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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2005 30.2004.101

6 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,214 parole·~36 min·3

Riassunto

I posteggi messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro al dipendente sono una prestazione in natura regolare che costituisce salario determinante. Cassa ha l'obbligo d'accertare d'ufficio le spese sopportate dai dipendenti. Cambio di prassi negata. Indennità per ripetibili per avv.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 30.2004.101-103   TB

Lugano 6 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 6 dicembre 2004 di

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3  

contro  

le decisioni su opposizione del 2 novembre 2004 emanate da

Cassa CO 1

  in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 eseguito il 16 settembre 2004, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato nei confronti dello studio legale RI 3 di __________, affiliato come datore di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 62'760.- (doc. H dell'Inc. n. 30.2004.101).

                                  B.   Ritenendo tale importo come salari non notificati (Fr. 12'760.-) e come spese forfetarie non giustificate (Fr. 50'000.-) - ma rimborsate ugualmente a due sue dipendenti - sui quali non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante tassazione d'ufficio del 20 settembre 2004 (doc. H) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi paritetici dovuti dal datore di lavoro, anch'egli ricorrente (Inc. n. 30.2004.103), per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

                                  C.   A seguito delle opposizioni presentate separatamente dall'RI 3 (doc. D dell'Inc. n. 30.2004.103) e dalle dipendenti RI 1 (doc. G dell'Inc. n. 30.2004.101) e RI 2 (doc. F dell'Inc. n. 30.2004.102), il 2 novembre 2004 (doc. A dell'Inc. n. 30.2004.103) la Cassa ha emanato tre distinte decisioni su opposizione, con cui ha confermato le riprese effettuate nei confronti delle due collaboratrici. A suo dire, d'un lato facevano difetto i giustificativi delle spese rimborsate loro forfetariamente dal datore di lavoro; d'altro lato, il pagamento da parte del datore di lavoro dei posteggi da esso affittati, ma utilizzati dalle stesse è stato considerato salario determinante non notificato come tale.

                                  D.   Il 6 dicembre 2004 l'RI 3 (doc. I dell'Inc. n. 30.2004.103) per proprio conto e le RI 2 e RI 1 (docc. I degli Incc. n. 30.2004.101 e 102; i documenti che saranno citati nella sentenza appartengono, fatta salva esplicita indicazione, all'Inc. n. 30.2004.103), congiuntamente, hanno formulato ricorso di simile contenuto contro le predette decisioni su opposizione della Cassa, chiedendo di annullarle. I ricorrenti hanno ribadito che "i costi dell'affitto dei posteggi non sono (…) rimborsi ai dipendenti RI 2 e RI 1. I contratti relativi ai posteggi sono infatti stati conclusi esclusivamente fra il datore di lavoro e i proprietari dei posteggi. Il datore di lavoro è quindi libero di utilizzare detti posteggi secondo le esigenze professionali dello Studio legale. Essendo i posteggi di pertinenza esclusiva dello Studio legale, il sottoscritto decide secondo la necessità, quando il posteggio deve essere lasciato a libera disposizione dei clienti o di altri dipendenti dello Studio legale che ne hanno necessità. (…).". Il datore di lavoro ritiene indispensabile mettere a disposizione dei suoi collaboratori, per la professione d'avvocato esercitata, dei posteggi. Quanto alle spese generali rimborsate forfetariamente alle due avvocatesse, i ricorrenti osservano che "(…) l'importo forfetario corrisponde alle spese che sono effettivamente risultate, anzi è addirittura inferiore e non di poco alle stesse.". Secondo gli insorgenti, le indicazioni fornite in proposito dalle due dipendenti in sede d'opposizione allegando per ogni anno un dettagliato conteggio delle spese sopportate (telefono portatile ad uso professionale, pranzi di lavoro, libri e materiale informatico, spese di trasporto) e le relative pezze giustificative non sarebbero state, erroneamente, considerate dalla Cassa. Ancora, essi osservano che se avesse adottato la prassi delle altre Casse di compensazione svizzere nel campo legale, la convenuta avrebbe accettato il rimborso spese forfetario in esame. Infine, dopo 12 anni di affiliazione e nessun controllo del datore di lavoro da parte della Cassa CO 1, un cambiamento di prassi nell'esposizione delle spese come quello attuato dall'Amministrazione violerebbe la sua buona fede.

