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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2000 30.1999.108

11 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,713 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00108   BS/sc

Lugano 11 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 1999 di

arch. __________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AD dovuti da __________ __________ nel biennio 1998/1999, per la sua attività lucrativa indipendente (affittacamere), sulla base di un reddito aziendale di fr. 25'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti negli anni di computo (fr. 209.--), ritenuto un capitale investito nell'azienda nullo. Avendo l'assicurato già compiuto l'età pensionabile, la Cassa ha dedotto dal reddito fr. 16'800.-- come previsto dall'art. 6 quater cpv. 2 OAVS. I succitati dati sono stati evinti dalla tassazione IFD 1997/98.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa l'assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso del seguente tenore:

"  (…)

Si contesta: Il non riconoscimento del capitale investito, rispettivamente del suo interesse poiché il reddito aziendale imposto proviene da un reddito quale affittacamere che l'UT purtroppo non specifica sulla motivazione.

Si chiede: Il riconoscimento del 4,55 di interesse del capitale investito di fr. 167'547.--, ossia fr. 7'539.60.

Si produce: quali giustificativi: 1. la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG (1.1.98-31.12.99) del 25.6.99; 2. la notifica della tassazione 1997/98 con rispettiva motivazione; 3. richiesta dell'Ufficio di Tassazione di __________ e la mia risposta dalla quale traspare quanto ho dichiarato quale reddito dagli appartamenti di vacanza (PPP4129 e PPP4130); 4. il sommarione della part. 3892 dal quale traspare che gli appartamenti affittati quali appartamenti di vacanza corrispondono a 29/100 (12+17) del valore totale dell'immobile, stimato con fr. 577'750.-- (fr. 167'547.50)." (Doc. I)

                               1.3.   Mediante risposta del 26 agosto 1999 la Cassa propone di respingere il gravame, osservando che:

"  (…)

Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva, precisando che il capitale aziendale è pari a 0, in quanto coperto interamente da debiti (doc. 2). (…)" (Doc. III, pto. 4)

                               1.4.   Con osservazioni 7 settembre 1999 alla risposta di causa, il ricorrente rileva come l'autorità di tassazione non abbia considerato gli interessi passivi sulla parte aziendale dell'immobile.

                               1.5.   In data 11 febbraio 2000 il TCA ha richiamato dall'UT di __________ l'incarto fiscale relativo alla notifica di tassazione 1997/98.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calco­lati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipen­denza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

                                         Le disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordi­naria (art. 24 seg. OAVS).

                               2.3.   Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.4.   Deve essere ancora precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         a) le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         b) gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         c)   le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         d)  le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;

                                         e)  i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                         f)   l’interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                                         Poiché in sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.

                                         Il TFA così spiega le necessità di questa aggiunta:

"  L'addebito ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa dal diritto dell'AVS - dei contributi personali degli assicurati indipendenti. Le casse di compensazione devono addebitare i contributi il cui importo è stato fissato durante gli anni di calcolo, vale a dire quelli che sono stati oggetto di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono, unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli anni." (cfr. RCC 1986, pag. 171)."

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, la Cassa ha determinato i contributi in oggetto secondo la procedura ordinaria ex art. 22 OAVS, vale a dire sulla base del reddito aziendale di fr. 25'000.--, evinto dalla comunicazione fiscale 22 maggio 1999 dell’UT di __________ (doc. 1) relativa alla notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995/1996), cresciuta in giudicato. L'assicurato è proprietario di un immobile, di cui una parte è adibito per l'attività di affittacamere.

Per quanto riguarda il capitale aziendale, occorre rilevare che l'assicurato ha dichiarato fr. 700'000.-- di debiti privati (doc. B2), largamente maggiore del valore di stima dell'immobile di fr. 381'314.--. Pertanto, la quota parte aziendale fatta valere dall'assicurato (fr. 167'547.--) è largamente coperta da debiti, per cui rettamente la Cassa ha ritenuto il capitale commerciale nullo. Per quel che concerne la determinazione del reddito aziendale, invece, va rilevato che dall'art. 9 cpv. 2 lett. a, b, c, d LAVS (cfr. consid. 2.5) concordano con quelle dell'IFD (art. 27 LIFD ss, cfr. anche RCC 1986 pag. 173) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale (STCA 22 settembre 1989 in re R. Sch.-W.). Il reddito comunicato dal fisco alla Cassa è quindi al netto delle spese (STCA 29 marzo 1993 in re H.S.).

                                         Nel caso in questione, il fisco ha comunicato che il reddito aziendale del biennio 1997/98 ammonta a fr. 25'000.--, per cui generalmente sono state considerate tutte le deduzioni riconosciute. Del resto la comunicazione fiscale si basa su una notifica di tassazione divenuta definitiva, che è vincolante anche per il TCA. Infatti, l'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss), ciò che non è il caso in esame. Ne consegue che la decisione contestata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1999.108 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2000 30.1999.108 — Swissrulings