Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2005 30.2004.69

5 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,222 parole·~36 min·3

Riassunto

l'autista di azienda che lavora solo per essa trasportando materiale con l'autocarro messogli a disposizione dalla ditta è da ritenere dipendente.Prima revisione SA: Buona fede non data. Avviso di ripresa spese in futuro nel rapporto di revisione non è decisione formale impugnabile.Interessi di mora

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.69   TB

Lugano 5 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 luglio 2004 emanata da

Cassa CO 1

  in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 eseguito il 9 giugno 2004, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato nei confronti della ditta RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 68'139.- (doc. C).

                                  B.   Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________ sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante decisione di tassazione d'ufficio dell’11 giugno 2004 (doc. C) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla ditta individuale per gli anni 2000-2002.

                                  C.   Il 14 luglio 2004 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha rigettato l’opposizione della ditta RI 1 e confermato lo statuto di __________ come suo dipendente. Per l’Amministrazione, quest’ultimo non fatturava direttamente al cliente finale, ma inoltrava i suoi onorari direttamente all’appaltante nei confronti della quale v’era pure una dipendenza economica data dalla quasi totalità delle sue entrate conseguite lavorando per essa. Il collaboratore non si assumeva quindi nessun rischio d’incasso, agendo inoltre in nome e per conto del datore di lavoro. Anche dal profilo del rischio economico il collaboratore appare essere un dipendente dell’opponente, siccome lavorava come suo autista utilizzando un veicolo messogli a disposizione dalla ditta stessa. La Cassa ha infine precisato che dal 1° agosto 2004 tutte le indennità trasferte orarie saranno da considerare salario e quindi da sottomettere a contributi sociali.

                                  D.   Il 30 luglio 2004 (doc. I) la ditta di trasporti di materiale edile RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha formulato ricorso contro detta decisione su opposizione, chiedendo l'annullamento della stessa. Essa ha rilevato d’aver concluso un contratto orale d’appalto con __________ per l’attività d’autista e che in virtù di questo contratto, non esiste alcun obbligo per l’appaltatore di disporre di proprie attrezzature per l’esecuzione degli incarichi affidatigli. Il fatto quindi che usufruisse del veicolo della ditta non muta il suo statuto d’indipendente. Nello svolgimento dei compiti ricevuti, poi, anche se non era iscritto a RC, il suo collaboratore emetteva regolari fatture assumendosi il rischio di non essere poi pagato (rischio d’incasso e delcredere) e sulle quali versava i contributi sociali. Anche se durante gli anni 2000 e 2001 il collaboratore ha effettivamente lavorato prevalentemente per la sua ditta, ciò non toglie che egli era unicamente tenuto a fornire soltanto un risultato, senza per questo essere subordinato all’insorgente. Non v’era neppure una dipendenza economica fra gli interessati, mentre da gennaio ad aprile 2002 la ricorrente conferma che il collaboratore è stato alle sue dipendenze. L’insorgente propugna quindi l’affiliazione di __________ come indipendente, altrimenti l’Amministrazione violerebbe la sua buona fede. Infine, essa contesta che dal 1° agosto 2004 le indennità di trasferta orarie siano considerate salario, trattandosi, semmai, d'indennità d’inconvenienza.

                                  E.   Con risposta del 16 agosto 2004 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto il rigetto del ricorso, confermando integralmente la decisione su opposizione.

                             F.   Con osservazioni del 26 agosto 2004 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che negli anni 2000 e 2001 __________ era affiliato ad un’altra Cassa di compensazione AVS e che ha regolarmente versato i contributi sociali in qualità di indipendente. Non comprende inoltre il motivo della dichiarazione della Cassa di considerare dal 1° agosto 2004 le indennità di trasferte orarie come salario, dato il periodo di controllo (2000-2002). La Cassa ha chiarito la nuova prassi instaurata con circolare del 25 agosto 2004 (doc. VIbis) in ambito di CCL per l’edilizia in materia di concessione d’indennità di pasto e di trasferta (doc. VIII).

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta ricorrente per un periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

nel merito

                                   3.   Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati da RI 1, quale titolare dell’omonima ditta individuale, al collaboratore __________ nell’anno 2000 (Fr. 21'456.-) e nel 2001 (Fr. 46'683.-) debbano essere considerati come salario derivante dall'attività d’autista esercitata in modo dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento della medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di persona indipendente.

Da ciò dipende infatti la classificazione della ditta ricorrente quale datrice di lavoro della summenzionata persona.

Se la ditta in questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di salario gli importi versati a __________, rientrando essi nel suo salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS); su tale ammontare la ricorrente dovrà poi pagare i contributi paritetici (art. 14 LAVS).

                                   4.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

                                   5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

                                   7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                   8.   Per quanto concerne i lavoratori del settore dei trasporti, il TFA ha già avuto modo di stabilire che il proprietario di un automezzo pesante che, dal punto di vista organizzativo, non dipende manifestamente da un mandante, esercita attività indipendente (RCC 1983 pag. 427).

Per contro, gli autisti di aziende che mettono a disposizione un servizio di trasporto rapido di pacchi e persone, sono di regola considerati dipendenti, nella misura in cui si trovano in un rapporto di subordinazione e meglio se l’organizzazione del lavoro è assicurata dalla ditta e l’autista deve garantirne l’esecuzione. Elementi caratteristici di un rapporto di subordinazione sono pure il fatto che la ditta determina la durata del lavoro, che i contratti con i clienti sono conclusi dalla società, che gli autisti non hanno diritto di incassare i pagamenti di questi ultimi e devono essere in grado di eseguire in qualsiasi momento i mandati in tempo utile senza poter rifiutare. D’altra parte, un rischio economico di rilievo non è dato per il solo fatto che l’autista non disponga di un reddito fisso e dipenda economicamente dalla natura e dal numero di mandati affidatigli (RCC 1992 pag. 175 consid. 4b; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n. 146 segg. ad art. 5 LAVS).

La nostra Massima istanza ha ad esempio riconosciuto la qualifica di dipendente ad un autista che guidava un automezzo pesante di sua proprietà esclusivamente per conto di una sola azienda e riceveva direttive da quest’ultima, sebbene sopportasse un certo rischio economico e fosse stato considerato lavoratore indipendente dall’allora INSAI (RCC 1979 pag. 346).

                                   9.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

                                10.   L’insorgente osserva innanzitutto di aver sempre agito in buona fede e, sommato alla circostanza che, a suo dire, vi sarebbero diversi elementi a giustificazione della conferma dello statuto d’indipendente del suo collaboratore, non sarebbero dati i motivi per confermare la decisione su opposizione della Cassa.

Questo Tribunale osserva che la circostanza secondo cui prima dell'attività svolta prettamente per la ditta insorgente, __________ ha lavorato per diverse altre persone, non ha alcuna influenza sull'esito della presente controversia, non comportando infatti essa una violazione del principio della buona fede.

Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel caso in questione si è in presenza di una decisione amministrativa resa l’11 giugno 2004 sulla scorta di un rapporto di revisione allestito da un ispettore della Cassa CO 1. Su tale base, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal ricorrente in virtù dello statuto di dipendente di __________.

Ora, invocando la buona fede, l’insorgente ha erroneamente assimilato l'odierno statuto professionale che il summenzionato collaboratore ha assunto nei suoi confronti con quello vigente negli anni precedenti, ossia quando questa persona lavorava come indipendente ed eventualmente anche per altri committenti.

A questo Tribunale spetta infatti qualificare lo statuto del collaboratore unicamente sulla scorta della natura dell'attività che egli svolge per la ditta ricorrente. Di conseguenza, tutte le precedenti qualificazioni professionali dell'interessato -eventualmente assunte anche nei confronti di altri committenti - non hanno nulla a che vedere con il caso concreto. Gli elementi che hanno fatto decidere in passato una Cassa di compensazione  per lo statuto di indipendente del collaboratore in oggetto sono infatti mutati nel tempo, tanto che egli ha lasciato l’attività di esercente (1985-2001) per quella d’autista (2000-2002).

L'impugnato controllo dei datori di lavoro effettuato dalla Cassa CO 1 sulla ditta di __________ costituisce quindi in realtà la prima revisione a cui l'interessato è stato sottoposto in qualità di collaboratore di RI 1. In tali circostanze, l'insorgente non è dunque legittimato ad invocare il rispetto della buona fede, poiché in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione di una Cassa di compensazione che possa averlo indotto in errore facendogli credere di aver qualificato __________ come indipendente nell’attività d’autista svolta per il ricorrente.

Conseguentemente, differenziandosi la ditta RI 1 da ogni altra persona e società, per una fattispecie differente portante oltretutto su elementi di tempo diversi, occorre concludere che la buona fede della ricorrente non può qui essere riconosciuta.

Infatti, come visto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Va comunque rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).

Da quanto sopra discende che l'attuale qualifica di dipendente del collaboratore in questione non mette comunque in discussione lo statuto d'indipendente di cui egli ha beneficiato in passato per lavori eseguiti nelle vesti d’esercente.

                                11.   Va innanzitutto osservato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio dell’11 giugno 2004. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.

Esaminando lo statuto contributivo del lavoratore in oggetto, il TCA rileva che nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 predominano gli elementi della subordinazione del collaboratore nei confronti dell’insorgente per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, l’impiego del tempo ed il rischio economico, caratteristiche, queste, di un'attività salariata.

                                12.   Dagli atti di causa emerge – per stessa ammissione dell’insorgente - che quest’ultima non ha concluso alcun contratto scritto con __________, ma soltanto un contratto d’appalto orale (doc. I punto 1). Come visto, comunque, la denominazione formale dei rapporti contrattuali tra le parti non è di per sé sufficiente per ammettere lo statuto di indipendente (DTF 122 V 171 consid. 3a). Va tenuto in effetti conto della situazione economica effettiva.

Per l’espletamento degli incarichi affidatigli, la ditta ha messo a disposizione del suo collaboratore un autocarro (doc. I punto 6), cosicché egli non ha dovuto effettuare alcun investimento per esercitare la sua attività, perciò non ha sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività d’autista (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56).

Inoltre, la ricorrente ha pure affermato che “vero è che, prevalentemente, l’attività del signor __________ in quel periodo fosse da ricondurre alla collaborazione con la ditta ricorrente. (…) Il caso e le contingenze del momento hanno imposto che, per il periodo 2000-2001 egli abbia collaborato in particolare con la ditta RI 1, (…)” (doc. I punto 8). Ciò significa che il suo collaboratore aveva deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo praticamente esclusivo - per un unico committente identificato appunto nella ditta ricorrente. Questa conclusione non implica comunque che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può infatti esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). L’eventualità che, oltre all'attività svolta per la ditta insorgente durante gli anni 2000 e 2001, il collaboratore avrebbe pure assunto, anche in minima parte, altri mandati da altri committenti non è quindi decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Il TCA deve ora basarsi soltanto sulla natura dell’attività svolta dall’interessato per il ricorrente, prestando in particolare attenzione al contenuto del rapporto esistente fra di essi.

Sebbene il ricorrente affermi che compito del suo collaboratore era solo di “fornire un risultato, senza per questo essere subordinato a chicchessia” (doc. I punto 8), è comunque innegabile che l’attività d’autista d’autocarro per conto di qualcun altro comporti inevitabilmente che l’autista esegua degli ordini impartitigli dalla ditta di trasporti per la quale lavora e che per di più gli ha messo a disposizione il mezzo. È quindi evidente che, da solo, l’autista non poteva conoscere la destinazione e gli orari per consegnare il materiale edile trasportato per conto della ditta ricorrente. Era dunque quest’ultima, forzatamente, a determinare l’organizzazione della sua attività e ad impartirgli le necessarie istruzioni.

Le fatture agli atti (doc. 1) allestite dal collaboratore all’intenzione della ditta individuale dimostrano inoltre, da un lato, che essa, oltre che a pagarlo ad ore, gli rimborsava ogni spesa, quali i pranzi e le trasferte (docc. XI/1-23). D’altro lato, nell'espletamento della sua attività, __________ non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue prestazioni. Egli stilava infatti espressamente le proprie fatture unicamente e direttamente all'indirizzo della ditta ricorrente che gli commissionava l'esecuzione di trasporti. Le note di __________, che già riportavano l'importo corrispondente alle sue opere, non venivano pertanto girate a clienti finali per un pagamento diretto; destinataria delle stesse era sempre e solo la ditta RI 1 (docc. XI/1-23). Obbligata alle prestazioni nei confronti del lavoratore era quindi soltanto quest’ultima e non i di lei clienti. Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta, la quale è l’unica ad essersi assunta un rischio economico.

Non va poi dimenticato che l'eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.

Visto quanto precede, la scrivente Corte può quindi affermare che per tutti i due anni in esame l’interessato ha fornito la totalità delle proprie prestazioni al ricorrente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Anche dal profilo dell'impiego del tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei confronti del ricorrente (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00), elemento caratteristico di un'attività lucrativa di tipo dipendente.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che la qualifica a livello fiscale (come indipendente) è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione (art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione, stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni singolo assicurato.

                                13.   Considerate tutte le circostanze evidenziate e la citata giurisprudenza relativa agli autisti, le caratteristiche di un'attività salariata sono predominanti rispetto alle ragioni di affiliare il collaboratore come un imprenditore autonomo.

La decisione della Cassa che ha qualificato __________ come dipendente risulta dunque corretta, per cui i redditi versati al medesimo durante gli anni 2000 e 2001 come autista di autocarri (Fr. 68'139.-) vanno considerati come suo salario determinante, su cui il datore di lavoro è tenuto a pagare, in virtù dell'art. 14 LAVS, i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.

Pertanto, su questo aspetto la decisione impugnata deve essere confermata.

                                14.   L’insorgente contesta la decisione unilaterale della Cassa CO 1 di riprendere dal 1° agosto 2004 tutte le indennità orarie di trasferta rimborsate ai suoi dipendenti considerandole come salario determinante e non come indennità esenti dall’assoggettamento al pagamento dei contributi sociali. Inoltre, siccome non sono state attribuite, queste indennità di trasferta andavano semmai considerate come indennità di inconvenienza.

In proposito, va osservato che giusta l'art. 162 cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.

In virtù dell’art. 163 cpv. 3 OAVS, i verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini.

Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS).

I rapporti di revisione e di controllo devono esaurientemente indicare l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS).

I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).

Secondo l'art. 56 LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 marzo 1992 nella causa G. C.; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

Le decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).

Pertanto, le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).

                                15.   Nell’ambito del “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 9 giugno 2004 (doc. C), la Cassa ha esposto in maniera sommaria i princìpi che reggono la materia ed indicato che dal 1° agosto 2004 “tutte le indennità trasferte orarie saranno da considerare salario e quindi da sottomettere a contributi sociali.” La convenuta non ha effettivamente ripreso gli importi orari che il ricorrente versava mensilmente ai suoi dipendenti per le spese di trasferta; la Cassa non ha emanato una decisione formale in proposito, ovvero con la decisione di tassazione d’ufficio dell’11 giugno 2004 essa non si è determinata su questo oggetto.

In altri termini, l’Amministrazione ha solo indicato all’insorgente di volere mutare la valutazione di determinati elementi e quindi di conformarsi a tale nuova prassi, ossia di volersi attenere a determinate norme di comportamento circa la fissazione delle spese generali. La Cassa ha pertanto unicamente segnalato al ricorrente quale sarebbe stato il suo atteggiamento futuro nei confronti dei suoi dipendenti.

La Cassa ha quindi voluto soltanto convenientemente avvisare RI 1 dei doveri cui ritiene egli debba sottoporsi senza comunque, come indicato, fissare precisi obblighi concreti (dunque senza effettuare alcuna ripresa di indennità orarie di trasferta per i suoi dipendenti).

L'informazione data con il rapporto di revisione alla ditta ricorrente tende a permettere allo stessa di adeguarsi alle indicazioni dell'Amministrazione e ad escludere che l’insorgente possa dedurre - dall’assenza di indicazioni - un diritto a vedersi ulteriormente riconoscere in futuro – in virtù del principio della buona fede – comportamenti che la Cassa non ritiene conformi alle norme legali (riconoscimento di spese di trasferta).

Non sono invece state fissate concrete disposizioni in merito a questa problematica.

Qualora gli importi corrisposti ai propri dipendenti dall’agosto 2004 in poi a titolo di rimborso di indennità orarie di trasferta fossero – in futuro - considerati dalla Cassa come salario determinante sul quale il datore di lavoro dovrà pagare i contributi paritetici tipici del lavoratore dipendente, l’insorgente potrà sollecitare l'emanazione di una decisione amministrativa e potrà impugnarla contestando, ma solo allora, la ripresa di spese di trasferta (STCA del 23 maggio 2005 nella causa M. M., Inc. n. 30.2004.30; STCA del 28 febbraio 2005 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2005.7; STCA del 21 dicembre 2004 nelle cause A.G. SA e G.G., Incc. nn. 30.2004.42-43).

Dalle considerazioni che precedono, discende che quanto contenuto nel contestato rapporto di revisione - soltanto sotto questo profilo - non è stato integrato in una decisione amministrativa impugnabile, perciò il ricorso, su questo punto, appare irricevibile (cfr. citate STCA del 23 maggio 2005, del 25 febbraio 2005 e del 21 dicembre 2004).

                                16.   Da ultimo, nell’eventualità in cui __________ fosse qualificato come suo dipendente, il ricorrente contesta di dovere ora degli interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD e AF calcolati dalla Cassa sugli importi ripresi nel 2004 a titolo di salari (doc. I punto 10).

Va innanzitutto rilevato che siccome __________ è stato qualificato dal TCA quale dipendente della ditta ricorrente, gli interessi sono effettivamente dovuti poiché la datrice di lavoro non ha versato i rispettivi contributi (art. 36 OAVS seg.).

L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.

Il capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede che a partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire. Per il capoverso 5 l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore. Va poi rammentato che giusta il capoverso 7 se l'assicurato viene escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi e il tasso d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è stata avviata prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

                                17.   Sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti (N. 2009 della Circolare sugli interessi di mora (CIM)). Rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro (N. 2013 CIM).

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS).

La predetta Circolare sugli interessi, edita dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la concessione e il calcolo degli interessi per tutti i contributi non pagati o da restituire al 1° gennaio 2001 vanno effettuati secondo le nuove disposizioni. Queste ultime non si applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in vigore. Il N. 6006 CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1° gennaio 2001, alla riscossione degli interessi di mora viene applicato il diritto previgente, vale a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento l'anno.

In concreto non è contestato l'ammontare degli interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati alla ditta ricorrente.

Stante quanto precede (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS), la Cassa ha quindi correttamente proceduto nel calcolare degli interessi di ritardo sui salari conseguiti da __________ nell’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, ma non notificati come tali alla Cassa di compensazione.

Su questo punto, il ricorso dell'insorgente deve pertanto essere respinto.

                                18.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è diretto contro l'assoggettamento, dal 1° agosto 2004, delle indennità orarie di trasferta versate ai suoi dipendenti alla percezione dei contributi sociali, il ricorso è irricevibile.

                                   2.   In quanto rivolto alla percezione dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF sulle indennità versate al dipendente __________ durante gli anni 2000 e 2001, il ricorso è respinto.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.

                                   4.   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                   5.   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2005 30.2004.69 — Swissrulings