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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2008 90.2007.30

25 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,994 parole·~25 min·5

Riassunto

Nucleo storico: area vincolata alla costruzione e area vincolata allo spazio libero

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.30  

Lugano 25 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 marzo 2007 di

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 tutti patr. da: PR 1  

contro  

la risoluzione 13 febbraio 2007 (n. 813), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Cadro;

viste le risposte:

-    5 giugno 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;

-    6 giugno 2007 del municipio di Cadro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietaria del mapp. 138, ubicato a ridosso del margine meridionale del nucleo di Cadro. Questo fondo, di complessivi 707 mq, risulta così censito: A) fabbr. abitato 65 mq, B) fabbricato 14 mq e c) prato 628. Di forma trapezoidale, esso confina sul lato obliquo, laddove insiste l'edificio abitativo e il muretto di cinta, con la strada denominata Canton Dra Delfa, che confluisce in via Sirano, a sua volta lambente la base maggiore.

                                  B.   Nelle sedute del 24 novembre, 1. e 9 dicembre 2003 il consiglio comunale di Cadro ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il mapp. 138 è stato attribuito alla Zona del nucleo, disciplinata da un piano di dettaglio in scala 1:500 aggiuntivo a quello delle zone 1:5'000, ed è stato suddiviso nelle seguenti componenti: l'edificio esistente è stato assegnato alla categoria ampliamenti di completazione in altezza, retta dall'art. 36 NAPR, per quanto riguarda il rustico in seguito trasformato in abitazione, e alla categoria edificio qualificante il tessuto tradizionale, disciplianta dall'art. 34 NAPR, per quanto concerne l'ampliamento dello stesso, di più recente edificazione. Al centro del fondo, tangente l'edificio esistente e contrassegnata in colore rosso, è stata definita un'area rettangolare quale nuovo ingombro volumetrico ammesso, retto dall'art. 37, mentre l'area che lo circonda, vale a dire la parte residua del terreno, in color verde, quale spazio libero privato, disciplinato dall'art. 33 NAPR.

C.    Con ricorso 14 ottobre 2004 gli insorgenti citati in ingresso sono insorti a vario titolo e su molteplici oggetti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo in sostanza, per quanto qui ancora interessa, di non approvare la Zona del nucleo e di mantenere di conseguenza in vigore per quella zona l'ordinamento approvato dal Governo nel 1982. I ricorrenti hanno criticato in generale la penalizzazione che subivano i proprietari dei fondi non ancora edificati del nucleo che, rispetto al vigente ordinamento, si erano visti imporre vincoli restringenti la libertà edificatoria, quali lo spazio libero privato e il nuovo ingombro volumetrico ammesso. Quest'ultimo vincolo, oltre a perseguire obiettivi che, in riferimento alla realtà locale, risultavano inconsistenti (assenza di spazi pubblici da valorizzare e assenza spazi liberi organicamente connessi da salvaguardare), aveva per giunta l'effetto di compromettere la varietà delle tipologie edilizie riscontrabili, attraverso l'imposizione di volumi e altezze fuori scala, e di stravolgere di conseguenza il tessuto edilizio del nucleo, impedendone uno sviluppo progressivo, spontaneo ed armonico. In particolare, per quanto riguardava il mapp. 138, in aggiunta alle censure di carattere generale illustrate in precedenza, essi hanno avversato l'ubicazione, così come stabilita nel piano, del nuovo ingombro volumetrico ammesso, che sfruttava secondo loro in modo poco razionale il terreno. In merito allo spazio libero privato definito su tale fondo, che secondo l'art. 33 NAPR doveva rimanere in principio libero da costruzioni, essi hanno lamentato che nel piano non figuravano le costruzioni accessorie esistenti da oltre 30 anni. Inoltre, i ricorrenti hanno contestato il doppio regime a cui era stato sottoposto l'edificio abitativo esistente: se da un lato si concedeva giustamente la facoltà di poterlo ampliare in altezza nella sua parte più antica (ex-rustico), non si giustificava, dall'altro lato, il diniego di tale possibilità per la parte più recente. Ciò, perché la facoltà di sopraelevazione concessa dall'art. 36 NAPR si riferiva ad edifici interi e non a parti degli stessi. Infine, gli insorgenti hanno avversato la protezione del muretto di cinta lungo la strada Canton Dra Delfa, in quanto, proprio in quel luogo, sarebbe stato necessario aprire un varco per creare un accesso veicolare a tale fondo.

D.    Con risoluzione 13 febbraio 2007 (n. 813), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha contestualmente accolto parzialmente il ricorso dei ricorrenti citati in epigrafe (cfr. ris. cit., pag. 64 e segg.). Per quanto qui può ancora interessare, il Governo ha dapprima ritenuto che l'istituzione dei vincoli, quali lo spazio libero privato e il nuovo ingombro volumetrico ammesso, erano compatibili con gli obiettivi del piano regolatore e non apparivano in conflitto con le componenti paesaggistiche ed ambientali del nucleo storico di Cadro. Buona parte di questi nuovi ingombri volumetrici erano stati previsti lungo i viottoli del nucleo, di modo che risultava pertinente il riferimento al concetto della valorizzazione degli spazi pubblici del nucleo tradizionale. Altri, invece, determinavano le aree in cui era ammessa l'edificazione all'interno dei fondi, in modo tuttavia da garantire adeguati spazi liberi, non edificabili, all'interno del nucleo. Siccome non vigeva l'obbligo di edificare l'intera superficie riservata da questo vincolo, per ragioni urbanistiche e a salvaguardia proprio di quelle caratteristiche del nucleo, di cui i ricorrenti si erano fatti paladini con il loro ricorso, l'art. 37 NAPR precisava che in sede di progetto si sarebbe dovuta ricercare la migliore soluzione in merito all'ubicazione della nuova costruzione (cifra 3), così come tenere in debito conto gli elementi distintivi dell'edilizia abitativa tradizionale del nucleo (cifra 1). In quest'ottica, il nuovo ingombro volumetrico previsto sul mapp. 138 consentiva di fissare precisamente il rapporto fra gli spazi pieni e quelli vuoti, salvaguardando di conseguenza gli spazi liberi esistenti a nord e a sud del fondo. In merito al vincolo di protezione dei muri di cinta che delimitavano le strade e i viottoli, esso derivava dalla necessità di evitare la loro graduale deturpazione mediante la formazione di aperture per la formazione di posteggi e simili. Per quanto riguardava le lamentate lacune del piano di base, in cui non figuravano alcuni manufatti esistenti, il Consiglio di Stato ha invece ordinato al comune di provvedere ad una verifica della cartografia relativa al nucleo e all'allestimento di una variante atta al suo aggiornamento (cfr. risoluzione impugnata, pag. 66 e segg., 83).

                                  E.   Con gravame del 12 marzo 2007 i ricorrenti sono insorti davanti a questo tribunale chiedendo, con argomentazioni analoghe a quelle sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore, l'annullamento della risoluzione d'approvazione della zona del nucleo, in via principale, e "che il nuovo ingombro venga fissato come semplice volume massimo edificabile, lasciando ai proprietari la facoltà di determinare come distribuirlo sul fondo" (cfr. ricorso cit., pag. 13), in via subordinata. Inoltre, gli insorgenti hanno chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

                                  F.   La divisione della pianificazione territoriale e il municipio hanno chiesto il rigetto integrale dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.

                                  G.   Il 5 settembre 2007 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Dopo ampia discussione le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi , allegazioni e domande. Il patrocinatore dei ricorrenti si è riservato di richiamare agli atti, una volta cresciuta in giudicato, la domanda di costruzione di cui all'inc. 52.2007.103 e di produrre una rappresentazione grafica degli ingombri.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del tribunale è data, il gravame è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La legittimazione di RI 5 a chiedere l'annullamento dell'approvazione della Zona del nucleo appare quantomeno dubbia. Il quesito non abbisogna di un approfondimento, giacché sicuramente possono accedere a questa richiesta in veste di cittadini attivi di Cadro RI 2, RI 3, PR 1 e RI 1 (art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT). Quest'ultima, inoltre, è legittimata in quanto proprietaria del mapp. 138 (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT e relativo rinvio all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT). Con questa riserva, pertanto, il ricorso è ricevibile in ordine.

