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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.03.2010 90.2009.33

8 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,369 parole·~17 min·2

Riassunto

Zona di pianificazione comunale

Testo integrale

Incarto n. 90.2009.33 90.2009.35 90.2009.36  

Lugano 8 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi di

a.   RI 1, , patr. da:  PR 1, ,

del 29 maggio 2009

b.   RI 2, , RI 3, , RI 4, , tutti patr. da:   PR 2, ,

del 2 giugno 2009

c.   RI 5, ,

patr. da:  PR 3, ,

del 3 giugno 2009

cui sono subentrati

RI 7, ,

RI 6, ,

patr. da   PR 2, ,

contro

la decisione 2 marzo 2009 con la quale il municipio del comune di Arbedo-Castione ha istituito una zona di pianificazione concernente il comparto Castione;

viste le risposte:

-    25 giugno 2009 della divisione della pianificazione territoriale;

-    22 luglio 2009 del municipio di Arbedo-Castione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Nel comune di Arbedo-Castione la RI 1 è proprietaria del mapp. 277, la RI 2 dei mapp. 16 e 19, RI 3 del mapp. 53. Quest'ultimo possiede inoltre, in comproprietà con la RI 4, il mapp. 54. La RI 5 era proprietaria del mapp. 213, che ha venduto a RI 7 e RI 6 con istromento iscritto al registro fondiario il 2 settembre 2009. Tutti i fondi sono ubicati nella frazione di Castione. Il mapp. 277 è assegnato dal piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2284), integrato da successive varianti, nella zona residenziale semi-estensiva RSI 13.00 (in seguito: RSI), mentre che tutte le altre particelle appartengono alla zona industriale J1 (in seguito: J1).

                                  B.   Con decisione 2 marzo 2009 il municipio del comune di Arbedo-Castione ha adottato una zona di pianificazione concernente il comparto di Castione. L'apposita scheda descrittiva espone la situazione in cui versa la frazione e gli obiettivi che il municipio, d'intesa con le autorità cantonali, intende perseguire mediante una modifica del piano regolatore. La zona di pianificazione è quindi volta a vietare nel perimetro interessato, che si estende alla maggior parte del territorio edificabile di Castione, edifici od interventi in contrasto con gli obiettivi elencati o che possono generare un forte aggravio della viabilità o del carico ambientale. La durata del provvedimento, pubblicato il 20 aprile 2009, è stata fissata a 5 anni al massimo.

                                  C.   a. Contro la misura suddetta insorgono dinanzi al Tribunale i proprietari indicati in ingresso. Gli insorgenti lamentano, in particolare, l'assenza di un interesse pubblico del provvedimento ed una lesione del principio della proporzionalità. La RI 2 e llcc insistono soprattutto su di una violazione del principio della stabilità del piano regolatore. La RI 5 sembra anche sostenere che la controversa zona di pianificazione equivalga ad una revoca della licenza edilizia di cui dispone per costruire un centro di pretrattamento e trasbordo di scarti metallici riciclabili sulla sua proprietà. Qualche ricorrente attribuisce al provvedimento anche effetti espropriativi. La RI 1 chiede pertanto, in via principale, di annullare la zona di pianificazione o quantomeno di circoscriverla alla zona industriale J1. Gli altri ricorrenti postulano, per contro che sia invece proprio questa zona di utilizzazione ad essere affrancata dal provvedimento. La RI 1 domanda inoltre, in via subordinata, che la domanda di licenza edilizia concernente l'ampliamento del centro commerciale al mapp. 277, contro il cui diniego di approvazione oppostole dal municipio di Arbedo-Castione è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, venga dichiarata compatibile con l'ostato provvedimento.

                                         b. La divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di Arbedo-Castione postulano la reiezione delle impugnative.

                                  D.   Con comunicazione 2 marzo 2010 RI 5 ha informato il Tribunale che i nuovi proprietari del mapp. 213, RI 7 e RI 6, le subentravano nel procedimento. Alla comunicazione era allegato il consenso di questi ultimi, di data 1° marzo 2010, espresso per il tramite dell'avv.  PR 2.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data ed i ricorsi sono tempestivi (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990, LALPT; RL 7.1.1.1). Gli insorgenti sono inoltre legittimati a ricorrere, a tenore dell'art. art. 64 cpv. 2 LALPT.

                                         1.2. I gravami sono dunque ricevibili, in ordine. Possono inoltre essere evasi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm) e con un unico giudizio (art. 51 LPamm).

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).

2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79, consid. 2b), volto ad evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Alexander Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 27 n. 7 seg.). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

                                         2.3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

                                         In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., art. 27 n. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 12 seg.). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

                                         Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

3.    3.1. La scheda descrittiva del controverso provvedimento, allestita dal municipio, rileva che il comparto di Castione è interessato dall'insediamento di commerci che si configurano quali grandi generatori di traffico. Il Piano direttore, in fase finale di revisione (a quel momento), individua anzi questo settore quale possibile ubicazione per questo genere di attività (scheda R8), ma anche di un polo di sviluppo economico (scheda R7). A Castione è inoltre prevista la realizzazione di una nuova fermata del sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO). Il municipio - prosegue la scheda - d'intesa con l'autorità cantonale ha quindi svolto in un primo tempo una progettazione-test, che ha permesso di individuare le principali risposte per la progettazione della fermata TILO e le possibili strade da percorrere per rilanciare la zona industriale J1 (ad ovest della ferrovia) e mettere sotto controllo gli insediamenti di grandi superfici di vendita (ad est della stessa). I relativi approfondimenti, i cui progetti sono stati riconosciuti dalla Confederazione nell'ambito della politica degli agglomerati e vengono altresì considerati nel programma d'attuazione della politica regionale 2008-2011 del Cantone, hanno condotto il comune ad impegnarsi all'elaborazione di un Masterplan per il polo di sviluppo di Castione, che dovrà essere sottoposto all'autorità cantonale per l'esame preliminare.

3.2. La scheda descrittiva illustra indi quali siano i vari obiettivi che il municipio intende perseguire attraverso una nuova pianificazione della frazione:

- concentrare/spostare le attività commerciali sotto la ferrovia, a ridosso della stazione;

- densificare gli immediati dintorni della stazione con contenuti a valenza regionale e cantonale;

- garantire una vocazione locale (soprattutto residenziale) al settore chiuso tra la montagna, la strada cantonale per Claro e quella per Lumino;

- creare, a ridosso dello svincolo autostradale, un comparto dell'artigianato medio e piccolo;

- migliorare la funzionalità, la fruibilità e la protezione naturalistica delle rive dei fiumi Ticino e Moesa;

- creare un asse privilegiato di collegamento pedonale e ciclabile tra il nucleo di Castione e il fiume Ticino, attraverso la stazione, rispettivamente tra la stazione e il fiume Moesa;

- riorganizzare il comparto industriale J1, in modo da liberare a favore di nuove attività produttive almeno 50'000 mq di area industriale;

- adeguare di conseguenza il sistema viario, attraverso la realizzazione di un secondo accesso veicolare alla zona industriale J1, da ubicare (indicativamente) tra l'autostrada e la stazione TILO.

3.3. Sulla scorta di questi riscontri ed obiettivi il municipio ha emanato la controversa zona di pianificazione, i cui effetti consistono, in generale, nel divieto di ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione ma, in particolare, nel divieto di nuovi edifici o impianti, così come dello sviluppo di quelli esistenti, o di altri interventi e misure che risultino in contrasto con gli obiettivi testé menzionati o che possono generare un forte aggravio sulla viabilità o del carico ambientale. Le licenze edilizie per grandi superfici di vendita giusta l'art. 71a LALPT devono essere negate. Il tetto massimo per ogni progetto è fissato, di regola, in 200 movimenti giornalieri. Com'è già stato esposto in fatto, la durata del provvedimento, pubblicato il 20 aprile 2009, è stata fissata a 5 anni al massimo.

                                   4.   4.1. Gli insorgenti non contestano la sussistenza di una base legale che legittimi il municipio ad emanare la controversa zona di pianificazione, la quale comporta indubbiamente delle restrizioni a carico dei loro fondi. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento.

                                         4.2. Nella fattispecie, l'intenzione del municipio di Arbedo-Castione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente appare più che sufficientemente dimostrata.

                                         Il comparto di Castione è difatti stato segnato, nel periodo più recente, da uno sviluppo insediativo di vario genere, che ricomprende anche numerose superfici di vendita, foriere di un impatto importante sulla viabilità e sul carico ambientale. La situazione non ha raggiunto livelli paragonabili alle zone più critiche del Cantone; ciononostante, i livelli di inquinamento dell'aria ed il continuo aumento del traffico impongono la massima prudenza nella valutazione di ulteriori insediamenti con rilevante incidenza territoriale. In coincidenza con l'inizio dei lavori di revisione del piano direttore e dell'integrazione della fermata di Castione nel sistema ferroviario regionale TILO, a partire dal 2006 il municipio e le autorità cantonali hanno iniziato una collaborazione alla ricerca di soluzioni pianificatorie, urbanistiche e trasportistiche volte, da un lato, ad arginare i problemi di viabilità a monte (est) della ferrovia e, dall'altro, a rilanciare l'area industriale, a valle (ovest) della stessa, sottosfruttata. I progetti presentati in merito richiedono una valutazione complessiva, dal punto di vista pianificatorio, ambientale e viario, volta a determinare la contenibilità effettiva dei comparti interessati, con particolare attenzione ai contenuti che, per loro natura, possono indurre forti volumi di traffico. Questa verifica permetterà di tradurre in realtà, mediante una variante del piano regolatore che interesserà sia la parte ad est della ferrovia (dov'è posta la proprietà della RI 1) che quella ad ovest della stessa (dove sono ubicati i fondi degli altri ricorrenti) gli obiettivi sopra indicati. Sussiste pertanto un sicuro interesse pubblico alla modificazione del piano regolatore vigente su entrambi i versanti della frazione.

                                         Pure sorretto dall'interesse pubblico è l'impiego, nel caso in esame, della zona di pianificazione, la quale assicura a titolo transitorio che la pianificazione allo studio, finalizzata a conseguire i menzionati obiettivi, non venga ostacolata o comunque influenzata negativamente da un uso del territorio (soprattutto sotto forma di nuove costruzioni o del loro ampliamento) contrastante col suo indirizzo.

4.3. Fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. In concreto tutti questi requisiti sono dati. Da un canto, il provvedimento, senz'altro idoneo, è nello stesso tempo necessario ad assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente conseguire gli scopi che il municipio si è prefisso. Non va però oltre lo stretto necessario. Al contrario, la controversa zona non si limita a vietare semplicemente ogni iniziativa edilizia, ma impedisce unicamente la realizzazione di edifici od interventi in contrasto con gli obiettivi elencati o che possono generare un forte aggravio della viabilità o del carico ambientale. Il fatto che il municipio avesse a disposizione un altro strumento di salvaguardia della pianificazione, come la decisione sospensiva (art. 65 LALPT), non scalfisce minimamente la validità, sempre sotto l'aspetto della necessità, della scelta operata dallo stesso di optare per l'adozione di una zona di pianificazione, che assicura migliori trasparenza e sicurezza giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso dell'art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT, la decisione sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di pianificazione ed inoltre non esclude, se del caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima. Va, da ultimo, rilevata la durata limitata del provvedimento, di cinque anni. Il sacrificio imposto ai ricorrenti appare dunque contenuto, per cui la zona di pianificazione appare anche conforme al principio di proporzionalità.

                                   5.   Il piano regolatore vigente di Arbedo-Castione è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2284 del 14 maggio 2002. Alcuni ricorrenti sollevano una contraddizione tra l'avversata zona di pianificazione ed il principio della stabilità del piano. Ora, tuttavia, i requisiti di applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, che permette di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e che è pertanto volto ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 24). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di mantenere invariato lo statuto giuridico dei loro fondi (ibidem). Condizioni ampiamente soddisfatte, nel caso in esame, alla luce degli accadimenti frattanto intervenuti e sopra descritti (insediamenti recenti, revisione del piano direttore, integrazione della fermata di Castione nel sistema ferroviario regionale TILO ecc).

                                   6.   La RI 5 sembra anche sostenere - ma le sue considerazioni appaiono piuttosto ambigue in merito - che la controversa zona di pianificazione equivalga ad una revoca della licenza edilizia di cui dispone per costruire un centro di pretrattamento e trasbordo di scarti metallici riciclabili sulla sua proprietà. Ora, a prescindere dall'attualità di tale domanda (gli acquirenti del fondo, RI 7 e RI 6, si erano difatti opposti al rilascio del permesso), né il municipio né l'autorità cantonale pretendono che ciò sia il caso. Come sostiene peraltro implicitamente la stessa ricorrente, una revoca può difatti essere pronunciata, mediante decisione, a tenore - ed alle condizioni - dell'art. 18 della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

                                   7.   La RI 1 domanda inoltre, in via subordinata, che la domanda di licenza edilizia concernente l'ampliamento del centro commerciale al mapp. 277, contro il cui diniego di approvazione oppostole dal municipio di Arbedo-Castione è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, venga dichiarata compatibile con l'ostato provvedimento. La domanda risulta tuttavia d'acchito irricevibile in questa sede.

                                   8.   Alcuni ricorrenti accennano alle conseguenze espropriative del provvedimento. Questi aspetti esulano però dalla presente procedura.

                                   9.   La zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico, rispettosa del principio di proporzionalità. I ricorsi presentati contro la stessa devono dunque essere respinti.

                                10.   La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti come segue:

                                         - fr. 1'000.- a carico di RI 1;

                                         - fr. 1'000.- a carico di RI 2,  RI 3 e RI 4 in solido;

                                         - fr. 1'000.- a carico di RI 7 e RI 6 in solido.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario

90.2009.33 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.03.2010 90.2009.33 — Swissrulings