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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.239

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,832 parole·~14 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00239   BS/sc

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 1998 di

__________ __________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa AVS __________, ____________________,    in materia di rendite AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 14 ottobre 1998 la Cassa AVS __________ ha posto __________ __________, classe 1933, al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1’691.-- al mese e una rendita completiva per la moglie di fr. 507.-mensili, con decorrenza dal 1° dicembre 1998.

                                         Le prestazioni assicurative sono state determinate sulla base di un reddito annuo medio dell’assicurato di fr. 69’252.-- ed un periodo di contribuzione di 37 anni e 10 mesi di contribuzione, corrispondente alla scala di rendita 38.

                               1.2.   Con lettera del 12 novembre 1998 __________ __________ ha chiesto alla Cassa di riesaminare il calcolo in quanto avrebbe versato i contributi dal 1959 al 1998 compresi.

                                         Il 3 dicembre 1998 l’assicurato ha scritto al TCA quanto segue:

"  (...) in data 12.11 u.s. ho chiesto spiegazioni alla cassa summenzionata in merito alla rendita assegnatami.

  Solo ora mi sono accorto di aver inoltrato la mia richiesta all’indirizzo sbagliato; mi rivolgo quindi a voi sottoponendovi le stesse domande:

  -   rendita di vecchiaia, dai miei calcoli potrebbe esserci un errore (a         vostra richiesta posso farvi pervenire tutti i resoconti delle singole    casse);

-     durata contributiva, da quando mi risulta i contributi sono stati versati a partire dal 1959 fino al 1998 compresi (in totale 39 anni    di contributi)." (Doc. I)

                               1.3.   Mediante risposta del 28 gennaio 1999 la Cassa propone la reiezione del gravame, rilevando in particolare che:

"  (...) Con disposizione del 14.10.1998 è stata assegnata la rendita di vecchiaia all'assicurato in seguito al raggiungimento dell'età pensionabile. Bisogna, tuttavia tener presente che il signor __________, negli anni dal 1959 al 1963, è stato in Svizzera in qualità di stagionale con soggiorno parziale. La sua entrata definitiva è avvenuta il 16 gennaio 1964." (..)" (Doc. V)

                               1.4.   Il 20 luglio 1999 il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre della documentazione, il quale è rimasto silente.

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.3.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che            procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del       coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies                               cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati             all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29        quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi.

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.

                                         Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).

                                         Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).

                               2.4.   Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene di aver contribuito ininterrottamente dal 1959 al 1998 incluso.

                                  a)   Innanzitutto va ricordato che per il calcolo della rendita di vecchiaia devono essere presi in considerazione gli anni di contribuzione tra il 1° gennaio successivo all’anno in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione assicurativa.

                                         Nel caso che ci occupa, pertanto, il periodo di contribuzione di __________ __________ (classe 1933) va dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1997.

                                         Dall’esame dei conti individuali del ricorrente, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140 ss. OAVS), si evince che egli ha tuttavia iniziato a contribuire all’AVS dal 1959 (doc. A2). In precedenza l’assicurato, di cittadinanza italiana, aveva il domicilio in Italia, senza esercitare un’attività lucrativa in Svizzera e quindi non è stato assoggettato all’AVS. Infatti, ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a e b LAVS sono obbligati a versare i contributi le persone fisiche domiciliate in Svizzero o  che esercitano un’attività lucrativa nel nostro paese.

                                         Pertanto egli presenta una lacuna contributiva di cinque anni (1954 - 1958).

                                         Dal 1959 al 1963 il ricorrente ha lavorato in Svizzera in qualità di stagionale, per cui è stato assoggettato all’AVS solo durante il periodo lavorativo . Non è stato quindi assicurato nei periodi in cui ha risieduto all’estero, per cui giocoforza vi sono altre lacune contributive.

                                         Dal 16 gennaio 1964 egli è titolare di un permesso di domicilio e da quell’anno fino all’età pensionabile l’assicurato risulta avere un periodo di contribuzione ininterrotto.

                                  b)   Dal conto individuale dell’assicurato (doc. A2) si evince che fino al 1968 sono stati registrati i redditi, ma non il periodo di contribuzione.

                                         Questa omissione è dovuta dalla circostanza che solo dal 1° gennaio 1969 per i lavoratori stranieri le casse di compensazione hanno l’obbligo di iscrivere nel conto individuale anche il periodo di contribuzione in mesi, questo obbligo è stato poi esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1.01.1979 (cfr. DTF 107 V 14 consid. 3a).