                                  E.   Con risposta di causa del 3 gennaio 2005 (doc. III) la Cassa ha ripreso il contenuto delle decisioni su opposizione, precisando in particolare che i documenti prodotti in sede di opposizione non comprovano che le spese indicate siano in relazione all'attività lavorativa svolta a favore dello studio legale. Inoltre, conformemente all'art. 9 cpv. 3 OAVS, gli importi forfetari in questione vanno considerati salario determinante, poiché non costituiscono almeno il 10% del salario versato.

Il 21 gennaio 2005 (doc. V) i ricorrenti hanno osservato che l'indennità forfetaria per le spese generali (Fr. 700.- al mese), calcolata sulla base delle spese effettive, è stata indicata separatamente dal salario, per cui l'art. 9 cpv. 3 OAVS non sarebbe applicabile.

in diritto

in ordine

                                   1.   Il ricorso presentato il 6 dicembre 2004 dall'RI 3 (Inc. n. 30.2004.103) ed il ricorso di pari data inoltrato dallRI 1 (Inc. n. 30.2004.101) unitamente allRI 2 (Inc. n. 30.2004.102), sono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC, siccome formulati contro tre decisioni su opposizione interdipendenti l'una dall'altra.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   3.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'RI 3 vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.

nel merito

                                   4.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"  Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.".

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

                                   5.   Il titolare dello studio legale ricorrente lamenta che le riprese effettuate dalla Cassa per quanto concerne l'affitto dei posteggi siano state erroneamente ritenute come integrazione di salario delle sue collaboratrici e quindi assoggettate al pagamento dei contributi sociali. Inoltre, le liste dettagliate annue prodotte già in sede d'opposizione dalle dipendenti a comprova delle spese da esse sopportate – nemmeno prese in considerazione dalla Cassa - giustificherebbero i rimborsi spese forfetari ricevuti dal datore di lavoro e, come tali, non dovrebbero quindi essere integrati nel loro salario determinante.

L'Amministrazione ha fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che poiché le spese sopportate dalle due avvocatesse non sono state debitamente comprovate con sufficiente e convincente documentazione come richiesto dalla giurisprudenza, le stesse non possono essere escluse dal loro salario determinante, per cui devono essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali. Anche una volta prodotti, la Cassa non ha considerato sufficienti gli elenchi annui delle spese generali sostenute, poiché non chiaramente attribuibili prettamente all'attività svolta per conto del datore di lavoro.

                                   6.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

                                   7.   Conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).

                                   8.   Come ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).

Nel caso in esame gli importi rimborsati alle due avvocatesse sono costituiti da cifre tonde (Fr. 8'400.-, Fr. 6'000.-, Fr. 2'000.-), ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente (Fr. 700.- al mese) e non su presentazione di giustificativi.

Gli stessi ricorrenti affermano d’altronde che "(…) prima di riconoscere tale importo forfetario a titolo di rimborso spese, il sottoscritto legale ha effettuato un conteggio medio sulla base delle spese effettive. Conteggio mensile che talvolta era addirittura superiore all'importo forfetario riconosciuto, come risulta dai conteggi e relativi giustificativi prodotti dalle dipendenti. (…) Tali spostamenti, fatturati in seguito dallo Studio legale ai clienti al momento dell'emissione della fattura, vengono rimborsati agli avvocati dipendenti mediante l'importo forfetario di CHF 700.- mensili.” (doc. I pag. 7).

                                   9.   Con sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…) con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi 2002 riferite a R.F., O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.

Il TFA ha tutelato la decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali – contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.”.

Infine, la nostra Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8 CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).

Diversamente, ed apparentemente in maniera contraddittoria, nella susseguente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio giustificato.

Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).

Il Tribunale federale ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza 10 dicembre 2004, H 308/03). Data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero, avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).

                                10.   Salari non notificati (posteggi)

Come visto (cfr. consid. 6), giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante (RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N. 2049 DSD).

L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art. 11) ed il reddito in natura d'altra specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature; c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).

Nell'evenienza concreta, è incontestato che durante il periodo di contribuzione in esame le due avvocatesse utilizzavano un posteggio messo loro a disposizione dal datore di lavoro. Lo specchietto riassuntivo che la segretaria dello studio legale ha fornito alla Cassa di compensazione conferma questa situazione (doc. 1). Fino al mese di dicembre 2001 l'RI 2 utilizzava un posteggio di proprietà del__________. Con l'assunzione dell'RI 1 alle dipendenze dello studio legale (settembre 2001), quest'ultima ha ricevuto in uso per i primi tre mesi un posteggio di proprietà del__________. Dal 1° gennaio 2002 v'è stato uno spostamento: il posteggio fino ad allora utilizzato dalla collega è stato ceduto in uso alla nuova dipendente, mentre la prima fa capo ad un posteggio al__________.

La circostanza evidenziata dai ricorrenti secondo la quale i contratti relativi a questi posteggi siano stati conclusi fra il datore di lavoro ed i proprietari non muta la situazione di fatto, ossia che per la maggior parte del tempo erano le due dipendenti ad utilizzare i posteggi il cui canone di locazione era pagato dal datore di lavoro. Se è vero che il conduttore dei posteggi  era libero di mettere a disposizione di chi ne aveva bisogno questi stalli, è anche vero che, data la professione svolta dalle ricorrenti come pure per loro ammissione, erano esse medesime ad avere la precedenza su terzi sul diritto di utilizzare questi posteggi. È difficile credere che altre persone, in particolare clienti dello studio, facessero frequentemente capo a questi spiazzi prevalendo sulle esigenze professionali delle insorgenti ed obbligandole così a trovare un'altra sistemazione temporanea. Ciò può essere avvenuto saltuariamente oppure nei frangenti in cui le dipendenti erano ammalate o in vacanza. Un'eccezione va comunque fatta per il periodo di un anno (2003) durante il quale l'RI 1 è stata assente dallo studio legale per gravidanza e successivo congedo maternità. In quel lasso di tempo, è verosimile che il datore di lavoro abbia destinato ad altri suoi dipendenti l'utilizzo di quello stallo, non presentandosi più la necessità per l'avvocatessa di disporne in quel periodo. In tal senso, la Cassa di compensazione non doveva computare all'RI 1 l'intero costo del "suo" parcheggio a titolo di salario determinante.

Da quanto precede discende che l'assegnazione regolare (mensile) a titolo gratuito da parte del datore di lavoro alle ricorrenti di un parcheggio per scopi professionali costituisce un reddito in natura d'altra specie, da includere nel loro salario determinante e dunque assoggettato al prelievo dei contributi.

Va inoltre osservato che se le dipendenti locassero uno stallo ed il datore di lavoro rimborsasse loro il costo del parcheggio, non sarebbe ugualmente possibile sottrarre il relativo importo dal loro salario, poiché l'art. 7 OAVS non contempla come spese rimborsabili questa posta (cfr. STCA del 10 settembre 2002 nelle cause N.C., P.M., T. SA., Incc. nn. 30.2001.154/160/162). Il rimborso del costo del posteggio da parte del datore di lavoro andrebbe considerato come salario e quindi sarebbe soggetto al prelievo dei contributi sociali.

Alla luce delle considerazioni esposte, la lamentela degli RI 3 e RI 2 va respinta, mentre il ricorso dell'RI 1 va parzialmente accolto nella misura in cui la ripresa relativa al 2003 va annullata e l'incarto rinviato alla Cassa, affinché non consideri come salario in natura il costo della locazione del parcheggio solitamente utilizzato dalla medesima  - ma pagato dal suo datore di lavoro - nell'anno di assenza per gravidanza e maternità.

                                11.   Spese generali

La Cassa CO 1 ha ripreso alle ricorrenti l'importo annuo di Fr. 8'400.- (corrispondente a Fr. 700.- al mese) per spese generali rimborsate loro forfetariamente dal datore di lavoro. A dire dell'Amministrazione, queste spese non sarebbero state sufficientemente giustificate ai fini della LAVS, per cui dovrebbero essere considerate salario determinante sul quale tanto il datore di lavoro quanto la persona dipendente sono chiamati a pagare i contributi sociali.

Dal canto loro, già in sede d'opposizione le due avvocatesse hanno prodotto alla convenuta delle liste elencanti annualmente le spese sopportate durante gli anni 2000-2003. Vi sono dettagliatamente menzionate le spese di cui esistono ancora i giustificativi (telefono, benzina, viaggi, ristoranti, libri), mentre altre spese sono state stimate, siccome le interessate non dispongono più delle pezze giustificative (pranzi/cene di lavoro, benzina, libri, riviste, parcheggi).

                                12.   L'art. 43 cpv. 1 LPGA ("accertamento") stabilisce che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il capoverso 3 dell'art. 43 LPGA stabilisce che se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

In merito all'art. 43 cpv. 1 LPGA, Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, pag. 433 n. 9 ad art. 43 LPGA, rammenta come "Nach dem Untersuchungsgrundsatz hat die Behörde den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, ohne dabei an Anträge der Parteien gebunden zu sein. Sie hat deshalb aus eigener Initiative vorzugehen und darf Partei-vorbringen nicht mit der Begründung abtun, diese seien nicht belegt worden: Der Grundsatz wird ergänzt durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. zum Untersuchungsgrund-satz BGE 117 V 263 f.; vgl. ferner LOCHER, Grundriss, 339ff.; KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz. 190 ff; MAESCHI, Kommentar, Rz. 3 ff. zu Art. 86 MVG)." (sottolineature della redattrice).

A pag. 434 (n. 11), l'autore ricorda che "Das Untersuchungs-prinzip bringt im wesentlichen mit sich, dass die notwendige Abklärungen von Amtes wegen vorzunehmen sind, wie dies in Art. 43 Abs. 1 ATSG festgehalten wird. Was notwendig ist, ergibt sich zum einen daraus, in welchem Umfang Abklärungen vorzunehmen sind, und zum anderen daraus, in welcher Tiefe dies der Fall ist. Zunächst hat also der Versicherungsträger abzustecken, welche Bereiche für die zu entscheidende Frage massgebend sind. In der Folge hat er im Rahmen des so begrenzten Bereiches den Sachverhalt bis zur zweifelsfreien Eruierung abzuklären (vgl. dazu KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz. 205 ff.); wann dies der Fall ist, bestimmt sich im Blick auf den je massgebenden Beweisgrad (dazu Rz. 23 ff.)."

Infine, Kieser (pag. 434 n. 14) afferma che "(…) Dabei kann aber nicht die eine Behörde die von ihr zu erfüllende Pflicht durch Nichttätigkeit der anderen zuordnen; insbesondere können die Versicherungsträger die Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens nicht dazu missbrauchen, die (oft kostspieligen) Abklärungen in das Gerichtsverfahren zu verschieben (vgl. RKUV 1999 410). Immerhin steht es den Gerichtsbehörden frei, bei bisher fehlender Abklärung die Sache zur Vornahme der erforderlichen Untersuchungen an den Verwaltungsträger zurückzuweisen (vgl. BGE 122 V 163; vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 55).".

L'art. 43 LPGA si applica dunque in particolare alla richiesta di prestazioni (KIESER, op. cit., pag. 431 n. 2 ad art. 43 LPGA) ed in parte codifica la giurisprudenza esposta al considerando 7.

                                13.   A mente del TCA, tale disposto trova applicazione anche nel caso di specie, laddove, in presenza di una fissazione di contributi, già in sede di opposizione le persone interessate hanno prodotto diversi giustificativi a comprova delle spese da esse sostenute, mettendoli a disposizione della Cassa. Entrambe le avvocatesse hanno infatti specificato l'esistenza di spese professionali e le hanno elencate in liste annue con l'indicazione del giorno in cui sono state effettuate, del bene acquistato e dove, come pure dell'ammontare pagato. Per queste spese, personalmente sopportate, le dipendenti hanno trasmesso alla Cassa le relative pezze giustificative. Altre spese sono state invece stimate dalle dipendenti, non essendo le stesse più in possesso dei giustificativi.

