Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2000 30.1999.86

31 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,819 parole·~9 min·7

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00086   BS/tf

Lugano 31 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Olivier Schmid

statuendo sul ricorso del 5 luglio 1999 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 9 giugno 199 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi dovuti da __________ __________ nel biennio 1996/97, quale persona senza attività lucrativa, sulla base di una sostanza netta di fr. 202'857.-- e di un reddito da pensione di fr. 37'716.-- (moltiplicato per 20).

                                         La sostanza determinante è perciò stata stabilita in

                                         fr. 960'177.- (205'857 + 754'320).

                                         Gli elementi di calcolo sono stati desunti dalla tassazione IFD 1995/96.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, postulandone l'annullamento. Il ricorrente contesta infatti di dover versare quanto stabilito dalla Cassa, assumendo di essere invalido al 100% dal 1985 e che la moglie svolge un'attività lucrativa.

                               1.3.   Mediante risposta del 22 luglio 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame, osservando quanto in particolare quanto segue:

"  8.   La Cassa ha preso atto che la moglie del ricorrente svolge attività

lucrativa quale salariata. Dagli accertamenti emerge che lo stipendio conseguito nel 1997 ammonta a fr. 28'748.--, nel 1998 ammonta a fr. 25'368.-- e l'attività é tuttora esercitata (doc. 3-4-5).

9.                                   Secondo l'art. 3 cpv.  3 lett. a) della legge AVS, introdotto con la 10.a Revisione AVS dal 1. gennaio 1997, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi pari almeno al doppio del contributo minimo: i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa.

10. Alla luce di quanto precede, la moglie del ricorrente versa almeno il doppio del contributo minimo, pertanto il ricorrente può essere stralcio dall'affiliazione delle persone senza attività lucrativa con effetto dal 31 dicembre 1996. Bisogna per contro confermare il contributo richiesto per l'anno 1996, poiché rispettoso delle direttive federali AVS."

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Sono quindi obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS) e le vedove non esercitanti un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS).

                                         Tuttavia, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Nella sua giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato.

                                         La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V 244).          

                                         Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’as­sicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determi­nante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

                                         Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).                 

                               2.4.   Il contributo annuo delle persone che non esercitano un'at­tività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                         Il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.

                                         Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung...., N. 10.34, pag. 231).

                                         Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                         Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).

                                         Infine il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi”. Questa norma è stata recentemente dichiarata dal TFA conforme alla legge ed alla costituzione (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 120 consid. 3).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, visto che __________ __________ è beneficiario di una rendita intera AI, a partire dal 1° gennaio 1986 risulta essere affiliato alla Cassa cantonale di compensazione in qualità di persona senza attività lucrativa. Pertanto i contributi in oggetto devono essere determinati sulla base dei redditi da pensione degli anni 1993 e 1994 e della sostanza netta al 1° gennaio 1995, dati desunti dalla notifica di tassazione 1995/1996 (applicazione analogica della procedura ordinaria di fissazione dei contributi per gli indipendenti regolata agli art. 22 e 23 OAVS, di cui al rinvio dell’art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                         Per tutte le persone senza attività lucrativa le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazione necessarie al calcolo dei contributi (applicazione analogica dell’art. 27 cpv. 1 OAVS).

                                         Dalla comunicazione del 22 maggio 1999 (doc. 1) dell’UT di __________ Città concernente la tassazione IFD 1995/96 (cresciuta in giudicato) del ricorrente si evince un reddito da pensione di fr. 37'716.-- ed una sostanza netta al 1° gennaio 1995 di

                                         fr. 205'857.--. Questi dati sono stati confermati in sede di verifica dei dati fiscali dal medesimo Ufficio di tassazione (doc. 2). Tuttavia occorre precisare che la deduzione sociale di fr. 30'000.-- sulla sostanza prevista dal fisco non è operante per l'AVS, per cui deve essere aggiunta per il calcolo dei contributi.

Orbene, con la risposta di causa la Cassa ha trasmesso i certificati di salario della moglie del ricorrente dai quali si deduce che nel 1997 essa ha percepito fr. 28'748.-- e nel 1998 fr. 25'368.-- (doc. 3,4,5) e versato il doppio del contributo minimo di legge. Come ricordato al consid. 2.2., con l'entrata in vigore della 10a revisione LAVS, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non devono pagare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Pertanto, in adesione alla proposta di giudizio dell'amministrazione, per il 1997 l'assicurato è esonerato dal versamento dei contributi personali. Confermata rimane comunque la decisione per il 1996.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §) La decisione è annullata per i contributi 1997, mentre è confermata per i contributi 1996.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Olivier Schmid

30.1999.86 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2000 30.1999.86 — Swissrulings