Incarto n. 90.2009.71
Lugano 22 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 2009 del
RI 1, patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 14 ottobre 2009 (n. 5171) del Consiglio di Stato, che ordina al Dipartimento del territorio di allestire una variante del piano regolatore del comune di RI 1 volta alla ridefinizione del comparto concernente i mapp. 970 e 971 di quel comune;
viste:
la risposta 17 novembre 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
la replica 10 febbraio 2010 del RI 1;
la duplica 10 marzo 2010 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di RI 1, fissando a quest'ultimo un termine di 18 mesi per adottare le varianti scaturite dall'esame di legalità e opportunità;
che, con risoluzione 5 novembre 2008 (n. 5599), statuendo sull'istanza di intervento dell'arch. CO 1, proprietario dei mapp. 970 e 971 di quel comune, il Consiglio di Stato ha fissato al comune di RI 1 un termine di sei mesi per sottoporre al Dipartimento del territorio, per l'esame preliminare, le varianti di adeguamento del piano regolatore comunale richieste, comprensive di quella per la ridefinizione dell'assetto dei suddetti mappali di proprietà dell'arch. CO 1;
che, con risoluzione 14 ottobre 2009 (n. 5171), fondata sull'art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), il Consiglio di Stato, preso atto che il termine impartito nella risoluzione 5 novembre 2008 era stato disatteso per quanto interessava la ridefinizione dell'assetto pianificatorio del comparto ai mapp. 970 e 971, ha incaricato il Dipartimento del territorio di allestire la variante su questo oggetto;
che, con gravame 3 novembre 2009, il comune di RI 1 insorge dinanzi al Tribunale, censurando la menzionata risoluzione governativa, in quanto illegale, sproporzionata e lesiva della sua autonomia;
che, con risposta 17 novembre 2009, la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile e in subordine respinto;
che dei rispettivi argomenti si dirà in dettaglio, per quanto necessario, in diritto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale, e per esso di questo giudice delegato, è data (art. 207 cpv. 1 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2; 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1); il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 207 cpv. 2 LOC; 43 LPamm);
che il gravame, in quanto tale, è pertanto ricevibile in ordine; può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che, in caso di inadempienza di un comune, il Consiglio di Stato può far allestire un piano regolatore o una variante dello stesso a spese del comune (art. 105 cpv. 2 LALPT);
che, nel caso in esame, in sede di approvazione del piano regolatore del comune di RI 1, che ha avuto luogo attraverso la risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048), il Consiglio di Stato non ha approvato l'azzonamento - in parte in zona residenziale estensiva e in parte in zona agricola - dei mapp. 970 e 971, ingiungendo al comune di elaborare una variante entro 18 mesi dalla crescita in giudicato della risoluzione stessa (cfr. risoluzione citata, cifra 3.5.1, lett. e, pag. 25, cifra 5.2, lett. B, pag. 74, pag. 75 e allegato n. 1 alla stessa);
che, dopo aver preso atto che i termini per l'elaborazione delle varianti erano abbondantemente scaduti, con risoluzione 5 novembre 2008 (n. 5599), mediante la quale ha evaso l'istanza di intervento dell'arch. CO 1, il Consiglio di Stato ha fissato un nuovo termine di sei mesi al comune per sottoporre al Dipartimento del territorio, per l'esame preliminare, le varianti di adeguamento del piano regolatore comunale richieste, comprensive di quella per la ridefinizione dell'assetto dei suddetti mappali di proprietà dell'arch. CO 1; la decisione avvertiva (dispositivo n. 2) che, nell'ipotesi di inosservanza del termine fissato, il Governo avrebbe fatto capo alle misure coattive previste all'art. 105 cpv. 2 LALPT;
che, di conseguenza, accertata l'inadempienza del comune di far fronte all'obbligo di pianificare il suo territorio, che gli deriva dagli art. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), 3 e 24 cpv. 1 LALPT, il Consiglio di Stato poteva senz'altro far allestire dal Dipartimento del territorio la variante in oggetto, in vista di una sua approvazione da parte del Governo medesimo, a tenore dell'art. 105 cpv. 2 LALPT;
che, invano, il ricorrente tenta di contestare la pronuncia, sostenendo di dover attendere l'esito della procedura di espropriazione materiale promossa dall'arch. CO 1 nei confronti del comune il 4 maggio 1998 a seguito dei vincoli imposti sulle particelle attraverso il previgente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 aprile 1976 (n. 2582) e frattanto abrogato;
che, da un lato, come rettamente obietta la Divisione dello sviluppo territoriale nella risposta, il ricorso è invero ammissibile, a questo stadio della procedura, solo nella misura in cui censura la legalità della decisione di esecuzione sostitutiva (allestimento della variante tramite il Dipartimento), non invece - come pretende il ricorrente - di quella della decisione sostanziale che ne sta alla base (obbligo per il comune di allestire la variante), pacificamente cresciuta in giudicato e per la quale il comune era già stato diffidato ad agire;
che, in ogni caso, al di là di questa pregiudiziale, già di per sé decisiva per la sorte del ricorso, va rilevato che l'esito della procedura di espropriazione materiale riferita ai vincoli, frattanto abbandonati, istituiti sui mapp. 970 e 971 attraverso il previgente piano regolatore - esito che, oltretutto, non appare per nulla imminente - non attenua o sospende in alcun modo l'obbligo, per il comune, di pianificare, nell'ambito del nuovo piano regolatore, il territorio interessato; lo aveva del resto già fatto al momento dell'adozione della revisione del piano stesso, quando la domanda di espropriazione materiale in rassegna era pendente;
che, di conseguenza, nemmeno merita ascolto, in quanto superata (per i motivi appena citati) da un lato, prematura dall'altro ed oltretutto di dubbia legittimità e pertinenza, l'affermazione del comune, secondo il quale "l'eventuale obbligo di versare un'indennità per espropriazione materiale che porterebbe il Comune alla rovina potrebbe anche giustificare l'inserimento di un'area in zona edificabile. (…)" (cfr. ricorso, pag. pag. 15);
che, inoltre, dagli stessi atti prodotti dal comune ricorrente, ma in particolare dal doc. E (replica 14 aprile 2008 dell'arch. CO 1 dinanzi al Tribunale d'espropriazione, pag. 1 seg.), risulta che la menzionata procedura d'esproprio era stata riattivata dal proprietario il 5 febbraio 2007 proprio a causa del fatto che il comune non aveva dato seguito - a distanza di anni - all'ingiunzione del Governo, fatta in sede di approvazione del piano regolatore, di allestire una variante per le proprietà interessate;
che non giova infine al ricorrente la tesi, sostenuta per la prima volta nell'allegato di replica (cifra 5, pag. 4) allo scopo di contrastare la sussistenza dell'obbligo di pianificare, secondo cui "si potrebbe validamente sostenere che è ancora in vigore il piano regolatore che vincola l'area in discussione per la realizzazione di alloggi a carattere sociale e a pigione moderata": in effetti, sia comecchesia, il comune è tenuto ad approntare una variante di piano regolatore per i fondi in discussione a tenore della risoluzione governativa 6 luglio 2004 di approvazione della revisione di questo strumento pianificatorio;
che, pertanto, la risoluzione del Consiglio di Stato dev'essere confermata, in quanto immune di violazioni di legge;
che il gravame, infondato e nello stesso tempo defatigatorio, va di conseguenza respinto;
che, ciò malgrado, il comune può essere sollevato dal pagamento delle spese di decisione (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2 LPT, 3, 24, 105 LALPT, 207 LOC; 3, 4, 28, 43, 46 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo