Incarto n. 90.2019.13
Lugano 20 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2019 della
RI 1 patrocinata da: PR 1
contro
il decreto legislativo del 21 gennaio 2019, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale per la realizzazione della terza tappa della discarica di tipo B in località Ca dal Boscat nel Comune di Stabio;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto legislativo del 21 gennaio 2019 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale (PUC) per la realizzazione della terza e ultima tappa della discarica di tipo B (ex discarica per materiali inerti) in località Ca dal Boscat a Stabio. Il PUC, accompagnato da un rapporto d'impatto ambientale di prima fase (RIA 1a fase) è coordinato con una domanda di dis-sodamento. La nuova tappa, che concerne un volume approssimativo di 850'000 m3, si inserisce in un comparto naturale, si-tuato a cavallo della frontiera italo-svizzera, e completa le due precedenti, realizzate al margine sud-ovest del territorio svizzero, a cui in parte si sovrappone (cfr. piano delle zone e dell'urbanizzazione nonché art. 2 delle norme di attuazione del PUC; NAPUC). La nuova tappa comporta l'occupazione temporanea di 48'617 m2 di superficie boschiva. Finita la sua fase di esercizio, il PUC prevede la riconversione di tutte le superfici alle loro destinazioni originarie, ossia agricola e forestale.
B. Contro il predetto decreto la RI 1, proprietaria dei mapp. 1280 e 1281 di Stabio, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che detto perimetro venga ampliato fino a raggiungere il confine italo-svizzero, includendo non solo il mapp. 1280 ma anche l'intero mapp. 1281, e che venga fatto ordine al Cantone "(…) di avviare immediatamente le trattative con i proprietari interessati per un affitto delle aree interessate dalla discarica, rispettivamente un'acquisizione formale e definitiva delle proprietà private". Esponendo i rapporti contrattuali, ormai estinti, che erano in essere fra il Consorzio __________ e i proprietari dei fondi toccati dalla realizzazione della seconda tappa della discarica, terminata e già riconsegnata, essa contesta la delimitazione del perimetro della terza tappa, che dovrebbe comprendere anche i fondi adiacenti alla discarica in un'ottica di sistemazione e ripulitura. Ritiene inoltre che il parziale dissodamento del mapp. 1281 risulti irrealizzabile, tenuto conto dell'ampiezza volumetrica della nuova discarica. Lamenta poi come ai proprietari venga precluso l'uso dei loro fondi senza ricevere alcun indennizzo e come, nell'ambito della realizzazione della seconda tappa, la superficie boschiva non sia stata ripristinata. Reputa che anche nell'ambito della presente procedura il Cantone avrebbe dovuto chiarire con accordi preventivi i rapporti con i proprietari di fondi toccati dall'intervento. Chiede infine l'esperimento di un sopralluogo.
C. La Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), agente per conto del Gran Consiglio, chiede la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
La ricorrente non ha replicato.
D. Chiamato a esprimersi in merito al ricorso e alla risposta della Sezione, il Comune di Stabio ha comunicato di non avere particolari osservazioni da presentare.
Considerato, in diritto
1. 1.1. L'atto impugnato è una decisione globale, che riunisce le decisioni di approvazione del PUC e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 n. 1 della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 701.300). Essa ha seguito, quale procedura direttrice (art. 3 n. 3 Lcoord), quella relativa al piano d'utilizzazione (art. 7 cpv. 2 lett. b e 10 Lcoord). La decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è dunque data (art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Esulano per contro dalla presente procedura tutte le richieste avanzate dalla ricorrente con riferimento agli indennizzi dovuti per l'uso, rispettivamente per l'acquisto dei terreni inclusi nel PUC. Al riguardo si osserva comunque che la Sezione, in sede di risposta, ha avuto modo di indicare come nell'ambito della pubblicazione della domanda di costruzione concernente la terza tappa della discarica, già in fase di allestimento, verranno intavolate trattative con i proprietari, volte all'acquisto dei loro fondi.
1.2. Giusta l'art. 13 Lcoord la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale (STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.). In quanto rivolta contro l'approvazione del PUC, la legittimazione attiva della ricorrente, detentrice di un interesse degno di protezione in quanto proprietaria dei mapp. 1280 e 1281, è certa (art. 47 cpv. 3 lett. c LST). Il permesso di dissodamento non è per contro messo in discussione in quanto tale.
1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 47 cpv. 1 LST), può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Il sopralluogo richiesto dalla ricorrente non appare dunque suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. In ambito di piani di utilizzazione cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo. Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione (STA 90.2014.48-49 del 12 febbraio 2016 consid. 3, 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).
3. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita la protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni di interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 1 e 2 LST).
4. Il PUC all'esame si inserisce in un comparto naturale, situato a cavallo della frontiera italo-svizzera, delimitato nella parte svizzera dalla piana alluvionale del Gaggiolo e in quella italiana dai centri abitati di Gaggiolo, Cantello, Rodero e Bizzarrone. Come riportato nel Rapporto di pianificazione, pag. 17 e 18:
Quest'area naturale è formata prevalentemente da colline moreniche a morfologia dolce che si sviluppano in altezza tra una quota minima di 360 mslm ed una massima di 480 mslm. Queste sono caratterizzate da copertura quasi esclusivamente boschiva, fatta eccezione per alcune rare edificazioni ed alcuni appezzamenti prativi gestiti a sfalcio; quest'ultimi disposti sul livello inferiore a ridosso del Gaggiolo, contribuiscono alla strutturazione e caratterizzazione naturalistica del comprensorio. (…)
Nel suo insieme questo territorio riveste un'importante rilevanza naturalistica per l'intera regione, soprattutto grazie alla sua estensione, alla scarsa presenza di interventi antropici (…) ed alla varietà degli ambienti naturali e delle formazioni forestali che lo caratterizzano.
Gli obiettivi che il PUC persegue sono dunque i seguenti (cfr. citato Rapporto, pag. 17):
- garantire la disponibilità di una discarica di tipo B di servizio per il Mendrisiotto;
- minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente;
- inserire al meglio l'intera discarica (comprese tappe 1+2) nel paesaggio, cercando di conferirle una morfologia ed una strutturazione simili a quelli naturali, considerando questa tappa come l'ultima tappa di riempimento;
- valorizzare l'intero comparto dal punto di vista naturalistico e della fruibilità;
- predisporre i necessari compensi naturalistici.
In particolare la sistemazione naturalistica finale prevede la ricostruzione dei suoli naturali e la piantagione a bosco di tutta la superficie della terza tappa, ad eccezione della parte che si sovrappone alle tappe 1 e 2 (cfr. citato Rapporto, pag. 29).
5. La ricorrente contesta la delimitazione del perimetro del PUC, asserendo che esso dovrebbe estendersi verso sud fino al confine italo-svizzero, in modo da inglobare tutto il mapp. 1281.
5.1. In merito alla definizione del perimetro del PUC, il Rapporto di pianificazione riporta a pag. 32 e 33 quanto segue:
6.2. Criteri e ponderazioni scelte effettuate
(…)
Considerato che la scelta dell'area di riempimento sarebbe giocoforza ricaduta in ambito boschivo, per la definizione del perimetro è stato svolto un rilievo della vegetazione e del valore ecologico, atto ad individuare le zone di minor pregio naturalistico da "sacrificare" per la discarica, rispettivamente le aree di maggiore valenza da mantenere e tutelare nell'ambito del progetto. (…)
Il perimetro individuato ha il pregio di soddisfare le esigenze volumetriche richieste dal PD ed al contempo di:
permettere una sistemazione paesaggistica e naturalistica finale di qualità per l'intera discarica;
limitare l'impatto sulle foreste, incidendo su superfici già dissodate (tappe 1 + 2, ex-Miranco) o su formazioni forestali "comuni", salvaguardando quelle più rare e pregiate situate nella zona planiziale a nord-est della tappa 1;
permettere una gestione della discarica ottimale, facendo capo alle infrastrutture esistenti (accessi, istallazioni, ecc.).
6.3. Perimetro del PUC
Il perimetro del PUC non si limita ad inglobare le aree interessate dalla discarica e dalla strada di servizio d'accesso alla zona, bensì si estende ulteriormente formando in questo modo un comparto di carattere maggiormente unitario. (…)
Nel suo ricorso la ricorrente non si confronta minimamente con tali esaurienti motivazioni, bensì contesta la delimitazione del perimetro, ritenendo che esso dovrebbe comprendere anche i fondi adiacenti alla discarica fino al confine italo-svizzero nell'ottica di garantirne la sistemazione e la ripulitura. Sottolinea in proposito le ripercussioni inaccettabili causate dalla discarica sui fondi circostanti. Ora, a prescindere dal fatto che il PUC all'esame prevede tutta una serie di misure volte a mitigare e compensare gli impatti generati dalla discarica (cfr. anche domanda di dissodamento, pag.14-15), la cui sistemazione finale avverrà sulla base di un progetto di ripristino paesaggistico (cfr. art. 6 NAPUC), le critiche dell'insorgente appaiono piuttosto riferite agli effetti prodotti sui terreni circostanti dalla realizzazione della tappa 2 ed esulano quindi manifestamente dalla procedura all'esame e dai motivi di carattere pianificatorio alla base della delimitazione del perimetro del PUC. Esse potranno se del caso venir sottoposte al Cantone nell'ambito delle trattative che intavolerà con i proprietari toccati dal progetto (cfr. supra, consid. 1.1).
5.2. Occorre poi precisare che, contrariamente a quanto da essa asserito e da quanto riportato a pag. 23 del Rapporto di pianificazione al capitolo Condizioni di proprietà, dal piano delle zone e dell'urbanizzazione nonché dalle planimetrie piano del dissodamento e piano dei rimboschimenti compensativi, allegate alla domanda di dissodamento, emerge chiaramente come solo il mapp. 1280, toccato parzialmente dalla realizzazione delle tappe 1 e 2 della discarica, sia ora incluso quasi totalmente nel perimetro del PUC, mentre il mapp. 1281, posto più a sud, ne è manifestamente escluso. Cade pertanto nel vuoto la critica, basata su assunti errati, secondo cui il fondo part. no. 1280 RFD Stabio è incluso completamente nelle tappe 2 e 3, mentre il fondo part. no. 1281 RFD Stabio dovrebbe (così si evince dalla planimetria dissodamento) essere oggetto di parziale dissodamento. La realizzazione di questo parziale dissodamento risulta impossibile, tenuto conto dell'ampiezza volumetrica della nuova discarica. Ad ogni modo anche qualora si volesse intendere la critica come riferita al mapp. 1280, la medesima va respinta già solo per il fatto che la ricorrente non spiega né tanto meno è dato modo di vedere come l'ampiezza volumetrica della discarica possa precludere la realizzazione del dissodamento.
5.3. La ricorrente lamenta infine come nell'ambito della realizzazione della seconda tappa, i boschi non sono stati ripristinati. Anche in questo caso essa propone delle doglianze generiche, rivolte all'operato del Cantone, che esulano dalla decisione impugnata. Ad ogni modo, sia il Rapporto di pianificazione, pag. 20, sia la Sezione, in sede di risposta, spiegano come l'accordo internazionale concluso fra le Autorità cantonali e quelle italiane (Provincia di Varese, Comune di Cantello) nel 2007, finalizzato a garantire un periodo di irraggiamento solare soddisfacente per le abitazioni poste a ridosso della discarica su territorio italiano, abbia pregiudicato la possibilità di rimboschimento compensativo su parte della superficie della seconda tappa e in particolare della parte sommitale della scarpata rivolta a ovest, che sarà lasciata libera da vegetazione arborea e predisposta per una gestione agricola. Il rimboschimento previsto sarà pertanto realizzato in corrispondenza della superficie interessata dalla tappa 1. Per il che la critica non merita ulteriore approfondimento.
6. 6.1. Per tutti questi motivi il ricorso è respinto.
6.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera