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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2000 30.1999.98

24 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,709 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00098   BS/sc

Lugano 24 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 9 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali dovuti da __________ __________, per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio 1996/1997, determinati in base ad un reddito aziendale di fr. 48'504.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di computo (fr. 410.--), dedotto un interesse del 5,5% del capitale investito di fr. 5’000.-- pari ad una deduzione di fr. 275.--. Di conseguenza il reddito determinante è stato fissato in fr. 48'636.--. I succitati dati sono stati evinti dalla notifica di tassazione IFD 1995/96.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato chiedendo il riesame del calcolo, poiché:

"  Vi prego gentilmente di prendere in considerazione il fatto che durante il periodo 1987 - 1996 ho dovuto soffrire di una perdita di Fr. 384'523.-- per la mia attività accessoria (Tennisclub).

Il guadagno della mia attività primaria come assicuratore è stato usato per compensare questi deficit (salvo il minimo necessario per vivere). Per il mancante della perdita l'ipoteca della casa Tennis è stata ogni anno aumentato.

Perciò vi chiedo gentilmente di lasciare i contributi AVS annuali identico con la somma già pagato di Fr. 117.60, visto che l'attività accessoria dato nessun guadagno.

Non vedo anche nessuna possibilità reale di poter pagare la somma richiesta da Voi, causa mi trovo in grossi problemi finanziari." (Doc. I)

                               1.3.   Mediante risposta del 30 luglio 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando che il calcolo è stato eseguito secondo le disposizioni di legge, ricordando in particolare che l'assicurato ha la possibilità di chiedere la riduzione o la dilazione del debito contributivo.

                                1.4   Con osservazioni 11 agosto 1999 alla risposta di causa, l'assicurato ribadisce le proprie precarie condizioni economiche.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calco­lati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipen­denza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

                                         Le disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.3.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.4.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determi­nante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                                         Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

                                         Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

                                         Piuttosto, nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

                                         Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

                                         Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame il ricorrente, viste le perdite accumulate durante l'esercizio della propria attività indipendente accessoria, in sostanza chiede l’applicazione della procedura straordinaria ex art. 25 OAVS (cfr. consid. precedente).

                                         Orbene, il TFA ha più volte ricordato che, trattandosi di una procedura straordinaria, l'art. 25 cpv. 1 OAVS non deve essere interpretato in modo estensivo; la sua applicazione presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell'at­tività economica (vedasi a titolo esemplificativo RCC 1981 pag. 239 consid. 3c, RCC 1980 pag. 210 consid. 2).

                                         Come visto al consid. 2.4, affinché l’art. 25 OAVS possa essere applicato, necessita una modifica sostanziale del reddito, quale, ad esempio, la chiusura di un ramo commerciale o di un’azienda, l’abbandono dell’attività indipendente come professione principale o la perdita della capacità fisica di lavoro. Per questi motivi una semplice variazione quantitativa o qualitativa all’interno della medesima fonte di entrate non è invece sufficiente (cfr. STFA inedita 10 marzo 1992 in re S., H 171/90, STFA 28 agosto 1997 in re U, H103/97 Ws). Così, le fluttuazioni dovute alla congiuntura, alla diminuzione volontaria del volume degli affari, alla perdita di clienti non costituiscono una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 341 consid. 5a, RCC 1982 pag. 81 consid. 4, RCC 1981 pag. 330, RCC 1972 pag. 280). Pertanto la flessione di reddito accusata dal ricorrente non è sufficiente per ridefinire i contributi. Va comunque ricordato che la perdita di redditi sarà presa in considerazione nel prossimo periodo di contribuzione.

                               2.6.   Poiché nella fattispecie è applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi per il biennio 1996/1997 è determinante il reddito aziendale conseguito negli anni 1993 /1994 (tassazione IFD 1995/96). Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitan­ti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensa­zione domandano alla competente autorità fiscale le indica­zioni necessarie al calcolo dei contributi.

                                         Dalla comunicazione 25 maggio 1999 dell'UT di __________ si evince che il reddito aziendale tassato nel periodo fiscale 1995/96 ammonta a fr. 48'504.-- (doc. 1). Questi redditi trovano, del resto, conferma nella verifica dei dati fiscali (doc. 2). Pertanto la decisione contestata merita conferma.

                               2.7.   Infine, __________ __________ ha ribadito che la sua attuale situazione economica non gli permette di versare i contributi richiesti.

                                         Se un assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnata­mente gli importi degli acconti e i termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         D'altro canto, i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).

                                         Sia in caso di dilazione di pagamento che in caso di ridu­zione dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pro­nunciarsi su questa problematica in mancanza di una deci­sione formale ex art. 84 LAVS.

                                         E' pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione perché si pronunci su quest'ultima richiesta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Gli atti sono ritornati alla Cassa per le sue incombenze come dal considerando 2.7.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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