Tuttavia, malgrado queste dettagliate informazioni, la Cassa ha emanato le contestate decisioni su opposizione senza chinarsi sui singoli giustificativi in suo possesso, senza quindi verificare se i costi esposti corrispondevano effettivamente ai rimborsi forfetari di Fr. 700.- che il datore di lavoro RI 3 ha versato loro mensilmente. L'Amministrazione, dunque, nelle contestate decisioni su opposizione, non ha concretamente preso posizione in merito alle spiegazioni fornite dagli opponenti sull'origine e sulla composizione dei forfait indicati separatamente dal salario nella contabilità del datore di lavoro. La convenuta si è limitata a sostenere che le spese sopportate dalle due collaboratrici non sarebbero state sufficientemente comprovate, respingendo conseguentemente le opposizioni senza prendere puntuale posizione sulle tesi degli interessati.

Reagendo in tal modo, l'Amministrazione non pare aver esaminato né dettagliatamente né esaustivamente la documentazione offerta, che per contro potrebbe invero giustificare le spese generali assunte dalle collaboratrici.

Ora, in virtù del succitato obbligo, anche per l'Amministrazione, di accertare d'ufficio la fattispecie (art. 43 cpv. 1 LPGA), rilevato come, a maggior ragione in seguito all'introduzione della procedura d'opposizione, essa non può evitare di procedere all'assunzione delle prove offerte dalle parti se queste possono avere un'influenza sull'esito dell'opposizione e di un eventuale successivo ricorso, le decisioni devono essere annullate e gli incarti rinviati alla Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti sull'esistenza di spese generali professionali inerenti l'attività svolta dalle avvocatesse RI 1 e RI 2 a favore dell'RI 3 (STCA del 17 maggio 2004 nella causa P. SA e P.G., Incc. nn. 30.2003.90 e 30.2004.28; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa S. SA, Inc. n. 30.2003.49; STCA del 14 gennaio 2004 nella causa G.M.P. SA, Inc. n. 30.2003.29).

In particolare, l'Amministrazione dovrà accertare se le ricevute raccolte dalle dipendenti – oltre ad eventuali altre ancora esistenti - concernano spese effettivamente sostenute dalle due collaboratrici nell'ambito dell'attività lavorativa esercitata a favore del datore di lavoro e se le stesse siano state rimborsate tramite versamento forfetario. Entrambe le ricorrenti dovranno tuttavia collaborare con la Cassa nell'accertamento dell'attinenza di dette spese con la professione svolta.

In questo senso spetterà alla Cassa, in collaborazione con le ricorrenti, controllare puntualmente il contenuto delle liste delle spese agli atti con le pezze giustificative che le sono state già trasmesse, verificando, in particolare, se le stesse siano state sopportate a dipendenza dell'attività svolta per conto del datore di lavoro. Questo Tribunale osserva, per esempio, che quali spese "professionali" sono segnalati acquisti da fiorai, in negozi di pelletteria, di ottica, di vini e di elettronica, spese apparentemente non in linea con l'attività svolta di avvocato.

Pertanto, nella misura in cui le ricorrenti renderanno verosimile che le spese effettuate siano effettivamente in relazione con il lavoro svolto a favore dello studio legale, la Cassa dovrà considerarle come spese professionali sulle quali non saranno pagati i contributi sociali. Se l'importo complessivo di queste spese dovesse essere inferiore al forfait di Fr. 700.- che la convenuta ha ripreso a ciascuna dipendente in sede di revisione, l'Amministrazione dovrà conseguentemente modificare le contestate riprese forfetarie e sostituirle con la differenza fra il forfait esposto ed il totale delle spese effettive debitamente giustificate.

Nell'eventualità in cui le insorgenti non dovessero riuscire a comprovare che il forfait di Fr. 700.- al mese è composto di spese attinenti all'attività lavorativa esercitata per conto del datore di lavoro in questione, la Cassa sarà legittimata a confermare integralmente dette riprese forfetarie.

Quanto agli altri costi dei quali le ricorrenti non dispongono più di giustificativi, la loro valutazione incomberà alla Cassa di compensazione, tenuto conto dell'attività svolta in seno allo studio legale e se sono usuali nella professione considerata.

Le censure dei ricorrenti rivolte contro le spese generali riprese dalla Cassa si rivelano dunque fondate.

