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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.203

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,870 parole·~14 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00203   MA/tf

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Marco Armati  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del __________ 1998 di

__________ __________ __________, ____________________e, rappr. da: Studio Fiduciario __________ __________, ____________________,   

contro  

Cassa cant. di compensazione, __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni del __________ __________la Cassa di Compensazione __________ (di seguito la Cassa) ha stabilito i contributi dovuti da __________ __________ __________, per la sua attività indipendente svolta nel campo della ristorazione dal 1. aprile al 31 dicembre 1993 (cfr. doc. A1), rispettivamente dal 1. gennaio al 31 ottobre 1994, sulla base di un reddito aziendale medio pari a frs. 30'000.-- e di un capitale investito nullo (cfr. doc. A2).

                               1.2.   Contro queste decisioni l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale il suo rappresentante rileva:

"  (…)

o    Fattispecie

La signora __________ ha iniziato una nuova attività nel campo della ristorazione il 1° aprile 1993 rilevando il Bar __________ ubicato nel comune di __________. La cliente si era iscritta quale indipendente in quanto si trattava di una società individuale. Al 31 ottobre 1994 l'attività veniva chiusa per motivi economici.

o    Determinazione del reddito da attività indipendente

Per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG nei periodi sopraindicati, avete tenuto conto del reddito iscritto nella notifica di tassazione per il periodo 1995/1996 (anni di computo 1993 e 1994).

La dichiarazione fiscale per quel periodo è stata allestita dalla società Fiduciaria __________ SA di __________o. In base alla documentazione in mio possesso e inerente l'attività del Bar __________ il reddito da attività indipendente non coincide con quello indicato nella notifica di tassazione 1995/96. Non sono a conoscenza con quali criteri è stato determinato un reddito medio di CHF 30'000.

Ai fini della determinazione dei contributi sociali dovuti dalla mia cliente allego alla presente i conti economici rilevati in base ai documenti contabili inerenti i periodi dal 1° aprile 1993 al 31.12.1993 e dal 1° gennaio 1994 al 31 ottobre 1994 data di cessazione dell'attività.

Risultano pertanto i seguenti redditi:                              CHF

o   Per il periodo dal 1° aprile 1993 al

     31 dicembre 1993                                             15'622.50

o   Per il periodo dal 1° gennaio 1994 al

     31 ottobre 1994                                                 17'352.30

      Media annua                                                         16'487.40

o    Conclusione

Come si può rilevare l'importo da voi considerato nella determinazione dei contributi dovuti si scosta notevolmente dal reddito effettivo conseguito. Vista anche la situazione finanziaria precaria della mia cliente vi sarei grato di riesaminare il conteggio da voi effettuato. Tutta la documentazione è presso i miei uffici e sono a vostra completa disposizione."                      

                               1.3.   Nella sua risposta del 18 dicembre 1998 (doc. III) la Cassa propone la reiezione del gravame, osservando:

"1.  L'istante è stata affiliata, nella categoria degli indipendenti, a decorrere dal 1. aprile 1993.

 2.  Nella fattispecie il contributo per gli anni 1993/94 deve essere calcolato sul reddito conseguito negli anni 1993-94 e tassato nel biennio 1995-96 in base alla tassazione IFD passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS).

 3.  Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

 4.  Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva (doc. 2).

 5.  Proprio fondandosi sulla tassazione fiscale IFD degli anni 1995-96 risulta stabilito per gli anni di computo 1993-94 un reddito di fr. 30'000.-- e di conseguenza torna applicabile l'art. 25 cpv. 5 OAVS.

 6.  Occorre osservare che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali.

 7.  La ricorrente ha la possibilità di versare il saldo richiesto in rate mensili, presentando domanda scritta alla Cassa (Servizio incassi), conformemente ai disposti dell'art. 38bis OAVS." (doc. III)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto fiscale dell'assicurata relativo al biennio 1995/1996 (cfr. doc. V, VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

                                         In applicazione dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

                                         Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".

                                         A norma dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni liberali, inclusi tra l'altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto detti membri siano elencati nell'art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali partecipazioni eccedono l'interesse deducibile in virtù dell'articolo 18 capoverso 2.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         ‑     le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         ‑     gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         ‑     le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         ‑     le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;

                                         ‑     un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

                                         Poiché in sede fiscale il reddito professionale netto è calcolato dopo deduzione del contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito determinante è stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.

                               2.4.   Va ancora rammentato che la decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1. gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:

"  Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

  d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di      computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre           che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente                                   servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente                                       di  

      utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in          conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge                                  sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25    settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di     servizio militare o di protezione civile.

  e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro; f.    l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio                      federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione                                federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e                                          l'invalidità.

  Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente."

                                         Nel caso della lettera d si tratta di una modifica di natura redazionale a seguito della quinta revisione della LIPG, mentre la lettera e corrisponde alla deduzione già prevista all'art. 18 cpv. 3 OAVS. Dal 1 gennaio 1997, quindi, tutte le deduzioni ammissibili sono previste nella legge (Messaggio del consiglio federale relativo alla decima revisione, p. 50).

                                         Il vecchio capoverso 3 è inoltre stato abrogato in quanto superfluo.

                                         Nel nuovo capoverso 3 invece viene riproposto il vecchio capoverso 4, leggermente modificato. La legge prevede ora che il reddito ed il capitale proprio impiegato nell'azienda devono essere accertati direttamente dall'autorità fiscale cantonale (Messaggio citato p. 50).

                               2.5.   Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).

                                         Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

                                         Ciò permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

                                         Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS (cfr. dal 1 gennaio 1997 anche art. 9 cpv. 3 LAVS), le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.

                                         Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.

                                         Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

                               2.6.   La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge (cfr. SVR 1995 AVS Nr. 4 p. 7 consid. 2.3). La norma ha carattere eccezionale e non può essere interpretata estensivamente (RCC 1971 p. 31 consid. 1). La sua applicazione presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell'attività economica (vedasi a titolo esemplificativo RCC 1981 p. 239 consid. 3c; RCC 1980 p. 210 consid. 2).

                                         Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione. (art. 25 cpv. 1 OAVS).

                                         L'applicazione di questo disposto presuppone che le seguenti condizioni cumulative siano realizzate:

                                         Il cambiamento non deve essere causato solo da fluttuazioni "normali" del reddito, ma da una modifica delle basi stesse di quest'ultimo.

                                         Una tale modifica esiste quando sono intervenuti cambiamenti decisivi nella struttura fondamentale dell'azienda o dell’attività come tale (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, ni 14.37 e 14.38, pag. 225; Greber/Duc/      Scartazzini, op. cit. p. 321).

                                         Così, le fluttuazioni dovute alla congiuntura, alla diminuzione volontaria del volume degli affari, alla perdita di clienti non costituiscono una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 341 consid. 5a, RCC 1982 pag. 81 consid. 4, RCC 1981 pag. 330, RCC 1972 pag. 280).

                                         Il cambiamento deve essere durevole (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 342 consid. 5a, RCC 1981 pag. 326).

                                         La modifica del reddito deve essere sensibile. A questo proposito una variazione del reddito di almeno il 25% è il limite

                                         che la giurisprudenza del TFA considera per l'applicazione della procedura straordinaria (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306, RCC 1972 pag. 280, RCC 1969 pag. 276). Il reddito di confronto che è determinante per sapere se vi è variazione sensibile del guadagno è il reddito acquisito nel corso dell'ultimo esercizio commerciale che precede l'anno di questa modifica (RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, no. 14.41, pag. 226‑227).

                                         Deve esistere un rapporto di causalità tra la modifica delle basi di reddito e quella del suo ammontare. L'estinguersi o l'apparire di una fonte di guadagno deve influenzare il reddito nel suo insieme. Ciò non è il caso, ad esempio, quando la diminuzione del reddito è compensata da un rendimento migliore di un'altra fonte (RCC 1992 pag. 550 consid. 2b, RCC 1984 pag. 342 consid. 5a, RCC 1988 pag. 538 consid. 2c).

                                         Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.

                                         Nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi sopracitati, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

                                         Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

                                         Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).

                                         Se, più tardi, dalla comunicazione dell’autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS).

                               2.7.   Inoltre va rilevato che l'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato che esercita un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4 b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                               2.8.   In concreto, l'insorgente contesta il calcolo alla base della determinazione dei contributi, chiedendo la modifica delle decisioni impugnate. In particolare ella asserisce che il reddito aziendale medio dal 1. aprile 1993 al 31 ottobre 1994 ammonta a frs. 16'487.40 e non, come emerge dalla notifica di tassazione, a fr. 30'000.-- (cfr. doc. I).

                                         Orbene, poiché nella presente fattispecie torna applicabile la procedura ordinaria per il calcolo del contributo AVS relativo al summenzionato periodo (cfr. art. 22 e segg. OAVS),

                                         determinante è il reddito aziendale medio conseguito negli anni 1993/1994 e tassato nel biennio 1995/1996.

                                         A norma dell'art. 27 cpv. 1 OAVS, per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.

                                         Dalla comunicazione 6 ottobre 1998 dell'Ufficio di tassazione del circondario di __________ (cfr. doc. 1), si evince che il reddito aziendale relativo agli anni 1993/1994, tassato nel biennio fiscale 1995/1996 ammonta a frs. 30'000.--.

                                         Questo reddito trova puntuale conferma sia nel documento di verifica dei dati fiscali comunicati (cfr. doc. 2), sia nell'incarto fiscale medesimo della ricorrente (cfr. doc. VI), richiamato d'ufficio dal TCA.

                                         Inoltre, poiché cresciuta incontestata in giudicato, tale notifica di tassazione è pure vincolante per il TCA ai sensi della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7. in fine).

                                         In simili circostanze, il reddito di frs. 30'000.-- fa pienamente stato per il conteggio dei contributi.

                                         Le decisioni impugnate meritano quindi conferma, mentre il ricorso dell'assicurata deve essere, di conseguenza, respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

30.1998.203 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.203 — Swissrulings