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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2005 30.2004.41

21 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,518 parole·~28 min·1

Riassunto

calcolo della rendita AVS di un cittadino italiano i cui periodi di contribuzione fino al 1977 non sono stati comprovati

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.41   cs/fe

Lugano 21 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 aprile 2004 emanata da

Cassa CO 1,   in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 12 febbraio 2004 la Cassa CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di vecchiaia mensile di fr. 859 con effetto dal 1.12.2002 (fr. 880 dal 1.1.2003), calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 35'448 e della scala di rendita, parziale, 25.

                                         Tramite decisione su opposizione del 23 aprile 2004 l'amministrazione ha confermato il proprio calcolo respingendo le censure sollevate dall'interessato.

                                  B.   RI 1, rappresentato da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso al TCA, rilevando di aver beneficiato di un permesso annuale negli anni dal 1957 al 1961 e dal 1963 al 1965 esercitando attività lavorativa pagando i contributi non indicati in maniera completa. Il ricorrente segnala di avere lasciato la Svizzera dal 1965 al 1977.

                                  C.   Con risposta del 14 luglio 2004 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con motivazioni che saranno riprese dove necessario, in corso di motivazione.

                                  D.   Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3, pag. 4/5).

In concreto la Cassa ha assegnato all'assicurato una rendita dal 1.12.2002, mentre le decisioni in questione (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione della rendita trovano applicazione le norme in vigore fino al 31.12.2002.

                                         Ne discende che ogni riferimento alle norme della LAVS e alle direttive va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, fatte salve indicazioni in senso contrario.

                                   3.   Pendente causa, in data 12 novembre 2004, l’amministrazione ha emanato una nuova decisione in sostituzione di quella del 12 febbraio 2004 ed ha assegnato al ricorrente, dal 1° dicembre 2004, una rendita di fr. 994 calcolata sulla base della scala 27 (periodo di contribuzione di 27 anni e 4 mesi) e di un reddito medio annuo di fr. 39'246 (doc. D3).

                                         A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

                                         Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

                                         Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).

                                         Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

                                         Nel caso di specie, il 12 novembre 2004 la Cassa ha emanato una nuova decisione in sostituzione della decisione del 12 febbraio 2004.

                                         Poiché la nuova decisione è stata emanata dopo l’inoltro della risposta di causa essa può valere unicamente quale proposta indirizzata al giudice.

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

                                         Nel merito

                                   4.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni (dal 1.1.2005, cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                                   5.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati  all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29      quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                   6.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

                                         a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

                                         b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

                                             una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         L’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che:

"  Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."

                                         Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore:

"  Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."

                                         Tuttavia le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

                                         Il TFA ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).

                                   7.   In concreto la Cassa ha posto RI 1, nato nel 1937, a beneficio di una rendita AVS calcolata sulla base di un reddito di fr. 35'448 e di una scala di rendita parziale (25).

                                         Dagli accertamenti effettuati la Cassa ha infatti calcolato un periodo di contribuzione di 24 anni e 8 mesi, essendosi l'insorgente domiciliato in Svizzera dal 1.11.1977.

                                         Per i periodi precedenti in cui l'assicurato ha lavorato in Svizzera, ma non aveva un permesso di domicilio, l'amministrazione ha utilizzato le "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948 - 1968".

                                         Spetta al TCA determinare se la Cassa ha calcolato correttamente la scala di rendita e il reddito annuo medio dell'insorgente.

                                   8.   Scala di rendita

                                         Giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         In concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel 1937, va dal 1° gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 2001 (anno precedente il compimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS).

                                         Dal conto individuale dove sono registrati tutti i redditi conseguiti dall'insorgente, risulta una durata di contribuzione di 22 anni e 2 mesi dal 1.11.1977 al 31 dicembre 2001.

                                         Per colmare le lacune, la Cassa ha aggiunto 8 mesi derivanti dal periodo di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente all'art. 52 c OAVS, per un totale di 22 anni e 10 mesi.

                                         L'insorgente contesta il periodo contributivo ritenuto dalla Cassa e rileva di aver lavorato in Svizzera dal 1957 al 1965 (eccetto il 1962).

                                         Va anzitutto rilevato che nel conto individuale del ricorrente risultano effettivamente dei redditi nel 1957 (cosiddetti "redditi giovanili" poiché antecedenti il compimento del 20.o anno di età), nel 1958, 1961 e dal 1963 al 1965.

                                         Tuttavia non è stato iscritto il periodo di contribuzione, ma sono state utilizzate dalla Cassa le “tavole per la determinazione della presumibile durata di contribuzione per gli anni 1948-1968”.

                                         Questa omissione è dovuta alla circostanza che solo dal 1° gennaio 1969, per i lavoratori stranieri, le casse di compensazione hanno l’obbligo di iscrivere nel conto individuale anche il periodo di contribuzione in mesi, questo obbligo è stato poi esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 1979 (cfr. DTF 107 V 14, consid. 3a).

                                         Secondo l’art. 50a cpv. 1 OAVS la cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur non essendo domiciliate nel nostro paese secondo il diritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni di attività non possono essere ricostruiti esattamente. Questa procedura consiste nel determinare la durata di contribuzione sulla base delle “Tavole per la determinazione della presumibile durata di contribuzione per gli anni 1948 -1968 “ edite dall’Ufficio federale delle assicurazione sociali (UFAS) che sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS). L’impiego di queste tavole è obbligatorio, eccetto quando la durata dell’attività lucrativa (rispettivamente contribuzione) può essere stabilita chiaramente sulla base di certificati di lavoro, conteggi salariali o altri documenti analoghi del datore di lavoro (marg. 5017 DR).

                                         Nella presente fattispecie, in applicazione delle citate tavole, la Cassa ha dunque determinato per il 1957 (anni giovanili ex art. 52 b OAVS) un periodo di contribuzione di 1 mese, per il 1958 di 4 mesi, per il 1961 di 4 mesi, per il 1963 di 8 mesi, per il 1964 di 11 mesi e per il 1965 di 2 mesi.

                                         Negli anni in cui i periodi di contribuzione sono inferiori ai 12 mesi, la Cassa, applicando i citati art. 52 b OAVS e 52 c OAVS, ha colmato le lacune con il conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni (1 mese) e di quelli dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita (8 mesi).

                                         Va anzitutto rilevato che l'agire della Cassa, di principio, risulta corretto, sia nell'applicazione delle tavole per il calcolo della durata di contribuzione che nel colmare le lacune con i periodi di contribuzione degli anni giovanili e dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS.

                                         Come visto, infatti, le "Tavole per la determinazione della presumibile durata di contribuzione per gli anni 1948 -1968" edite dall’Ufficio federale delle assicurazione sociali (UFAS) sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS), eccetto quando la durata dell’attività lucrativa (rispettivamente contribuzione) può essere stabilita chiaramente sulla base di certificati di lavoro, conteggi salariali o altri documenti analoghi del datore di lavoro (marg. 5071 DR).

                                         Il TFA, in una sentenza del 16 gennaio 1981, pubblicata in DTF 107 V 71 (=RCC 1982, pag. 359), circa l'applicazione delle citate tavole ha in particolare affermato:

"  3.- b) Per il computo del periodo di contribuzione ed in particolare per stabilire i periodi contributivi riferiti agli anni da 1958 a 1961, 1964 e da 1966 a 1968 il primo giudice attenendosi a costante prassi amministrativa, sancita dalla giurisprudenza, non ha fatto ricorso all'aiuto delle Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile, come lo ha fatto invece la Cassa svizzera di compensazione. Egli ha ritenuto i periodi relativi alla durata dei permessi di lavoro rilasciati dall'Ufficio controllo degli stranieri del Cantone Ticino al ricorrente.

    Se non è censurabile l'operato della Cassa, conforme ad una

costante prassi, errate sono tuttavia le conclusioni che il primo giudice ha tratto dai periodi relativi ai permessi di lavoro attestati dal competente ufficio cantonale. Infatti non è lecito parificare questi periodi, in cui non è dato di sapere se il cittadino italiano abbia effettivamente e per quanto tempo esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, a periodi di contribuzione, quando esistono tabelle appositamente concepite a tal fine. Anche per questo motivo il querelato giudizio deve essere annullato.

    Esaminate le difficoltà che insorgono a livello amministrativo per accertare i periodi di contribuzione nel periodo decorso dal 1948 al 1968, durante il quale non esisteva l'obbligo per le casse di compensazione d'indicare la durata di contribuzione nei conti individuali degli assicurati e ritenuto che, nella circolare del 29 luglio 1971, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali le ha liberate dall'obbligo di procedere ad accertamenti complementari per definire i periodi di contribuzione degli assicurati non evidenziabili dai conti individuali e dagli atti ad essi relativi, la Corte plenaria ha deciso che i periodi di contribuzione per gli anni da 1948 a 1968 sono da stabilire unicamente sulla base delle Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile. Per gli anni dal 1969 in poi determinanti sono i periodi di contribuzione registrati nel conto individuale come richiesto dall'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS.

    Questo modo di procedere - l'esperienza amministrativa lo insegna - non è pregiudizievole per gli assicurati che hanno contribuito dal 1948 al 1968, in quanto è stato concepito in osservanza di una tecnica matematica assicurativa in favore dell'assicurato (per es. i contributi registrati nel conto individuale vengono arrotondati alla classe superiore prevista dalle Tabelle, il che comporta un periodo di contribuzione maggiore di quello effettivo)." (DTF 107 V 15)

                                         Sulla base di questa sentenza l'UFAS ha emanato il marg. 5017 delle direttive sulle rendite, che prevede:

"  Per i periodi precedenti il 1969 in cui una persona non è stata domiciliata in Svizzera, la cassa rileva i periodi di contribuzione in base alle "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968" (d/f) (318.118). Non è necessario utilizzare queste tavole soltanto se la durata dell'attività lucrativa è chiaramente provata da certificati di lavoro, conteggi dei salari o attestati analoghi del datore di lavoro (RCC 1982 p. 359)"

                                   9.   Pendente causa, il TCA, al fine di accertare se il periodo di contribuzione del ricorrente è superiore rispetto a quello preso in considerazione dalla Cassa ha proceduto a numerosi accertamenti.

                                         Innanzitutto questo Tribunale ha preso atto della lettera dell’assicurato, del 6 luglio 2004 all'amministrazione, tramite la quale ha affermato "di non essere più in possesso dei documenti richiesti, considerato il tempo oramai trascorso." (doc. V)

                                         In data 28 luglio 2004 il TCA ha chiesto all'assicurato:

"  (…)

1. Dove ha lavorato RI 1 nel periodo in questione (nome e indirizzo del datore di lavoro);

2. in quale Comune ha soggiornato RI 1 in quegli anni." (Doc. VIII)

                                         Con risposta 18 agosto 2004 l'interessato ha affermato:

"  (…)

secondo le indicazioni ricevute da parte del Signor RI 1, quest'ultimo si ricorda di essere entrato in Svizzera ed aver sostenuto il controllo sanitario a __________ in data __________, al fine di poter lavorare, con regolare contratto di lavoro, presso la ditta __________ di __________, ditta presso la quale è rimasto fino a __________.

Terminato il rapporto di lavoro con la __________, il Signor RI 1 ha lavorato presso la ditta __________ di __________ ed in seguito, fino a __________ presso la ditta __________ di __________.

Dal __________ al __________, il Signor RI 1 è stato attivo presso la ditta __________ di __________.

In data __________, egli si è trasferito in __________.

A marzo __________, il Signor RI 1 è stato richiamato in Svizzera dalla ditta __________ con sede a __________. La ditta __________ fece avere un permesso di lavoro e di dimora con la famiglia (moglie). Il Signor RI 1 rimase dipendente delle ditta __________ fino alla fine del __________.

Negli anni __________ e __________, egli fu dipendente della ditta __________ di __________ con sede a __________.

Nel __________, a seguito della Legge Schwarzenbach, fu costretto a trovare un lavoro all'estero ottenendo in via eccezionale un permesso di dimora in Ticino senza attività lavorativa, per il fatto che la famiglia (moglie) dimorava a __________.

Negli anni __________ ed in parte __________ è stato dipendente della ditta __________, con relativo permesso rilasciato dall'allora Polizia degli stranieri.

A partire dal __________, il Signor RI 1 è stato prima dipendente della ditta individuale della moglie ed in seguito indipendente.

Purtroppo, considerato il tempo oramai trascorso, il Signor RI 1 non dispone più di tutta la documentazione; allego tuttavia alla presente copia di un estratto conto rilasciato in data __________ dalla Cassa CO 1, copia di un avviso di accredito emesso dalla __________ in data __________ e comprovante un versamento di stipendio da parte della ditta __________ e di due cedole di versamento, del __________ e __________, comprovanti dei versamenti di salario da parte della ditta __________. II Signor RI 1 potrebbe, su richiesta, fornire copie di parte dei certificati di lavoro. " (Doc. X)

                                         Il Tribunale ha chiesto successivamente al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione permessi e immigrazione:

"  (…)

Ai fini del giudizio necessitiamo sapere di quale tipo di permesso per stranieri ha beneficiato RI 1, cittadino italiano nato il __________, attualmente domiciliato in __________, __________, dal __________ al __________.

