Raccomandata
Incarto n. 30.2004.47 TB
Lugano 31 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 7 maggio 2004 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con decisione definitiva del 15 marzo 2004 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/ IPG dovuti dall’assicurato quale indipendente per il periodo di contribuzione dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2001. La Cassa si è fondata su un reddito aziendale di Fr. 31'200.- conseguito nel 2001 (dichiarazione di tassazione 2003A), a cui sono stati aggiunti i contributi fatturati nel 2001 quale acconto (Fr. 966.-). I contributi personali sono stati dunque calcolati su un reddito determinante di Fr. 32’166.- (doc. 2).
B. Il 13 aprile 2004 (doc. A2) RI 1 si è opposto contro la predetta decisione, facendo valere di aver erroneamente esposto nella tassazione fiscale 2003A il reddito aziendale lordo conseguito nel 2001, anziché l’importo al netto delle spese professionali sostenute. Con decisione su opposizione del 7 maggio 2004 (doc. A1) l’Amministrazione ha respinto l’opposizione osservando come il reddito sia determinato dall'autorità fiscale ed allo stesso vadano aggiunti i contributi fatturati fiscalmente dedotti.
C. L’assicurato è insorto contro tale decisione con ricorso del 3 giugno 2004 (doc. I), chiedendo di rivedere il suo reddito determinante da porre alla base del calcolo dei contributi AVS, nel senso di considerarlo al netto delle spese.
D. Con risposta dell’11 giugno 2004 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto della decisione impugnata ed il successivo 20 giugno il ricorrente ha nuovamente chiesto di tenere conto del suo errore nella compilazione della tassazione 2003A e di rettificare conseguentemente l’importo del suo reddito (doc. V). Presone atto, l’Amministrazione si è comunque riconfermata nella risposta di causa (doc. VII).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (STFA del 5 luglio 2004 nella causa M., I 690/03; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L, H 6/04; SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).
In concreto, la fissazione dei contributi si riferisce al periodo contributivo da aprile a dicembre 2001, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG da versare dal ricorrente vanno applicati i disposti in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Ne discende che ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
4. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In concreto, sulla base del reddito di Fr. 31'200.- indicato dall'assicurato nella dichiarazione di tassazione 2003A quale reddito aziendale lordo conseguito (doc. 1), la Cassa ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto da aprile a dicembre 2001 (Fr. 2'160,75).
Il ricorrente contesta questo ammontare – a cui è stato pure aggiunto il totale degli acconti versati dallo stesso (Fr. 966.-) -, facendo valere che i contributi vanno fissati sulla base del suo reddito aziendale netto, ossia dedotte le spese professionali sopportate. Invece, avendo egli erroneamente indicato un importo corrispondente alle sue entrate lorde, la Cassa, che si è attenuta alla comunicazione ricevuta dal competente ufficio di tassazione, sarebbe così caduta in un evidente errore.
7. Ora, per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; KÄSER, op. cit., N. 8.32, pag. 212; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N. 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 nella causa R. M.).
8. Nella fattispecie, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. L’autorità fiscale ha soltanto trasmesso ai contribuenti interessati una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta di queste circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________ (doc. 1) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il Giudice (art. 32 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene quindi un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali. Questo Tribunale è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi pure errati.
9. Va ricordato come il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sia stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite dall’UFAS). Ciò significa che dal reddito aziendale lordo conseguito dall’assicurato durante il 2001 devono essere dedotte soltanto le spese professionali comprovate necessarie al conseguimento del reddito nel periodo di conteggio (N. 1099 DIN).
Già in sede d’opposizione (doc. A2) il ricorrente ha offerto all’Amministrazione diverse prove documentali che avrebbero dovuto attestare come il reddito esposto nella dichiarazione d’imposta 2003A fosse sbagliato, poiché riferito al reddito aziendale lordo. La Cassa, nella decisione su opposizione, non ha preso in considerazione le richieste dell'insorgente ed ha respinto l'opposizione, senza verificare le prove apportate, malgrado una richiesta in tal senso. Essa si è basata, in questo caso erroneamente, sulla summenzionata giurisprudenza relativa alla forza vincolante delle tassazioni per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
In queste circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti, in particolare verificando l’idoneità dei giustificativi delle spese già prodotti dall’insorgente in sede d’opposizione.
All’assicurato non patrocinato non vanno assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda come ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti