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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.04.2009 90.2007.2

29 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,859 parole·~19 min·2

Riassunto

Decreto di protezione di un biotopo: costruzioni in contrasto con obiettivi di protezione

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.2  

Lugano 29 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente)

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 dicembre 2006 di

RI 1    

contro  

la risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5425) con la quale il Consiglio di Stato ha adottato il decreto di protezione dello Stagno Paron nel comune di Piazzogna;

viste le risposte:

-         5 febbraio 2007 del municipio di Piazzogna,

-         1º marzo 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Con risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5425) il Consiglio di Stato ha adottato il decreto di protezione dello Stagno Paron a Piazzogna, elaborato in base alla legge cantonale sulla protezione della natura, del 12 dicembre 2001 (LCPN; RL 9.3.1.7). Il comprensorio disciplinato dal decreto è stato definito quale riserva naturale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LCPN, iscritta nell'inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale come oggetto n. 171, denominato Stagno Paron. Scopo del provvedimento è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici dello Stagno nell'ottica di assicurare a lungo termine la sua funzione di luogo di riproduzione degli anfibi (cfr. art. 3 cpv. 1 delle norme di attuazione del decreto di protezione, NADP). In particolare esso persegue l'obiettivo di garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti, lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo e la migrazione degli anfibi tra lo stagno e i boschi circostanti, di mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi e di conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola, in un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze (art. 3 cpv. 2 lett. a-h NADP). La zona interessata dal decreto di protezione è composta della zona nucleo (ZP1), dalla zona cuscinetto (ZP2), dalla zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e dalla zona di tutela dei corridoi migratori (ZP3; art. 5 NADP).

B.     RI 1 è proprietaria del mapp. 286 di Piazzogna, sito direttamente sulla riva dello stagno oggetto di protezione. Ospita attualmente dei depositi, tettoie e un edificio di fattura semplice, che formano un unico manufatto adibito in parte a scopo agricolo (deposito fieno) e in parte utilizzato per trascorre i fine settimana. Il mappale, di complessivi 822 mq, ha una forma pressoché trapezoidale, pianeggiante verso nord e in leggero declivio a sud, verso lo stagno. Su tre lati del fondo è presente una recinzione metallica. Secondo il decreto di protezione dello Stagno Paron, il fondo verrebbe a trovarsi in parte nella zona cuscinetto (ZP2), in parte nella zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e in parte nella zona nucleo (ZP1). Il Piano delle misure e degli interventi prevede per l'edificio e gli annessi la demolizione completa e l'asportazione della recinzione metallica.

C.    Con ricorso 29 dicembre 2006 RI 1 impugna il citato decreto di protezione e chiede in via principale di escludere il suo fondo dalla zona di protezione e in particolare l'edificio dalla zona cuscinetto (ZP2), nonché il mantenimento della recinzione del fondo, eventualmente con vincoli compatibili con il decreto di protezione. In via subordinata, la ricorrente postula la modifica del Piano delle misure e degli interventi in modo tale da poter mantenere l'edificio e la recinzione, compatibilmente con il contenuto del decreto. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede il rigetto dell'impugnativa. Il municipio di Piazzogna, invece, si rimette alle osservazioni dell'autorità cantonale. Dei motivi si dirà nei considerandi.

D.    Il 7 maggio 2007 si è svolta l'udienza e il sopralluogo in occasione dei quali le parti hanno confermato le rispettive posizioni e richieste.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 45 cpv. 2 LCPN). Ritenuta la sospensione dei termini durante le ferie natalizie (art. 13 lett. a legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), il ricorso, inoltrato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 15 cpv. 3 LCPN) come indicato al punto 7 del dispositivo della risoluzione impugnata, è tempestivo. La legittimazione della ricorrente può validamente fondarsi sull'art. 46 cpv. 4 LCPN.

2.2.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono anche le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale. La protezione della natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451): giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN l'estinzione di specie animali e vegetali indigene deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN). Secondo l'art. 18a cpv. 1 LPN, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi della protezione. Spetta poi ai Cantoni di disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione (art. 18a cpv. 2 LPN).

2.2. Il comprensorio territoriale disciplinato dal decreto di protezione è censito nell'inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale allegato all'ordinanza federale, emanata sulla base dell'art. 18a LPN, sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, del 15 giugno 2001 (OSRA; RS 451.34; allegato 1). L'OSRA distingue tra oggetti mobili e oggetti fissi, tra i quali figura appunto lo stagno Paron oggetto dell'impugnato decreto di protezione. Lo scopo della protezione degli oggetti fissi è quello di conservali intatti (art. 6 cpv. 1 OSRA). L'ordinanza si prefigge in particolare la conservazione e la promozione dell'oggetto quale sito per la riproduzione d'anfibi e quale elemento all'interno di un sistema di biotopi, nonché delle popolazioni di anfibi che ne determinano il valore (art. 6 cpv. 2 OSRA). Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti ad ubicazione vincolata e utili ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale (art. 7 cpv. 1 OSRA). Inoltre, è possibile derogare allo scopo di protezione degli oggetti fissi (art. 7 cpv. 2 OSRA) in caso di lavori di manutenzione necessari alla protezione delle piene (lett. a), utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti (lett. b), misure giusta la legge sulla protezione delle acque o l'ordinanza sui siti contaminati (lett. c e d) e la protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture (lett. e). È compito dei cantoni adottare le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione e pongono i piani basati sulla legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) in consonanza con l'ordinanza (art. 8 cpv. 1 e 2 OSRA).

