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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.02.2017 90.2015.10

24 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,374 parole·~22 min·3

Riassunto

Residenze secondarie: norma comunale; coordinamento della pianificazione a cavallo di due comuni

Testo integrale

Incarto n. 90.2015.10  

Lugano 24 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

vicecancelliere:

Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2015 di

RI 1  rappresentato da: RA 1   

contro  

la risoluzione 17 dicembre 2014 (n. 5821), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Maroggia;

ritenuto,                      in fatto

A.    La CO 3 è proprietaria del fondo inedificato al mapp. 285 di Maroggia (20'107 mq), che si affaccia sulle rive del Ceresio, e del limitrofo mapp. 36 di Melano (2'743 mq), pure inedificato. Su tali fondi insiste il parco di Villa __________, realizzato intorno alla fine degli anni '20 del secolo scorso per una villa che non è mai stata costruita. L'area, ad alto contenuto monumentale e paesaggistico, presenta una sorta di larga scalinata declinante verso il lago, sostenuta da manufatti in pietra locale, costeggiata da un doppio filare di cipressi di grande impatto scenografico. Il piano regolatore di Maroggia, approvato con risoluzione 25 settembre 1990 (n. 7016) dal Consiglio di Stato, rispettivamente 10 ottobre 1990 (n. 7688) limitatamente ad alcuni aspetti formali, attribuisce il mapp. 285 alla zona residenziale semi-intensiva (R3), dichiarando quali "alberature protette" il doppio filare di cipressi ed il boschetto che insiste sul lato nord-ovest del fondo in prossimità del lago. Verso il Ceresio è prevista una linea di arretramento di 20 m, entro la quale, nelle vicinanze del boschetto, è ritagliata un'area per attrezzature pubbliche di ca. 400 mq, abbinata a un punto di vista, che conclude la passeggiata pedonale prevista lungo tutto il confine nord-ovest del fondo, garantendo l'accesso pubblico al lago. Il mapp. 36 di Melano risulta invece inserito nella zona R2-03 residenziale estensiva.  

B.    a. Durante la seduta del 26 marzo 2012 il consiglio comunale di Maroggia ha adottato la revisione del piano regolatore. Il mapp. 285 è stato attribuito alla zona residenziale semi-intensiva (RSI) e sottoposto al vincolo di piano di quartiere obbligatorio "PQ 2 - Area al Parco", retto dall'art. 57 delle nome di attuazione del piano regolatore (NAPR). I precedenti vincoli di protezione delle alberature, come pure l'area pubblica che permette l'accesso al lago sono stati mantenuti. La revisione prevede inoltre lungo tutta la riva una zona di protezione riva lago (ZRL), soggetta a piano particolareggiato (PP1; cfr. art. 44 NAPR), che presenta al mapp. 285 una profondità di ca. 10 m e che include anche la nuova zona AP-EP 7 "percorso pedonale a lago", prevista nel punto in cui la scalinata si conclude. Il comune si è inoltre dotato di una regolamentazione generale concernente la destinazione d'uso a residenza primaria delle abitazioni (art. 32 NAPR), disciplina che viene declinata in modo più restrittivo per la zona nucleo tradizionale (NT) all'art. 48 cpv. 1.1-1.9 NAPR.

b. Avverso tale ordinamento PI 1 e RI 1, proprietari di unità abitative site nelle immediate vicinanze del mapp. 285 (mapp. 284 e mapp. 390), sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Secondo i ricorrenti, gli art. 32 e 48 NAPR contrasterebbero con il nuovo quadro giuridico di riferimento valido a livello federale, scaturente dall'accettazione in votazione popolare dell'iniziativa denominata "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!", mentre la pianificazione del comparto soggetto al PQ2 susciterebbe non poche perplessità, in particolare per quanto attiene alle altezze massime concesse e alle distanze da confine.

C.    Con risoluzione 17 dicembre 2014 (n. 5821) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, respingendo il ricorso in parola per quanto attiene alle contestazioni riferite al PQ2 e accogliendolo parzialmente in merito alla tematica relativa alle residenze secondarie. In particolare il Governo, oltre ad effettuare alcune modifiche d'ufficio degli art. 32, 48 e 57 NAPR, ha rettificato il cpv. 2 dell'art. 44 NAPR, concernente la zona ZRL, prevedendo che: "fintanto che per la riva lago non sarà definito lo spazio riservato alle acque conformemente all'OPAc, farà stato la norma transitoria dell'OPAc che prevede un arretramento di 20 metri misurato dalla linea di sponda" (cfr. pag. 80). Il comune è quindi stato invitato ad elaborare entro 18 mesi una variante per la definizione dello spazio riservato alle acque per la riva lago (cfr. dispositivo n. 3, pag. 123, che rinvia al p.to 8.2. "Decisioni che richiedono una variante", pag. 121, e nello specifico: p.to 8.2.1. lett. d, pag. 122).

D.    RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della succitata risoluzione nella misura in cui respinge le domande formulate in prima sede. Egli ripropone le critiche invocate senza successo in precedenza, reiterando le censure rivolte al PQ2 e rimproverando in particolare al Governo di avere omesso di apportare agli art. 32 e 48 NAPR tutti i correttivi che l'ordinamento di ordine superiore avrebbe imposto soprattutto per quanto attiene alla possibilità di concedere deroghe, che ritiene in evidente conflitto con tale ordinamento.

E.    Il comune postula la reiezione del gravame con argomenti che verranno ripresi, se necessario, in seguito. Il Consiglio di Stato non ha presentato osservazioni. Le parti hanno rinunciato a un secondo scambio degli allegati.

F.     Chiamata a esprimersi in merito al ricorso e alla risposta del comune, con allegato 28 aprile 2016 la CO 3, circoscritte le sue osservazioni alla tematica del piano di quartiere, ha chiesto che il gravame venga respinto. L'insorgente, il comune e il Consiglio di Stato non hanno presentato osservazioni.

G.   Il 21 settembre 2016 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della contestazione, acquisendo agli atti undici fotografie scattate in precedenza. Alle parti è stato assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni conclusive, che sono state poi inoltrate solo dalla CO 3.

H.    Il 3 febbraio 2017 il giudice delegato ha informato le parti che il ricorso sarebbe stato esaminato anche alla luce del principio del coordinamento (art. 2 legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700), offrendo loro la possibilità di esprimersi in merito. Il comune e il ricorrente sono rimasti silenti, mentre la CO 3 ha comunicato di non avere osservazioni di proporre.

Considerato,               in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione del ricorrente in questa sede (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso in base agli atti e alle risultanze del sopralluogo senza assumere ulteriori prove (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

1.3. Poiché la procedura relativa alla controversa revisione del piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

2.     2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

                                  2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto [art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 seg. LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23]. Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 214).

3.     Art. 32 e 48 NAPR

3.1. Con la revisione in parola il comune di Maroggia si è dotato di disposizioni volte a disciplinare il fenomeno delle residenze secondarie. L'art. 32 NAPR, intitolato "Destinazione d'uso per residenza primaria", pone dunque il principio secondo cui "su tutto il territorio comunale ad eccezione della zona del nucleo che è al riguardo disciplinata all'art. 48, il 70% minimo della SUL deve essere destinato alla residenza primaria" (cpv. 1). Seguono poi ulteriori precisazioni (cpv. 3 e 4) e l'elenco dei casi in cui sono ammesse deroghe (cpv. 2 e 5), e precisamente:

2. Possono essere concesse deroghe per casi di rigore e segnatamente nel caso che:

a) sussistano scopi di interesse pubblico

b) il proprietario ha acquisito l'abitazione in via ereditaria

c) il proprietario è attinente del Comune o vi ha vissuto a lungo ed è seriamente intenzionato a ritornarvi per risiedervi durevolmente

d) la natura dell'abitazione esistente è palesemente inadatta quale residenza primaria.

(…)

5. Il Municipio può autorizzare in via di deroga la trasformazione di un'unità abitativa da residenza primaria in residenza secondaria:

-  in caso di cambiamento di domicilio del proprietario che ne è al contempo utente da almeno 10 anni, fintanto che continua ad utilizzarla in proprio;

-  in caso di decesso del proprietario che ne era al contempo utente, fintanto che viene utilizzata dagli eredi.

Per quanto attiene alla zona nucleo tradizionale NT, l'art. 48 NAPR prevede che in essa " (…) vige la regolamentazione della destinazione abitativa a titolo primario. Fanno eccezione gli edifici pubblici e quelli privati di interesse generale" (cpv. 1.1). Anche questa norma contiene poi delle precisazioni, in particolare per quanto attiene alla definizione di residenza primaria/secondaria (cpv. 1.2, 1.3 e 1.5), all'applicazione dell'obbligo di destinazione (cpv. 1.4.) e alle deroghe ammesse (cpv. 1.6 e 1.8), e segnatamente:

1.6 Deroghe possono essere concesse dal Municipio se il proprietario ha acquistato l'abitazione in via ereditaria e fintanto che la medesima è utilizzata dagli eredi.

A questo disposto si aggiungono le deroghe previste al cpv. 1.8 corrispondenti a quelle contemplate al cpv. 5 dell'art. 32 NAPR.

3.2. Condividendo di principio gli intenti del comune di arginare l'insediamento di residenze secondarie, a pag. 76-77 della decisione impugnata il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto necessario adattare la regolamentazione in parola all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (OASec 2012; RU 2012 4583), applicabile al comune di Maroggia in base al relativo allegato. Premettendo di potere avallare la normativa comunale solo in quanto maggiormente restrittiva rispetto ai disposti federali, il Governo ha completato come segue il cpv. 1 dell'art. 32 NAPR:

1. Su tutto il territorio comunale ad eccezione della zona del nucleo che è al riguardo disciplinata all'art. 48, il 70% minimo della SUL (riferita a edifici esistenti prima dell'11 marzo 2012 e soggetti a domanda di costruzione) deve essere destinato alla residenza primaria. Per ampliamenti di edifici esistenti e nuove costruzioni fanno stato i disposti federali sulle abitazioni secondarie.  

                                  In base a riflessioni analoghe, nell'ambito dell'esame dei contenuti dell'art. 48 NAPR, il Governo, a pag. 81 della decisione impugnata, ha stralciato i cpv. 1.2, 1.3 e 1.5, tematizzanti la definizione di residenza primaria/secondaria, sostituendoli con il seguente disposto (cpv. 1.2):

                                  1.2 Per la definizione delle abitazioni primarie e secondarie fa stato la descrizione contenuta nell'Ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

                                  Infine il cpv. 1.4 della medesima norma, che prevede: "L'obbligo di destinazione a residenza primaria si applica in caso di nuove costruzioni e interventi di riattazione o trasformazione che eccedono la manutenzione ordinaria ai sensi della LE", è stato circoscritto ai soli interventi di riattazione e trasformazione.

                                  3.3. Il ricorrente condivide solo in parte le suddette modifiche, ritenendo che la precisazione di cui al cpv. 1.2. dell'art. 48 NAPR avrebbe dovuto essere introdotta anche all'art. 32 NAPR, rispettivamente che le disposizioni concernenti le deroghe avrebbero dovuto essere stralciate dai due articoli in quanto contrarie all'ordinamento federale. In proposito va rilevato quanto segue.

                                  3.4. L'11 marzo 2012 il popolo svizzero ha votato l'adozione del nuovo art. 75b della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il cui cpv. 1 prevede che la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20%. Il 22 agosto 2012 il Consiglio federale ha emanato, quale ordinamento provvisorio, l'OASec 2012, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Il rapporto esplicativo concernente l'OASec 2012, edito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) il 17 agosto 2012, adduce come l'OASec 2012 persegua lo scopo di chiarire gli aspetti più importanti della normativa concernente le residenze secondarie, già prima dello scadere del termine di due anni di cui all'art. 197 n. 9 cpv. 1 Cost. e prima dell'entrata in vigore della legge federale. L'OASec 2012 non è più d'attualità nella misura in cui la legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Tuttavia, per quanto qui interessa, né l'OASec 2012 né la LASec hanno influito sulla competenza dei comuni di adottare regolamentazioni compatibili con l'art. 75b Cost., segnatamente più severe (cfr. Franco Pedrazzini, Le abitazioni secondarie: dall'iniziativa popolare alla legge federale, in: Marco Lucchini/Fulvio Campello [curatori], Il diritto edilizio, Lugano 2016, pag. 77 seg.), come d'altronde l'art. 3 cpv. 2 LASec prevede espressamente e il Consiglio di Stato rettamente rileva nella decisione impugnata.

                                  3.5. In base a queste premesse bisogna convenire che, anche grazie alle modifiche introdotte d'ufficio agli art. 32 e 48 NAPR dal Consiglio di Stato, la disciplina prevista dal comune risulta compatibile con l'art. 75b Cost., introducendo una regolamentazione più severa rispetto all'ordinamento federale, aspetto questo che peraltro il ricorrente non contesta. Ora, contrariamente a quanto egli sostiene, nella misura in cui al comune viene riconosciuta la competenza di adottare una normativa più rigida, ad esso compete pure la facoltà di prevedere in tale ambito delle deroghe, così come ha fatto il legislativo di Maroggia. In tal modo viene introdotto un elemento di flessibilità al fine di evitare che, in singoli casi, la legge divenga inutilmente rigorosa e quindi ingiusta (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE, n. 692 segg.). Complessivamente non risulta che le deroghe adottate siano lesive del diritto superiore. Peraltro neppure il ricorrente sostanzia concretamente le sue critiche. Per il che la censura va respinta.

                                  3.6. Merita per contro accoglimento la richiesta di inserire una disposizione analoga a quanto previsto dal Governo al cpv. 1.2. dell'art. 48 NAPR concernente la nozione di abitazione primaria/secondaria nell'art. 32 NAPR, a fini di chiarezza e di uniformazione dei due disposti. Inoltre, alla luce dell'entrata in vigore della LASec, la norma andrà aggiornata di conseguenza, sostituendo il riferimento all'OASec 2012.

                             4.  Piano di quartiere obbligatorio "PQ 2 - Area al Parco"

4.1. Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica e urbanistica fissati dal piano regolatore (art. 56 cpv. 1 LALPT, versione in vigore dal 15 dicembre 2009; BU 2009, 541). Esso si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto (cpv. 2). Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere, i requisiti qualitativi minimi e i parametri edilizi minimi e massimi (cpv. 3). Scopo del piano di quartiere è quello di favorire la promozione urbanistica in quanto sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obiettivi urbanistici qualitativi che sono fissati dal piano regolatore (Renato Steiger, Il piano di quartiere nella legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio, in: RDAT II-1993 pag. 335 segg., 336). Per le finalità perseguite, il piano di quartiere è del tutto simile al piano particolareggiato, in particolare per quanto attiene alla promozione degli obiettivi di qualità urbanistica, architettonica o paesaggistica di un certo comparto. Diversamente dal piano particolareggiato, esso è però promosso da proprietari privati e segue la procedura di licenza edilizia (STA 52.97.115 del 10 giugno 1997 consid. 3.1.; art. 56a cpv. 1 LALPT, versione in vigore dal 15 dicembre 2009, BU 2009, 541). È dunque il municipio che decide, non il legislativo comunale, sul piano di quartiere (art. 10 LE). È pertanto importante che gli elementi pianificatori essenziali siano stabiliti dal piano, preliminarmente all'elaborazione del piano di quartiere. In caso contrario si determinerebbe l'assetto di una porzione del territorio non nelle vie della pianificazione, ma attraverso un progetto planovolumetrico (STA 90.2012.7 del 24 marzo 2014 consid. 7.2.). Una volta approvato, il piano di quartiere mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui dipende resta in vigore (art. 56a cpv. 2 LALPT).

                                  4.2. Il ricorrente contesta in primis le altezze concesse dall'art. 57 cpv. 6 NAPR, ritenendo che esse si discostino sensibilmente da quanto previsto nei comparti limitrofi e siano incompatibili con la sensibilità paesaggistica del luogo. Tale critica va respinta per i seguenti motivi. Anzitutto occorre premettere come il principio generale su cui si fonda il disciplinamento del comparto prevede un'edificazione concentrata nel settore nord, verso la ferrovia, e il mantenimento degli spazi liberi verso il lago, in modo da preservarli il più possibile. Come il sopralluogo ha permesso di appurare, quanto edificato sui mapp. 390 e 430, confinanti a ovest con il mapp. 285, già presenta volumetrie ragguardevoli. Inoltre nella retrostante zona residenziale commerciale (RC) è ammessa un'altezza massima dei fabbricati di m 12.00. Il fatto che tale zona sia attualmente sottosfruttata non sovverte tale valutazione. Va poi rilevato che verso  la zona RC e verso la zona residenziale semi-intensiva (RSI), posta a ovest, il piano di quartiere prevede un arretramento di m. 8.00: la maggior altezza consentita risulta quindi riequilibrata da distanze da confine maggiori, che permettono di ridurre l'impatto volumetrico degli edifici che sorgeranno all'interno del piano di quartiere verso le zone limitrofe. La soluzione adottata dal consiglio comunale tiene dunque sufficientemente conto delle esigenze delle zone edificabili adiacenti, nonché dell'integrazione del piano di quartiere nel contesto lacuale.

4.3. Il disciplinamento del comparto si fonda tuttavia su una base pianificatoria carente. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LPT, concernente l'obbligo di pianificare, Confederazione, cantoni e comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. Il principio del coordinamento del piano regolatore con quelli dei comuni vicini viene ribadito a livello cantonale all'art. 24 cpv. 3 LALPT. Scopo del coordinamento è quello di creare un'organizzazione territoriale coerente e senza contraddizioni. Sotto questo profilo, la nozione di coordinamento include due aspetti: da un lato l'evitare e l'escludere impedimenti reciproci e contraddizioni (cosiddetto coordinamento "negativo") e dall'altro il permettere che le pianificazioni si completino correttamente a vicenda e si basino su principi e scopi comuni, adoperandosi per un appianamento dei rispettivi interessi (cosiddetto coordinamento "positivo": cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., n. 49 segg. ad art. 2, in particolare n. 52).

4.4. Nel caso concreto, come esposto in narrativa, il parco di villa Köchlin, che si estende sui mapp. 285 di Maroggia e 36 di Melano, costituisce un'unità territoriale. Senza tener conto di questo fattore, determinante, il comune di Maroggia ha pianificato autonomamente l'edificazione del comparto senza far capo alla dovuta coordinazione con il comune di Melano, che attribuisce il mapp. 36 a una zona di utilizzazione diversa (zona R2-03). Il consiglio comunale si è infatti limitato a prevedere al cpv. 14 dell'art. 57 NAPR: "Su richiesta dei privati il Comune potrà attivare una rettifica dei confini giurisdizionali con il Comune di Melano allo scopo di migliorare l'utilizzo del fondo e per una più razionale utilizzazione fondiaria e gestione pianificatoria, in particolare per la percorribilità a lago", evitando così di affrontare il problema, rispettivamente limitandolo alla tematica della passeggiata a lago. Il Governo, a pag. 84 della risoluzione impugnata, ha cercato di porre rimedio alla manifesta violazione del principio del coordinamento, stralciando il cpv. 14 e sostituendolo con un disposto del seguente tenore: "L'edificabilità del fmn 285 deve essere coordinata con la sistemazione del fmn 36 di Melano, parte integrante del disegno unitario del comparto". Ora, a prescindere dal contenuto poco chiaro di tale disposto, soprattutto per quanto attiene alla valenza del termine "sistemazione", qualora si riferisse alla fase realizzativa del piano di quartiere, esso si pone in manifesto contrasto con l'art. 2 LPT, nella misura in cui delega alla proprietaria del fondo la coordinazione delle pianificazioni e l'impostazione dell'edificazione stessa del comparto, perlomeno per quanto attiene al mapp. 36. Non è infatti possibile delegare alla fase della domanda di costruzione quest'aspetto, che rileva della procedura pianificatoria. Qualora invece fosse da intendersi come indirizzato alle autorità di pianificazione, esso non risulta vincolante per il comune di Melano, che non ha preso parte alla procedura di revisione. Per questo motivo il ricorso merita dunque di essere accolto e il PQ 2 annullato.

