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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2013 90.2010.52

19 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,340 parole·~32 min·5

Riassunto

Domanda tesa a ottenere una modifica di un piano particolareggiato - conferma della modifica di una pianificazione particolareggiata di un nucleo

Testo integrale

Incarti n. 90.2003.33 90.2010.52  

Lugano 19 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi

a.

20 marzo 2003 di CO 3, , patrocinata da: avv. PR 2, ,  

contro  

la risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 619), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di Montagnola;

b.

23 agosto 2010 di RI 1  patrocinato da: avv. PR 1   

contro  

la risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3000), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano particolareggiato nel nucleo di Arasio del comune di Collina d'Oro, sezione di Montagnola;

ritenuto,                           in fatto

A.     a. CO 3 era proprietaria sino al 20 luglio 2011 del mapp. 2220 di Montagnola, sito al margine nord del nucleo di Arasio. Essa è anche proprietaria del mapp. 929, pure nel nucleo di Arasio, ma posizionato al limite sud dell'edificazione tradizionale, nei pressi di un ampio spazio libero delimitato dalla strada (mapp. 937 e 861) che conduce verso Pianroncate, ove sono alcuni posteggi e un prato terrazzato (mapp. 932). Il mapp. 929 ha una superficie complessiva di 78 mq e ospita una costruzione (stalla e fienile) di 51 mq, ubicata all'angolo sud-est del fondo. RI 1 è proprietario del mapp. 1646, che ha una superficie complessiva di 93 mq, suddivisi tra l'abitazione (40 mq) e la corte (53 mq). Questo mappale è posto al confine nord del mapp. 929. Le costruzioni di RI 1 e CO 3 sono separate da un'intercapedine, insistente sul mapp. 929, larga un paio di metri, occupata sino al 1994 da una tettoia a due falde. Il manufatto è stato demolito da __________ __________, allora proprietario del mapp. 1646, allo scopo di permettere la ristrutturazione del suo edificio e con l'impegno - cui non ha mai dato seguito - di ricostruirlo a lavori ultimati.

b. Per quanto riguarda i mapp. 929 e 1646, il piano particolareggiato del nucleo di Arasio, approvato dal Consiglio di Stato con le risoluzioni 3 luglio 1996 (n. 3444) e 26 marzo 1997 (n. 1415), riporta i volumi esistenti occupati dalle abitazioni. L'art. 31 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR '96) specifica che per questi sono ammessi ricostruzioni, riattamenti, trasformazioni, sopralzi (cpv. 4), rinviando al cpv. 5 per quanto riguarda le altezze. Queste sono stabilite secondo le quote sul livello del mare indicate nei piani o nelle disposizioni particolari. In mancanza di indicazioni valgono una altezza massima di 10.80 m (con possibilità di deroga sino a 11.80 m, se esistono validi motivi architettonici in relazione all'altezza della case contigue o vincine) e minima di 9.00 m. Tutti i volumi preesistenti possono essere inoltre sopraelevati di 50 cm, salvo che il piano preveda altrimenti (cpv. 7); è vietata la costruzione di accessori (cpv. 8). Il piano prevede inoltre la creazione di un posteggio in superficie, a sud del nucleo, in corrispondenza dello spazio libero descritto in precedenza. c. La pianificazione testé descritta non è stata oggetto di impugnativa da parte dei proprietari dei mapp. 929 e 1646.

B.     a. Il 15 novembre 1999 CO 3 ha chiesto al municipio il permesso di ricostruire sul mapp. 929 la tettoia demolita. Alla domanda si è opposto __________, in quel momento proprietario del mapp. 1646, obiettando che essa si poneva in contrasto con il piano regolatore. La vertenza è stata decisa da questo Tribunale con STA 52.2000.98 del 30 maggio 2000, il quale ha stabilito che la tettoia non poteva essere autorizzata né come ricostruzione, né come ampliamento, né come nuova costruzione, siccome non censita come volume nel piano particolareggiato. Il ricorso interposto da CO 3 contro questa pronuncia è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1A.206/2000 del 15 agosto 2000.

b. CO 3 ha quindi chiesto a più riprese al municipio di riportare nelle planimetrie del piano particolareggiato di Arasio la tettoia citata.

c. Con risoluzione 6 maggio 2002 il municipio di Montagnola ha respinto formalmente tale richiesta, poiché non s'inquadrava in un riassetto del comprensorio e non costituiva un valido apporto di ordine pianificatorio-urbanistico. Essa non era nemmeno sostenibile con motivazioni di interesse pubblico preponderante.

d. Contro la determinazione del municipio, il 23 maggio 2002 CO 3 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di ordinare all'esecutivo comunale di procedere alla rettifica del piano particolareggiato e di censire la tettoia che sorgeva tra i due edifici. Dopo aver proceduto allo scambio degli allegati, con decreto 26 luglio 2002 (n. 612) il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha trasmesso l'incarto all'allora Sezione della pianificazione urbanistica del Dipartimento del territorio per l'istruttoria.

C.    a. Nella seduta del 29 aprile 2002 il consiglio comunale dell'allora comune di Montagnola (oggi Collina d'Oro) ha adottato alcune varianti, tese ad adeguare il piano regolatore alle decisioni governative di approvazione e alle successive sentenze del Tribunale della pianificazione del territorio (cfr. rapporto di pianificazione marzo 2002, pag. 3). Per quanto qui interessa, una variante prevedeva la costruzione di una piazza di giro al termine di via Ceresio sul mapp. 2220, allora di proprietà di CO 3 (piano del traffico febbraio 2002). Per quanto riguarda i mapp. 939 e 1646 le rappresentazioni grafiche non hanno introdotto modifiche. Le NAPR sono, per contro, state oggetto di un adeguamento che ha comportato anche il cambiamento della loro numerazione. Per quanto qui interessa, l'art. 31 NAPR '96, relativo ai piani particolareggiati dei nuclei, è divenuto il nuovo art. 35 NAPR '03, il quale ha subito alcune modifiche. In particolare, la norma contenuta all'art. 31 cpv. 7 NAPR '96, relativa alla possibilità di sopraelevazione sino a 50 cm di tutti volumi preesistenti ricordata in precedenza, è stata stralciata.

b. Contro la decisione del consiglio comunale, il 18 luglio 2002 CO 3 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di fare ordine all'esecutivo comunale di procedere alla rettifica del piano particolareggiato del nucleo di Arasio, segnatamente di censire la tettoia che sorgeva tra gli edifici sui mapp. 929 e 1646. Essa ha poi domandato la non approvazione della piazza di giro sul mapp. 2220.

c. Con risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 619) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti e, nel contempo, ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso di CO 3. Il Governo ha innanzitutto ritenuto che la piazza di giro contestata rispondesse a un interesse pubblico e fosse rispettosa del principio della proporzionalità. Quanto al mancato inserimento della tettoia, esso ha stabilito che la richiesta fosse inammissibile: la ricorrente non aveva infatti dimostrato l'interesse immediato e attuale a una sua trattazione e decisione nell'ambito della procedura pianificatoria in corso. La richiesta avrebbe dovuto essere decisa nell'ambito del procedimento dipendente dalla decisione 6 maggio 2002 del municipio.

D.    a. Il 20 marzo 2003 CO 3 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la riforma della decisione governativa nel senso che la piazza di giro non sia approvata e che sia fatto ordine al Consiglio di Stato, rispettivamente al municipio, di modificare il piano particolareggiato di Arasio, inserendo la citata tettoia.

b. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio del già comune di Montagnola e l'allora Divisione della pianificazione territoriale (alla quale è subentrata la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità). Le loro tesi verranno discusse, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

c. Il 9 novembre 2004 il Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi delle contestazioni. In quella sede, su richiesta della ricorrente e d'accordo le altre parti, la procedura è stata sospesa.

E.     a. Nella seduta 6 aprile 2009 il legislativo del comune di Collina d'Oro, nato dall'aggregazione di alcuni comuni tra cui Montagnola, ha adottato alcune varianti del piano particolareggiato di Arasio. Esso ha dunque ridefinito parzialmente l'assetto urbanistico del nucleo, attraverso una nuova sistemazione del posteggio posto a sud, con la formazione di una struttura parzialmente interrata sovrastata da una piazza, e rivedendo l'inserimento dei nuovi volumi ammessi. Per quanto qui interessa, il legislativo comunale ha permesso l'ampliamento dell'edificio sul mapp. 929 verso il mapp. 1646 (occupando la striscia, di ca. 10 mq, ove era la tettoia demolita) e verso valle, con allineamento obbligatorio lungo il viottolo (che interessa quindi una fascia di ca. 13 mq). Nel contempo, ha modificato l'art. 38 NAPR '03, il cui nuovo cpv. 3 permette la realizzazione sul mapp. 929 di un "corpo di collegamento" con il fondo 1646, la cui altezza massima è definita dall'art. 35 NAPR '03.

b. Con ricorso 1° luglio 2009 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato contestando - tra l'altro - le nuove possibilità edificatorie concesse al mapp. 929. Egli ha domandato in particolare che non venisse approvata la modifica dell'art. 38 NAPR '03. Secondo l'insorgente, non sussistevano motivi per porre mano allo strumento pianificatorio a meno di sette anni dall'ultima modifica. La pianificazione adottata, che arrecava una serie di pregiudizi tecnici alla sua costruzione, non era sorretta da un interesse pubblico preminente e quindi, giocoforza, nemmeno soddisfaceva il principio della proporzionalità. Egli ha da ultimo invocato una violazione del principio della buona fede.

c. Con risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3000) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti, respingendo la contestazione di RI 1 rivolta contro le possibilità edificatorie concesse al mapp. 929. Secondo il Governo l'intervento (ampliamento verso valle e congiunzione dei due edifici) permetteva di allineare le costruzioni esistenti lungo il viottolo pedonale, completando la trama urbanistica del nucleo e rafforzando la compattezza strutturale del comparto (pag. 19). Esso ha quindi sottolineato come l'intercapedine fosse stata originata dalla demolizione della vecchia tettoia. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha negato che gli aspetti di natura tecnica evocati dal ricorrente giustificassero la non approvazione della pianificazione contestata. Il Governo non si è invece espresso circa la violazione del principio della buona fede, poiché ha ritenuto che detta censura fosse correlata a un'altra contestazione - i cui dettagli non necessita qui riportare - sollevata dal ricorrente, che doveva essere accolta già per altri motivi.

F.     a. Contro la decisione appena descritta, il 23 agosto 2010 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando nuovamente la possibilità di ampliamento concesse al mapp. 929. Egli ripropone, affinandole, le censure già avanzate senza successo davanti al Consiglio di Stato, a eccezione di quella relativa alla tutela della buona fede.

b. Tanto la Divisione quanto il municipio si oppongono all'accoglimento del gravame. Degli argomenti si dirà - ove necessario - in seguito.

G.     a. Il 5 aprile 2012 li Tribunale ha riattivato la procedura dipendente dal ricorso 20 marzo 2003 di CO 3. Ritenuto come i ricorsi concernessero le rispettive proprietà, CO 3 e RI 1 sono stati chiamati a prendere posizione nelle contrapposte cause. Preso atto che CO 3 aveva nel frattempo alienato il mapp. 2220, il Tribunale le ha inoltre fissato un termine per comunicare se si opponeva allo stralcio del ricorso su quel punto.

b. Con risposta 12 giugno 2012 RI 1 si è opposto al ricorso di CO 3, sostenendo inoltre che lo stesso fosse divenuto privo d'oggetto a seguito dell'adozione della nuova pianificazione. Con replica 5 luglio 2012 CO 3 ha indicato di ritenere privo d'oggetto il proprio ricorso, conclusione a cui è addivenuta pure la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità con osservazioni del 17 luglio successivo. Il comune non si è invece espresso.

c. Con allegato 2 luglio 2012 CO 3 ha preso posizione sul ricorso di RI 1, domandando che lo stesso fosse respinto. I motivi evocati verranno discussi, se utile, qui appresso.

H.     L'11 febbraio 2013 una delegazione del Tribunale ha visitato nuovamente i luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti. Le parti hanno rinunciato a presentare le conclusioni. La ricorrente CO 3 ha tuttavia precisato di ritenere superato il primo ricorso, a dipendenza dell'esito di quello di RI 1, ovvero se esso fosse stato respinto.

Considerato,                  in diritto

1.      1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data per entrambi i ricorsi, che sono inoltre tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1° gennaio 2012). I ricorrenti sono inoltre legittimati in questa sede, siccome pongono le stesse domande avanzate senza successo davanti al Governo (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 2 lett. b Lst).

1.2. I gravami sono pertanto ricevibili in ordine e vengono qui evasi con un'unica decisione, in applicazione dell'art. 51 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

1.3. Poiché le controverse varianti di piano regolatore sono state adottate e approvate in vigenza della LALPT, esse dovranno essere esaminate, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst).

2.      2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3). 2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

Ricorso 20 marzo 2003 di CO 3

3.      3.1. Il 5 aprile 2012 il Tribunale ha comunicato alla ricorrente di ritenere privo d'oggetto, o quantomeno d'interesse, la sua impugnativa, in quanto volta a contestare la piazza di giro sul mapp. 2220, di cui non era più proprietaria. Salvo sua indicazione contraria e motivata entro 15 giorni, la Corte avrebbe ritenuto evasa la contestazione, che non sarebbe stata oggetto di istruttoria e nemmeno sarebbe stata esaminata. Non essendo pervenuta alcuna indicazione in merito da parte dell'insorgente, il ricorso su questo punto può essere stralciato, considerando la desistenza - e dunque la soccombenza - di quest'ultima.

3.2. Per quanto riguarda la domanda tendente a ottenere la modifica del piano particolareggiato in corrispondenza del mapp. 929, il Tribunale ritiene che la stessa non sia divenuta priva d'oggetto. Difatti, la nuova pianificazione non ha affatto dato seguito alla richiesta di CO 3 tendente a porre le basi pianificatorie per la ricostruzione della (semplice) tettoia, bensì ha sancito la possibilità di ampliare orizzontalmente su due lati la sua abitazione. Il nuovo ordinamento pianificatorio - se approvato - si limiterebbe dunque a estinguere l'interesse della ricorrente a ottenere una decisione in merito alla correttezza del rifiuto del Consiglio di Stato di entrare nel merito della sua domanda. Interesse che continuerà a sussistere sino alla crescita in giudicato del giudizio relativo all'impugnativa inoltrata da RI 1. Il Tribunale deve pertanto decidere nel merito questa contestazione.

In concreto, il ricorso dev'essere respinto su questo punto. La richiesta formulata da CO 3 - come rettamente individuato dal Governo - era irricevibile in prima istanza, poiché non contestava le modifiche apportate al piano particolareggiato, ma si configurava come un'istanza volta all'avvio di una procedura di modifica della pianificazione comunale, di competenza del municipio (cfr., sul tema, STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3.), non del legislativo, la cui decisione è qui in discussione. Il rinvio operato dal Consiglio di Stato alla procedura dipendente dal ricorso 23 maggio 2002 di CO 3 contro la decisione 6 maggio 2002 del municipio, il cui esito è peraltro ignoto (supra, B.d.), è dunque corretto.

3.3. Nel complesso, il ricorso 20 marzo 2003 di CO 3, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 28 LPamm), la quale verserà le ripetibili in favore del resistente RI 1, assistito da un patrocinatore, unicamente in relazione alla domanda concernente il mapp. 929.

Ricorso 23 agosto 2010 di RI 1

4.      RI 1 sostiene innanzitutto che non sussistano i presupposti per modificare il piano regolatore. Egli contesta che vi siano stati dei cambiamenti notevoli; in ogni caso non lo è la demolizione della tettoia, comunque avvenuta prima della modifica del 2002.

5.      L'adozione di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione potrebbe teoricamente portare a un suo adattamento periodico frequente. Cionondimeno questo strumento, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto, deve beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento notevole delle circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona, che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.

Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della LPT, vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale non possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più difficilmente la citata presunzione della sua validità sarà contestabile.

Il diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10 anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). A ogni modo, tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RtiD I- 2008 n. 51 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-1998 n. 49 consid. 3a con rinvii).

6.      6.1. Il piano particolareggiato di Arasio è stato approvato contestualmente al piano regolatore di Montagnola, in vigenza della LPT (cfr. ris. gov. 3 luglio 1996 e 26 marzo 1997 citate in narrativa). Diverse componenti del piano regolatore sono poi state oggetto di alcune modifiche. Per quanto qui interessa, il piano particolareggiato di Arasio è stato marginalmente interessato da quelle approvate l'11 febbraio 2003, tese soprattutto ad adeguare lo strumento pianificatorio alle precedenti decisioni di approvazione. In ogni caso, queste modifiche non ne hanno messo in discussione l'impostazione originaria, con particolare riferimento alla creazione del posteggio in superficie a sud del nucleo, le cui caratteristiche fondanti sono dunque da ricondurre all'approvazione del 3 luglio 1996.

6.2. La revisione approvata con la risoluzione 15 giugno 2010, qui impugnata, è scaturita invece dalla volontà di trovare una soluzione a due problematiche che erano emerse nel corso degli anni: quella relativa alla realizzazione del posteggio previsto a sud del nucleo e quella riferita alla protezione dell'impianto urbanistico del nucleo.

Il municipio ha infatti costatato che i posteggi previsti dal piano nella piazza di Arasio, a sud del nucleo, nei pressi del mapp. 929, erano difficilmente realizzabili e, inoltre, rischiavano di compromettere i rapporti spaziali del luogo, siccome addossati al nucleo storico, rispettivamente, in quanto il loro posizionamento rompeva l'andamento delle pendenze e dei percorsi tradizionali (cfr. rapporto febbraio 2009, pag. 3). La pianificazione originaria, approvata il 3 luglio 1996, prevedeva infatti la realizzazione di 23 stalli distribuiti su tre ranghi, a cielo aperto. Una prima serie di posteggi (7) era ubicata a monte della strada, che sarebbe stata in parte invasa dalla struttura. Più a valle, all'altezza del mapp. 929, sarebbero state realizzate due file di posteggi in prossimità del margine sud del nucleo (7, rispettivamente 9, stalli), tra di loro separate da un'alberatura. La nuova pianificazione prevede invece la costruzione sul mapp. 932 di un posteggio sotterraneo (27 stalli) articolato su due livelli, che sfrutta la pendenza dell'esistente tracciato stradale quale rampa di ingresso. Sopra questa struttura verrà realizzata una piazza per lo svago della popolazione, caratterizzata da una pavimentazione dura, coll'impiego di materiali tipici e caratteristici, e un'area verde attrezzata con panchine (rapporto febbraio 2009, pag. 3 e 8). D'altro canto, si è trattato di riesaminare l'aspetto urbanistico in ordine all'inserimento dei nuovi volumi ammessi, basandosi sull'orientamento esistente delle case del nucleo che sia affacciano sui passi pedonali, parallele alle curve di livello. Il rapporto di pianificazione permette di comprendere i cambiamenti intervenuti in seguito alla pianificazione esistente (pag. 4):

Il Nucleo di Arasio si è sviluppato longitudinalmente rispetto alle curve di livello del crinale, lungo la strada (vecchia mulattiera) che da Montagnola conduce verso al lago: riorientare le nuove edificazioni concesse dal Piano Particolareggiato in continuità rispetto a questo impianto ha l'obiettivo di integrarsi con il tessuto edilizio esistente, senza sconvolgerne la trama e la percezione. L'impostazione urbanistica in vigore attualmente, pur nascendo dalla volontà di porre un limite chiaro e leggibile all'edificazione diffusa della zona residenziale R a monte, a seguito delle modifiche e valutazioni suddette, perde quella forza, efficacia e organicità rispetto al disegno del nucleo, frantumandosi anch'essa con edificazioni sparse. (…) Dall'analisi del tessuto edilizio, sia del nucleo che della zona residenziale R a monte, risulta più chiara e coerente, rispetto alla salvaguardia e alla valorizzazione, la lettura di corpi edilizi in continuità alle edificazioni lungo gli assi di accesso che conducono al vecchio borgo, compattando maggiormente le costruzioni in prossimità del centro tradizionale, piuttosto che spezzettarne il fronte in piccole unità.

6.3. Il cambiamento delle circostanze, riconducibile alle due tematiche appena riportate, non solo è rilevante, ma anche atto a giustificare il riesame della pianificazione. I presupposti dell'art. 21 cpv. 2 LPT sono dunque soddisfatti. La vasta area per attrezzature pubbliche che dovrebbe ospitare il posteggio è infatti posta immediatamente a contatto con il fronte sud del nucleo di Arasio. Non a caso il perimetro del piano particolareggiato si estende oltre l'edificazione tradizionale del nucleo stesso, abbracciando anche quest'area priva di costruzioni: il sopralluogo ha infatti permesso di costatare l'esistenza di un chiaro dialogo tra l'edilizia privata - costituita dal fronte del nucleo, dunque anche dall'edificio che sorge sul mapp. 929 - e lo spazio pubblico in questione. Già solo per la necessità di procedere a una nuova pianificazione di quest'ultimo, appare dunque perfettamente legittimo verificare se l'assetto pianificatorio del fronte sud del nucleo debba di conseguenza essere adattato. Inoltre, nel caso concreto il comune ha rilevato la necessità di prendere in considerazione lo sviluppo dell'edilizia di contorno del nucleo, nonché le problematiche tecnico-urbanistiche non solo in relazione alla realizzazione della struttura pubblica, ma anche quanto inserimento dei nuovi volumi, ai fini di ottenere una soluzione soddisfacente quanto a inserimento paesaggistico e urbanistico, ciò che fonda la necessità di esaminare la pianificazione del nucleo nel suo complesso. 6.4. Accertato l'ossequio dei presupposti fissati dall'art. 21 cpv. 2 LPT, pure adempiuti sono in concreto quelli postulati dall'art. 41 cpv. 1 e 2 LALPT. Innanzitutto, per quanto attiene al termine decennale esso era ampiamente trascorso al momento dell'adozione della pianificazione contestata, mentre per quanto attiene al requisito dell'interesse pubblico alla modifica - che del resto dev'essere soggiacente a qualsiasi intervento pianificatorio (art. 5 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; STA 90.2004.80 del 31 agosto 2006 consid. 7) - è dato per i motivi che si sono già visti nel considerando che precede. L'esame del merito delle scelte pianificatorie contestate viene invece svolto qui appresso.

6.5. La censura relativa alla violazione del principio della stabilità dei piani e della sicurezza giuridica si rivela in definitiva infondata e deve pertanto essere respinta.

7.      RI 1 ritiene che la pianificazione contestata non risponda a un interesse pubblico sufficiente. Non sussisterebbe infatti un chiaro allineamento degli edifici lungo il viottolo pedonale e nemmeno sarebbe riscontrabile una compattezza strutturale. Le intercapedini sarebbero poi caratteristiche del nucleo, per cui non vi è necessità di colmarle. La preesistenza della tettoia non potrebbe essere considerata determinante, poiché da un lato le possibilità edilizie concesse al mapp. 929 vanno ben oltre a quelle del manufatto demolito, dall'altro la questione sarebbe già stata decisa in maniera definitiva dal Tribunale federale. L'edificio che potrebbe sorgere sul fondo di CO 3, il primo del nucleo provenendo dall'attuale posteggio, sarebbe ingombrante e sovrastante le altre abitazioni e, pertanto, modificherebbe gli equilibri esistenti. Secondo RI 1 la pianificazione gli arrecherebbe diversi pregiudizi quali la menomazione della vista, dell'insolazione e della salubrità più in generale. Inoltre, sussisterebbero dei problemi tecnici nel raccordare i due edifici, con particolare riferimento alla gronda del tetto e all'esistenza dell'apertura per lo sfogo dell'aria della cappa aspirante della cucina nel muro della sua abitazione a confine con il mapp. 929, per cui non si può sostenere che questo sia completamente cieco.

La Divisione conferma la sua posizione, limitandosi ad aggiungere che la variante non modificherebbe l'altezza concessa all'edificio di CO 3, come del resto sostengono anche gli altri resistenti. Il municipio sottolinea inoltre che la variante si propone di rafforzare il disegno urbanistico del nucleo tramite l'inserimento di nuovi volumi. Il nucleo si sarebbe sviluppato longitudinalmente lungo le curve di livello, con costruzioni che presentano caratteristiche comuni quali la contiguità e allineamenti delle facciate verso i percorsi pedonali, che vogliono essere valorizzati e salvaguardati mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione. È il caso delle possibilità edilizie concesse al mapp. 929, che permette di completare la trama urbanistica del nucleo e di rafforzare il percorso pedonale che da casa Lucchini-Corno conduce alla nuova piazza prevista. Del resto la contiguità sarebbe già stata data a suo tempo dalla tettoia demolita, mentre le difficoltà tecniche evocate dal ricorrente saranno semmai da risolvere al momento della costruzione. Analoghi argomenti sono avanzati da CO 3 che, inoltre, sottolinea come la variante non inibirebbe il potenziale pianificatorio del mapp. 1646, così come non sarebbe atta a menomare la vista che si gode dalla sua abitazione.

8.      8.1. Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 18 ad art. 15 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 20 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509).

8.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Scolari, Commentario, n. 409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

9.      Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Parte generale, n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VIIIa ed., Zurigo 2012, n. 324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad art. 26).

10. RI 1 non mette in discussione la base legale, in ogni caso data (supra, 8), della pianificazione contestata. Ritiene però che essa non risponda a un sufficiente interesse pubblico. Solo si tratta quindi qui di verificare, alla luce delle critiche svolte dal ricorrente, se l'assetto pianificatorio contestato sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e risulti inoltre proporzionato.

10.1. Contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, il provvedimento contestato è sorretto da un sufficiente interesse pubblico. Come visto in precedenza, attraverso il criticato provvedimento pianificatorio il comune ha inteso completare la trama urbanistica del nucleo e rafforzare il tracciato del percorso pedonale che da casa Lucchini-Corno, che segna il limite nord-ovest dell'edilizia tradizionale, conduce alla struttura che in futuro ospiterà il posteggio coperto e la piazza. Un simile intendimento riveste senz'altro pubblico interesse, poiché volto - in sostanza - alla valorizzazione del nucleo. L'esame dei luoghi ha permesso di costatare che a monte del viottolo che insiste sul mapp. 930 vi è effettivamente un fronte in muratura compatto, che si interrompe unicamente in testa al nucleo in corrispondenza del mapp. 929. L'interruzione è dovuta da un lato alla citata intercapedine, dall'altro all'arretramento dell'edificio di CO 3 rispetto al percorso pedonale. Oggi, anche a seguito dell'evoluzione che probabilmente la sostanza edilizia locale ha conosciuto nel tempo, l'allineamento dell'edificio esistente sul mapp. 929 appare effettivamente anomalo e l'intervento di rafforzamento del percorso pedonale antistante soprattutto alla luce della prevista sistemazione della pavimentazione del viottolo e dello spazio pubblico adiacente - risponde a un interesse pianificatorio concreto. Esso permetterà infatti di completare il fronte del nucleo in modo da renderlo maggiormente compatto e coerente, ritenuto che esso sarà posto in relazione con la nuova piazza, sottolineando in modo chiaro il passaggio pubblico che conduce alla scalinata che porterà alla nuova infrastruttura pubblica. L'importante funzione del fondo di CO 3 è del resto stata riconosciuta dallo stesso insorgente, che nella propria impugnativa ha messo in rilievo il fatto che esso ospita il primo edificio posto a monte del viottolo pedonale provenendo dall'attuale posteggio comunale. Egli, da questo assunto, ha tratto tuttavia conclusioni che non possono essere condivise, poiché omettono di considerare l'insieme del comparto in cui è inserito il fondo, limitandosi a valutare gli effetti della futura costruzione in relazione alle abitazioni retrostanti nel nucleo e, in particolare, all'edificio di sua proprietà. 

Non del tutto prive di pertinenza appaiono invece le perplessità del ricorrente circa l'altezza concessa dal piano per l'edificio sul mapp. 929. Sennonché, come esposto qui in seguito, la variante non modifica questo parametro. In definitiva, l'interesse pubblico all'allineamento della facciata del futuro immobile al mapp. 929 sul viottolo così come la contiguità imposta con quella del mapp. 1646 appare dunque dato.

10.2. Sotto il profilo della proporzionalità, occorre subito rilevare che gli interventi individuati dal comune per raggiungere lo scopo di rafforzare la trama urbanistica e il carattere compatto del comparto in corrispondenza del mapp. 929 - pavimentazione pregiata, allineamento della facciata sul viottolo e contiguità delle facciate - appaiono senz'altro idonei. Tali misure sono pure necessarie: non è dato infatti di vedere quale possibile alternativa e meno incisiva permetterebbe di raggiungere lo scopo prefissato. Le conseguenze sul fondo del ricorrente appaiono, da ultimo, sopportabili, mentre non sono atte a mettere in scacco la preponderanza dell'interesse pubblico perseguito. Da un lato il provvedimento non intacca le possibilità edificatorie concesse al mapp. 1646. Dall'altro, le ripercussioni negative evocate da RI 1 appaiono esagerate. Innanzitutto non è dato di vedere come l'edificazione in questione sia atta a menomare la vista panoramica che si godrebbe dalla sua casa. Quanto all'evocato problema di insolazione e più in generale di salubrità, questo deriva piuttosto dall'altezza concessa alla costruzione sul mapp. 929. Tuttavia, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, essa non è stata modificata nel quadro della presente variante, che, al di la della (inutile, poiché ripetitiva) precisazione introdotta all'art. 38 cpv. 3 NAPR '03, era comunque sia retta dall'art. 35 NAPR '03. Pretestuose, infine, appaiono invece le difficoltà tecniche evocate, che potranno senz'altro essere risolte in sede di domanda di costruzione.

11. Da ultimo, la Corte ritiene non pertinente il riferimento operato da RI 1 alla precedente vertenza giudiziaria riferita alla domanda di (ri)costruire la tettoia demolita. Essa ha unicamente accertato che, in base alla pianificazione vigente in quel momento, non poteva essere concessa la licenza edilizia per questo manufatto. In nessun caso, invece, è stata vagliata la correttezza dello strumento pianificatorio soggiacente.

12. Il ricorso di RI 1 è quindi infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese di questa procedura seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Il ricorrente è inoltre tenuto a versare le ripetibili a CO 3, che ha resistito a ragione al ricorso facendosi assistere da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.      1.1.  Il ricorso 20 marzo 2003 di CO 3, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.

      1.2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente, la quale verserà fr. 600.- a titolo di ripetibili a RI 1.

2.      2.1.  Il ricorso 23 agosto 2010 di RI 1 è respinto.

      2.2.  La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono posti a carico del ricorrente, il quale verserà inoltre fr. 1'800.- a CO 3 per ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

90.2010.52 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2013 90.2010.52 — Swissrulings