2.3. Con l'entrata in vigore della LCPN il 1º marzo 2002, il Cantone è tenuto, per i biotopi d'importanza nazionale e cantonale, a emanare un decreto di protezione, onde definire la precisa delimitazione cartografica, i motivi della protezione, i provvedimenti di protezione e di gestione (art. 13 cpv. 2 e 14 LCPN). Il decreto di protezione è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari ed i gestori interessati (art. 14 cpv. 1 LCPN). Gli oggetti protetti dovranno poi essere segnalati nel piano regolatore dei comuni interessati (art. 16 cpv. 2 LCPN).

3.3.1. Secondo il Rapporto esplicativo del decreto di protezione (pag. 3 segg.), lo stagno Paron, un biotopo isolato, occupa l'avvallamento di un terrazzo morenico sulla fascia collinare della regione del Gambarogno. Si tratta di uno stagno di buone dimensioni (70 x 30 metri), con una profondità massima di 1.5 metri. A monte dello stagno, lungo tutto il suo lato sud, è presente un vasto cespuglieto basso. Lo stagno è molto importante da un punto di vista naturalistico in quanto si tratta dell'unico sito di riproduzione per gli anfibi di buone dimensioni presente nella regione, è inserito in un paesaggio agricolo tradizionale riccamente strutturato e presenta delle fluttuazioni del livello idrico molto interessanti per la flora e la fauna. Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, lo stagno ospita ben sette differenti specie di anfibi di cui sei appartengono alla lista rossa degli animali minacciati della Svizzera e quattro sono considerati quale specie prioritaria regionale, oltre a sei specie di rettili, di cui quattro pure presenti sulla lista rossa. È considerato una delle stazioni prioritarie e particolarmente pregiate per la conservazione degli odonati (libellule) per il numero elevato di specie e per la ricchezza di specie rare o particolari. Non va dimenticata nemmeno la specie degli ortotteri, pure presente nell'area interessata dal decreto di protezione, tra i quali anche specie fortemente minacciate. Grazie soprattutto alla sua dinamica idrica particolare, il biotopo ospita pure diversi tipi di vegetali rari e/o minacciati. Da un punto di vista ecologico, per la sua posizione isolata e le sue buone dimensioni, lo stagno rappresenta quindi un sito essenziale per gli anfibi della regione, i quali formano popolazioni particolarmente grandi e favoriscono lo sviluppo di ecotipi locali.

3.2. Con il decreto di protezione in oggetto il Consiglio di Stato si è prefissato quale obiettivo generale di assicurare l'integrità e la funzionalità del sito e degli ambienti naturali adiacenti. In particolare ha inteso garantire la riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti e lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo, mantenere la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti, garantire la migrazione degli anfibi tra lo stagno e i boschi circostanti, promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze (agricoltura, attività ricreative ecc.), conservare i vari ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola, salvaguardare il regime idrico del comparto e informare la popolazione sul valore del biotopo e dell'area circostante (cfr. rapporto esplicativo, n. 5 pag. 10 e art. 3 NADP).

3.3. Il Governo ha distinto l'area protetta in quattro differenti zone di protezione (art. 5 NADP): la zona nucleo (ZP1), la zona cuscinetto (ZP2) e la sua specifica zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1) e la zona di tutela dei corridoi migratori (ZP3). I contenuti naturali della zona del nucleo (ZP1) sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti (art. 6 cpv. 2 NADP), mentre sono vietati gli interventi e le attività che possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare l'accesso, le costruzioni e installazioni che non fossero previste nel piano degli interventi, l'alterazione del regime idrico, l'uso di sostanze pericolose ecc. (art. 6 cpv. 3 NADP). La zona cuscinetto (ZP2), che comprende le superficie agricole e boscate circostanti la zona nucleo, ha lo scopo di garantire la funzionalità ecologica dello stagno, proteggendo il nucleo dall'immissione di sostanze dannose e funge da collegamento tra lo stagno e i boschi circostanti e da habitat per numerose specie animali (art. 7 cpv. 1 NADP). In questa zona sono vietate in particolare nuove installazioni, costruzioni, strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è legato alla conservazione dei biotopi. Non sono ammessi cambiamenti di destinazione per le costruzioni esistenti e cambiamenti di utilizzazione, se contrari agli obiettivi di protezione (art. 7 cpv. 4 lett. a-c NADP). La zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1), la quale costituisce un settore della più vasta zona cuscinetto (ZP2) e cinge immediatamente la zona nucleo, serve invece ad impedire l'immissione di nutrienti o di altre sostanze usate in agricoltura suscettibili di minacciare la fauna e la flora del sito di produzione. Oltre alle specifiche limitazioni della zona cuscinetto (ZP2), in quest'area sono segnatamente vietati: le costruzioni e le installazioni che non fossero previste dal medesimo decreto di protezione, nel piano delle misure e degli interventi, come pure i depositi temporanei e ogni modifica della morfologia del terreno, l'uso di concimi, erbicidi, pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti dichiarati pericolosi, il pascolo e il passaggio di bestiame (art. 8 cpv. 1 lett. a-c NADP). Deroghe ai provvedimenti di protezione di cui all'art. 5 NADP sono possibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione e a un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale (art. 15 NADP).

