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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.2013 90.2013.17

16 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·641 parole·~3 min·4

Riassunto

Legittimazione attiva contro una zona di pianificazione comunale

Testo integrale

Incarto n. 90.2013.17  

Lugano 16 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 agosto 2013 di

RI 1   

contro  

la zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

ritenuto,                      in fatto

che il municipio di Locarno ha istituito una zona di pianificazione denominata "Beni culturali protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali protetti d'interesse cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una variante del piano regolatore;

che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013; che con impugnativa 29 agosto 2013 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'inserimento dell'edificio "palazzo ex-scuole comunali al castello" (mapp. 124);

che con risoluzione 3 settembre 2013 (n. 4573) il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di competenza e lo ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo;

che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, così come la tempestività del ricorso sono date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la legittimazione attiva, si considera quanto segue;

che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la legittimazione a impugnare una zona di pianificazione adottata dal municipio è circoscritta a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);

che introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente;

che affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);

che il ricorrente non spende nemmeno una parola per spiegare per quale motivo ritiene di essere legittimato a impugnare il provvedimento a salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio; l'impugnativa non contempla nemmeno un accenno in merito;

che, benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);

che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito irricevibile, siccome in capo a RI 1 difetta la legittimazione attiva;

che il ricorrente, qui soccombente, è chiamato al pagamento della tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.     Il ricorso è irricevibile.

2.     La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico di RI 1.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

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