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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2026 90.2025.2

20 marzo 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,305 parole·~22 min·1

Riassunto

Zona di pianificazione comunale - principio della stabilità dei piani

Testo integrale

Incarti n. a. 90.2025.2 b. 90.2025.3 c. 90.2025.4 d. 90.2025.5

Lugano 20 marzo 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi del 10 gennaio 2025 di

a.     b.     c.     d.

RI 1   patrocinata da:   PR 1     RI 3  patrocinata da:   PR 3     RI 2  patrocinata da:   PR 3     RI 4  patrocinata da:   PR 3    

contro  

la risoluzione del 4 novembre 2024 (n. 31329) con cui il Municipio del Comune di Lumino ha adottato la zona di pianificazione per la zona per la produzione di beni AR;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. La RI 2 è proprietaria dei mapp. 953 e 955 di Lumino, confinanti e ubicati a Bergamo, a ovest del territorio comunale. Nello stesso comparto la RI 3 è proprietaria del mapp. 949, mentre la RI 4 del mapp. 941. Tutti i fondi citati sono inedificati.

b. Il piano regolatore di Lumino, la cui revisione è stata approvata il 29 marzo 1995 (ris. n. 2137) e integrata in seguito da alcune varianti, attribuiva i predetti fondi alla zona artigianale Ar, disciplinata dall'art. 44 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR). Secondo tale disposto, aggiornato il 15 dicembre 2010 con l'aggiunta del grado di sensibilità al rumore (GdS) III (cfr. ris. gov. n. 6405), vi erano ammesse costruzioni artigianali poco moleste (aziende con effetti che rimangono nell'ambito della produzione artigianale e dell'industria leggera il cui lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere temporaneo), mentre l'abitazione era consentita unicamente per il personale di sorveglianza (cpv. 1 e 2).

La zona Ar si estendeva su buona parte delle particelle ricomprese nel comparto delimitato a ovest dal confine con Arbedo-Castione, a sud da via Campagna, a est da via Cappella Nuova e a nord da via Quatorta - lungo cui corrono paralleli il sedime allora occupato dalla ferrovia __________ e la strada cantonale (via Bellinzona) - che la separava dalla zona residenziale R3 (situata a ridosso del confine con Arbedo-Castione), dalla zona agricola, da una zona di risanamento a uso agricolo e dalla zona AP-EP 10.

Estratto del piano delle zone e delle attrezzature e costruzioni pubbliche, approvato il 29 marzo 1995 (rielaborazione).

c. Il 4 maggio 2022 (ris. n. 2301) il Consiglio di Stato ha approvato la variante concernente l'adeguamento del piano regolatore alla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100), che riconverte la zona Ar in zona per la produzione di beni AR, confermandone l'estensione. Essa è disciplinata dall'art. 24 del regolamento edilizio (RE), che dispone:

1. La zona per la produzione di beni AR è una zona per il lavoro non intensiva destinata alle attività di produzione di beni. L'abitazione è ammessa limitatamente alle esigenze aziendali di sorveglianza o di esercizio. Le attività commerciali di vendita al dettaglio sono ammesse unicamente se direttamente connesse all'attività produttiva.

2. (…)

3. Grado di sensibilità al rumore: III.

B.  a. A seguito dell'inoltro di una domanda di costruzione per la realizzazione di una centrale termica a biomassa per il teleriscaldamento sui mapp. 953 e 955 da parte della RI 1 (__________) alcuni cittadini di Lumino hanno promosso una petizione popolare volta a chiedere l'adozione di una zona di pianificazione in corrispondenza della zona AR al fine di permettere al Municipio di modificare l'art. 24 RE o di definire una nuova norma che vietasse la costruzione di centrali termiche e termoelettriche nel comparto.

b. Preso atto della citata petizione popolare e della mozione frattanto elaborata da alcuni Consiglieri comunali che formulava le medesime domande, il 31 luglio 2024 il Municipio di Lumino ha inoltrato al Dipartimento del territorio la richiesta di preavviso per l'istituzione di una zona di pianificazione sulla zona AR.

c. Il 21 ottobre 2024 la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) si è espressa negativamente in proposito, ritenendo che non sussistesse alcun interesse pubblico né alla modifica del piano né all'adozione della misura, che anzi si rivelava contraria all'interesse pubblico superiore in materia energetica.

d. Nonostante il preavviso negativo della Sezione, con risoluzione del 4 novembre 2024 l'Esecutivo comunale ha adottato la misura e ne ha disposto la pubblicazione dal 13 novembre al 13 dicembre 2024.

Scopo del provvedimento, della durata di cinque anni, è di permettere all'ente pianificante di allestire una variante che definisca meglio i contenuti ammessi nella zona AR, con l'intento in particolare di evitare l'insediamento di attività moleste, soprattutto notturne, non compatibili con la vocazione residenziale del Comune e non conformi agli obiettivi originari della pianificazione, nonché di prevedere eventuali eccezioni alla destinazione principale della zona e di riconsiderare alcuni suoi parametri edilizi.

Quanto agli effetti della misura, la scheda descrittiva indica che all'interno del suo perimetro non può essere intrapreso nulla che possa rendere più ardua la pianificazione in corso e che eventuali domande di costruzione in contrasto con i suoi obiettivi sono decise negativamente.

C.  a. Con ricorso del 10 gennaio 2025, assistito da una replica, la RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro tale provvedimento, postulandone l'annullamento. In via preliminare domanda che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo.

L'insorgente ritiene che la zona di pianificazione, adottata soltanto due anni e mezzo dopo l'approvazione della variante di adeguamento del piano regolatore alla LST, sia contraria al principio della stabilità dei piani. Contesta che nel frattempo sia intervenuto un notevole cambiamento delle circostanze e che sussista un interesse pubblico sufficiente per giustificare una modifica della pianificazione in vigore e l'istituzione del provvedimento osteggiato. A detta della ricorrente esso sarebbe stato istituito all'unico scopo di impedire la realizzazione di centrali termiche e termoelettriche in zona AR, dopo che essa aveva inoltrato la domanda di costruzione per tale tipo d'impianto. Gli altri obiettivi enunciati nella scheda, del tutto generici, sarebbero privi d'interesse pubblico.

b. Anche la RI 2, la RI 3 e la RI 4 si aggravano, con ricorsi separati ma di contenuto pressoché identico, innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta zona di pianificazione, postulandone l'annullamento e, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo ai loro rispettivi gravami. Esse sollevano in sostanza le medesime censure della RI 1.

D.  La Sezione domanda che le istanze di conferimento dell'effetto sospensivo e i ricorsi siano accolti. Per contro, il Comune di Lumino ne postula la reiezione. Quanto alla RI 1, esso ne mette in discussione la legittimazione attiva. Dei loro argomenti si dirà, ove necessario, in seguito.

Considerato,                in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dei ricorsi discendono dall'art. 64 cpv. 1 LST. Certa è la legittimazione attiva di RI 2, RI 3 e RI 4 poiché proprietarie di fondi toccati dal provvedimento (art. 64 cpv. 2 lett. a LST), e di RI 1 in quanto titolare di un diritto di compera annotato a registro fondiario, tutt'ora valido, sui mapp. 953 e 955 della RI 2 ricompresi nel perimetro della misura (cfr. STA 90.2013.18 del 27 ottobre 2014 consid. 1.1., 90.2011.31 del 19 giugno 2012 consid. 1.2.). Essa è dunque senz'altro detentrice di un interesse degno di protezione proprio, ovvero indipendente ed autonomo rispetto a quello della proprietaria dei sedimi, e nello stesso tempo diretto al conseguimento dell'edificabilità immediata dei fondi (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43; in particolare circa l'interesse personale e diretto RDAT I-1992 n. 17).

1.2. I gravami sono dunque ricevibili in ordine, possono essere evasi con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario procedere all'esperimento di un sopralluogo e all'assunzione degli ulteriori mezzi di prova notificati dalle parti, la situazione di fatto che sta alla base della controversia risultando in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione agli atti.

2.   2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

2.3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, op. cit., n. 558-594). L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., n. 25 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

3.   Le insorgenti contestano anzitutto che la zona di pianificazione impugnata sia compatibile con il principio della stabilità dei piani, sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST.

3.1. I requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem, con riferimento anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3). Anche la scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un ulteriore motivo di modifica del piano (STF 1A.167/2002-1P.425/2002 del 14 gennaio 2003 consid. 3.7.1; inoltre RtiD I-2020 n. 28 consid. 4.3.; STA 90.2006.6 del 21 gennaio 2007 consid. 4.2.).

