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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1999.17

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,342 parole·~12 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00017   bs/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999 di

__________ __________, __________ __________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 18 gennaio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a __________ __________, classe 1936, nubile, una rendita di vecchiaia di fr. 1’319.-- mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

                                         La prestazione è stata determinata sulla base di una scala di rendita massima 44 (periodo di contribuzione 41 anni) e di un reddito annuo medio di fr. 26’532 --.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa  è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando l’assegnazione di una prestazione maggiore, rilevando in particolare quanto segue:

"  Con la presente inoltro ricorso contro la decisione citata a margine per i motivi seguenti:

  -   nella distinta annessa alla richiesta AVS sono incorsa in un errore            di data. Infatti presso la ditta __________ a __________ ho lavorato  

      fino il 31.7.1958 e non 1957 (1955-1958)

  -   il computo degli anni di affiliazione risultano così di 43 anni            completi e non soli 41 anni come calcolato

  -   unisco alla presente una distinta redatta esattamente con i diversi  

      nominativi dei datori di lavoro e date."

                               1.3.   Mediante risposta del 22 marzo 1998 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando che:

"  Nella fattispecie la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita per la ricorrente sulla base degli anni di contribuzione per il periodo 1° gennaio 1957 (anno successivo il compimento dei 20 anni) - 31 dicembre 1997 (anno che precede il suo evento assicurato - compimento dell'età conferente il diritto alla pensione il 21 dicembre 1998).

  Risulta pertanto un periodo contributivo complessivo di 41 anni come gli assicurati della sua classe d'età. Ciò consente di applicare alla signora __________ la scala massima delle rendite ossia la 44 con un reddito annuo medio di fr. 26'532.- e di riconoscergli un rendita semplice di vecchiaia di fr. 1'319.mensili.

  Va inoltre precisato che per quanto riguarda l'anno di contribuzione 1958, lo stesso risulta regolarmente iscritto sull'estratto conto dell'assicurata come anno di attività svolto presso la ditta __________ di __________."

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Al 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione della LAVS.

                                         A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che

                                           procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del

                                           coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies

                                           cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR). Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame __________ __________ contesta il periodo di contribuzione della sua rendita.

                                         Essa ha infatti rilevato di aver lavorato presso la ditta __________ di __________ fino al 1958, anziché al 1957 come erroneamente dichiarato. Pertanto essa ritiene di aver contribuito per 43 anni e non 41 anni, così come indicato nella decisione contestata.

                                         Dall’esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140 ss. OAVS), effettivamente si evince che dal 1955 __________ __________ ha contribuito ininterrottamente all’AVS (quindi incluso il 1958).

                                         Tuttavia, come spiegato al consid. 2.3, il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Per questo motivo il periodo di contribuzione di __________ __________ va dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1997, essendo nata il 21 dicembre 1936.

                                         Ne discende che i contributi degli anni 1955 e 1956, come pure quelli del 1998 non fanno stato per la determinazione della rendita AVS.

                                         Questi redditi vengono utilizzati per colmare le lacune contributive di un assicurato (cfr. art 52d e c OAVS), ciò che non è il caso nella fattispecie, poiché, come visto, l’assicurata presenta un periodo di contribuzione completo.

                                         Avendo la ricorrente contribuito ininterrottamente dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1997 (41 anni) la Cassa rettamente le ha riconosciuto la scala di rendita 44, che è la massima prevista.

                                         Per determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale della ricorrente nel periodo che va dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1997.

                                         Essendo l’assicurata nubile, l’amministrazione non ha dovuto procedere ad un riparto dei redditi coniugali e non è stato riconosciuto alcun accredito per compito educativo.

                                         La Cassa ha dunque sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dall’assicurata relativo al succitato periodo giungendo così all’importo di fr. 625’730.- Va ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1957, vale a dire nell’anno in cui essa ha compiuto ventuno anni (cfr. consid. 2.2). Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1998, il fattore di rivalutazione risulta essere 1,700.

                                         Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 1’063’741.-- (625’730.-- x 1,700).

                                         Tale importo deve essere poi diviso per 41 anni di contribuzione per poi ottenere un reddito anno medio (RAM) di fr. 25’945.-- che deve essere arrotondato al multiplo superiore secondo le citate tabelle, vale a dire a  fr. 26’268.--. A seguito dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1° gennaio 1999 (cfr. relativa ordinanza del 1999)  il RAM di fr. 26'268.-- è stato rivalutato a fr. 26'532.--.

                                         Con un RAM di fr. 26'532.-- ed una scala di rendita 44, la prestazione assicurativa da erogare alla ricorrente, in applicazione delle citate tabelle dell’UFAS, corrisponde a

                                         fr. 1’319.-mensili.

                                         Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti all'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

                                         Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

                                         Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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