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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.240

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·493 parole·~2 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00240 30.1998.00251-252   bs

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visti i ricorsi del 2 novembre 1998 e 30 dicembre 1998 interposti da

1. avv. __________ __________, ____________________,    2. avv. __________ __________, ____________________,  rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,   

contro  

le decisioni del _________ emanata dalla

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,    in materia di contributi AVS

viste le risposte del 4 e 5 febbraio 1998 e del 14 dicembre 1998 della parte convenuta;

richiamato il verbale del 16 novembre 1999 del seguente tenore:

"  La parte convenuta riconosce di aver erroneamente stralciato dal reddito aziendale gli interessi attivi contabilizzati a conto economico relativi ai periodi contributi AVS 1992/1993, 1994/95. Tenuto che il fisco aveva correttamente inglobato detti interessi nel reddito aziendale, rilevato inoltre la disparità di trattamento nella determinazione dei contributi AVS 1994/95 tra i due ricorrenti con conseguente rispetto del rispetto del principio dell'affidamento sotto tutti i suoi aspetti, la Cassa propone:

la revisione della decisione di fissazione di contributi 1994/95 dell'avv. Cattaneo nel senso di applicare gli stessi parametri riconosciuti per la medesima decisione di contribuzione dell'avv. __________, con conseguente deduzione degli interessi attivi, sulla base di una decisione che verrà intimata successivamente all'avv. __________.

I ricorrenti accettano tale proposta di cui sopra e danno atto che a partire dall'anno di contribuzione 1996, in applicazione del principio che le comunicazione del fisco inerenti l'ammontare del reddito aziendale determinano la fissazione dei contributi AVS, eventuali contestazioni in merito alla qualifica di tale reddito sono da sollevare in sede di reclamo fiscale; riconoscono le decisioni relative agli anni di contribuzione 1996/97 e rinunciano ad una indennità di ripetibili.

I ricorrenti sottolineano comunque che per quanto attiene i contributi fino al 1995 si sono avvalsi di una prassi in essere e hanno operato in perfetta buona fede."

rilevato che le cause sono divenute di conseguenza prive di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

30.1998.240 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.240 — Swissrulings