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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.154

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,794 parole·~19 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1998.00154   MM

Lugano 4 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 1998 di

__________ __________, ____________________,  rappr. da: st.leg __________ -__________, ____________________,   

contro  

la decisione del __________ emanata da

Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________,    in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A contare dal 1° gennaio 1996, __________ __________, classe 1959, é stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ quale persona senza attività lucrativa.

                                         Con decisione formale 4 settembre 1998, la Cassa ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurata per il biennio 1998/1999, fondandosi su di una sostanza determinante pari a fr. 1’475’358 (doc. E).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 1° ottobre 1998 (I), l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________. __________, ha impugnato la succitata decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:

"  la ricorrente, a fine dicembre 1995, ha cessato la propria attività lavorativa quale dipendente della __________I, trasferendosi a __________, con il proprio compagno, cittadino spagnolo impiegato nella diplomazia spagnola (doc. A: lettera ricorrente 24-7-1997). Dopo aver seguito il corso di lingua spagnola nell’ottica del diploma denominato “__________ ”, ha sostenuto presso l’Università __________ di __________ l’esame corrispondente al primo dei tre livelli, ottenendo il relativo certificato (doc. B).

(...)

Rettamente, con comunicazione 14 agosto 1997 (doc. C), la Cassa ha confermato l’affiliazione dell’interessata quale persona non esercitante attività lucrativa. Poco dopo, più precisamente con decisione 17 settembre 1997 (doc. D), la Cassa di Compensazione ha applicato il contributo annuo minimo di fr. 390.-- per il biennio 1996/1997.

(...)

Nel frattempo, la posizione della ricorrente é rimasta immutata. L’interessata, si é trasferita a __________ per esigenze professionali del suo compagno e prossimo marito __________ __________, che ha conservato la propria funzione all’interno del corpo diplomatico spagnolo. L’inserimento e l’adattamento all’ambiente diplomatico che, notoriamente, richiede ampia disponibilità e comporta numerosi impegni pubblici, ha indotto la ricorrente a rallentare temporaneamente i propri studi di spagnolo, che verranno ripresi a pieno regime a decorrere dal novembre del corrente anno, nell’ottica del conseguimento del secondo livello “__________ ” (Diploma __________) e del terzo e ultimo livello “__________ ” (Diploma __________). Il certificato definitivo, riconosciuto internazionalmente, conferirà alla candidata il titolo di professoressa di lingua spagnola. In tale ottica, l’insorgente ha contattato la Professoressa __________ __________, del liceo di __________, di cui si chiede l’audizione, che le ha fornito i nomi dei professori che la potranno seguire nella fase di preparazione per il conseguimento dei citati diplomi. Il Prof. __________ __________ __________ __________, insegnante di spagnolo all’Università di __________, la assisterà per l’ultimo livello.

Giova evidenziare che in base alle normative diplomatiche i coniugi, tra quattro anni, dovranno far rientro a __________ e che, successivamente, saranno soggetti a frequenti spostamenti. Il menzionato diploma consentirà alla ricorrente di insegnare lo spagnolo in qualsiasi parte del mondo e di iscriversi, come auspicato, in un’università a distanza, presso una facoltà non ancora scelta.

(...)

La Cassa di Compensazione AVS/AI/IPG, per motivi ignoti e ingiustificati, si é scostata dalla sua precedente decisione, tassando la contribuente non più in base al suo reale statuto, ma considerando anche l’entità della sua sostanza o meglio in virtù della tassazione 1997/1998 (doc. E). Tale risoluzione é meritevole di censura. Con il presente gravame, é stato ampiamente dimostrato che la ricorrente é tuttora studentessa a tutti gli effetti e la sua situazione é rimasta identica a quella che ha occasionato la precedente decisione della Cassa di Compensazione (doc. C-D). Ne consegue, forzatamente, che l’interessata, anche per il biennio 1998/1999, deve essere riconosciuto il contributo annuo minimo di fr. 390.--, quale persona senza attività lucrativa." (I)

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato che il gravame venga integralmente respinto, facendo valere quanto segue:

"1.    Giusta la procedura disciplinata dall’art. 1 cpv. 1 lett. a, LAVS sono assicurate in conformità della citata legge, le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera.

  2.   L’art. 3 cpv. 1 LAVS sancisce l’obbligo di pagare i contributi, che            inizia in ogni caso dal 1. gennaio successivo a quello in cui gli       assicurati compiono 20 anni fino all’ultimo giorno del mese in cui            compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o di 65 anni,           sono di sesso maschile.

  3.   L’art. 10 LAVS stabilisce che le persone che non esercitano       un’attività lucrativa devono pagare i contributi secondo le loro       condizioni sociali (sostanza e reddito conseguito in forma di   rendite).

  4.   Per sostanza determinante si intende “l’insieme netto della         sostanza, detenuta dalla persona senza attività lucrativa in            Svizzera e all’estero” (cfr. marg. 2064 delle Direttive sui contributi    degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN]).

  5.   Per contro, non é considerato reddito in forma di rendite “il          provento della sostanza” (cfr. marg. 2061 delle citate direttive).

  6.   Nel caso di specie, i contributi del ricorrente sono stati stabiliti in            base ai dati forniti dall’autorità fiscale, che sono vincolanti per le   casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

  7.   Il competente ufficio tassazioni ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione fiscale é       definitiva (doc. 2).

  8.   Secondo l’art. 10 cpv. 2 LAVS, gli studenti e gli assicurati che non          esercitano un’attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti     pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Nel caso della         ricorrente, a nostro avviso, non può essere accordato il contributo   minimo, siccome non si tratta di una persona mantenuta o       assistita, poiché possiede una sostanza considerevole, che le   frutta un reddito della sostanza di fr. 37’106.-- (doc. 3).

  9.   Inoltre al punto 3. del suo gravame, l’istante afferma che si é      trasferita a Ginevra per esigenze professionali del suo compagno            e per questo motivo ha dovuto rallentare temporaneamente i   propri studi di spagnolo, che verranno ripresi a pieno regime a             decorrere dal corrente anno. Per contro, evidenzia che in base           alle normative diplomatiche dei coniugi, tra quattro anni, dovranno          far rientro a __________. Non é quindi chiaro e dovrà essere provato      quando effettivamente la ricorrente inizierà nuovamente gli studi            universitari” (III).

                               1.4.   In replica, __________ __________ ha, in particolare, affermato che:

                                         “l   alla ricorrente deve assolutamente essere riconosciuto lo statuto             di studentessa. I corsi di spagnolo che, nel frattempo, l’interessata   ha ripreso a pieno regime, le consentiranno di conseguire, al       termine dell’intero iter, il “Diploma Superiore __________ ”, che le                        permetterà di insegnare la lingua spagnola in scuole di lingua di                           tutto il mondo. Tale certificato (doc. F) rilasciato dall’Università di                                 __________ e dallo Stato spagnolo costituirà per l’interessata il                               mezzo per poter lavorare e provvedere al proprio sostentamento;

l  la citata formazione é inoltre indispensabile all’interessata per       integrarsi nella cultura spagnola e nel rispettivo ambiente            diplomatico, quale futura moglie di un diplomatico spagnolo (il                                         matrimonio verrà celebrato al più tardi entro la fine del 1999).” (VII)

                               1.5.   In duplica, la Cassa ha ancora fermamente contestato che all’insorgente possa venir riconosciuto lo statuto di studente ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LAVS:

"  ... la Cassa é dell’avviso che la ricorrente non soddisfa le condizioni di studente ai sensi della LAVS, previste dalla marginale 2010 delle direttive sui contributi delle persone senza attività UFAS.

Pure il TFA ha avuto modo di precisare che deve essere considerato studente, colui il quale si dedica principalmente e regolarmente alla sua formazione orientata verso uno scopo professionale.

Nella replica del 14 dicembre 1998, la ricorrente afferma che la formazione é indispensabile per integrarsi nella cultura spagnola e nel rispetto dell’ambiente diplomatico, quale futura moglie di un diplomatico spagnolo.

Alla luce di quanto precede, non emerge che lo scopo principale di conseguire il “Diploma __________ ” é il mezzo per poter lavorare e provvedere al proprio mantenimento, ma piuttosto per integrarsi nella cultura spagnola. Infatti, nel momento in cui avrà ottenuto il diploma, sarà già coniugata (cfr. il matrimonio verrà celebrato al più tardi entro la fine dell’anno 1999).” (IX)

                               1.6.   In data 12 marzo 1999, al TCA é pervenuta copia del “Certificado inicial de español”, ottenuto dalla ricorrente nel corso del 1997 (cfr. XI e doc. L).

                               1.7.   Il 4 agosto 1999, questa Corte ha interpellato l’Ufficio di coordinamento delle Scuole Club __________ di __________, chiedendo, segnatamente, quali prospettive professionali si aprono ad una persona in possesso di un “Diploma superior __________ ”, e ciò con riferimento al campo dell’insegnamento (cfr. XIV).