                                         Ora, secondo l’art. 50a cpv. 1 OAVS la cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il diritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondente a questi anni di attività non possono essere ricostruiti esattamente. Questa procedura consiste nel determinare la durata di contribuzione sulla base delle “Tavole per la determinazione della presumibile durata di contribuzione per gli anni 1948 -1968 “ edite dall’Ufficio federale delle assicurazione sociali (UFAS) che sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS).

                                         In questi casi l’impiego di queste tavole è obbligatorio, eccetto quando la durata dell’attività lucrativa (rispettivamente contribuzione) può essere stabilita chiaramente sulla base di certificati di lavoro, conteggi salariali o altri documenti analoghi del datore di lavoro (RCC 1982 pag. 359, cfr. DTF 107 V 15 consid. 3b).

                                         Nella fattispecie in esame, in applicazione delle citate tavole, la Cassa ha dunque determinato per il 1959 otto mesi di contribuzione; per il 1960 nove mesi; per il 1961 dieci mesi; per il 1962 nove mesi e per il 1963 undici mesi. Complessivamente l’amministrazione ha computato 47 mesi (3 anni e 11 mesi).

                                         Con scritto del 20 luglio 1999 il TCA ha chiesto a __________ __________ di produrre, se in suo possesso, i certificati di salari o simili dichiarazioni atti a comprovare un periodo di attività lucrativa maggiore di quello computato dalla Cassa. Il ricorrente non ha tuttavia dato riscontro.

                                         Non potendo dunque provare un periodo di contribuzione diverso da quello determinato secondo le succitate tavole dell’UFAS, il calcolo della Cassa deve essere confermato.

                                         Infine deve essere aggiunto il periodo di contribuzione ininterrotto a decorrere dal 1964, anno in cui il ricorrente ha ottenuto il permesso di domicilio.

                                         Complessivamente l’assicurato ha contribuito all’AVS per 37 anni e 10 mesi.

                                         Rispetto ai 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, __________ __________ presenta dunque un periodo di contribuzione incompleto, ciò che comporta l’assegnazione di una rendita parziale.

                                  d)   Secondo l’art. 52 c OAVS, il periodo di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare le lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

                                         Nell’evenienza concreta questo significa che i contributi versati nel 1998 (11 mesi) devono essere presi in considerazione per colmare le lacune dell’assicurato.

                                         Dagli atti risulta che la Cassa ha proceduto a tale correzione (doc. A2), ciò che ha permesso di riconoscere al ricorrente la scala di rendita 38, anziché la 37.

                                         Va comunque precisato che, conformemente alla citata disposizione, i redditi del 1998 non possono essere presi in considerazione per il computo del reddito anno medio.

                               2.5.   Il reddito annuo medio è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha versato i contributi dal 1° gennaio 1954 (1° gennaio susseguente il 20.mo anno di età del ricorrente) al 31 dicembre 1997 (31 dicembre precedente l’anno in cui è sorto il diritto alla rendita), ai quali sono aggiunti eventuali compiti educativi; il tutto deve essere poi diviso per gli anni di contribuzione effettiva.

                                         Ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 2.3) i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà solo se entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita.

                                         Visto che la moglie del ricorrente, nata il 1940, non percepisce ancora una rendita di vecchiaia, l’amministrazione non ha dovuto procedere ad un riparto dei redditi coniugali.

                                         La Cassa ha dunque sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dall’assicurato relativo al succitato periodo di contribuzione, giungendo così all’importo di

                                         fr. 1’390’680.- Va ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e che varia a seconda l’anno in cui risale la prima registrazione nel conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1959, per cui, dalle citate tavole, edizione 1998, il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,636.

                                         Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 2’275’172,48 (1’390’680.-- x 1,636).

                                         Tale importo deve essere poi diviso per 37 anni e 10 mesi di contribuzione effettiva per ottenere un reddito anno medio (RAM) di fr. 60’136.--.

                                         __________ __________ ha avuto dal suo matrimonio due figli e quindi la Cassa gli ha riconosciuto degli accrediti per compiti educativi, ciò che ha fatto lievitare il reddito medio a fr. 69’252.-Con un RAM di fr. 69’252.-- ed una scala di rendita 38, la prestazione assicurativa da erogare al ricorrente, in applicazione delle citate tavole dell’UFAS, corrisponde a

                                         fr. 1’691.-mensili, con una rendita completiva per la moglie di fr. 507.--  mensili (30% della rendita del marito).

                                         Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti all'in­carto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

                                         Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

                                         Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1998.239 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.239 — Swissrulings