4.5. A titolo abbondanziale vanno inoltre messe in rilievo le incongruenze, che si ripercuotono sul PQ 2, scaturenti dalle modifiche apportate dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata per porre in sintonia la zona di protezione riva lago ZRL, soggetta a piano particolareggiato PP1, con la legislazione vigente in materia di protezione della acque (cfr. risoluzione impugnata, pag. 40-43 e pag. 80). In proposito occorre ricordare che, come esposto il narrativa, la revisione contempla lungo tutta la riva comunale una zona ZRL allo scopo, fra l'altro, di concretizzare la passeggiata a lago prevista alla scheda P7 del piano direttore cantonale, che presenta al mapp. 285 una profondità di ca. 10 m e che si sovrappone alla nuova zona AP-EP 7 "percorso pedonale a lago". Ora, nella risoluzione impugnata il Governo ha anzitutto rettificato l'art. 44 cpv. 2 NAPR, introducendo un arretramento di 20 m misurato dalla linea di sponda (cfr. supra C.), senza avvedersi del fatto che, così disponendo, la fascia inedificabile di 20 m invade, anche se di poco, il settore edificabile "comparto B1" del PQ 2. Inoltre, le modifiche introdotte dal Consiglio di Stato provocano ripercussioni anche sul calcolo della superficie edificabile del mapp. 285. Infatti, secondo l'art. 57 cpv. 4 NAPR, "l'edificazione può avvenire solo nelle fasce indicate a tratteggi obliqui, Comparto A e B1 e B2, con relative linee di arretramento, indicate sul piano delle zone ed indici calcolabili su tutta la superficie edificabile del fondo, parte zona PQ, esclusa l'area destinata alla passeggiata pubblica a lago". Sennonché la zona ZRL, rispettivamente il PP1 che verrà allestito, "(…) dovrà definire l'assetto pianificatorio dell'area che si sviluppa lungo la riva, precisando il futuro limite tra la zona del PQ2 a carattere privato e quella a fruizione pubblica, compresa l'area di interesse comunale AP7 (…)" (cfr. risoluzione impugnata, pag. 57), ciò che impedisce, fintanto che il PP1 non entrerà in vigore, il calcolo esatto della superficie edificabile del mapp. 285. Non è inoltre da escludere che la zona ZRL subirà modifiche nella sua estensione anche a dipendenza dei contenuti della variante che il comune è stato chiamato ad elaborare per la definizione dello spazio riservato alle acque (cfr. supra C.). Anche per questi motivi, la risoluzione impugnata non può essere tutelata.

                                  5.  5.1. In definitiva, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la risoluzione impugnata annullata nella misura in cui approva il piano di quartiere obbligatorio PQ 2. Inoltre l'art. 32 NAPR deve essere modificato conformemente a quanto indicato al consid. 3.6. Conviene pertanto retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché apporti le necessarie modifiche all'art. 32 NAPR e stralci il PQ 2 (art. 57 NAPR + cartografia), provvedendo quindi a ordinare al comune di adottare una variante per la definizione della pianificazione del comparto PQ 2 non approvato. Tali correttivi dovranno essere apportati dal Governo per il tramite di una risoluzione, che completi quella di approvazione della revisione e che dovrà essere intimata e pubblicata secondo quanto previsto dall'art. 29 cpv. 3 LST.

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente e della, proporzionalmente al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 17 dicembre 2014 (n. 5821) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva il piano di quartiere obbligatorio "PQ 2 - Area al Parco";     

1.2.  l'art. 32 NAPR di Maroggia, approvato con la risoluzione 17 dicembre 2014 (n. 5821), è modificato ai sensi del consid. 3.6 del presente giudizio;

1.3.  gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda come indicato al consid. 5.1. del presente giudizio.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.è posta a carico di RI 1 nella misura di fr. 500.- e della CO 3 nella misura di fr. 1'000.-. A RI 1 dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato in eccesso quale anticipo per le spese processuali.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il vicecancelliere

90.2015.10 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.02.2017 90.2015.10 — Swissrulings