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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.2020 90.2020.13

3 marzo 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,129 parole·~11 min·6

Riassunto

Istanza di restituzione dei termini per ricorrere - obbligo di notifica personale ai proprietari della decisione di approvazione del PR?

Testo integrale

Incarto n. 90.2020.13  

Lugano 3 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sull'istanza di restituzione dei termini del 14 febbraio 2020 della

RI 1   patrocinata da:   PR 1    

contro  

la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di Locarno, settore Piano di Magadino;

ritenuto,                          in fatto

che la RI 1 (__________) è proprietaria dei mapp. 4104, 4105 e 4109 di Locarno, inseriti in zona d'attività e servizi speciale (ASs) secondo la variante del piano regolatore del Comune di Locarno, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14 dicembre 2004 (n. 5654);

che durante la seduta del 19 ottobre 2015 il Consiglio comunale di Locarno ha adottato la revisione del piano regolatore riguardante il settore Piano di Magadino, che prevede in particolare un ampliamento della zona ASs (inclusione del comparto area Polivideo), retta dall'art. 26 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), nonché la commutazione di parte della zona industriale d'interesse comunale in zona d'attività e di servizi (AS), retta dall'art. 25 NAPR;

che RI 1 non è insorta contro i contenuti del piano;

che con risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione; tuttavia, considerato come una parte della zona AS e la zona ASs risultassero inserite, secondo la scheda R8 del piano direttore cantonale (PD), in un comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di traffico (GGT) e come la scheda ammettesse a titolo indicativo per l'insieme del comparto 20'000 m2 di superficie di vendita (SV), il Governo ha modificato d'ufficio gli art. 25 e 26 NAPR, inserendo un tetto massimo complessivo di SV di 20'000 m2, al fine di rendere la revisione conforme ai contenuti del PD (cfr. p.to n. 2a del dispositivo, pag. 87, che rinvia al capitolo 13.1. [recte: 12.1.] Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 85, e in particolare lett. p, nonché capitolo 5.4. Norme di attuazione del piano regolatore, sottocapitoli 5.4.7 e 5.4.8, pag. 42-43);

che, richiamati gli art. 29 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100), 39 cpv. 3 del suo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) e 19 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), al p.to 4.1. a del dispositivo, pag. 87, il Consiglio di Stato ha ordinato la pubblicazione della predetta risoluzione, limitatamente al suo dispositivo, sul Foglio ufficiale (FU) e all'albo comunale; al p.to 4.3. del dispositivo, pag. 88, il Governo ha inoltre ingiunto al Comune di pubblicare la presente risoluzione, ad esclusione della parte relativa alla decisione sui ricorsi, al più presto e non oltre i 30 giorni dalla sua intimazione, per un periodo di 30 giorni e previo annuncio della pubblicazione all'albo comunale, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone a norma dell'art. 27 cpv. 2 LST e 36 cpv. 3 RLst;

che in ottemperanza a tali indicazioni, il dispositivo della risoluzione governativa è stato pubblicato sul FU n. 105/2019 del 31 dicembre 2019, pag. 12428, mentre, finora, il Comune non ha ancora dato seguito all'ordine contenuto al p.to 4.3. del dispositivo;

che il 14 febbraio 2020 RI 1 ha introdotto presso il Tribunale cantonale amministrativo un'istanza di restituzione dei termini, chiedendo che il Consiglio di Stato sia astretto a intimarle la risoluzione del 18 dicembre 2019 con assegnazione di un termine di ricorso di 30 giorni; asserendo di aver appreso il 4 febbraio 2020 dalla stampa che la revisione era stata approvata con la modifica d'ufficio concernente gli art. 25 e 26 NAPR, di aver poi constatato che il termine di ricorso, calcolato dalla pubblicazione del dispositivo sul FU da parte dell'Esecutivo cantonale, fosse ormai scaduto e di essersi in seguito attivata presso l'Ufficio tecnico comunale per ottenere maggiori ragguagli, essa rimprovera al Governo di aver violato l'art. 29 cpv. 3 LST, che impone l'intimazione della decisione ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata, come è il suo caso; RI 1 sostiene in particolare di non aver potuto rispettare il termine di ricorso senza sua colpa, posto che poteva attendersi una notifica personale della decisione alla luce del chiaro tenore della LST;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 2 LPAmm; art. 30 cpv. 1 LST);

che l'istanza, la quale dev'essere decisa senza contraddittorio (art. 15 cpv. 3 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm);

che contrariamente all'art. 12 dell'abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), il quale rinviava alla procedura civile per disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini, il nuovo art. 15 LPAmm sancisce autonomamente che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1);

che la LST prevede che il piano regolatore è adottato dal Legislativo comunale (art. 27 cpv. 1 LST); il Municipio procede alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 27 cpv. 2 LST); la pubblicazione è annunciata almeno 5 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 36 cpv. 3 RLst); contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 28 cpv. 1 LST); a norma dell'art. 29 cpv. 1 LST il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione; contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 30 cpv. 1 LST);

che in concreto, attraverso la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, modificando, fra l'altro, d'ufficio gli art. 25 e 26 NAPR;

che il Governo ha indi pubblicato il dispositivo della sua risoluzione all'albo comunale e nel FU (cfr. FU n. 105/2019 del 31 dicembre 2019, pag. 12428) a tenore degli art. 29 cpv. 3 LST e 39 cpv. 3 RLst;

che esso ha inoltre ordinato al Comune di pubblicare presso la sede dell'amministrazione locale la risoluzione, in forma integrale, per il periodo di 30 giorni, previo annuncio della pubblicazione agli albi comunali, nel FU e nei quotidiani del Cantone, analogamente a quanto la legge prescrive per la pubblicazione della deliberazione di adozione del piano regolatore (cfr. art. 27 cpv. 2 LST e 36 cpv. 3 RLst; cfr. p.to 4.3. del dispositivo della risoluzione);

che il dispositivo della risoluzione del 18 dicembre 2019 è invece silente in merito al termine di ricorso contro la determinazione del Governo, che viene notificata mediante la citata pubblicazione per un periodo di 30 giorni;

che a tutt'oggi il Municipio non ha ancora eseguito la pubblicazione della risoluzione governativa presso la cancelleria comunale;

che l'istante lamenta il fatto di non aver ricevuto comunicazione scritta della decisione governativa, e ciò in manifesta violazione dell'art. 29 cpv. 3 LST, secondo cui la decisione del Consiglio di Stato è intimata al Comune, ai ricorrenti e ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla risoluzione, com'è il suo caso;

che la pubblicazione di una decisione rappresenta un sistema alternativo di notificazione, che può essere eccezionalmente impiegato quando i destinatari della stessa sono numerosi (più di venti) oppure non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e d LPAmm): eventualità che, in materia di atti pianificatori, costituisce tuttavia la regola, come conferma l'art. 27 cpv. 2 LST, il quale pone come principio la pubblicazione del piano regolatore, una volta adottato dal Legislativo comunale (cfr. per tutto quanto segue e quanto precede: STA 90.2015.16-18/20-24 del 13 luglio 2015 consid. 3.3);

che in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) il Consiglio di Stato procedeva in modo identico quando si trattava di notificare la risoluzione di approvazione del piano regolatore, ma in particolare le decisioni di non approvazione e le modifiche d'ufficio decretate dallo stesso;

che in tale ipotesi, il Consiglio di Stato faceva pubblicare il dispositivo all'albo comunale e nel Foglio ufficiale (art. 37 cpv. 2, II frase LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 29 cpv. 3 in fine LST, 39 cpv. 3 RLst; cfr. anche Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in RtiD I-2015, pag. 203 segg., nota a pié di pagina n. 35);

che il Governo procedeva inoltre sempre alla notificazione (personale) scritta ai ricorrenti (dinanzi allo stesso) della propria decisione a tenore dell'art. 17 cpv. 1 LPAmm;

che ai proprietari dei fondi la cui situazione veniva modificata dalla risoluzione governativa non veniva invece necessariamente riservato lo stesso trattamento; dipendeva, in primo luogo, dalla facilità della loro individuazione e dal loro numero; laddove (come ad esempio quando il Governo correggeva - dietro ricorso o, come più spesso accadeva, d'ufficio - le norme di attuazione del piano regolatore od operava cambiamenti di un certo rilievo rispetto dell'assetto pianificatorio proposto dal Comune) era praticamente impossibile definire con esattezza la cerchia delle persone toccate dalle modifiche, il Governo ricorreva alla notificazione per via edittale (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e d LPAmm), ordinando al Municipio di procedere a una pubblicazione della sua risoluzione integrale (non limitata quindi al solo dispositivo) presso la cancelleria comunale, secondo le modalità prescritte per la pubblicazione della deliberazione di adozione del piano regolatore da parte del Legislativo comunale (ossia per 30 giorni consecutivi, previo annuncio all'albo comunale, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani);

che questo modo di procedere viene seguito anche dopo l'avvento della LST;

che nell'ambito dell'approvazione della revisione del piano regolatore del Comune di Locarno, settore Piano di Magadino, il Governo ha disposto numerose modifiche rispetto all'assetto pianificatorio proposto dal Consiglio comunale (cfr. capitolo 12.1. Modifiche d'ufficio e decisioni che necessitano di una pubblicazione, pag. 85-86), per cui appariva difficile individuare i destinatari della risoluzione governativa; donde il ricorso alla notifica per via edittale;

che, vista la scelta del Consiglio di Stato di procedere in tal senso, a torto l'istante lamenta la mancata notifica personale della decisione ex art. 29 cpv. 3 LST;

che tuttavia, come già detto, il Comune non ha ancora disposto la pubblicazione della risoluzione d'approvazione in parola;

che di conseguenza l'istanza all'esame risulta priva d'oggetto, in quanto il termine di cui RI 1 chiede la restituzione non ha ancora iniziato a decorrere;

che determinante non è in effetti la pubblicazione del dispositivo da parte del Governo, bensì quella della decisione integrale da parte del Comune;

che non porta ad altra conclusione il fatto che, in concreto, il dispositivo preveda, per coloro che non hanno ricevuto la decisione, che il ricorso vada presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul FU (p.to 5.2. lett. b), pubblicazione accompagnata dal deposito della risoluzione presso la Cancelleria comunale a disposizione delle parti (p.to 4.2.);

che ciò crea ambiguità, poiché, come visto, al p.to 4.3. del dispositivo è contemplata l'integrale pubblicazione della risoluzione da parte del Comune, per un periodo di 30 giorni, senza che, apparentemente, ciò faccia nascere un diritto di ricorso;

che sotto questo profilo alla pubblicazione di cui al p.to 4.3. del dispositivo non sembrerebbe pervenire una specifica funzione, visto il deposito di cui al p.to 4.2., rispettivamente la pubblicazione del dispositivo di cui al p.to 4.1. lett. a;

che tuttavia se essa non facesse stato mal si comprende perché il dispositivo la menzioni;

che tale situazione è fonte di grave incertezza poiché, così facendo, sembra sussistere una doppia pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, ciò che è inammissibile;

che inoltre tale ambigua situazione non può pregiudicare la situazione di coloro che, facendo affidamento sul p.to 4.3. del dispositivo, attendono la pubblicazione per un periodo di 30 giorni da parte del Comune, così come è sempre stato fatto in vigenza della LALPT e così come lo è ancora sotto l'egida della LST;

che visto tutto quanto precede l'istanza va pertanto dichiarata irricevibile;

che, vista la particolarità della vertenza, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     4.   Intimazione a:

  1. CO 1   1 rappr. da: RA 1   2. CO 2   patr. da:   PR 2      

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

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