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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.92

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,842 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00092   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 luglio 1999 di

__________ __________, ____________________a,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________, __________, per l’attività lucrativa indipendente da lui esercitata durante il periodo 1998-1999, sulla base di un reddito medio pari a fr. 75’000 - a cui é stata aggiunta la media dei contributi AVS dovuti negli anni di computo - e di un capitale investito nell’azienda di fr. 80’000. I contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale federale 1997/1998 (doc. A).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 1 luglio 1999 (I), l’assicurato ha impugnato la succitata decisione formale, facendo valere quanto segue:

"  ... inoltro formale ricorso contro una decisione demenziale da parte delle nostre Autorità fiscali prima e della citata Cassa poi.

Naturalmente, conosco a priori il giudizio che esprimerete e che ogni volta invalida qualsiasi reclamazione; tuttavia, non posso tacere su queste frodi legalizzate.

Ho 64 anni e se avrò ancora la fortuna di lavorare anche l’anno prossimo ne potremo discutere ampiamente.

Il mio reddito massimo é di fr. 45’000 lordi, l’eccedenza di fr. 30’000 é pura fantasia.” (I)

                               1.3.   Con risposta 27 agosto 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).

                                         A norma dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non

                                         sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         A norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel com­mercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18 capoverso 2.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         - le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         - gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

                                         consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle   svalutazioni subite;

                                         - le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         - le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo

                                         di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano   ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte   unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i   contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i   supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per

                                         l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della   protezione civile;

                                         un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                                         La decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:

"  Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

  d.        le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di           computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,          sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano                                        ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo                                        esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i            contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti            dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge        federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di          guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

  e.        i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per        quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal                    datore di lavoro;

  f.         l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il         Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la               Commissione federale dell'assicurazione per la                                        vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”.

                               2.4.   Poiché in sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, il reddito determinate é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.

                               2.5.   Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.6.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispetti­vamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                               2.7.   In concreto, non é assolutamente contestato che, così come rettamente deciso dalla Cassa, per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 torna applicabile la procedura ordinaria (cfr. artt. 22ss. OAVS) e, quindi, il reddito conseguito durante il biennio 1995/1996 (periodo di computo), tassato nel 1997/1998. Del resto, l’assicurato, in sede di ricorso, non ha evidenziato alcun motivo giustificante l’applicazione della procedura straordinaria ex artt. 24ss. OAVS.

                                         Oggetto di controversia é, per contro, l’entità del reddito aziendale risultante dalla tassazione fiscale 1997/1998 (fr. 75’000). A detta dell’assicurato, si tratterebbe - riprendendo gli stessi termini da lui utilizzati - di “... pura fantasia” (I).

                                         Fondandosi sulla comunicazione 22 maggio 1999 della competente autorità di tassazione (doc. 1), la Cassa ha considerato un reddito aziendale medio pari a fr. 75’000.

                                         Con scritto 2 agosto 1999, l’UCT di __________ ha confermato, da un lato, la correttezza dei dati utilizzati dall’amministrazione e, dall’altro, la crescita in giudicato della tassazione fiscale federale 1997/1998 (doc. 2).

                                         Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA non può che condividere quanto la Cassa ha osservato in risposta, ossia che gli assicurati esercitanti attività lucrativa indipendente devono, per costante giurisprudenza federale, anzitutto difendere i loro diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                                         Il TCA non vede, dunque, motivi che gli impediscano di basarsi sui dati rilevati dalla notifica di tassazione cresciuta in giudicato e, non da ultimo, su di un reddito aziendale medio pari a fr. 75’000. A questo proposito, va ancora ricordato che l’autorità giudicante - visto il disposto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS - non può scostarsi da una tassazione cresciuta in giudicato, a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull’esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle assicurazioni non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         Avendo la Cassa stabilito i contributi a carico di __________ __________ per il periodo 1998-1999, sulla base di un reddito aziendale pari a fr. 75’000 - a cui é stata aggiunta la media dei contributi AVS dovuti negli anni di computo giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS - l’impugnata decisione formale 25 giugno 1999 é meritevole d’essere tutelata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.92 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.92 — Swissrulings