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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.45

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,643 parole·~13 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00045   bs/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di

__________ __________a, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione dell’11 marzo 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha posto __________ __________ -__________, classe 1937 e coniugata con __________ __________, nato nel 1935, al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr. 1’083.-- mensili, con decorrenza dal 1° marzo 1998.

                                         La prestazione assicurativa è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio di fr. 15’678.--, un periodo di contribuzione completo di  41 anni, corrispondente alla scala di rendita 44.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando l’erogazione di una rendita maggiore.

                                         In merito essa ha rilevato quanto segue:

"  A decorrere dal 1. marzo 1999 sono passata al beneficio della pensione, come da fotocopia. Chiedo pertanto delucidazioni di merito, visto che per più di trent'anni ho pagato i relativi, contributi di legge, ed ho ricevuto solo una rendita semplice.

  Vorrei pertanto sapere se tutte le trattenute sono sempre state regolarmente conteggiate e versate dai miei precedenti datori di lavoro.

  Come mai la Cassa Cantonale non mi ha trasmesso un relativo conteggio?

  Su quali basi legali viene stabilita la rendita?

  Constatato e visionato personalmente che chi non ha mai pagato un centesimo di contributo percepisce una rendita e forse più uguale alla mia stessa."

                               1.3.   Il 7 maggio 1999 la Cassa ha inviato all’assicurata  gli estratti dei suoi conti individuali, ove sono registrati i redditi sui quali sono stati versati i contributi.

                               1.4.   Con risposta di causa del 7 maggio 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando quanto segue:

"  Nella fattispecie la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita per la ricorrente sulla base degli anni di contribuzione per il periodo 1° gennaio 1958 (anno successivo il compimento dei 20 anni) - 31 dicembre 1998 (anno che precede il suo evento assicurato - compimento dell'età conferente il diritto alla pensione il 3 febbraio 1999).

  Risulta pertanto un periodo contributivo complessivo di 41 anni come gli assicurati della sua classe d'età (24 anni e 10 mesi di contribuzione più 16 anni e 2 mesi di matrimonio). Ciò consente di applicare alla signora __________ la scala massima delle rendite ossia la 44 con un reddito annuo medio di fr. 15'678.-- (RAM da attività lavorativa più RAM quale bonifico educativo e totale arrotondato al multiplo superiore) e di riconoscergli una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1'083.-- mensili."

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A partire dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.

                                         Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Tali disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Nel caso in esame fanno stato le disposizioni della 10.a revisione della LAVS, poiché l’evento assicurato (il raggiungimento dell’età pensionabile) è subentrato dopo il 31 dicembre 1996.

                               2.3.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.4.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che

                                           procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del

                                           coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies

                                           cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR). Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                               2.5.   Nel caso che ci occupa, spetta al TCA di verificare gli elementi di calcolo della rendita di vecchiaia assegnata a __________ __________a-__________, ossia il periodo di contribuzione, la scala di rendita ed il reddito annuo medio.

                                         Per il calcolo della rendita dell’assicurata (classe 1937 ) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1998 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1998 (31 dicembre precedente l’anno di nascita al diritto della rendita AVS). Per questo motivo i contributi versati dalla ricorrente prima del 1958 non possono essere considerati. Questi contributi sono comunque computati per colmare eventuali lacune contributive (cfr. art. 52b OAVS), ciò che tuttavia non è il caso in esame.

                                         Dagli atti di causa risulta infatti che l’assicurata presenta un periodo di contribuzione completo di 41 anni (24 anni e 10 mesi di contribuzione personale e 16 anni e 2 mesi quale moglie senza attività lucrativa di assicurato con attività lucrativa, cfr. lett. g cpv. 2 delle disposizioni transitorie LAVS).   

                                         Per il calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo gli anni interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 41 anni di contribuzione si ottiene la scala di rendita 44 che è la massima prevista.

                               2.6.   Altro elemento di calcolo della rendita è costituito dal reddito annuo medio, che è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha versato i contributi dal 1° gennaio 1998 (susseguente il 20.mo anno di età della ricorrente) al 31 dicembre 1998 (31 dicembre precedente l’anno in cui ha diritto alla rendita), ai quali sono aggiunti eventuali compiti educativi, il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

                                         Ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun coniuge qualora entrambi hanno diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS).

                                         Visto che il marito (classe 1935) non è ancora beneficiario di una rendita AVS, la prestazione assicurativa in oggetto è stata determinata unicamente in base ai redditi dell’assicurata, per cui la Cassa non ha proceduto al ripartizione dei redditi coniugali.                      

                                         In tal senso l'amministrazione ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa dell’assicurata giungendo così ad un importo di  complessivi fr. 174’133.--.

                                         Va ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1958, vale a dire nell’anno in cui essa ha compiuto ventuno anni (cfr. consid. 2.2). Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999, il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,647.

                                         Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 286’798.-- (174’133.-- x 1,647).

                                         Tale importo deve essere poi diviso per 41 anni di contribuzione per ottenere un reddito anno medio (RAM) di fr. 6’995.--.

                                         L’assicurata ha avuto dal suo matrimonio due figli (nati rispettivamente nel 1955 e 1960).

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

                                         Da rilevare inoltre che ai sensi dell’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS, l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi e la ripartizione viene eseguita unicamente per il periodo di contribuzione.

                                         Per questo motivo che la Cassa le ha riconosciuto la metà degli accrediti per compiti educativi solo a partire dal 1958, anziché dal 1956 (anno susseguente la nascita del primo figlio), in quanto il suo periodo di contribuzione inizia proprio nel 1958 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età). Tale periodo cessa al 1976 (compimento del 16o anno di età del secondo figlio),  per cui all’assicurata sono stati computati 19 mezzi accrediti per compiti educativi che hanno fatto lievitare il reddito anno medio a fr. 15’678.--.

                                         Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. La rendita è infatti stata stabilita in conformità delle norme surriferite.

                                         Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono, infatti, di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

                                         Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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