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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2000 30.1999.132

10 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,291 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00132   BS/sc

Lugano 10 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di

__________ __________ -__________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa di comp. __________, ____________________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ __________ __________ -__________, classe 1929, nel 1991 è stata posta al beneficio di un rendita semplice di vecchiaia (doc. 5).

                                         A seguito del compimento del 65.o anno di età di suo marito __________ -__________, classe 1934, con due distinte decisioni del 29 luglio 1999 la Cassa di compensazione __________ __________ ha sostituito la corrente rendita, assegnando a ciascun coniuge una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1’508.--.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________ __________ -__________.

Egli postula l'erogazione di una prestazione assicurativa maggiore, rilevando quanto segue:

"  Desidero protestare contro l'esiguo importo di Fr. 1508.-- che mi è stato attribuito dalla cassa di compensazione dell'AVS di __________. Come risulta dai figli di calcolo qui acclusi, il salario medio annuale usato come base è di Fr. 83'214.-- e dovrebbe generare una somma mensile di ca. Fr. 2000.--. Ora non capisco perché percepisco solo Fr. 1508.--. Nella lettera di accompagnamento parlano di un "soffitto" di Fr. 3016.-- assieme a mia moglie. Questo mi sembra veramente ingiusto, visto anche la nostra situazione: Io ricevo come rendita della __________ -__________ __________ Fr. 4000.-- al mese; mia moglie non riceve alcuna rendita al di fuori dell'AVS. Con una piccola casa di proprietà di mia moglie che costituisce il nostro terzo pilastro, ma che costa parecchio, e un bilocale che abbiamo preso in affitto a uso di atelier, è difficile fare quadrare un budget mensile di Fr. 3500.-- a testa! Aggiungo che da tre anni sono stato messo in pensionamento anticipato con una somma "di passaggio" di Fr. 2900.-mensili, e che ho dovuto pagare dei premi dell'AVS non indifferenti." (Doc. I)

                               1.3.   Mediante risposta del 2 novembre 1999 la Cassa propone di respingere il ricorso.

                               1.4.   Con osservazioni del 17 novembre 1999 alla risposta di causa l'assicurato, non contestando il calcolo, ribadisce di non capire il motivo per cui riceve una rendita di fr. 1'508.-- nonostante un reddito annuo medio di fr. 83'214.--, reddito che dovrebbe dar diritto ad una rendita di fr. 2'000.-- al mese.

                               1.5.   In data 27 marzo 2000 il TCA ha richiamato dalla Cassa la decisione sulla rendita della moglie.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   A partire dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.                                       

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Tuttavia l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza

                                           (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi.

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                               2.4.   La rendita mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

                                         Dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr. 1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI).

                                         L'importo massimo della rendita di vecchiaia corri­sponde al doppio dell'importo minimo (art. 34 cpv. 3 LAVS).

                                         L'importo minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'im­porto minimo (art. 34 cpv. 4 LAVS).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, il 12 luglio 1999 __________ __________ -__________ ha compiuto 65 anni di età, mentre sua moglie dal 1991 aveva diritto ad una rendita semplice di vecchiaia.

                                         Pertanto egli ha un diritto a percepire una rendita di vecchiaia dal 1° agosto 1999, ossia il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto i 65 anni (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS), per cui sono applicabili le disposizioni della 10.a revisione della LAVS.                  

                                         Infatti, le nuove disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).

                                         Il nuovo calcolo della rendita in corso deve essere effettuato risalendo al momento dell’evento del 1° caso assicurato. La rendita sarà in seguito adattata a seconda degli aumenti intervenuti in quel periodo (marg. 2005 della Circolare II concernente il calcolo delle rendite in casi di mutazioni e successioni, edite dall’UFAS).

                                         Di conseguenza la Cassa ha sostituito la rendita di vecchiaia della moglie con due rendite semplici AVS assegnate ad ogni singolo coniuge. Per questo motivo ogni singola rendita è stata calcolata tenendo in considerazione separatemente il periodo di contribuzione di ciascun coniuge ed i redditi lavorativi prima del matrimonio. Poi la Cassa ha proceduto al riparto dei redditi coniugali (splitting), ma non ha assegnato alcun accredito per compito educativo poiché dal matrimonio non risultano esser nati dei figli. Ne è conseguito che la rendita dell'assicurato è stata determinata con una scala di rendita (massima) 44 per un periodo di contribuzione completo di 44 anni ed un reddito annuo medio di fr. 83'214.--. Anche la moglie dell'assicurato presenta una scala di rendita 44 ed un periodo di contribuzione completo di 41 anni (per le donne), mentre il reddito annuo medio è di fr. 75'978.--.

                                         L'assicurato contesta alla Cassa di avergli assegnato con un simile reddito annuo una rendita di soli fr. 1'508.-- al mese.

                               2.6.   Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

                                         a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

                                         b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

                                             una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Nel caso che ci occupa, all'assicurato (ed a sua moglie) spetterebbe una rendita massima completa AVS di fr. 2'010.--, prevista per un reddito annuo medio di fr. 72'360.-- e oltre. Tuttavia, proprio in applicazione del succitato art. 35 cpv. 2 OAVS, l'importo massimo a cui i coniugi hanno diritto è di fr. 3’015.-- (150% di 2’010.--), suddiviso in due rendite semplici di vecchiaia di fr. 1’508.-al mese.     

                                         In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte con la Xa revisione dell'AVS.

                                         Pertanto le rendite assegnate dall'autorità amministrativa con le risoluzioni contestate sono esatte e meritano conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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