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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.76

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,844 parole·~14 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00076   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 1999 di

__________ __________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del __________ emanate da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due distinte decisioni, datate entrambe 9 giugno 1999, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________, __________, per l’attività lucrativa indipendente da lui esercitata durante i periodi 1994-1995 e 1996-1997, sulla base di un reddito medio di fr. 214’606, rispettivamente di fr. 41’044 - a cui é ancora stata aggiunta la media dei contributi dovuti negli anni di computo - e di un capitale investito nell’azienda uguale a zero. I contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale federale 1993/1994, rispettivamente 1995/1996 (doc. A1 e A2).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 18 giugno 1999 (I) - tradotto in lingua italiana in data 29 giugno 1999 (IV) - l’assicurato ha impugnato le succitate decisioni formali, limitandosi a contestare l’entità dei redditi aziendali ritenuti dall’amministrazione:

"  ... secondo le mie diverse dichiarazioni per le imposte risulta un reddito professionale soggetto ai contributi AVS/AI/IPG seguente:

anno     1992           Fr.   100’099.--

             1993           Fr.     37’375.35

             1994           Fr.     44’713.10

             1995           Fr.     38’328.15

             1996           Fr.     35’045.35

             1997           Fr.     10’585.90

             1998           Fr.     31’110.80

Mi é assolutamente inspiegabile come siete giunti alla vostra stima, che, a mio avviso, non corrisponde alla realtà."

                               1.3.   Con risposta 12 luglio 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.4.   __________, in replica, ha comunicato al TCA di voler ritirare il ricorso presentato avverso la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo 1.1.1994-31.12.1995.

                                         D’altro canto, l’assicurato - trattandosi della decisione riguardante i contributi dovuti per il periodo 1996-1997 - ha affermato di non comprendere “... perché i contributi sono stati aumentati del 13.244% rispetto al mio reddito imponibile (fr. 5’435.80 di fr. 41’044?)” (VIII).

                                         Da ultimo, l’insorgente ha osservato che “... é chiaro che il mio reddito effettivo per il periodo 1996/97 venga decurtato dell’importo che verrà pagato quale contributo AVS/AI/IPG, ...”.

                               1.5.   Pendente causa, questo TCA ha chiesto all’UCT di __________ conferma che il reddito aziendale di fr. 41’044 é al netto dei contributi AVS (X). La risposta é pervenuta in data 5 ottobre 1999 (XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   In sede di replica 27 luglio 1999 (VIII), __________ __________ ha espressamento affermato di ritirare il proprio gravame presentato contro la decisione di fissazione dei contributi per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 (doc. A1). Se ne deduce che - nella misura in cui era diretto contro la suddetta decisione formale - il ricorso 18 giugno 1999 é ormai divenuto privo d’oggetto.

                               2.3.   Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).

                                         A norma dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non

                                         sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         A norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel com­mercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18 capoverso 2.

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

-  le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

- gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentitidall'uso commerciale e corrispondenti alle

    svalutazioni subite;

- le perdite commerciali subite e allibrate;

- le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo

    di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,

    sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano

    ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte

    unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i

    contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i

    supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per

    l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno

    ai militari e alle persone obbligate al servizio della

    protezione civile;

- un interesse del capitale proprio investito nell'azienda,

    fissato dal Consiglio federale su proposta della

    Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i

    superstiti e l'invalidità.

                                         La decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:

"  Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

  d.        le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di           computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,          sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano                                        ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo                                        esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i            contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti            dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge        federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di          guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

  e.        i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per        quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal                    datore di lavoro;

  f.         l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il         Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la               Commissione federale dell'assicurazione per la                                        vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”.

                               2.5.   Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.6.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispetti­vamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                               2.7.   In concreto, non é assolutamente contestato che, così come rettamente deciso dalla Cassa, per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997 torna applicabile la procedura ordinaria (cfr. artt. 22ss. OAVS) e, quindi, il reddito conseguito durante il biennio 1993/1994 (periodo di computo), tassato nel 1995/1996. Del resto, l’assicurato, in sede di ricorso, non ha evidenziato alcun motivo giustificante l’applicazione della procedura straordinaria ex artt. 24ss. OAVS.

                                         Fondandosi sulla comunicazione 26 maggio 1999 della competente autorità di tassazione (doc. 2), la Cassa ha considerato un reddito aziendale medio pari a fr. 41’044.

                                         Con scritto 5 luglio 1999, l’UCT di __________ ha confermato che il suddetto dato é da ritenere senz’altro corretto.

                                         Del resto, l’importo di fr. 41’044 corrisponde esattamente alla media dei redditi, realizzati durante gli anni 1993-1994, indicati dall’insorgente stesso in sede di ricorso (fr. 37’375.35 e fr. 44’713.10).

                                         A questo punto, appare, ovviamente, incomprensibile come l’assicurato possa sostenere che il reddito aziendale considerato dall’autorità amministrativa non corrisponda alla realtà, ritenuto come i dati utilizzati coincidano con quelli da lui stesso indicati.

                                         In ogni caso, al ricorrente si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati esercitanti attività lucrativa indipendente devono anzitutto difendere i loro diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                               2.8.   All’importo di fr. 41’044, l’autorità amministrativa ha proceduto ad aggiungere la media dei contributi dovuti negli anni di computo (1993/1994), ossia un importo di fr. 15’109, ritenendo che il reddito comunicato dall’UCT di __________ é al netto dei contributi AVS.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo alcune posizioni elencate alle lettere da a) a e), eccettuati i contributi da versare in conformità con l’art. 8 LAVS e i supplementi in conformità della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità e della legge federale del

                                         25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile.

                                         Il legislatore ha ritenuto che, nel caso degli indipendenti, i contributi all’AVS, all’AI e per le indennità di perdita di guadagno fanno parte del reddito determinante e di conseguenza l'eventuale possibilità di dedurli configurerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori indipendenti e dipendenti (Käser, Unterstellung und Betragswesen in der obligatorischen AHV, p. 168). In effetti i contributi paritetici e meglio quelli dovuti dai lavoratori dipendenti, vengono dedotti dal reddito lordo (DTF 111 V 291 e 296 consid. 4b; ZAK 1950 p. 291).

                                         Poiché da un punto di vista fiscale il reddito viene imposto dopo deduzione dei contributi sociali (art. 22 cpv. 1 DIFD), per il calcolo dei contributi AVS, questi ultimi vanno aggiunti al reddito comunicato dall’autorità fiscale (DTF 111 V 290; Käser, op. cit., p. 168). Le comunicazioni dell’autorità fiscale relative al reddito non tengono infatti conto delle particolarità della legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295).

                                         Per questi motivi anche le Casse partono dal presupposto che, dal reddito comunicato, sono stati dedotti i contributi. Di conseguenza essi vanno riaggiunti.

                                         Scopo dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS è pertanto quello di annullare un’operazione ammissibile dal punto di vista fiscale. Può tuttavia essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid. 4g).

                                         Vi è motivo di procedere fiscalmente ad una deduzione solo quando i contributi sono stati fissati con una decisione (oppure messi in conto senza una decisione formale); l’amministrazione dal canto suo è autorizzata ad aggiungere solo questi contributi. Se, ad esempio, all’inizio di un’attività lucrativa indipendente un assicurato ha dovuto pagare solo contributi fissati provvisoriamente, al momento della fissazione definitiva del reddito possono essere aggiunti solo questi contributi. Unicamente in questa misura era infatti ammissibile una deduzione da un punto di vista fiscale (DTF 111 V 299).

                                         Per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS inoltre non è necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata. L’amministrazione può infatti dedurre dai suoi atti se i contributi sono stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se sono già stati pagati o meno.

                                         I contributi devono comunque riferirsi al periodo di computo. Non possono invece venire conteggiati i contributi da pagare sul reddito stabilito definitivamente (DTF 111 V 299 consid. 4e).

                                         Partendo quindi dal presupposto che l’assicurato ha dichiarato la deduzione nella dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione può aggiungere i contributi già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità oppure solo la parte già pagata.

                                         Se l’autorità fiscale tuttavia annuncia nella sua comunicazione che non sono stati dedotti contributi o l’assicurato lo dimostra, non si può procedere all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).

                                         La Cassa dispone quindi di diversi modi di procedere: può da un lato aggiungere i contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso di tempo o i contributi pagati. Tutti i metodi sono stati dichiarati conformi alla legge (Käser, op. cit., p. 168; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159).

                                         In casu, l’UCT di __________, espressamente interpellato dal TCA, ha confermato che l’importo di fr. 41’044, ritenuto quale reddito aziendale (cfr. consid. 2.7.), é al netto dei contributi AVS (XI). In virtù del succitato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, la Cassa vi ha, quindi, correttamente aggiunto la media dei contributi dovuti per il periodo di computo (1993/1994).

                               2.9.   Da ultimo, __________ __________ ha affermato, in sostanza, di non capire le modalità secondo le quali l’autorità amministrativa é pervenuta a fissare, per gli anni 1996 e 1997, un contributo AVS/AI/IPG dell’importo di fr. 5’329.20 (cfr. VIII).

                                         Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAVS, dal reddito di un’attività lucrativa indipendente é prelevato un contributo del 7.8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito é arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito à inferiore a 25’200 franchi (fr. 46’600 a partire dal 1° gennaio 1996), ma di almeno 4’200 franchi l’anno (fr. 7’800 dal 1° gennaio 1996), il tasso del contributo é ridotto fino al 4.2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

                                         L’art. 3 cpv. 1 LAI prevede, da parte sua, che la legge sull’AVS é applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa é dell’1.4 per cento, e ciò a far tempo dal 1995 (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 141 e n. 73 all’art. 3 cpv. 1 LAI).

                                         A mente dell’art. 27 cpv. 2 LIPG. Infine, per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS. Il consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi tenendo conto dell’art. 28. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0.5 per cento.

                                         Secondo l’art. 23a cpv. 1 OIPG, il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa é dello 0.3 per cento.

                                         Complessivamente, il contributo AVS/AI/IPG riscosso sul reddito di un’attività lucrativa ammonta, dunque, al 9.5 per cento.

                                         Ritornando al caso di specie, il contributo AVS/AI/IPG dovuto da __________ per gli anni 1996 e 1997, corrisponde al 9.5% di fr. 56’100 (giusta l’art. 8 cpv. 1 LAVS, il reddito determinante ha, infatti, da essere arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore), così come rettamente deciso dalla Cassa convenuta nell’impugnata sua decisione 9 giugno 1999.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui é diretto avverso la decisione di fissazione dei contributi per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, il ricorso é stralciato dai ruoli.

                                         Per il resto, il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.76 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.76 — Swissrulings