                                         La risposta é pervenuta al TCA in data 10 agosto 1999 (XV), sul cui contenuto ambedue le parti hanno avuto modo di formulare delle osservazioni (cfr. XVII e XVIII).

                               1.8.   In data 31 agosto 1999, il TCA ha contattato l’insegnante dell’insorgente, __________, allo scopo di conoscere, in particolare, il numero di ore di lezione impartite mediamente nel corso di una settimana (XIX).

                                         __________ ha risposto il 19 settembre 1999 (XX).

                               1.9.   Il 19 ottobre 1999, al TCA é pervenuta copia della conferma d’iscrizione di __________ __________ all’esame “__________ __________ ” (doc. H 2).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’insorgente debba pagare i contributi sociali alla Cassa in qualità d’assicurata senza attività lucrativa ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS oppure in qualità d’assicurata facente parte della cerchia di persone citata all’art. 10 cpv. 2 LAVS, nel qual caso dovrebbe corrispondere soltanto il contributo minimo previsto.

                               2.3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i super­stiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'at­ti­vità lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno suc­ces­sivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

                                         Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).

                                         Al contrario, gli studenti e gli assicurati che non eserci­tano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532).

                                         Sono considerati studenti ai sensi della citata norma gli allievi delle scuole medie e superiori, che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro formazione orientata verso uno scopo professionale (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a, RCC 1989 pag. 532 consid. 7a, RCC 1984 pag. 562).

                                         Secondo la prassi amministrativa - avallata dal TFA (RCC 1984 pag. 565) - sono considerati studi non solo i corsi universitari, ma anche la frequenza di scuole medie supe­rio­ri (liceo, magistrale, istituto tecnico, scuola di commer­cio), d’istituti professionali (scuole d'arti e mestieri, accademie, conservatori, istituti agrari, scuole di studi sociali) e di corsi parascolastici (avviamento ad un'altra professione, ecc.).

                                         La formazione dovendo essere finalizzata ad uno scopo professionale, non possono essere considerati studenti le persone che intraprendono degli studi non per prepararsi all'esercizio di un'attività professionale, ma per degli altri motivi, segnatamente per un interesse scientifico o per affrancarsi da un onere contributivo più elevato (art. 10 cpv. 1 LAVS e art. 28 OAVS; Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a, RCC 1989 pag. 532 consid. 7).

                                         Il riconoscimento dello statuto di studente ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LAVS non dipende dalla questione a sapere se la persona che studia è mantenuta o assistita mediante fondi pubblici o di terzi, ma unicamente da quella a sapere se l'assicurato può certificare la sua qualità di studente. Una volta riconosciuto questo statuto, lo studente è parimenti riconosciuto come tale in ambito contributivo; di conseguenza egli pagherà in questo caso solo il contributo minimo ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LAVS (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a, RCC 1989 pag. 531 consid. 5b in fine e consid. 6).

                               2.4.   In concreto, __________ __________ pretende che i corsi di spagnolo costituiscano una formazione finalizzata ad uno scopo professionale, specificatamente all’insegnamento della “... lingua spagnola in scuole di lingua di tutto il mondo” (cfr. VII, p. 2), tesi fermamente avversata dall’autorità amministrativa convenuta (cfr. IX: “... non emerge che lo scopo principale di conseguire il “Diploma __________ __________ ” é il mezzo per poter lavorare e provvedere al proprio mantenimento, ma piuttosto per integrarsi nella cultura spagnola”).

                                         Allo scopo di chiarire quali prospettive occupazionali offre, nello specifico campo dell’insegnamento, il “Diploma superior __________ __________ ”, questa Corte ha interpellato l’Ufficio di coordinamento delle Scuole Club __________ di __________, scuole che impartiscono, in diverse città svizzere, corsi di preparazione agli esami (doc. F), organizzati, questi ultimi, dall’Istituto Cervantes.

                                         Questa l__________ -__________, attiva appunto presso il predetto Ufficio di coordinamento:

"  Valore del “Diploma Superior __________ __________

I diplomi rilasciati dall’Istituto __________ di __________ si inseriscono nel sistema dell’Association of __________ __________ in __________ __________ che raggruppa le principali istituzioni che conferiscono certificati e diplomi di lingua, come per esempio la University __________ __________, l’Università per Stranieri di __________, il __________ __________ o __________ __________.

__________ addotta una scala di competenza di cinque livelli. Il “Diploma __________ __________ ” si situa al livello 2, il “Diploma __________ __________ ” al livello 3 e il “Diploma __________ l” al livello 5, cioè si potrebbe comparare per esempio al “Certificate of __________ in __________h” di __________ o al “Certificato di Conoscenza della Lingua __________ __________ Livello 5”. I diplomi di questo livello attestano una buona competenza della lingua straniera: i diplomati sono in grado di capire testi autentici provenienti da ambienti vari, di scrivere testi informali e formali, di esprimersi correntemente e in modo corretto in un’ampia gamma di situazioni.

Come diploma di lingua il “Diploma __________ ” é conosciuto e riconosciuto in tutti i paesi europei, non costituisce però un’abilitazione all’insegnamento.

Qualifiche richieste per l’insegnamento dello spagnolo.

Nel settore pubblico (scuola media, scuola professionale) normalmente viene richiesto un titolo di studio e una formazione pedagocica specifica. Nel settore privato e nel campo della formazione continua i criteri d’impiego sono più flessibili e può anche darsi che una persona senza formazione pedagogica venga assunta a ore e possa recuperare una formazione nella didattica di lingue straniere parallelamente all’attività d’insegnamento. Bisogna però dire che per questo tipo d’impiego persone di lingua madre hanno un netto vantaggio, anche per la competenza culturale di cui dispongono, cioè le conoscenze socio-culturali della società in cui viene parlata la lingua-meta.

Di solito, anche nel settore privato, é richiesta una formazione pedagogica di base. Infatti, si può osservare attualmente una forte tendenza alla professionalizzazione nel campo, per esempio con la prossima introduzione di sistemi di accreditamento per istituzioni attive nella formazione continua.

Uno “standart” per la qualificazione di docenti in questo settore sarebbe un certificato per formazione d’adulti livello 1 con riconoscimento della Federazione Svizzera per __________ degli __________ __________ o piÙ specificamente per l’insegnamento delle lingue straniere, il certificato __________ livello 1 della International Certificate __________.

Concludendo: il “Diploma Superior __________ ” é un certificato che attesta un’ottima conoscenza della lingua spagnola, e come tale sarebbe uno dei prerequisiti necessari per un’attività d’insegnamento, non é però una qualifica per l’insegnamento. Senza una formazione pedagogica le prospettive di lavoro nel campo dell’insegnamento sono poco probabili. Inoltre, a parte le qualifiche linguistiche e pedagogiche, la personalità di una (futura) docente e le sue competenze sociali-comunicative restano sempre un fattore determinante.” (XV - la sottolineatura é del redattore).

                                         Sulla scorta delle puntuali indicazioni fornite dall’Ufficio di coordinamento delle Scuole Club __________, si deve concludere che quanto affermato da __________ allo scopo di dimostrare la finalità professionale dell’attuale istruzione ovverosia che oggi essa studia la lingua spagnola per aver accesso, un domani, all’insegnamento dello stesso idioma - non é da ritenere provato perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale. In effetti, __________. __________ -__________ ha sì riconosciuto che il conseguimento del “Diploma Superior __________ ” é prova di un’ottima conoscenza della lingua spagnola - circostanza quest’ultima che emerge pure dall’opuscolo “__________ de __________ come lengua extranjera 1999”, edito dall’Istituto __________ (cfr. doc. 2 accluso a XX), in cui si legge che tale diploma certifica la competenza linguistica necessaria a districarsi in situazioni che esigono un’utilizzo avanzato della lingua spagnola ed una conoscenza della sua cultura - tuttavia, come é, del resto, ovvio, ciò non può bastare, né nell’ambito pubblico né in quello privato, in assenza di una qualsivoglia formazione di tipo pedagogico (formazione che __________ __________ non pretende neppure di avere).

                                         A questo preciso proposito, va rammentato che l’amministrazione, nella sua veste di autorità che emana la decisione, o il giudice delle assicurazioni sociali, in caso di ricorso, possono considerare un fatto come provato solo se sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135). Nel diritto delle assicurazioni sociali, il giudice deve rendere il suo giudizio - se la legge non contempla una deroga - secondo la verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità di determinati fatti non é sufficiente. Il giudice deve piuttosto far proprio l’esposto dei fatti che giudica più verosimile fra tutte le altre possibilità (RAMI 1993 pag. 159; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, 1984 pag. 468 consid. 3b, 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 121 V 208 consid. 6b, 47 consid. 2a, 119 V 9 consid. 3c/aa, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 312 consid. 3a, 112 V 32 consid. 1a, 111 V 188 consid. 2b, 109 V 153 consid. 3a; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 31s.; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, §23 n. 27).

                                         In sede d’osservazioni 18 agosto 1999, é stato affermato che il TCA deve qui valutare se alla ricorrente possa venir riconosciuto lo statuto di studente e, quindi, non le sue prospettive professionali future.

                                         L’osservazione é pertinente. Ciò nondimeno, conoscere le opportunità d’impiego che si aprono terminato un determinato ciclo di formazione, é senz’altro indicativo circa l’effettiva finalità della stessa formazione intrapresa. Infatti, nessuna persona ragionevole seguirebbe un’istruzione di un certo tipo - con l’intento dichiarato di finalmente entrare, ad esempio, nel mondo dell’insegnamento sapendo già che l’accesso gli sarà praticamente precluso proprio in ragione del tipo d’istruzione scelto!

                                         Tutto ben considerato - non essendo riuscita a sufficientemente provare la finalità professionale della formazione da lei intrapresa - all’insorgente non può venir riconosciuto, in applicazione della giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.), lo statuto di studente giusta l’art. 10 cpv. 2 LAVS.

                               2.5.   Come visto al considerando 2.3., secondo la giurisprudenza, sono considerati studenti ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LAVS, gli allievi d’istituti d’insegnamento medio o superiore, che si consacrano regolarmente, essenzialmente alla loro formazione. Fra gli istituti d’insegnamento figurano, ad esempio, i ginnasi (licei), le magistrali, le scuole tecniche o le scuole commerciali. Per quel che riguarda le università, sono soprattutto queste ultime ad entrare nel novero degli istituti d’insegnamento superiore. Studenti sono, inoltre, quelli che frequentano le scuole specializzate (scuole d’arti e mestieri, conservatori, ecc.) e dei corsi a carattere scolastico, quali i corsi di riqualificazione professionale (cfr. RCC 1984, p. 562 consid. 3c).

                                         In casu, __________ __________ segue delle lezioni di lingua spagnola presso un’insegnante privata, mediamente due volte alla settimana. Ogni lezione ha una durata di circa 90 minuti (cfr. XX: scritto 19 settembre 1999 della sua insegnante, __________ __________).

                                         Non vi é alcun dubbio che tale studio differisca considerevolmente dalla frequentazione di quegli istituti d’insegnamento a cui la nozione di studente é generalmente connessa. Nondimeno, questa Corte é dell’avviso che nulla si opponga a che venga attribuita la qualità e, pertanto, lo statuto di studente ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LAVS, a coloro che seguono delle lezioni presso un insegnante privato. Ciò è, comunque, giustificato soltanto nella misura in cui quest’ultimo tipo d’instruzione possa essere assimilato - da un profilo del sapere dispensato - alla formazione acquisita presso l’uno dei succitati istituti d’insegnamento, che il suo scopo sia d’ordine professionale e che l’impegno che ne risulta obblighi colui che lo segue a consacrare il proprio lavoro quotidiano prioritariamente allo studio (RCC 1989, p. 540).

                                         Analogamente a quanto il TFA ha deciso in relazione al caso di un assicurato che seguiva dei corsi per corrispondenza di “management” (cfr. RCC 1989, p. 532ss.), in concreto - pur volendo considerare il tempo consacrato da __________ __________ alla preparazione (quantificato, dalla propria insegnante, in 20/22 ore settimanali (cfr. XX), ciò che corrisponde a circa tre ore al giorno) e, quindi, non soltanto le 3 ore in media di lezione settimanale (trattasi qui di dati che, del resto, confermano quanto già risultava dall'allegato di replica 14.12.1998 - cfr. VII) - l’attività principale non si situa certo nell’ambito della formazione, giacché una gran parte della giornata rimane disponibile per svolgere delle altre attività.

                                         In siffatte circostanze - a prescindere dalla conclusione a cui questo TCA é pervenuto al consid. 2.3. - lo statuto di studente giusta l’art. 10 cpv. 2 LAVS non può essere riconosciuto alla ricorrente. Essa dovrà, pertanto, pagare i contributi sociali quale persona che non esercita alcuna attività lucrativa, dunque secondo le sue condizioni sociali ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS (concretamente, in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendite, cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

30.1998.154 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 30.1998.154 — Swissrulings