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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.04.2019 90.2018.23

29 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,167 parole·~11 min·2

Riassunto

Modifica d'ufficio del Governo - legittimazione - notifica personale ai proprietari

Testo integrale

Incarto n. 90.2018.23  

Lugano 29 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2018 di

 RI 2   patrocinati da:   PR 1    

contro  

la risoluzione del 27 giugno 2018 (n. 3045), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del Comune di Monteceneri, sezione di Sigirino;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 e RI 2 sono comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. 31 di Monteceneri, sezione di Sigirino. Il lato orientale della proprietà, edificata e situata al margine occidentale del nucleo di Osignano, è sistemato in acciottolato. Il sedime confina a sud con Via __________.

B.  a. Il 30 marzo 2004 il Consiglio comunale dell'allora Comune di Sigirino ha adottato la revisione del piano regolatore; Via __________ è stata assegnata dal piano del traffico alla categoria "percorsi pedonali e strade RT" e classificata quale "contrada, viottolo, piazzale nel nucleo tradizionale".

b. La revisione del piano è stata approvata con risoluzione del 20 marzo 2007 (n. 1436) del Consiglio di Stato, che in tale circostanza ha tuttavia espresso alcune osservazioni di carattere formale in merito ad alcuni elementi del piano del traffico. In particolare, esso ha rilevato che "la terminologia utilizzata per la classificazione [delle strade] non corrisponde[va] a quanto previsto dall'art. 6 della Legge sulle strade" e che non era "corretto raggruppare i sentieri e le strade RT in un'unica categoria" (cfr. consid. 3.6.4 a., b., pag. 27). L'Esecutivo cantonale ha quindi invitato il Comune a rivedere la definizione delle strade e ad aggiornare i piani secondo quanto indicato nella direttiva cantonale "Manuale per la redazione dei piani del traffico" del mese di dicembre 2002.

C.  a. Facendo seguito alle indicazioni del Governo, il Municipio ha quindi elaborato diverse varianti del piano regolatore, tra cui quella concernente l'aggiornamento formale dal profilo grafico del piano del traffico e l'adeguamento del relativo quadro normativo (art. 47 segg. delle norme d'attuazione del piano regolatore [NAPR]). Tra gli altri, la variante introduce l'art. 49 NAPR relativo ai percorsi pedonali e alle ciclopiste, che prevede:

1.   I percorsi pedonali e ciclopiste si suddividono, secondo la loro funzione, in:

-    strade pedonali                               (verde)

-    sentieri e passi pedonali                  (tratteggio nero)

-    ciclopiste                                        (azzurro)

2.   Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni. L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia.

3.   Sulle strade pedonali sono garantiti gli accessi carrozzabili ai confinanti ed ai servizi essenziali.

4.   (…)

Con la variante l'area libera acciottolata sul mapp. 31, unitamente a quella situata più a nord (mapp. 29), è stata inserita nella rete viaria comunale e classificata quale strada pedonale. Anche Via __________ è stata attribuita alla rete delle strade pedonali.

b. Le varianti sono state adottate dal Consiglio comunale di Monteceneri con delibera del 19 giugno 2013. Contro le stesse RI 1 e RI 2 non hanno interposto ricorso.

c. Con giudizio del 27 giugno 2018 (n. 3045) il Consiglio di Stato ha approvato le citate varianti, disponendo tuttavia alcune modifiche d'ufficio, tra cui, per quanto qui d'interesse, una relativa alla definizione dei sentieri escursionistici e dei percorsi pedonali. In particolare, tenuto conto delle linee guida "Piano dell'urbanizzazione - Programma di urbanizzazione (Supporto per l'allestimento)" emanate dal Dipartimento del territorio nel dicembre 2014, esso ha modificato d'ufficio la legenda del piano del traffico, sostituendo il termine "sentiero o passo pedonale pubblico" con quello di "percorso pedonale" (cfr. consid. 5.4 c., pag. 33 e consid. 7.1 i., pag. 61).

D.  Avverso tale modifica RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti al Municipio affinché sia cancellata "la restrizione di passo pubblico" sulla porzione orientale del loro fondo e sia stralciato il cpv. 3 dell'art. 49 NAPR. Pur non mettendone in dubbio la base legale, essi sostengono che il vincolo, nella misura in cui consente il transito dei veicoli, non sarebbe sorretto dal profilo dell'interesse pubblico, risulterebbe sproporzionato, ingiustificato e inutile alla luce della situazione dei luoghi. Inoltre, esso non presenterebbe alcuna continuità con la rete locale dei percorsi pedonali esistente, poiché atto unicamente a consentire l'accesso al mapp. 28. Quale mezzo di prova chiedono l'esperimento di un sopralluogo.

E.  a. In sede di risposta il Comune di Monteceneri postula la reiezione del gravame, sostenendo tuttavia che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, in quanto il mapp. 31 non sarebbe interessato dalla modifica d'ufficio disposta dal Governo, che toccherebbe unicamente i sentieri o passi pedonali pubblici. Il fondo dei ricorrenti è invece interessato da un vincolo di strada pedonale, che come tale non ha formato oggetto di modifica da parte del Consiglio di Stato. In ogni caso, svolgendo la strada pedonale in parola prioritariamente una funzione di collegamento per la percorrenza a piedi e garantendo la continuità del percorso, essa non risulterebbe né sprovvista di un sufficiente interesse pubblico né inutile.

b. La Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) chiede che il ricorso, nella misura in cui ricevibile, sia dichiarato privo d'oggetto. Richiamando le motivazioni alla base della modifica d'ufficio esposte dal Governo nella decisione d'approvazione, essa ne precisa i contenuti. Aggiunge che, non essendo il cpv. 3 dell'art. 49 NAPR, di cui i ricorrenti chiedono lo stralcio, oggetto della modifica d'ufficio, il suo contenuto non potrebbe più essere messo in discussione nell'ambito della presente procedura.

F.   a. In merito alla tempestività e alla proponibilità dell'impugnativa, con la replica gli insorgenti asseriscono che soltanto a seguito della modifica d'ufficio apportata dal Governo essi avrebbero appreso "dell'esistenza di vincolo di percorso pubblico" che grava la porzione orientale della loro proprietà. Essi rimproverano quindi al Comune di aver omesso di avvisarli personalmente in merito, così come prescritto dall'art. 27 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e dall'art. 36 cpv. 3 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110). Per il resto ribadiscono le argomentazioni e le domande esposte con il gravame.

      b. In sede di duplica il Comune riferisce di non avere particolari osservazioni da formulare e si riconferma integralmente nelle proprie considerazioni e domande. La Sezione non ha duplicato.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST). In merito alla legittimazione attiva dei ricorrenti si osserva quanto segue.

      1.1. Giusta l'art. 30 cpv. 2 LST sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo il Comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del Legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.

1.2. Con il ricorso gli insorgenti postulano l'annullamento della modifica d'ufficio sulla definizione dei sentieri escursionistici e dei percorsi pedonali e il rinvio degli atti al Municipio affinché esso cancelli "la restrizione di passo pubblico" sul loro fondo e modifichi l'art. 49 NAPR nel senso di stralciarne il cpv. 3, in quanto tale disposizione permette il transito dei veicoli sul loro sedime.

In proposito si osserva che la variante, così come adottata dal Consiglio comunale, prevede l'aggiornamento formale dal profilo grafico del piano del traffico e l'adeguamento del relativo quadro normativo. Per quanto attiene al mapp. 31, essa inserisce l'area libera acciottolata posta nella sua parte orientale nella rete viaria comunale, classificandola, unitamente a Via __________, quale strada pedonale (cfr. supra, consid. C.a.). Con la modifica d'ufficio di cui al consid. C.c., il Governo ha disposto l'adeguamento della legenda del piano del traffico limitatamente alla denominazione dei sentieri o passi pedonali pubblici, affinché questi ultimi fossero rinominati percorsi pedonali, conformemente alla terminologia impiegata nella legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100). Per contro, esso non ha disposto alcuna modifica con riferimento alle strade pedonali. Ne deriva che gli insorgenti, nella misura in cui postulano il rinvio degli atti al Municipio, affinché annulli il vincolo "di passo pubblico" sul loro fondo e stralci il cpv. 3 dell'art. 49 NAPR, risultano sprovvisti della legittimazione attiva per ricorrere in questa sede. In effetti, per conseguire questo risultato essi avrebbero dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al Consiglio di Stato, formulando tale contestazione, la delibera con cui il Consiglio comunale di Monteceneri ha adottato la variante con cui è stato istituito l'avversato vincolo sulla loro proprietà. Non avendolo fatto, essi hanno accettato la soluzione poi approvata dal Governo con risoluzione del 27 giugno 2018 (n. 3045), già passata in giudicato su tale punto. Per quanto concerne invece la loro richiesta di annullare la modifica d'ufficio operata dall'Esecutivo cantonale, concernente, come visto, la definizione dei sentieri escursionistici e dei percorsi pedonali, i ricorrenti non hanno dimostrato un interesse degno di protezione atto a giustificare la loro potestà ricorsuale e nemmeno si intravvedono le ragioni per cui un tale interesse debba essere loro riconosciuto. Già per questi motivi, il ricorso è irricevibile.

2.   2.1. Neppure viene in aiuto ai ricorrenti la tesi da loro sostenuta in sede di replica, secondo cui, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 27 cpv. 2 LST, il Municipio avrebbe omesso di avvisarli personalmente, in sede di pubblicazione delle varianti, della restrizione concernente la loro proprietà. Ora, a prescindere dal fatto che ciò avrebbe semmai potuto giustificare l'insorgere tardivo davanti al Consiglio di Stato, la tesi è priva di fondamento per i seguenti motivi.

2.2. Il titolo VI della LST (Norme transitorie e finali) stabilisce all'art. 117 che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore sono concluse secondo il diritto anteriore (cfr. anche Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 451, commento ad art. 103, che riferisce di procedure "avviate"). Per stabilire cosa debba intendersi per procedura in corso, occorre rifarsi agli art. 25 seg. LST, che disciplinano la procedura ordinaria di approvazione del piano regolatore. Essi prevedono che la procedura pianificatoria prende inizio con la comunicazione dell'avvio dei lavori da parte del Municipio al Dipartimento del territorio e ai Comuni confinanti. Il Municipio sottopone poi formalmente al Dipartimento il piano d'indirizzo per una verifica d'ordine generale (esame preliminare). Segue la fase di informazione e partecipazione della popolazione, l'adozione da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione, ed infine l'approvazione da parte del Consiglio di Stato con l'evasione dei ricorsi. Tale procedura ricalca, fatta astrazione per l'avviso personale, quanto previsto agli art. 32-37 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).

2.3. Contrariamente a quanto asseriscono gli insorgenti, nonostante il 1° gennaio 2012 siano entrati in vigore la LST e il relativo regolamento, che hanno abrogato la LALPT e il relativo regolamento, in concreto la procedura di approvazione delle varianti del piano regolatore della sezione di Sigirino è retta dagli art. 32 segg. LALPT. Infatti, dagli atti risulta che il Municipio dell'allora Comune di Sigirino ha sottoposto il progetto di varianti del piano regolatore al Dipartimento del territorio il 13 febbraio 2009, il quale si è espresso in merito nell'ambito dell'esame preliminare dell'8 ottobre 2009. Il progetto concernente le varianti è stato poi posto in consultazione della popolazione in due occasioni: la prima mediante deposito degli atti presso la cancelleria comunale dal 16 novembre al 15 dicembre 2009 e l'assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni o proposte pianificatorie, la seconda sempre mediante deposito degli atti dal 12 al 26 luglio 2010. La procedura relativa alle diverse varianti in parola costituisce quindi, a non averne dubbio, una procedura già in corso prima dell'entrata in vigore della LST, sebbene il Consiglio comunale di Monteceneri abbia adottato le varianti solo il 19 giugno 2013, ossia dopo l'entrata in vigore della LST. Correttamente il Municipio ha dunque applicato i disposti normativi della previgente LALPT, che non prevedevano l'avviso personale.

3.   Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

90.2018.23 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.04.2019 90.2018.23 — Swissrulings