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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.183

22 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,182 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00183   BS/sc

Lugano 22 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull’istanza del 10 novembre 1999 di

__________ __________, ____________________,   

chiedente la revisione della sentenza emessa il __________ 1999 da questo Tribunale (inc. __________) nella causa da lei promossa con ricorso 7 novembre 1998    

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto che

                                     -   con sentenza del 17 settembre 1999 il TCA ha respinto un ricorso presentato da __________ __________ contro la decisione 28 ottobre 1998 della Cassa cantonale di compensazione avente quale oggetto la determinazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata, per la sua attività lucrativa indipendente, nel periodo 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1995.

                                         Inoltre il TCA ha rinviato gli atti alla Cassa affinché statuisse in merito alla domanda di riduzione/dilazione dei contributi.

                                         La sentenza è divenuta definitiva (cfr. inc. __________8);

                                     -   con scritto pervenuto al TCA il 10 novembre 1999, __________ __________ implicitamente chiede la revisione della STCA, ritenendo in particolare che:

"  Nel frattempo sono accadute alcune cose: al mio convivente; __________ __________. __________r, è stata notificata una tassazione AVS per me, in qualità di convivente. Dall'altra parte, a metà giugno u.s. mi sono ammalata di cancro, o perlomeno ne ho avuto la certezza."

                                         In merito alla decisione di contribuzione impugnata ha rilevato quanto segue:

"  (…)

Se dovrete proseguire con questa strana idea che io abbia un capitale di 60'000 franchi annui, sappiate comunque che al massimo, l'errore è imputabile al fatto che gestivo la __________ SA, il cui capitale dichiarato era appunto di quella cifra, (e consisteva di macchinari per ufficio, scrivanie et similia, oltre ad un auto a leasing cui rinunciai subito, non essendo stata pagata che la prima rata dalla società precedentemente amministrata da __________ __________ e da suo fratello __________). Tengo a precisare che la società è in liquidazione, oltre che oberata di debiti.

Tuttavia, mi pare di capire che ci sia più di un errore: se sono una che guadagno 5000 franchi al mese in proprio, come mai al mio partner vengono chiesti i contributi per la convivente?" (Doc. I)

                                     -   con risposta del 23 novembre 1999 la Cassa postula la reiezione dell’istanza di revisione, osservando in particolare quanto segue:

"  (…)

Occorre osservare che, i fr. 60'000.-- sono stati imposti d'ufficio alla ricorrente dall'Autorità fiscale.

Una tassazione d'ufficio, cresciuta in giudicato, è vincolante per la Cassa di compensazione.

Va pure ricordato che, l'assicurato esercitante un'attività lucrativa dipendente, deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale, anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali.

L'assicurata è poi stata stralciata con effetto dal 31 dicembre 1998 per aver cessato l'attività lucrativa indipendente (doc. 1).

In seguito la ricorrente è passata a convivere con il sig. __________ __________, il quale è stato affiliato quale datore di lavoro per l'economia domestica dal 1. gennaio 1999 e poi stralciato con effetto dal 30 giugno 1999, conformemente alla sentenza del TFA del 18 giugno 1999 (doc. 2).

Infine precisiamo che, l'istante non ha formulato alcuna richiesta di dilazione di pagamento o di riduzione dei contributi, onde per cui la Cassa non ha potuto statuire in merito." (Doc. III)

considerato che,

                                     -   contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

                                         a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione

                                             (art.14 Legge di procedura per i ricorsi al TCA);

                                     -   nuove, secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare i fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova per fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.

                                         In sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad accertare i fatti (DTF 110 V 141 consid. 2, sulla revisione cfr. anche fr. 122 V 21 consid. 3a con i rinvii di giurisprudenza);

                                     -   la domanda di revisione con l’indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lettere a) e b) dell’art. 14 (art. 15 Legge di procedura per i ricorsi al TCA);

                                     -   nella fattispecie in esame, mediante giudizio del 17 settembre 1999 il TCA, accertata la liceità dell'imposizione di contributi per gli 1994 e 1995, aveva confermato il calcolo eseguito dalla Cassa sulla base di una reddito aziendale di fr. 60'000.-- imposti d'ufficio dalla competente autorità di tassazione.

                                         Spettava dunque all'assicurata contestare, mediante ricorso di diritto di amministrativo al TFA, il giudizio cantonale di cui ora si chiede la revisione.

                                         Inoltre i "fatti nuovi " ora indicati dall'assicurata non sono idonei a modificare la sentenza divenuta oramai definitiva in quanto non concernono il periodo di contribuzione (1994/1995) oggetto della decisione contestata.

                                         Infatti la Cassa ha osservato che l'assicurata è stata stralciata, con effetto dal 31 dicembre 1998, dalla categoria degli indipendenti e che i contributi dovuti da __________ __________, a seguito della convivenza con l'istante, sono stati stralciati (doc. 2), conformemente alla STFA del 18 giugno 1999 (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 159 = DTF 125 V 205).

                                         Pertanto, se __________ __________ ritiene ingiustificata l'imposizione di contributi personali dal 1996 al 1998 essa potrà ricorrere, entro i termini di legge, al TCA contro le relative decisioni di contribuzione, esponendo i motivi di contestazione.

                                     -   infine, il TCA aveva rinviato per competenza agli atti alla Cassa per determinare sulla domanda di  riduzione/dilazione di pagamento dei contributi.

                                         Pertanto è compito dell'amministrazione trasmettere all'assicurata il relativo formulario e statuire in merito.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza di revisione è respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.183 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2000 30.1999.183 — Swissrulings