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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2004 30.2004.9

3 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·569 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.9   ir/gm

Lugano 3 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2004 di

__________

contro  

la decisione del 30 dicembre 2003 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con ricorso 28 gennaio 2004 la ditta __________ ha impugnato la decisione formale datata 30 dicembre 2003 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha fissato l'importo dei contributi AVS dovuti, riferiti al periodo 1.4.1999 - 31.12.2002;

                                     -   che, in particolare, l'amministrazione ha fissato, con la decisione di tassazione d'ufficio, a carico della ricorrente l'obbligo di versare complessivi CHF 15'414.50.

                                         __________ si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando il procedimento con impugnativa 28 gennaio 2004;

                                     -   che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

                                     -   che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                     -   che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

                                     -   che nel caso in esame, la decisione della Cassa impugnata non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                     -   che nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione della decisione su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 28 gennaio 2004 della ditta __________ é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona affinchè proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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