3.2. La misura impugnata ha lo scopo di permettere al Municipio di allestire una variante di piano regolatore che riformuli l'art. 24 RE affinché definisca meglio i contenuti ammessi in zona AR, con l'obiettivo, in particolare, di evitare l'insediamento al suo interno di attività moleste, non compatibili con la vocazione residenziale del Comune di Lumino e non conformi agli obiettivi originari della pianificazione. In sostanza, l'inoltro della domanda di costruzione della RI 1 avrebbe messo in luce il fatto che la formulazione dell'art. 24 RE potrebbe prestarsi a un'interpretazione delle attività ammesse in zona AR che non corrisponde agli intendimenti perseguiti con la variante del 2022. Intendimenti che il Municipio espone nella scheda descrittiva, indicandoli quali motivi alla base della necessità d'istituire la zona di pianificazione. Si tratta di introdurre nella norma un riferimento specifico alle attività artigianali, in modo che siano orientate verso una tipologia più artigianale e locale/regionale e meno industriale (quindi maggiormente compatibile con la vocazione residenziale di Lumino), di escluderne espressamente lo svolgimento di notte, di specificare il termine "produzione di beni" poiché troppo generico, di definire meglio eventuali eccezioni alla destinazione principale della zona AR e i parametri edificatori legati alla dimensione e alle distanze degli edifici.

Con questi argomenti il Comune non fa quindi valere una notevole modifica delle circostanze, atta a giustificare l'esigenza di rivedere la pianificazione e quindi di adottare il provvedimento impugnato, bensì lo motiva con la necessità di riesaminare i contenuti dell'art. 24 RE per tutti i motivi appena esposti.

3.3. La revisione del piano regolatore di Lumino, approvata nel 1995, poneva fra i suoi scopi generali quello di valorizzare l'ambiente insediativo per definire un'identità locale (cfr. Relazione tecnica del maggio 1993 [Relazione], pag. 16), conservando fra l'altro il carattere unifamiliare della residenza (Relazione, pag. 33). Fra i fattori che la revisione si proponeva di correggere vi era lo sviluppo disordinato della zona artigianale (Relazione, pag. 17) e fra quelli da promuovere la protezione contro l'inquinamento fonico causato dal traffico veicolare sulla strada cantonale (Relazione, pag. 18). Per quanto attiene nello specifico la zona artigianale, la revisione ne correggeva il perimetro, così come descritto a pag. 31 della Relazione, giungendo a concludere che (Relazione, pag. 33):

Dopo attento esame della problematica, si è optato per non potenziare la zona artigianale che ha rappresentato nel suo sviluppo attuale, oltre che un brutto esempio di insediamento, nessun vantaggio al Comune per gli aspetti sociali ed economici.

La Relazione non affronta né commenta altri aspetti o problematiche legate alla zona artigianale, quali ad esempio la conflittualità dal profilo dei rumori, con la zona residenziale prospiciente, né tanto meno afferma che il suo scopo consiste nel promuovere l'insediamento di attività lavorative legate alla realtà economica locale e regionale. In merito alla sua destinazione faceva dunque stato l'art. 44 cpv. 1 e 2 vNAPR, secondo cui:

1 In questa zona sono ammesse costruzioni artigianali poco moleste. Per aziende poco moleste si intendono quelle aziende con effetti che rimangono nell'ambito della produzione artigianale e dell'industria leggera il cui lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere temporaneo.

2 Sono escluse le costruzioni a scopo residenziale. Sono ammesse solo le abitazioni destinate al personale di sorveglianza.

Il piano regolatore di Lumino è stato in seguito integrato con alcune varianti che non hanno interessato la zona AR, fatta eccezione per qualla approvata con risoluzione governativa del 15 dicembre 2010 (n. 6405) che ha attribuito alla zona un grado di sensibilità al rumore (GdS) III (cfr. art. 44 vNAPR; supra, A.b.).

3.4. La variante di adeguamento del piano regolatore di Lumino alla LST è stata approvata dal Consiglio di Stato il 4 maggio 2022. A pag. 5 del relativo rapporto di pianificazione dell'ottobre 2020 (Rapporto) è specificato che essa consiste in un adeguamento formale dei piani e delle norme d'attuazione allora in vigore alla LST, non in una revisione, per cui di principio non sono stati rimessi in discussione né ridefiniti gli azzonamenti e i parametri edificatori di zona.

Per quanto attiene al regolamento edilizio (RE), il Rapporto spiega, a pag. 22, che esso sostituisce le attuali NAPR ed è stato elaborato tenendo conto dei contenuti della linea guida cantonale "Regolamento edilizio - Supporto per l'allestimento" del dicembre 2014. Sempre secondo il Rapporto, pag. 22, le principali operazioni effettuate per allestirlo sono consistite (1.) nella riorganizzazione e rinumerazione degli articoli, (2.) in adeguamenti formali rispetto al piano regolatore in vigore e in alcune modifiche o integrazione di concetti precedentemente non previsti o previsti in modo differente, ed infine (3.) in alcuni adeguamenti della stessa linee guida, basati sull'esperienza del pianificatore, su aggiornamenti normativi o di giurisprudenza successivi all'elaborazione della linea guida e sulle NAPR attualmente in vigore. Il RE sottoposto per approvazione evidenziava quindi su sfondo grigio le (nuove) norme introdotte in base alla linea guida cantonale e i vari articoli erano commentati con delle note a piè di pagina per consentire di comprendere con maggiore chiarezza il lavoro svolto.

3.5. Il citato rapporto non contiene alcun commento particolare in merito alla zona AR. Il RE a pag. 23 compendia come segue la (nuova) norma:

Raffrontando il testo dell'art. 44 vNAPR con quello dell'art. 24 RE che lo ha sostituito, si rileva che i cpv. 1 e 3 del nuovo disposto consistono in una trasposizione della "norma tipo" contenuta nella linea guida cantonale citata. L'espressione "zona in cui sono ammesse costruzioni artigianali poco moleste" di cui al cpv. 1 dell'art. 44 vNAPR è stata sostituita con quella di "zona per il lavoro non intensiva destinata alle attività di produzione di beni", conformemente a quanto disposto degli art. 20 cpv. 2 LST (che fa riferimento alla zona per il lavoro e non annovera più la zona artigianale tra quelle in cui può essere suddiviso il territorio comunale) e 27 II del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) e tenuto conto del suggerimento espresso dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare del 2 giugno 2020 (di rinominare la zona artigianale in zona per la produzione di beni; cfr. esame preliminare, pag. 7 e allegato 1 al Rapporto, pag. 5-6). L'utilizzo dell'aggettivo "non intensiva" lascia intendere che al suo interno sono ammesse attività che generano immissioni contenute (cfr. art. 6 n. 33 RE e contrario), termine quest'ultimo che ha sostituito il concetto di molestia inteso come ripercussione ambientale materiale o ideale (cfr. linea guida cantonale citata, n. 34, pag. 14). Quanto al cpv. 2 dell'art. 24 RE, esso riprende i parametri edilizi così come disposti dai cpv. 4-8 dell'art. 44 vNAPR, senza l'apporto di alcuna modifica.

3.6. Ferme queste premesse, nella fattispecie non è data di vedere la presenza di un manifesto interesse pubblico atto a giustificare una modifica del piano e quindi l'avversata misura a distanza di soli due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore. I contenuti dell'art. 24 RE si rivelano infatti del tutto congruenti con le finalità perseguite con la variante di adattamento alla LST.

Anzitutto, sebbene il Rapporto indichi che non si era trattata di una revisione, bensì di un adeguamento formale, i contenuti della zona AR sono stati esaminati, valutati approfonditamente (cfr. anche note a piè di pagina sopra riportate) e adattati alla LST. L'assenza nella norma di un riferimento specifico alle attività artigianali è da ricondurre al fatto che con il suo adeguamento alla LST del 2022 questa nozione è stata sostituita con quella di attività per la produzione di beni conformemente a quanto disposto dagli art. 20 cpv. 2 LST e 27 II cpv. 1 RLST (cfr. considerando che precede). Nozione che, contrariamente a quanto pretende il Comune, non è affatto generica, in quanto la sua portata è definita chiaramente nel RE stesso (cfr. art. 6 n. 33) e a pag. 13 della linea guida cantonale citata, su cui l'ente pianificante si è basato nel 2022 per riformulare la norma. Essa racchiude tutte le attività produttive del settore secondario dell'economia con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali (artigianato e industria). Quanto alla volontà del Municipio di permettere l'insediamento in zona AR di attività legate alla realtà economica locale e regionale, contrariamente a quanto indicato a pag. 3 della scheda, come visto, tale aspetto non era contemplato nemmeno dall'art. 44 vNAPR approvato nel 1995 che il Comune vorrebbe riconfermare rivedendo i contenuti dell'art. 24 RE. Lo stesso vale per le attività per la produzione di servizi, che il Comune in sede di risposta riferisce di voler integrare in zona AR.

3.7. Anche la rinuncia ad addurre indicazioni particolari in merito alle immissioni ammesse o vietate nella zona si avvera perfettamente conforme ai principi, validi per tutte le zone, che hanno ispirato l'allestimento del RE. L'entità delle immissioni ammesse sono comunque deducibili, come visto, e contrario dall'art. 6 n. 33 RE. In ogni caso non si vedono valide ragioni atte a giustificare una modifica dell'art. 24 RE in questo senso, lo svolgimento delle attività produttive nelle ore notturne non essendo suscettibile di ingenerare immissioni non compatibili con la destinazione residenziale di altri comparti. L'unica zona abitativa ad essere prossima alla zona AR è infatti quella intensiva per l'abitazione R3+ situata al confine con il territorio di Arbedo-Castione. Sennonché, essa non confina direttamente con la zona AR, il suo fronte meridionale (che misura solo una quarantina di metri circa) essendo separato da quest'ultima dalla strada cantonale, dall'area senza destinazione specifica che un tempo era occupata dalla linea ferroviaria e da via Quatorta. Tenuto conto che giusta l'art. 8 cifra III cpv. 1 RE la distanza minima delle costruzioni verso le strade cantonali è di 4 m, i nuovi edifici abitativi che potrebbero venir costruiti all'estremità meridionale della zona R3+ disterebbero almeno 28 m dalle costruzioni produttive che insistono sui fondi dirimpetto in zona AR. Una distanza senz'altro sufficiente a scongiurare l'insorgere di potenziali conflittualità tra le due zone. Inoltre, sotto il profilo dell'inquinamento fonico la zona R3+ è (già) salvaguardata dal GdS II a essa stessa attribuito (art. 21 cpv. 3 RE), per cui dal punto di vista pianificatorio la questione dei rumori è affrontata in maniera corretta dalla pianificazione in vigore (STA 90.2012.2/3 del 20 novembre 2014 consid. 9.2.).

3.8. Fermo tutto quanto precede, non si giustifica un adeguamento dell'art. 24 RE a soli due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore. I motivi indicati nella scheda descrittiva a sostegno della misura non si configurano come delle nuove circostanze né dai medesimi è possibile desumere che l'ordinamento pianificatorio in vigore è affetto da gravi errori che giustificano di sovvertirlo a pochi anni dalla sua approvazione. Neppure l'intenzione di apportare delle modifiche puntuali ai parametri edificatori fissati al cpv. 2 dell'art. 24 RE e di prevedere delle eccezioni alla destinazione principale della zona AR è supportata da impellenti motivi di interesse pubblico ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.3. Peraltro con la variante del 2022 l'ente pianificante ha ritenuto di confermare i parametri di zona previsti dal previgente art. 44 vNAPR, ciò nonostante a pag. 41 il Masterplan comunale elaborato nel 2020 - reperibile sul sito internet del Comune e di cui la predetta variante costituiva un importante tassello di attuazione della strategia territoriale da esso individuata - avesse suggerito un loro adeguamento per risolvere alcuni problemi di disordine insediativo e valorizzare gli spazi interni alla zona AR.

3.9. In conclusione, l'istituzione della zona di pianificazione avversata a tutela della pianificazione in fieri volta a modificare l'art. 24 RE cozza in modo piuttosto lampante con il principio della stabilità dei piani. Certo, è vero che, come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire, l'ente pubblico può legittimamente fare ricorso alla zona di pianificazione per contrastare un determinato progetto edilizio, quando questo mette in luce carenze della pianificazione vigente (RtiD I-2020 n. 28 consid. 4.3.). Tuttavia, per i motivi di cui si è detto ai considerandi che precedono, in concreto non è data di vedere una grave lacuna pianificatoria per rapporto alla zona AR. La decisione municipale impugnata non può quindi essere confermata. Se il progetto presentato dalla RI 1 sia conforme alla zona di situazione è questione che esula dalla presente procedura.

4.   Per tutti i motivi che precedono, i ricorsi vanno accolti e la zona di pianificazione avversata dev'essere annullata.

Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili alle ricorrenti, vincenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

5.   L'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande di conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi.

Per questi motivi,

decide:

1.   I ricorsi sono accolti.

Di conseguenza la zona di pianificazione adottata dal Municipio del Comune di Lumino con risoluzione del 4 novembre 2024 (n. 31329) è annullata.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Alle insorgenti dev'essere retrocesso quanto anticipato a tal fine.

Il Comune di Lumino rifonderà alle ricorrenti fr. 1'500.- ciascuna per ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La cancelliera

90.2025.2 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2026 90.2025.2 — Swissrulings