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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2005 30.2004.85

26 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,704 parole·~39 min·5

Riassunto

importi versati da una società al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da un'attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.85   cr/sc

Lugano 26 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 10 settembre 2004 l'amministrazione ha intimato a RI 1 il pagamento di fr. 5'208.05 quali contributi sociali calcolati su un salario percepito dalla società __________ negli anni 2000 e 2001 - ma non dichiarato come tale - di fr. 79'512 (cfr. doc. A2).

L’amministrazione ha inoltre chiesto all’assicurato, con un’altra decisione del 10 settembre 2004, il pagamento di fr. 495.80 quali contributi sociali calcolati su un salario percepito dalla società __________ nel 2003 - ma non dichiarato come tale - di fr. 7'870 (cfr. doc. A3).

                                  B.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall'assicurato (cfr. doc. A4), la Cassa, con decisione su opposizione dell’11 ottobre 2004, ha confermato le riprese effettuate (cfr. doc. A1).

                                  C.   Contro la stessa l'assicurato è tempestivamente insorto con ricorso del 2 novembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa. L’assicurato ha rilevato che, prima del novembre 2001, egli aveva collaborato con la __________ a tempo parziale (mezza giornata quotidiana), impiegando il resto del suo tempo facendo del volontariato, approfondendo le sue conoscenze in vari campi della contabilità e dell’amministrazione e fornendo le sue prestazioni ad altri clienti, lavorando in particolare quale indipendente per una cassa malati e per una compagnia d’assicurazione. Egli ha comunque ammesso che la maggior parte del suo reddito proveniva dalla __________. In seguito, a partire dal novembre 2001, egli è diventato dipendente, all’80%, della __________ (cfr. doc. I).

                                  D.   Nella risposta del 15 novembre 2004 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando che l’assicurato ha svolto per la società __________ la funzione di contabile, occupandosi anche della gestione del programma di contabilità WinOffice e osservando che lo stesso non si assume direttamente e personalmente un rischio economico per la sua attività, ma riceve dal datore di lavoro importi regolari quale contropartita del lavoro svolto (cfr. doc. V).

                                  E.   Pendente causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.

                                         Il TCA ha inoltre richiamato l’incarto fiscale dell'assicurato relativo ai bienni 1999/2000, 2001/2002 e all’anno 2003 (cfr. doc. VII).

In data 1° dicembre 2004 l'UT di __________ ha trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. VIII).

L'assicurato è stato informato dal TCA dell'acquisizione agli atti del suo incarto fiscale (cfr. doc. IX).

                                         Il TCA ha inoltre acquisito agli atti gli estratti informatici del Registro di commercio concernente la società __________.

                                         in diritto

In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurato per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2001) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004.

                                         Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.

                                   3.   Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla __________, divenuta in seguito società __________ a RI 1 nel 2000, nel 2001 e nel 2003 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale datore di lavoro del ricorrente. Se essa risulterà come tale, occorrerà riprendere, a titolo di salario, gli importi versati al dipendente. Da rilevare che la Società non ha impugnato la decisione.

                                   4.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'at­tività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vinco­lante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

                                         In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).

                                   5.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Siamo in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, il TFA ha precisato:

"  Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale."

(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).

                                   6.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

                                         Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   7.   Il TFA ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che in generale i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.

Il TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).

A proposito degli agenti il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a Registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82), è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA).

Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio dell'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 195, n. 159 ad art. 5 LAVS). Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di regola, il mediatore è considerato indipendente, a differenza dell'agente commerciale che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2).

                                   8.   In una sentenza del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00, il TFA, contrariamente a quanto deciso dall'amministrazione e confermato dal TCA nella sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa M., inc. 30.1998.121, ha stabilito che l'attività consistente nel tenere la contabilità di alcuni clienti svolta, nel tempo libero, da un assicurato, il quale esercitava a titolo principale l'attività dipendente di contabile presso una casa medicalizzata per persone anziane e che nel passato lavorava quale fiduciario commercialista indipendente, deve essere considerata attività lucrativa indipendente.

                                         In una successiva sentenza del 14 novembre 2002 nella causa E. SA, H 188/02, il TFA ha invece ritenuto di carattere dipendente, l'attività svolta da un contabile, sviluppando le seguenti considerazioni:

"  (…)

4.

Dans un premier moyen, cette dernière fait valoir que l'exercice de l'activité en cause n'implique aucun lien de subordination entre M.________ et elle-même étant donné qu'en sa qualité d'administrateur, il organise librement son travail et qu'il n'est tenu de rendre aucun compte. La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de ce critère dans le jugement attaqué.

4.1 Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78 sv. consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (VSI 1996 p. 257 sv. consid. 3c).

4.2 Aux termes du contrat du 20 janvier 1996, M.________ s'est vu confier la tenue de la comptabilité de la société ainsi que la responsabilité de l'ensemble des relations de cette dernière avec les divers services administratifs tels que le fisc, la caisse de compensation cantonale et le contrôle de l'habitant pour les travailleurs frontaliers. En outre, il a été chargé de s'occuper des problèmes juridiques susceptibles de survenir. Les déclarations de l'intéressé à l'audience de comparution personnelle du 5 avril 2002 précisent le contenu de cette activité en ce sens qu'il lui incombe de remplir des formulaires à destination des différentes administrations, d'établir certains contrats spéciaux (soumissions, droit du travail) et d'examiner les contrats qui sont proposés à la société, de liquider les problèmes de contentieux et de procéder à certains contrôles de gestion des comptes, du stock ou de la facturation. M.________ consacre trois jours par semaine - soit environ 70 % de son temps - à l'exercice de cette activité pour laquelle il dispose d'un équipement informatique et d'un bureau dans les locaux de la société. Il ressort en outre de ces déclarations que M.________ exploite, à titre principal et parallèlement à sa fonction d'administrateur-secrétaire, un cabinet comptable, juridique et fiscal en raison individuelle. Il exerce cette activité à son domicile privé étant donné qu'il ne dispose pas de locaux commerciaux propres et n'emploie pas de personnel.

Dans ces conditions, il apparaît que M.________ accomplit des tâches de nature exécutive, le pouvoir de décision - respectivement celui de donner des instructions - relatif à la conduite des affaires, à la politique du personnel et à la gestion de l'entreprise étant détenu par les organes dirigeants de la société. Même si la tenue des livres de comptabilité commerciale ne nécessite pas de directives particulières du fait que des dispositions légales impératives (art. 957 ss CO) et des principes de technique comptable la régissent, il n'en demeure pas moins que le comptable reste subordonné à la personne qui l'emploie et que cette dernière a le droit de lui donner des instructions. En outre, ces activités impliquent une collaboration régulière et personnelle entre la société et M.________. Enfin, le fait que ce dernier peut organiser librement son horaire de travail résulte de la nature autonome et non pas indépendante des activités en cause.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'activité pour laquelle M.________ a obtenu les rétributions litigieuses est caractérisée par un rapport de subordination entre le prénommé et la recourante. Au demeurant, le fait qu'en qualité d'administrateur-secrétaire, ce dernier n'est tenu de rendre aucun compte n'est pas déterminant pour l'issue du litige.

5. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que M.________ supporte le risque économique couru par l'entrepreneur.

5.1 La juridiction cantonale a considéré que le prénommé n'avait opéré aucun investissement important, qu'il avait agi au nom et pour le compte de cette dernière, qu'il ne disposait ni de locaux commerciaux propres ni de personnel, qu'il lui incombait de remplir personnellement les tâches qui lui étaient confiées, qu'il ne supportait pas le risque d'encaissement et de ducroire, qu'il consacrait la majeure partie de son temps à la société recourante, de sorte qu'en cas de cessation du rapport de travail, son seul risque économique consistait dans le fait de se retrouver dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi.

5.2 Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, n° 111 ad art. 5 LAVS, p. 181).

En l'occurrence, la rémunération en cause a été versée par la recourante en contre-partie du travail que M.________ a effectué en exécution du contrat du 20 janvier 1996. En tant que responsable de la comptabilité et de la gestion administrative et juridique de la société, il a agi au nom et pour le compte de cette dernière. Dans ce cadre, il n'a pas encouru de pertes et il n'a supporté ni les frais généraux, ni le risque d'encaissement et de ducroire. Pour remplir ces obligations, il a disposé d'un bureau dans les locaux de la recourante, il lui a consacré 70 % de son temps de travail et n'a pas employé de personnel. En outre, il n'a procédé à aucun investissement. Le seul risque économique encouru par M.________ dans l'activité qui a donné lieu aux rétributions litigieuses consiste dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport contractuel, le prénommé se retrouverait dans une situation semblable à celle d'un salarié perdant son emploi. Au demeurant, le risque économique encouru par l'intéressé à raison de ses investissements dans le capital (20'000 fr.) et l'équipement informatique (6'890 fr.) de son cabinet comptable, juridique et fiscal ne concerne pas son activité au service de la recourante mais celle qu'il exerce parallèlement, en qualité d'indépendant. Ce risque n'est par conséquent pas décisif s'agissant de qualifier la rémunération en cause.

Dans ces circonstances, il apparaît que M.________ n'encourait pas de risque d'entrepreneur quant à l'activité pour laquelle il a obtenu les rémunérations en cause.

(…)

7. Vu ce qui précède, les rémunérations litigieuses étaient dues pour une activité salariée et la recourante était tenue de payer des cotisations paritaires sur ces rétributions (art. 12 et 13 LAVS). Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. (…)"

Il TCA ha inoltre stabilito, in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa I. SA (cfr. inc. 30.2003.37), che l'attività svolta da una collaboratrice di quella società, consistente nella tenuta della contabilità e nella consulenza progettuale in particolare relativa alla Certificazione ISO, siti web e organizzazione di simposi, costituisce un'attività di carattere dipendente. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l'assicurata, in base ai contratti sottoscritti, riceveva dalla società un certo importo mensile per un periodo di tempo determinato; ella, inoltre, dipendeva economicamente dalla società, dalla quale percepiva compensi nettamente preponderanti rispetto a quelli percepiti da terze persone; forniva le proprie prestazioni ad un solo ed unico committente identificato nella società ricorrente; non ha investito un capitale rilevante per l'esercizio della sua attività per la società e, infine, utilizzava un ufficio presso la propria abitazione, circostanza quest'ultima che non equivale ad utilizzare dei locali commerciali propri o in affitto, ciò che rappresenta uno dei tratti distintivi dello statuto di indipendente.

                                   9.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                10.   Con scritto del 6 settembre 2004 la società __________ ha così sintetizzato l’attività svolta dall’assicurato:

"  Dichiarazione riguardante l’attività del signor RI 1

Il signor RI 1 ha lavorato per nostro conto per un certo periodo (vedi fatture) come consulente esterno nella gestione del programma di contabilità WinOffice.

In pratica quando un cliente chiamava per un problema riguardante il programma valutavamo se eravamo in grado di risolverlo internamente. Se non era il caso per l’intervento era chiamato il sig. RI 1 che fatturava a nome __________ e che poi a sua volta riceveva una provvigione.

