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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2004 30.2004.42

21 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,994 parole·~10 min·1

Riassunto

irricevibilità di un ricorso presentato contro un rapporto di revisione della Cassa, che indica soltanto alla ditta di volere mutare la valutazione di determinati elementi e quindi di volersi conformare alla sua nuova prassi. Non è una decisione formale di ripresa che fissa obblighi concreti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.42-43   TB

Lugano 21 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2004 di

1. RI 1 2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 3 maggio 2004 emanata da

Cassa CO 1   in materia di contributi AVS

ritenuto                            in fatto

che a seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 avvenuto il 1° aprile 2003 presso RI 1, con sede in __________, affiliata come datrice di lavoro, la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese per complessivi Fr. 382'028.-;

che ritenendo tali retribuzioni come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________ e come onorario quale membro del Consiglio d'amministrazione per RI 2, mediante tassazione d'ufficio del 17 aprile 2003 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici AVS/AI/ IPG/AD/AF dovuti da RI 1 per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002;

che con sentenza del 9 febbraio 2004 (Incc. nn. 30.2003.51/53/ 58), cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla ditta RI 1, ha respinto il ricorso di RI 2 ed ha accolto il gravame di __________, annullando la decisione su opposizione della Cassa ed ordinando alla stessa di emanarne una nuova ai sensi dei considerandi;

che negli anni precedenti al controllo del datore di lavoro in questione, la Cassa non ha sollevato alcuna obiezione riguardo allo statuto contributivo di __________, accettando che lo stesso fosse da considerare quale indipendente;

che una modifica retroattiva dello statuto contributivo del citato assicurato avrebbe cagionato un danno ad RI 1, per cui erano dati tutti i presupposti per tutelare la buona fede di questa società;

che, di conseguenza, la Cassa di compensazione avrebbe potuto modificare il suo statuto contributivo unicamente, semmai, per il futuro;

che tutte le riprese contestate a __________ durante gli anni 1999-2002 sono state stralciate dal suo salario determinante;

che il 13 aprile 2004 la Cassa di compensazione ha dato seguito al dispositivo di questo Tribunale, emanando una decisione di tassazione d’ufficio portante soltanto sulla ripresa di Fr. 25'000.- effettuata nei confronti di RI 2 (doc. C), a titolo di onorario come membro del consiglio d’amministrazione;

che nel nuovo rapporto di revisione di pari data (doc. C) la Cassa ha precisato che “A decorrere dal 1.5.2003 il signor __________ sarà considerato un salariato della RI 1”;

che, pure, “A decorrere dal 1.1.2003 non saranno più concessi dei rimborsi spese forfetari (vedi anche nota informativa per l’anno 2003, inviata nel dicembre 2002). La RI 1 è perciò tenuta ad allestire un conteggio mensile delle spese dei singoli dipendenti, corredato dai rispettivi giustificativi.”;

che con decisione su opposizione del 3 maggio 2004 (doc. A) la Cassa ha respinto l’interposta opposizione di RI 2 ed RI 1;

che il 26 maggio 2004 (doc. I) gli opponenti hanno formulato congiuntamente il presente ricorso, sostenendo che __________ sia sempre stato un lavoratore indipendente, tanto che neppure la Cassa, nei precedenti controlli, ha avuto da obiettare di questo suo statuto, per cui la decisione impugnata dovrebbe essere annullata;

che, inoltre, la loro buona fede dovrebbe essere ammessa pure per quanto concerne il riconoscimento del rimborso delle spese forfetarie accettato dalla Cassa negli ultimi 15 anni, quindi anche oltre il 1° gennaio 2003;

che, da ultimo, sull’accredito di Fr. 15'000.- avvenuto nel 2002 sul conto di RI 2 non dovrebbero essere prelevati i contributi AVS, siccome questo importo non sarebbe mai stato incassato né versato dallo stesso assicurato;

che secondo l’Amministrazione (doc. III), i ricorsi sarebbero irricevibili in quanto formulati contro una decisione che non ha per oggetto la ripresa di elementi del salario determinante, che __________ va considerato salariato dal 1° maggio 2003 e che dal 1° gennaio 2003 non saranno più concessi rimborsi spese forfetari ai dipendenti della ditta insorgente;

che i ricorrenti hanno chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova (doc. XI), mentre la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa (doc. XII);

considerato                     in diritto

che giusta l'art. 162 cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti;

che i verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini (art. 163 cpv. 3 OAVS);

che del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS);

che i rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS);

che i rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS);

che secondo l'art. 56 LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 marzo 1992 in re G. C.; GYGI, Bundes-verwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

che le decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463);

che, pertanto, le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162);

che nell’ambito del “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 13 aprile 2004, rapporto n. 22/2003 che annulla e sostituisce il precedente rapporto del 7 aprile 2003 in virtù della citata STCA del 9 febbraio 2004, la Cassa ha preso posizione in merito allo statuto contributivo di __________ ed alle spese generali rimborsate forfetariamente da RI 1 ai suoi dipendenti, esponendo in maniera sommaria i princìpi che reggono la materia ed indicando come __________ sarebbe stato considerato un salariato dal 1° maggio 2003 e che dal 1° gennaio 2003 non sarebbero più stati concessi rimborsi spese forfetari ai dipendenti, con l’avvertenza che RI 1 era tenuta ad allestire un conteggio mensile delle spese dei singoli dipendenti, corredato dai rispettivi giustificativi;

che in altri termini, l’Amministrazione ha solo indicato alla società ricorrente di volere mutare la valutazione di determinati elementi e di conformarsi a tale nuova prassi, quindi di volersi attenere a determinate norme di comportamento circa la determinazione dello statuto contributivo di un assicurato ed in merito alla fissazione delle spese generali. La CCC ha unicamente segnalato ai ricorrenti quale sarebbe stato il suo atteggiamento futuro;

che l’Amministrazione non ha sostanzialmente emanato decisione formale in merito, non ha operato alcuna ripresa riferita agli importi percepiti dal 1° maggio nel 2003 da __________ per i lavori eseguiti per conto dei ricorrenti, rispettivamente per l’anno 2003 non ha ancora eseguito delle riprese di spese forfetarie;

che la Cassa di compensazione ha quindi voluto soltanto convenientemente avvisare la società ricorrente dei doveri cui ritiene essa deve sottoporsi senza comunque, come indicato, fissare precisi obblighi concreti (dunque senza ripresa e cambio di statuto contributivo);

che l’Amministrazione ha voluto unicamente informare la società ricorrente affinché la stessa possa semmai adeguarsi alle sue indicazioni e non possa dedurre - dall’assenza di indicazioni - un diritto a vedersi ulteriormente riconoscere in futuro – in virtù del principio della buona fede – comportamenti che la Cassa non ritiene conformi alle norme legali (riconoscimento di spese e statuti contributivi). Non sono invece state fissate concrete disposizioni in merito a queste problematiche. Gli insorgenti, allorché continuassero con le loro modalità di rimborso spese indicate come erronee da parte della Cassa e qualora gli importi corrisposti a __________ non fossero considerati salario determinante sul quale pagare i contributi paritetici per lavoratore dipendente, potranno in futuro ricevere una decisione amministrativa in tal senso, impugnabile davanti a questo TCA;

che l’atto contestato con l’opposizione, ovvero il nuovo rapporto di revisione, sotto questo punto di vista, non costituisce dunque una decisione amministrativa impugnabile, perciò i gravami appaiono irricevibili;

che, in merito alla lamentela degli assicurati concernente l’apparente errato accredito nel 2002 di Fr. 15'000.- a favore di RI 2 sui quali la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi paritetici da versare, tema oggetto della decisione formale del 13 aprile 2004, questo Tribunale osserva di avere già evaso la questione nella sua precedente sentenza del 9 febbraio 2004;

che pertanto, questo TCA non può pronunciarsi nuovamente in merito;

che anche su questo punto i gravami sono quindi irricevibili;

che i ricorsi in discussione, proprio perché allestiti nei termini summenzionati da un patrocinatore legale, configurano una situazione di temerarietà;

che visto l’esito degli stessi, questa Corte prescinde dal carico di tasse di giustizia e spese ma richiama i ricorrenti a maggiore diligenza;

che la decisione su opposizione del 3 maggio 2004 deve dunque essere integralmente confermata;

                                         che le prove proposte dai ricorrenti non potrebbero in nulla modificare l'esito della procedura e quindi questo TCA, a fronte della nota giurisprudenza secondo cui, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4°, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Ciò non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi interposti da RI 1 e da RI 2 sono irricevibili.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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