sono state debitamente comprovate con sufficiente e convincente documentazione come richiesto con nota informativa del dicembre 2002, esse non possono essere escluse dal suo salario determinante, per cui devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali. In particolare, la Cassa non ha considerato sufficienti gli elenchi mensili delle trasferte annoveranti i chilometri percorsi (doc. A4).
Essa ha comunque ripreso soltanto la metà (Fr. 6'000.-) del rimborso forfetario esposto contabilmente.
5. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
6. Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).
Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
- non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
7. Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Nel caso in esame l’importo rimborsato separatamente a __________ è costituito da cifre tonde (Fr. 12'000.-), ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su presentazione di giustificativi.
Il ricorrente afferma d’altronde che “Non mi sembra razionale imporre la tenuta di documentazione, visto che le tariffe orarie che __________ fattura sono comprensive di ogni spesa aggiuntiva.” (doc. A2).
Lo stesso collaboratore ha dichiarato che “Devo purtroppo ribadire che per me è praticamente impossibile conservare i giustificativi in quanto si tratta di chilometri che percorro sia per recarmi presso i clienti che per sviluppare nuovi contatti per lo Studio. Non ho dunque nessun tipo di giustificativi da mostrare.” (doc. 1).
Agli atti figurano delle liste elencanti le trasferte con automobile privata effettuate dall’interessato, con l’indicazione del giorno, del luogo di destinazione, dei chilometri percorsi ad ogni viaggio e talvolta pure del nome del cliente incontrato.
Va ancora osservato che dell’intero ammontare forfetario rimborsato al collaboratore, la Cassa ne ha però unicamente ripreso la metà (doc. III).
8. Con sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…) con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi 2002 riferite a R.F, O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.
Il TFA ha tutelato la decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali – contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.”.
Infine, la nostra Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8 CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).
Diversamente, ed apparentemente in maniera contraddittoria, nella recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio giustificato.
Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).
Il Tribunale federale ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza 10 dicembre 2004 H 308/03). Data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero, avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).
9. Nella fattispecie, l’importo rifuso dal datore di lavoro all’interessato (Fr. 12'000.-) deve essere considerato come una spesa generale rimborsabile, consistente in costi per trasferte professionali.
Va infatti evidenziato come __________ eseguisse frequenti spostamenti all’interno del Ticino, in Svizzera interna ed all’estero per visitare i clienti del ricorrente.
Osservando le tabelle agli atti è possibile affermare che su 220 giorni lavorativi conteggiati normalmente a livello fiscale, l’assicurato ha sì lavorato per l’insorgente, ma nell’esecuzione dei suoi compiti egli era per la maggior parte del tempo assente – anche se temporaneamente - dal suo naturale luogo di lavoro, poiché in viaggio per visitare i clienti e talvolta pure per lavorare presso i clienti stessi.
La lista dei suoi spostamenti (doc. A4) evidenzia che nel 2003 il collaboratore dell’insorgente ha percorso il tragitto __________ (56 km) 140 volte, per una media di 12 giorni al mese.
Le trasferte a __________ (20 km) erano invece quotidiane.
A dipendenza dei mesi, l’assicurato ha effettuato altre trasferte sia in Ticino sia, benché più sporadicamente, a __________ e nel Nord Italia.
Egli rileva di aver percorso durante tutto l’anno 2003 19'590 km con la sua vettura privata a titolo professionale, tragitti che il ricorrente gli ha rimborsato forfetariamente con Fr. 12'000.- (Fr. 0,65/km x 19'590 km = Fr. 12'733,50), di cui però solo la metà è stata ripresa dalla Cassa e considerata come suo salario determinante.
Come risulta dalle predette liste delle trasferte, il luogo di lavoro mutava in continuazione e quindi anche le spese supplementari insorgevano con una certa frequenza.
Dovendo di conseguenza svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, __________ era costretto a sopportare non solo i costi di viaggio effettuati con la propria automobile, il vitto e l’eventuale alloggio fuori casa, bensì anche le spese di rappresentanza per conto della datrice di lavoro (cfr. citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 6). In discussione, tuttavia, sono soltanto le spese di trasferta.
Ne discende che le circostanze in cui l’assicurato ha operato sono sufficienti a giustificare un suo frequente spostamento dalla sede di lavoro __________ ai vari clienti (in Ticino, in Svizzera ed all’estero). Pertanto, la percorrenza quasi quotidiana di diversi chilometri per espletare la propria mansione non è inverosimile se connessa all’attività espletata da __________.
Di conseguenza, gli importi rifusi dal datore di lavoro al proprio dipendente, agente praticamente in qualità di rappresentante di commercio e talvolta pure di acquisitore di clientela, sono identificabili come delle spese generali rimborsabili, consistenti in spese per le trasferte.
Un rimborso di queste spese si rivela pertanto giustificato.
10. In merito alla problematica del riconoscimento dei rimborsi spese forfetari eseguiti dall’insorgente nei confronti del dipendente in esame, va evidenziato che il rimborso forfetario è ammesso per quanto concerne gli autisti, gli artisti, i fotografi, i giornalisti ed i rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente (cfr. citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 7.2).
Come osservato in precedenza, le circostanze in cui ha operato __________lo assimilano ad un rappresentante di commercio, per cui - secondo la più recente giurisprudenza federale non era possibile (nonostante l'agevole sussidio dei moderni supporti informatici) pretendere che il datore di lavoro allestisse regolarmente un conteggio delle spese di trasferta del predetto assicurato.
In proposito va però ricordato che la citata sentenza del TFA del dicembre 2004, ha stabilito che la semplice elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati di valore costante non è sufficiente, poiché non è accompagnata da giustificativi atti a dimostrare che il dipendente abbia effettivamente sostenuto tali spese.
In concreto, nelle more istruttorie il TCA (doc. V) ha approfondito la natura degli spostamenti che il dipendente ha elencato nelle tabelle agli atti (doc. A4). Completata dai nuovi accertamenti (doc. VI), la distinta degli spostamenti contiene quindi ora l’indicazione esatta dei giorni in cui l’interessato ha effettuato dei viaggi di lavoro, dei nomi dei clienti a cui egli ha reso visita, dei chilometri che ha percorso e delle sue destinazioni.
In virtù dell’esposta giurisprudenza, questo elenco appare, a mente della scrivente Corte, come sufficientemente comprovante le spese di trasferta sopportate dal collaboratore, siccome estremamente ed esaurientemente dettagliato e credibile nella sua integrità, come pure puntualmente verificabile da parte dell'Amministrazione.
Per questi motivi, al dipendente, che per ottemperare alle sue mansioni ha dovuto spesso recarsi con la propria vettura a visitare clienti trascorrendo gran parte del suo tempo lavorativo in automobile e fuori sede e sopportando così delle spese di trasferta, deve essere accordato un rimborso forfetario di 65 cts/km.
Pertanto, per quanto concerne le necessarie spese di trasferta effettuate in Svizzera ed all’estero, per l’anno 2003 questa Corte riconosce a __________ un rimborso spese forfetario necessarie per il conseguimento del salario pari a Fr. 12'733.- (19’590 km x Fr. 0,65/km).
Questo importo va quindi stralciato dal suo salario determinante annuo, poiché considerato a tutti gli effetti come un rimborso spese generali. Su di esso non vanno dunque calcolati i contributi paritetici dovuti dal datore di lavoro.
La decisione della Cassa di riprendergli unicamente Fr. 6'000.- di spese all’anno (su Fr. 12'000.effettivamente rimborsati al salariato) è conseguentemente annullata, mentre la pretesa dell’insorgente di riconoscere l’intero importo di Fr. 12'000.- a titolo di spese di trasferta nel 2003 va accolta.
11. L’insorgente chiede infine di essere sentito insieme a __________.
Il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto va rilevato come le istanze d'audizione siano state formulate in via generica. Inoltre, siccome la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA, che appaiono chiari, illuminanti ed ancora non contestati nel loro contenuto, lo stesso rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in specie all'audizione del ricorrente e del teste indicato, poiché queste prove non influiscono sull'esito del presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti