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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.06.2007 90.2007.43

11 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·736 parole·~4 min·2

Riassunto

ricorso tardivo

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.43  

Lugano 11 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 maggio 2007 del

RI 1 rappr. dal municipio,  

contro  

la risoluzione 30 gennaio 2007 (n. 523) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato delle zone delle cave del RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, con risoluzione 30 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato delle zone delle cave del RI 1;

                                         che con ricorso 8 maggio 2007 il RI 1, per il tramite del __________, è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;

                                         che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame;

                                         che il ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, attraverso il rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LALPT);

                                         che, quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;

                                         che contro la decisione di approvazione del piano particolareggiato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT, attraverso il rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LALPT);

                                         che, in concreto, la decisione 30 gennaio 2007 è stata spedita per invio raccomandato il 1. febbraio successivo ed è stata notificata al __________ il giorno 2 febbraio 2007;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere sabato 3 febbraio 2007 ed è giunto a scadenza il 4 marzo 2007; trattandosi di una domenica la scadenza è stata prorogata al lunedì successivo, 5 marzo 2007 (art. 10 cpv. 3 PAmm);

che il gravame, datato 8 maggio 2007 e consegnato alla posta il giorno stesso, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                         che il __________ non può prevalersi - contrariamente a quanto esso crede - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di __________ il 27 marzo 2007, durante il periodo 10 aprile/9 maggio 2007 (cfr. FU del 30 marzo 2007, n. 26/2007, pag. 2573). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 6 della risoluzione 30 gennaio 2007), indicava la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;

che, in effetti, il termine di ricorso di cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendevano conoscenza della decisione di approvazione del piano particolareggiato da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il __________ ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 5 della decisione contestata ricorda pertanto espressamente al comune, ai già ricorrenti in prima istanza ed ai proprietari dei fondi toccati dalle decisioni risp. dalle intenzioni di non approvazione, cui è stata intimata la decisione in rassegna, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a quest’ultimo entro tale termine;

che il tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

2.Non si preleva una tassa di giudizio.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    rappr. dal municipio, 6707 Iragna;    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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