                                14.   In merito all'asserito errato procedere da parte della Cassa CO 1 per quanto concerne determinate riprese per le persone dipendenti attive nel campo legale, a mente di questo Tribunale, per contro, la resistente ha agito correttamente. A nulla vale infatti la motivazione fornita dagli insorgenti secondo cui altre Casse di compensazione riconoscerebbero ai loro colleghi affiliati, aventi analoga attività lavorativa, degli importi forfetari uguali se non addirittura maggiori a quelli qui in discussione. Di conseguenza, dette Casse di compensazione non avrebbero considerato – diversamente dall'Amministrazione - di dover riprendere detti importi, non ritenendoli salario determinante.

Indipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti non hanno indicato con precisione le Casse di compensazione che accorderebbero tali rimborsi forfetari, per cui non si può contestare con certezza alla Cassa CO 1 di __________ un modo di agire non suo, questo Tribunale evidenzia comunque che la lamentela degli insorgenti sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene a cadere, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

"  (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…).".

                                15.   Il ricorrente lamenta infine una violazione della sua buona fede, ritenuto come in dodici anni di affiliazione alla Cassa CO 1 non abbia mai subìto alcuna revisione e quindi nessuno gli abbia spiegato l'iter da seguire per ottenere il riconoscimento del rimborso di spese professionali ai propri dipendenti. Egli invoca un improvviso cambio di prassi a suo danno.

Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel caso in questione, si è in presenza di tre decisioni amministrative rese il 20 settembre 2004 sulla scorta di un rapporto di revisione allestito da un ispettore della Cassa CO 1. Su tale base, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro.

L'impugnato controllo dei datori di lavoro effettuato dalla Cassa CO 1 sullo studio legale in disamina costituisce in realtà la prima revisione a cui l'interessato è stato sottoposto in qualità di datore di lavoro. L'obbligo, per una Cassa, di procedere al controllo di un datore di lavoro si presenta ogni quattro anni (art. 162 OAVS). Per prassi, la Cassa CO 1 esegue queste revisioni soltanto quando i salari versati ai dipendenti raggiungono l'ammontare di Fr. 200'000.-. Ecco il motivo per cui, negli anni precedenti, il ricorrente non è mai stato oggetto di una revisione. Ciò stante, l'insorgente non è dunque legittimato ad invocare il rispetto della buona fede, poiché in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione di una Cassa di compensazione che possa averlo indotto in errore facendogli credere di avere ammesso e concesso un rimborso spese forfetario di Fr. 700.- al mese senza necessità di comprovarlo con pezze giustificative.

Conseguentemente, differenziandosi la situazione antecedente al 2000 (datore di lavoro con dipendente/i il cui salario non raggiunte l'ammontare annuo di Fr. 200'000.-) con quella che si è presentata alla Cassa in occasione della prima revisione oggetto del contendere, per una fattispecie differente portante oltretutto su elementi di tempo diversi, occorre concludere che la buona fede del ricorrente non può qui essere riconosciuta.

                                16.   In esisto alle considerazioni che precedono, i ricorsi degli RI 3, RI 2 e RI 1 sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi (cfr. consid. 10 e 13). Di conseguenza, le tre decisioni impugnate vanno annullate e gli incarti trasmessi all'Amministrazione per i suoi incombenti.

La procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia, essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).

L’art. 20 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura è per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.

In virtù dell’art. 22 LPTCA, il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio.

Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 22 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni [LPTCA]; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122 e DTF 99 Ia 580 consid. 4; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Bundesrechtliche Verfahrens-anforderungen betreffend Verfahrenkosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono dati (DTF 122 V 151 consid. 9; DTF 110 V 136 consid. 7). Infatti, tutti e tre gli avvocati hanno dovuto redigere un ricorso – praticamente simile per ognuno - in una causa non complessa siccome retta dal principio inquisitorio che, conseguentemente, non ha fatto perdere loro tempo. Alla prolissità degli scritti non è certo possibile attribuire una pari difficoltà degli argomenti trattati.

In queste circostanze, non vanno assegnate ripetibili.

                                17.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti); pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi, congiunti, sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.

                                    §   Le decisioni impugnate vanno annullate e gli incarti rinviati all'Amministrazione, affinché proceda conformemente ai considerandi 10 e 13.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni familiari, la presente decisione è definitiva.

                                   4.   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2004.101 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2005 30.2004.101 — Swissrulings