                                   2.   I ricorrenti ritengono carente la motivazione della decisione impugnata, in quanto il Consiglio di Stato avrebbe respinto il ricorso, formulando semplicemente giustificazioni sbrigative e generiche a sostegno dei vincoli che gravano il mapp. 138. A tale proposito, si osserva che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con questo principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le censure degli insorgenti, la pianificazione comunale all'esame. Ciò è d’altronde loro bastato per presentare un circostanziato ricorso.

                                   3.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà, in particolare, che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del tribunale è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   4.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 12). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 514; Flückiger, ibidem). Possono essere istituite, ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981 ad art. 18 n. 6 e n. 10). La tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).

                                   5.   I ricorrenti criticano la nuova impostazione urbanistica e pianificatoria riguardante la Zona del nucleo, con particolare riferimento al mapp. 138. Rispetto all'ordinamento previgente, che a loro dire lasciava per i terreni o parte di essi ancora sgombri da edificazione massima libertà edificatoria, limitata soltanto dall'osservanza delle caratteristiche generali delle costruzioni del nucleo e delle norme sulle distanze e sulle altezze, la Zona del nucleo approvata istituisce per contro una serie di vincoli penalizzanti per i proprietari. In particolare, gli insorgenti lamentano principalmente la determinazione imposta dal piano delle aree che devono rimanere libere e di quelle che eventualmente possono essere edificate: trattasi dello spazio libero privato e del nuovo ingombro volumetrico ammesso. Entrambi questi vincoli non sarebbero sostenuti da un interesse pubblico e risulterebbero sproporzionati. Il nuovo ingombro volumetrico ammesso sarebbe inoltre privo di scopo, ritenuto che, a differenza da quanto programmaticamente enunciato nell'art. 37 NAPR, non vi sarebbero nel nucleo spazi pubblici da valorizzare, né spazi liberi organicamente connessi da salvaguardare. Per contro, concedendo edificazioni fino a 10 m di altezza, il vincolo permetterebbe di realizzare volumetrie talmente imponenti da stravolgere il tessuto edilizio tradizionale.

                                   6.   Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Nella fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 4). Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità della pianificazione in discussione.

                                         6.1. Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico o promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558 segg.).

                                         6.1.1. La Zona del nucleo comprende l'insediamento originario di Cadro, che presenta un tessuto spaziale ed architettonico variegato ed interessante. Con la revisione generale del piano regolatore, di cui ci si occupa, il comune ha ritenuto, attraverso una pianificazione di tipo particolareggiata, di attuare un approfondimento sia delle modalità d'intervento sui singoli fabbricati, sia delle misure di protezione degli oggetti architettonicamente più significativi, nonché delle condizioni di strutturazione degli spazi liberi e delle aree pubbliche. Di conseguenza, il comune, tenendo anche in considerazione la legittima aspirazione dei proprietari a utilizzare al meglio la sostanza edilizia esistente, ha istituito una serie di tipologie di tutela, di risanamento e di ristrutturazione degli edifici (cfr. rapporto di pianificazione marzo 2003, pag. 18). A tale scopo la Zona del nucleo è stata suddivisa, per quanto qui interessa, nelle seguenti componenti: lo spazio libero privato (art. 33 NAPR) delle corti, degli orti e dei giardini, deve di principio rimanere libero da costruzioni. Gli edifici e facciate qualificanti il tessuto tradizionale (art. 34 NAPR) possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche premoderne. I manufatti minori (art. 35 NAPR) possono essere mantenuti e riparati, ad esclusione di lavori di trasformazione o cambiamento di destinazione. In caso di demolizione di questi manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero. Gli ampliamenti di completazione in altezza (art. 36 NAPR) per gli edifici indicati specificatamente nel piano, al fine di garantire una migliore utilizzazione dei volumi esistenti. Infine, sono stati previsti nuovi ingombri volumetrici ammessi (art. 37 NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli ingombri massimi indicati dal piano. Come anticipato in narrativa, il riassetto del mapp. 138, incluso nella Zona del nucleo, ha comportato l'avversata riduzione dell'area edificabile con la definizione al suo centro del nuovo ingombro volumetrico ammesso, a pianta rettangolare. Le fasce di terreno residue, che circondano l'ingombro edificabile sui tre lati (a nord, con una profondità di circa 9 m dal mapp. 134, a sud, con una profondità di circa 8 m da via Sirano e a est, con una profondità di circa 3 m dal mapp. 120) sono state quindi definite quali spazio libero privato.

                                         6.1.2. Ferme queste premesse, se da un lato la sussistenza di un interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle caratteristiche e peculiarità del nucleo storico di Cadro è senz'altro data, ciò che i ricorrenti peraltro non contestano, dall'altro lato occorre esaminare se, in questo contesto, i vincoli in rassegna sono atti in generale a raggiungere gli scopi prefissati, rispettivamente quelli che formano il nuovo assetto e gravano il mapp. 138 appaiono giustificati.

                                         6.1.3. Come già accennato in precedenza, scopo della pianificazione all'esame è il recupero e la promozione del nucleo di Cadro, attraverso la salvaguardia delle sue peculiarità, coniugati con la facoltà di un suo sviluppo edilizio che, per quanto possibile, deve avvenire in modo integrato ed armonioso. Innanzitutto, come rettamente illustrato dal Consiglio di Stato, nella risoluzione impugnata, e dal municipio, nelle sue osservazioni ai ricorsi di prima e seconda istanza, il nucleo del paese è caratterizzato da costruzioni in contiguità che si articolano in isolati ad alta densità edificatoria, frammisti a vuoti: le strade, i viottoli, le piazze e i cosiddetti spazi liberi, costituiti dalle corti, dagli orti e dai giardini. L'insieme di queste componenti concorre a formare il tessuto tradizionale del nucleo di Cadro, riscontrabile, peraltro, con queste stesse peculiarità, nella maggior parte dei nuclei dei villaggi del Cantone. Ora, il valore più riconoscibile di questi nuclei non è dato in principio dalla qualità delle costruzioni o manufatti in particolare, ma dal loro insieme, soprattutto dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante, da cui nasce la necessità della tutela degli stessi: in particolar modo, l'alternarsi delle costruzioni e di spazi vuoti (piazze e vie, ma anche, come nel caso dell'insorgente, corti, giardini e orti), questi ultimi, al pari delle prime, parti integranti del disegno urbanistico dell'abitato. Ciò detto, l'istituzione di un vincolo, quale lo spazio libero privato, in combinazione con quello del nuovo ingombro volumetrico ammesso, unitamente alla preservazione di alcuni muri di cinta (art. 38 NAPR), risponde con ogni evidenza all'interesse pubblico di salvaguardia delle peculiarità del nucleo. Difatti, come si evince da una semplice visione del piano della Zona del nucleo, confortata poi dall'esperimento del sopralluogo, le aree libere, che informano il tessuto urbanistico, sono tuttora in gran parte ancora integre. Sotto questo profilo, un ordinamento edilizio, come il previgente, che concedeva ampia libertà edificatoria, risultava ormai inadeguato a garantire uno sviluppo coerente del nucleo e parimenti la salvaguardia di questi spazi. La scelta del comune, che ha optato per una marcata definizione dell'assetto del nucleo, risulta quindi sorretta da valide ragioni pianificatorie e non poteva essere realizzata altrimenti che tramite un ordinamento rigoroso, che non lasciasse eccessivo margine ai proprietari su questioni quali le ubicazioni dei nuovi edifici, le volumetrie e, di riflesso, gli spazi aperti pubblici e privati. Da ciò la necessità di determinare con un buon grado di precisione, attraverso il piano regolatore, le aree che devono rimanere inedificate e quelle che, eventualmente, possono essere costruite in estensione (nuovo ingombro volumetrico ammesso) e sviluppate in altezza (cfr. art. 36: ampliamenti di completazione in altezza), onde ampliare, completare e ricucire il tessuto urbanistico del nucleo in modo organico e coerente. Come si riscontra dall'esame del piano della Zona del nucleo, queste superfici edificabili sono state inserite nel tessuto edilizio esistente in modo attento e oculato, secondo gli scopi enunciati dallo stesso art. 27 cifra 1 NAPR: la valorizzazione degli spazi pubblici, quali i viottoli, le strade e le piazze, che vengono così marcati dall'allineamento di questi nuovi ingombri, i quali, distribuiti in ubicazioni specifiche, oltre a completare il tessuto edificato, concorrono pure alla preservazione degli spazi liberi organicamente connessi tra di loro, vale a dire, le superfici di quelle corti, orti e giardini che, seppur suddivise su diversi proprietari, stanno tra di loro in rapporto di congruenza. Per quanto riguarda le volumetrie, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l'altezza massima degli edifici di 10 m alla gronda (equivalente a 3 piani), corrispondendo a quella mediamente rilevabile nel nucleo di Cadro, non è suscettibile di compromettere e stravolgere il tessuto edilizio tradizionale. In questo senso, il nuovo ingombro volumetrico ammesso, a pianta rettangolare, previsto sui mapp. 117, 119 e 120, criticato dai ricorrenti, è perfettamente conforme a quanto enunciato in precedenza: allineato lungo la strada che delimita la Zona del nucleo, definisce spazialmente quest'ultimo sul lato orientale e, unitamente ai fronti edificati posti sugli altri due lati dell'isolato, ne circoscrive e preserva al centro l'ampio spazio libero esistente. Va notato che in questo caso l'ingombro volumetrico massimo realizzabile avrebbe in linea teorica un fronte lungo 50 m, una profondità di 8 m e 10 m di altezza. Tale ingombro, che così schematicamente espresso sembrerebbe dare luogo ad una qualsiasi palazzina ubicata in una generica zona R3, dovrà tuttavia ancora tenere conto, in fase di progetto, degli elementi distintivi dell'edilizia abitativa tradizionale del nucleo (art. 37 cifra 1 in fine NAPR) e ricercare una soluzione urbanistica ottimale, con la precisazione dell'ubicazione dell'edificio nell'area edificabile vincolata (art. 37 cifra 3 NAPR). Queste norme, anch'esse avversate dai ricorrenti, oltre che provvide, sono peraltro usuali nelle regolamentazioni dei nuclei storici e congrue per completare questo tipo di ordinamento edilizio, in quanto conferiscono al municipio quel necessario potere di apprezzamento per garantire una soluzione edificatoria rispettosa delle caratteristiche dell'abitato ed efficacemente inserita nel tessuto tradizionale del nucleo.

                                         6.1.4. Per quanto concerne i vincoli gravanti il mapp. 138 è allora presto detto. Il nuovo ingombro volumetrico ammesso, ubicato al centro del fondo, costituisce a meridione la naturale prosecuzione del fronte edificato esistente dell'isolato adiacente, situato sul versante opposto della strettoia Canton Dra Delfa. Mentre sul lato settentrionale esso dà luogo, raccordandosi ortogonalmente con la costruzione esistente e con quelle restanti dell'isolato, alla formazione di una corte da cui si accede ad un più vasto spazio libero circoscritto dal nuovo ingombro volumetrico ammesso, a pianta rettangolare, previsto sui mapp. 117, 119 e 120 (cfr. supra, consid. 6.1.3, in fine). L'aderenza di tale volumetria, a forma di ferro di cavallo, alla tipologia tradizionale del nucleo è senz'altro data, al pari della salvaguardia dello spazio libero, organicamente connesso con quelli dei mapp. 134, 120, 121 e 122. La sussistenza di un interesse pubblico a sostegno delle contestate misure pianificatorie appare quindi evidente. Allo stesso modo sono d'interesse pubblico sia la salvaguardia, quale elemento caratterizzante il nucleo, del muretto di cinta delimitante su quel lato la strettoia Canton Dra Delfa, ad utilizzo prevalentemente pedonale, sia la scelta del comune di concedere l'ampliamento di completazione in altezza all'impianto originale dell'edificio esistente (ex-rustico), così come specificatamente precisato nel piano (art. 36 cifra 1 NAPR). I successivi ampliamenti sono estranei al resto dell'edificio, come risulta dal sopralluogo e dalla documentazione fotografica agli atti. Per altro, la definizione del nuovo ingombro volumetrico ammesso, che si raccorda ortogonalmente all'edificio originale, ne fa per l'appunto volutamente astrazione, sovrapponendosi sia all'ampliamento a sud che di quello a est, auspicandone quindi la demolizione in caso di realizzazione.

                                         6.2. Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la pianificazione contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati contrapposti. Se così fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale riguardo, il ricorrente allega che la riduzione dell'area per il nuovo ingombro volumetrico ammesso causerebbe di fatto l'inedificabilità del suo terreno.

                                         6.2.1. Ai considerandi precedenti sono state diffusamente spiegate le ragioni di ordine essenzialmente urbanistico ed edilizio che hanno condotto il comune a definire, attraverso l'impianto di spazi liberi privati, le aree di nuova edificazione, costituite dal nuovo ingombro volumetrico ammesso. Ragioni, queste, che riflettono e si compenetrano negli stessi scopi della categoria dei nuovi ingombri volumetrici ammessi: vale a dire valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro (art. 37 cifra 1 NAPR). Di modo che, la previsione pianificatoria per una nuova edificazione nel nucleo si giustifica soltanto se in funzione di una confacente valorizzazione delle relazioni spaziali, attraverso la salvaguardia degli equilibri fra vuoti e pieni. È appunto questo il risultato ottenuto con il nuovo assetto del mapp. 138. La necessità e l'idoneità delle restrizioni all'esame vanno pertanto riconosciute.

                                         6.2.2. Per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, va considerato che, malgrado la riduzione rispetto alla previgente pianificazione, la superficie edificabile del fondo, corrispondente all'area del nuovo ingombro volumetrico ammesso, assomma a poco meno di 180 mq. Ritenuta un'altezza massima ammessa di 10 m misurati al filo di gronda (art. 37 cifra 2 NAPR) e la costruzione già esistente, oltretutto in parte ampliabile in altezza, ciò assicura uno sfruttamento edilizio più che congruo del fondo della ricorrente. Quanto all'accesso veicolare, che l'insorgente auspicherebbe poter attuare in futuro sul lato della strettoia Canton Dra Delfa, va notato che esistono ampie possibilità per poterlo realizzare sul lato maggiore del fondo, più adeguato, lambito da via Sirano, ove , peraltro, già oggi è ubicato l'ingresso principale. Per tutti i predetti motivi, dunque, la pianificazione contestata regge l'esame anche dal profilo del principio della proporzionalità.

                                         6.3. Riassumendo, i vincoli previsti per il nucleo di Cadro, in particolare quelli gravanti il mapp. 138, sono sorretti da un sufficiente interesse pubblico e non violano il principio della proporzionalità. Il ricorso deve dunque essere respinto.

                                   7.   Da ultimo, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'approvazione delle norme d'applicazione inerenti la Zona del nucleo, in particolare dell'art. 33 NAPR che disciplina gli spazi liberi, in quanto inapplicabili, per il fatto che la cartografia su cui sono state stese le rappresentazioni grafiche non sarebbe aggiornata. A tale riguardo essi segnalano che alcuni manufatti minori esistenti da oltre 30 anni sul mapp. 138 non sono stati indicati nei piani. Effettivamente, in sede di sopralluogo, il tribunale ha appurato la presenza sul fondo all'esame di alcuni elementi che non figurano nel piano catastale: trattasi di una piccola casetta (circa 2 mc) per gli attrezzi da giardinaggio, di una tettoia adibita a legnaia e di una pergola (cfr. fotografie, in atti). Manufatti, questi, per i quali non sembrerebbe essere stata rilasciata a suo tempo una licenza edilizia. Ad ogni modo, evadendo il ricorso degli insorgenti, il Consiglio di Stato ha già chiesto al comune di provvedere ad una verifica della cartografia relativa al nucleo e all'allestimento di una variante atta al suo aggiornamento (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 68 e 83). Ritenuto poi l'irrilevanza di questi oggetti, che al massimo potrebbero essere inseriti nella categoria dei manufatti minori (art. 35 NAPR), non si vede per quale motivo la lacuna in mappa che li riguarda possa ostare all'applicazione delle norme della zona del nucleo, rispettivamente dell'art. 33 NAPR. Questo disposto, per altro, consente negli spazi liberi la realizzazione di piccole costruzioni di servizio come legnaie, depositi per attrezzi da giardino ecc., purché di dimensioni ridotte e proporzionate allo spazio libero disponibile (art. 33 cifra 2 NAPR). Il ricorso, nella misura in cui non è privo d'oggetto, deve essere respinto anche in ordine a questo punto.

                                   8.   In conclusione, la decisione pianificatoria comunale e la conseguente approvazione governativa devono essere per questi motivi tutelate ed il ricorso integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse e delle spese di giudizio per complessivi fr. 2'000.- (duemila).

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

            ;   ; __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

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