In particolare RI 1 dovrebbe aver ottenuto un permesso annuale dal __________ al __________ e dal __________ al __________ (…)."

(Doc. XI)

                                         L'amministrazione ha affermato:

"  (…)

Facciamo riferimento alla vostra lettera del 24 c.m. con la quale ci chiedete, di rilasciarvi una dichiarazione attestante il periodo trascorso dall'interessato indicato a margine nel nostro cantone dal __________ al __________.

AI riguardo vi comunichiamo che, per quanto spiacenti, non possiamo evadere la richiesta poiché gli atti antecedenti all'anno 1990, sono stati distrutti conformemente alla risoluzione del Consiglio di Stato N. 1446 del 31 marzo 1999 (…)." (Doc. XII)

                                        Il 1° settembre 2004 il TCA ha chiesto al Municipio di __________:

"  (…)

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se RI 1, cittadino italiano nato il __________, attualmente domiciliato in __________ __________ __________ a __________, già negli anni dal __________ al __________ e dal __________ risiedeva a __________ o in un Comune della __________.

In caso di risposta affermativa vi chiediamo di voler precisare di quale tipo di permesso per stranieri beneficiava (…)." (Doc. XIII)

                                         L'ufficio preposto ha indicato che l'assicurato è arrivato, in provenienza dall'Italia, l'1.11.1977 (doc. XIV).

                                         Infine l'insorgente ha osservato di non poter "fornire ulteriori informazioni, considerato il tempo trascorso. Allego tuttavia alla presente copia di alcuni documenti fiscali ed in relazione all'affitto dell'appartamento di __________, con la speranza che possano essere d'utilità." (doc. XVIII)

                                         Alla luce delle risultanze probatorie, questo TCA deve confermare le conclusioni cui è giunta la Cassa in merito al periodo litigioso. Infatti, malgrado gli accertamenti esperiti dapprima dall’amministrazione ed in seguito da questo TCA, alcuna prova è stata apportata circa un periodo di contribuzione superiore rispetto a quello preso in considerazione dalla Cassa. In particolare i documenti prodotti comprovano il lavoro svolto dall’assicurato ma non il periodo. Neppure le tasse pagate in Svizzera comprovano che l’insorgente ha svolto, personalmente, un lavoro nel nostro Paese durante il periodo per il quale non vi sono registrazioni in merito (del resto dalle dichiarazioni emerge che l’insorgente aveva affermato di lavorare in Italia, doc. C4 e C5). L’insorgente, in particolare, non ha prodotto certificati di lavoro malgrado le affermazioni in tal senso (cfr. doc. X).

                                         Per cui, su questo punto il ricorso va respinto.

                                         Tuttavia, da un attento esame del foglio di calcolo emerge che l’amministrazione non ha preso in considerazione nel calcolo del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio in particolare il periodo 1998 e 1999.

                                         Con scritto del 6 ottobre 2004 il TCA ha chiesto alla Cassa di precisare i motivi di tale dimenticanza e di indicare se i contributi dovuti in quegli anni sono prescritti (se sì, per quale motivo) e se, oltre ad essere prescritti, sono considerati irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS (doc. XIX).

                                         Nella propria risposta del 27 ottobre 2004 l’amministrazione ha affermato che “i contributi dovuti per i redditi in questione non sono prescritti. Pertanto la Cassa, conformemente alle direttive sulle rendite ai marginali 5220 e 5231 stato 1° gennaio 2004 provvederà al recupero di tali redditi con relativa compensazione dei contributi dovuti sulla rendita di diritto. Si procederà al nuovo calcolo e all’emissione della nuova decisione nel corso del mese (recte: mese) di novembre prossimo. Visto quanto sopra, si precisa già sin d’ora che all’assicurato sarà inviata una richiesta intesa all’ottenimento dei dati economici alfine di procedere al calcolo del minimo esistenziale e quindi fissare la giusta trattenuta mensile per il pagamento dei contributi rimanenti, dopo la compensazione sugli arretrati di diritto.” (doc. XXI)

                                         Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato ha allegato ulteriore documentazione dalla quale emerge che l’amministrazione ha emanato una nuova decisione (cfr. anche consid. 2.3) ed ha chiesto all’insorgente il pagamento dei contributi arretrati. L’interessato aggiunge inoltre che “non riesco a capire il motivo per il quale tale rendita sarebbe valida unicamente a partire dal 2003, considerato che il Signor RI 1 è in pensione già da prima di tale anno. Inoltre, la durata di contribuzione computabile non è stata modificata, anche se la Cassa ha confermato che gli anni 1998 e 1999 non sono prescritti.” (doc. XXV)

                                         Alla luce delle affermazioni della stessa convenuta emerge che il calcolo della durata di contribuzione dell’insorgente non è corretto. Infatti la Cassa non ha preso in considerazione il biennio 1998/1999 né nel calcolo della durata di contribuzione, né per quanto concerne il calcolo del reddito annuo medio, il quale, alla luce della lettera del 4 novembre 2004 dalla Cassa al ricorrente (doc. D1), comprende anche importi di redditi di altri anni (per esempio il 2000).

                                         Come rileva correttamente la Cassa in sede di osservazioni, nella misura in cui i contributi non ancora pagati possono essere recuperati, l’amministrazione deve prendere in considerazione nel calcolo della durata di contribuzione e del reddito annuo medio i redditi conseguiti nel corso degli anni per i quali non vi è ancora prescrizione se i contributi dovuti non ancora pagati possono essere compensati con la rendita o pagati (cfr. a questo proposito i marg. 5220, 5221 e 5231 DR in vigore dal 1.1.2004 e marg. 5133 e 5144 in vigore precedentemente che prevedono che sono parte integrante della somma dei redditi da attività lucrativa anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati [è irrilevante se si tratta di contributi correnti o arretrati ai sensi dell’articolo 39 OAVS]. Sono dovuti tutti i contributi non pagati e non prescritti conformemente all’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se necessario essi vanno compensati con la rendita. Per il marg. 5141 e 5144 non si computano i redditi da attività lucrativa per i quali non erano dovuti i contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi sono prescritti secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS oppure sono considerati irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS e colpiti da prescrizione).

                                         Ora, considerato che in caso di accoglimento del ricorso e di rinvio alla Cassa per un nuovo calcolo vi è la possibilità di una reformatio in peius nella misura in cui l’ammontare dei contributi da pagare supera l’ammontare, capitalizzato, dell’aumento dell’importo della rendita, il TCA, in virtù della giurisprudenza del TFA circa la reformatio in peius in caso di rinvio all’autorità inferiore (cfr. RAMI 2000 pag. 335 segg.) ha assegnato al ricorrente un termine per decidere se mantenere oppure ritirare il ricorso (doc. XXVI). L’interessato, dopo aver chiesto ulteriori delucidazioni, ha deciso di mantenere l’impugnativa (doc. XXIX).

                                         In queste circostanze, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. L’incarto va rinviato alla Cassa affinché, in base all’art. 16 LAVS e ai marg. 5220, 5221 e 5231 DR in vigore dal 1.1.2004 (precedenti marg. 5133 e 5144) verifichi se i contributi ancora dovuti dal ricorrente non sono prescritti e ricalcoli la rendita a favore del ricorrente con effetto dal 1.12.2002 (e non dal 1.12.2004 come fatto con la decisione emanata pendente causa che assurge a semplice proposta al TCA), prendendo in considerazione, nella misura di quanto previsto dalla legge, gli anni e i redditi per i quali non vi è ancora prescrizione e per i quali il pagamento dei contributi è ancora possibile, eventualmente tramite compensazione con la rendita cui ha diritto l’assicurato.

                                         Abbondanzialmente va pure rilevato che con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE 1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia).

                                         La Cassa tuttavia, qualora non l'avesse già fatto, dovrà dare avvio immediatamente alla procedura internazionale volta a stabilire se l’assicurato, che ha lavorato anche in Italia, ha diritto ad una rendita estera.

                                         All’insorgente, rappresentato da persona cognita in materia, avendo già tutelato gli interessi di altri assicurati innanzi a questo TCA (cfr. in particolare la STCA dell’11 novembre 2004, inc. 36.2004.54) vanno assegnate ripetibili ridotte visto l'esito della procedura (art. 61 LPGA).                                   

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per l’emanazione di una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà a RI 1 fr. 500 a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

30.2004.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.01.2005 30.2004.41 — Swissrulings