Oltre a questo lavoro il sig. RI 1 ci ha assistito nella tenuta della nostra contabilità interna.” (Doc. V all. 1)

                                11.   Ai fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

                                         Interpellato dal TCA (cfr. doc. X), l’assicurato ha affermato che le prestazioni lavorative da lui eseguite per __________, sua cliente dalla fine del 1997, consistevano "inizialmente in alcune prestazioni di consulenza contabile, in seguito mi sono progressivamente occupato di vendere un software aziendale e di fornire l’istruzione e l’assistenza tecnica alla __________ e ad alcuni suoi clienti." (cfr. doc. XI). Egli ha poi precisato che “all’inizio l’attività mi occupava poche ore alla settimana, in seguito di più, ma in ogni caso mai più del 50%.” (cfr. doc. XI). L’assicurato ha poi aggiunto che “__________è la nuova ragione sociale della __________ (cambiamento effettuato nel 2001, se non sbaglio). Sono diventato dipendente della __________ nel novembre 2001, quando abbiamo visto che il mio lavoro stava diventando realmente da dipendente e mi poteva occupare più di alcune ore al giorno, anche se comunque ho iniziato la mia attività dipendente all’80%. Sono rimasto dipendente della __________ fino al gennaio 2003, quando la stessa per motivi economici, ha dovuto ridurre i suoi effettivi.” (cfr. doc. XI).

                                         Riguardo alle sue prestazioni, l’assicurato ha precisato che “sono sempre state incentrate su 3 campi: lavori di consulenza amministrativa e contabile per la __________; istruzione e assistenza tecnica alla __________ per alcuni software gestionali; vendita, istruzione e assistenza tecnica per alcuni software gestionali ai clienti della __________”. (cfr. doc. XI)

                                         Quanto alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "ho sempre agito in maniera indipendente, anche se orari, pianificazione e organizzazione erano spesso discussi e decisi comunemente. Non ho comunque mai dovuto prestare né un minimo né un massimo di ore di lavoro. Da questo punto di vista godevo di notevole libertà. I proprietari della __________, in virtù anche della lunga conoscenza e collaborazione precedente, sapevano di potermi affidare la gestione delle mie attività a loro fatturate.” (cfr. doc. XI).

                                         L’assicurato ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni lavorative “nella maggioranza dei casi direttamente a __________; in alcuni casi, comunque relativamente pochi, ho fatturato direttamente a loro clienti” e che le modalità di remunerazione prevedevano che l’assicurato presentasse “una fattura mensile, che veniva pagata di regola entro 30-60 giorni.” (cfr. doc. XI).

                                         Circa gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che "utilizzavo strumenti di lavoro quali: materiale di cancelleria, materiale informatico, automobile, telefono, ... A dipendenza delle circostanze e delle attività impiegavo mezzi personali o mezzi messi a disposizione dalla __________. Presso la __________ avevo comunque a disposizione una scrivania e un PC.” (cfr. doc. XI). Egli ha affermato inoltre che "ho dovuto attrezzarmi dal punto di vista informatico (PC, stampante, modem-router, ADSL, altro materiale informatico), mi sono procurato materiale d’ufficio e ho messo a disposizione la mia automobile. A volte ho usato il mio telefono personale; inoltre un locale dell'appartamento in cui abito era adibito ad ufficio (il tutto è stato regolarmente notificato all'ufficio di tassazione, per cui ogni anno ricevevo, per fare un esempio, una tassa comunale per la raccolta rifiuti per l'appartamento e un'ulteriore tassa per il locale usato a fini commerciali)”.

                                         (cfr. doc. XI)

                                         Egli ha poi aggiunto "non sono in possesso di contratti e/o mandati di lavoro scritti, non ricordo che siano mai stati messi per iscritto…" (cfr. doc. XI).

                                         Alla domanda se nel biennio 2000/2001 egli avesse esercitato la stessa attività svolta per la __________ anche per altre società o persone, l'assicurato ha risposto che “ho svolto attività simili anche per altre società o persone, anche se nel complesso la cifra d'affari era molto inferiore a quella con la __________. Purtroppo in questi giorni sto traslocando per cui molti giustificativi sono già impacchettati e non ho materialmente il tempo di recuperarli entro lo stretto termine da voi indicato. Allego comunque un giustificativo tipo." (cfr. doc. XI).

Inoltre, alla domanda tendente a sapere se nel biennio 2000/2001 egli avesse svolto altre attività per altre società o persone, il ricorrente ha osservato che “ho svolto altre attività per altre società o persone. In particolare consulenza assicurativa (__________) e di cassa malati (__________)” ... “sono rimasto alle dipendenze della __________ fino al 31.1.2003. Da quel momento, d’accordo con la direzione della __________, ho in parte proseguito la mia attività di consulenza contabile e informatica; tra l’altro, ho “ripreso” alcuni clienti della __________ dei quali mi occupavo anche in precedenza. Ecco un elenco parziale fatto a memoria di alcuni miei clienti: (segue una lista con una decina di nomi) ...”. (cfr. doc. XI)

                                         In conclusione (con riferimento al 2003) l’assicurato ha indicato di avere effettuato “in particolare le consuete collaborazioni nell’ambito assicurativo”. (cfr. doc. XI)

                                         Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa (cfr. doc. XV).

                                12.   Dai documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor RI 1 per la società __________ dapprima (2000-2001), divenuta poi __________, era di tipo dipendente.

                                         L'assicurato ha osservato che nel periodo antecedente al mese di novembre 2001 egli ha lavorato a tempo parziale, vale a dire ogni giorno per mezza giornata (cfr. doc. I: “mezza giornata quotidiana”), per la __________, utilizzando l’altra mezza giornata libera a sua disposizione per fornire le proprie prestazioni ad altri clienti, per lavorare in qualità di consulente indipendente per una compagnia di assicurazioni e per una cassa malati e infine per approfondire le sue conoscenze in vari campi della contabilità e dell’amministrazione (cfr. doc. I).

Nel 2003 l’assicurato, terminato il rapporto di lavoro quale dipendente in data 31 gennaio 2003 (cfr. doc. XI), ha continuato a collaborare con la __________ nell’ambito della consulenza contabile e informatica, intervenendo presso clienti della società citata (cfr. doc. XI). Dall’incarto fiscale dell’assicurato emerge che dal 1° aprile 2003 al 30 novembre 2003 egli è poi stato assunto alle dipendenze della __________ di __________, mentre nel mese di dicembre 2003 ha lavorato per __________ di __________ (cfr. doc. VIII).

                                         Innanzitutto la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la __________ durante il 2000 e il 2001 e poi nel 2003 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).

In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso la citata società non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.

Come indicato dall'assicurato stesso, nel biennio 2000/2001 egli ha svolto le proprie funzioni in modo preponderante per la __________: egli ha infatti indicato che “la grossa parte del mio reddito è in seguito scaturita dalla collaborazione con la __________” (cfr. doc. I) e ancora “ho svolto attività simili per altre società, anche se nel complesso la cifra d’affari era molto inferiore a quella con la __________” (cfr. doc. XI).

Per cui, nel periodo 2000-2001 la __________ era il committente principale dell'interessato, il quale aveva pertanto instaurato un rapporto di dipendenza economica.

La collaborazione con la __________ è diventata poi talmente importante e continuata che, come indicato dall’assicurato, a partire dal novembre 2001 RI 1 è diventato dipendente della citata società, all’80% (cfr. doc. I e doc. XI). Alla fine di gennaio 2003 la società ha poi posto termine al rapporto di lavoro di natura dipendente dell’assicurato – la società ha infatti dovuto ridurre i suoi effettivi per motivi economici, secondo quanto riferito dal signor RI 1 (cfr. doc. XI) – ma la collaborazione fra il ricorrente e la società per quel che concerne la consulenza contabile e informatica è continuata (cfr. doc. XI).

Egli si trovava pertanto, anche prima del novembre 2001, quando è stato assunto come dipendente, nella stessa situazione di un lavoratore dipendente. Ciò a maggior ragione considerato l'ingente importo conseguito (complessivamente fr. 79’512, di cui fr. 43'635 nel 2000 e fr. 35'877 nel 2001).

I compensi versati dalla __________ al ricorrente nel periodo 2000-2001, come detto, erano importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'assicurato.

                                         Il ricorrente, inoltre, per la sua attività di consulenza contabile e informatica, fatturava le sue prestazioni alla __________, rispettivamente alla __________ e non al cliente finale, come indicato dall’assicurato stesso nelle risposte fornite al TCA (cfr. doc. XI) e come confermato dalla società datrice di lavoro (cfr. doc. V all. 1). Egli non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro. L'assicurato non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla società citata il suo salario senza incassare dai clienti finali il valore delle sue prestazioni.

Inoltre, va rilevato che nell’esecuzione della propria attività l’assicurato ha indicato che “orari, pianificazione e organizzazione del lavoro erano spesso discussi e decisi comunemente” (cfr. doc. XI), affermazioni queste ultime che dimostrano che RI 1 non poteva agire sempre in maniera indipendente, come da lui affermato (cfr. doc. XI), ma doveva rispettare determinate direttive discusse e stabilite con __________.

Va peraltro ricordato che come già stabilito dal TFA nella sentenza del 14 novembre 2002 nella causa E. SA, H 188/02, citata in precedenza (cfr. consid. 8.), un contabile, anche se non deve ricevere direttive particolari in merito allo svolgimento del proprio impiego, regolato da disposizioni legali imperative e da principi di tecnica contabile, rimane comunque subordinato alla persona che lo ha assunto e che può sempre impartirgli delle istruzioni.

Il ricorrente ha poi rilevato di avere utilizzato, nello svolgimento della sua attività, strumenti di lavoro sia di sua proprietà, sia di proprietà della __________, a seconda delle circostanze e delle attività (cfr. doc. XI). Egli ha poi precisato di avere comunque a disposizione presso __________ una scrivania e un PC e di avere anche attrezzato un ufficio presso la propria abitazione (cfr. doc. XI).

A tal proposito, va rilevato che avendo il ricorrente un ufficio presso __________ e mezzi messi a disposizione dalla società stessa, è del tutto logico pensare che nello svolgimento della sua attività per __________ RI 1 facesse capo a tali risorse e non alle sue personali.

Ne segue che l'unico elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per l'acquisto di PC, stampante, modem-router, ADSL – strumenti sicuramente necessari nello svolgimento delle sue attività per conto di altri clienti, ma non nella sua attività presso __________, società presso la quale, come visto, egli aveva a disposizione sia una scrivania, sia un PC - non è decisivo alla luce della netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente.

Per quanto concerne l'iscrizione del signor RI 1 come indipendente dal 1° novembre 1994, come da lui segnalato in sede di opposizione alla decisione del 2 luglio 2004 della Cassa (cfr. doc. VIII 2), va rammentato che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

                                         Alla luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al TCA e confermato dal datore di lavoro (cfr. doc. V all. 1), fatturava alla ditta __________, rispettivamente __________ e non al destinatario finale del suo lavoro (cfr. doc. XI).

Questi elementi permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla ditta. La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.

                                13.   In sede ricorsuale l'assicurato ha indicato di avere versato regolarmente i suoi contributi alla Cassa sulla base della sua attività indipendente (cfr. doc. I).

                                         Il TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

                                         Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

                                         Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

                                         Va inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

"  Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

                                         Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte."

(STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

                                14.   Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la __________ è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa nell'ambito della fissazione dei contributi dell'assicurato nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il dipendente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o un riesame sono dati oppure no.

                                         In concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi all'assicurato sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di contributi come indipendente (cfr. doc. XVII).

La Cassa, in data 13 luglio 2005, ha precisato che per gli anni 2001 e 2003 non esiste una decisione definitiva di fissazione dei contributi quale indipendente per l’assicurato, mentre l’anno 2000 cade nel vuoto di tassazione (cfr. doc. XVIII).

                                         Pertanto, in mancanza di una decisione definitiva da parte della Cassa, non è necessario verificare se nel caso di specie si giustifica un riesame o una revisione delle decisioni dell'amministrazione.

                                15.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

                                         Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.85 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2005 30.2004.85 — Swissrulings