3.4. Il Piano delle misure e degli interventi, che costituisce un documento vincolante del decreto di protezione (art. 4 cpv. 1 lett. c NADP), prevede inoltre - per quanto qui interessa - la rimozione della costruzione al mapp. 286, ubicata in parte nella zona cuscinetto (ZP2) e in parte nella zona cuscinetto nutrienti (ZP2.1). E questo poiché il manufatto, in legno e lamiera, e le attività svolte sulla particella appaiono in contrasto con gli obiettivi di protezione e rappresentano un rischio per l'equilibrio ecologico dello stagno, vista la loro esigua distanza dalla riva. Si inseriscono inoltre male nel paesaggio circostante (cfr. rapporto esplicativo, pag. 12).

4.La ricorrente ritiene che gli obiettivi alla base del decreto di protezione all'esame potrebbero essere raggiunti anche con il mantenimento dell'edificio e della recinzione così come attualmente presenti. Ricorda che il fondo viene utilizzato da vari decenni a scopo agricolo non intensivo e quale residenza secondaria del fine settimana, con l'approvazione per lo meno tacita delle autorità comunali e cantonali; il suo mantenimento è quindi da considerarsi un diritto acquisito. La demolizione prevista sarebbe contraria al principio della buona fede e del pubblico interesse, oltre che essere sproporzionata. La ricorrente chiede quindi in via principale di escludere il suo fondo dalla zona di protezione e in particolare l'edificio dalla zona cuscinetto (ZP2), nonché il mantenimento della recinzione del fondo, eventualmente con vincoli compatibili con il decreto di protezione. In via subordinata, la ricorrente postula la modifica del Piano delle misure e degli interventi in modo tale da poter mantenere l'edificio e la recinzione, compatibilmente con il contenuto del decreto.

5.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con i diritti fondamentali solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

6.Ritenuta la validità della base legale del provvedimento in questione, che la ricorrente giustamente non mette in dubbio e che è comunque data, come sopra ricordato, occorre ancora esaminare se esso è sorretto da sufficiente interesse pubblico e se rispetta il principio della proporzionalità.

7.7.1. In linea generale, si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una loro frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico deve corrispondere ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Per giustificare una restrizione di diritto pubblico, tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.

7.2. In concreto, l'interesse pubblico alla protezione di un biotopo di alto pregio naturalistico, come quello qui in discussione, comprendente l'adozione dei provvedimenti necessari a questo scopo, risulta senz'altro dato. Infatti, come descritto nel rapporto esplicativo del decreto di protezione, il biotopo ospita una varietà di anfibi ma anche di rettili, libellule e ortotteri, tra i quali alcune specie sono pure minacciate di estinzione. Le dimensioni dello stagno, la sua posizione, il suo inserimento in un paesaggio agricolo variegato con differenti ambienti ben strutturati (campi, vigneti, cespuglieto ecc.) nonché le fluttuazioni del livello idrico, molto interessanti per la flora e la fauna, provano senz'altro la necessità della protezione e preservazione del biotopo. Occorre inoltre rilevare che le aree che contornano lo stagno sono inserite secondo il piano regolatore, parte nella zona edilizia, parte nella zona agricola. Lo sviluppo edilizio attuale potrebbe portare ad un isolamento dello stagno dai boschi circostanti che rappresentano luoghi vitali per lo svernamento e l'alimentazione degli anfibi. Di fatto si impedirebbe così la migrazione delle specie animali presenti, con l'erezione di manufatti quali strade, muri ecc. di grave impedimento per il ciclo vitale degli anfibi. Da un altro lato, anche una cattiva gestione del territorio agricolo potrebbe compromettere le funzioni del biotopo, per cui anche da questo punto di vista è certamente dato il bisogno di limitare le attività agricole al fine di impedire un impoverimento del suolo quale offerta alimentare e rifugio per le specie animali presenti.

8.8.1. Il principio della proporzionalità esige che le restrizioni dei diritti fondamentali siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo, venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del cittadino, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b). Nel caso specifico dei biotopi occorre procedere ad una ponderazione completa dei contrapposti interessi privati e pubblici sia nella loro delimitazione che nell'adozione delle opportune misure di protezione: queste devono essere tanto più severe tanto più rari e significativi sono la flora e la fauna presente in loco (DTF 118 Ib 485 consid. 3b).

                                         8.2. Nel caso in esame, la ricorrente non adduce alcun argomento per contestare la suddivisone in zone del territorio interessato operata dal Governo, che concerne quindi anche il mapp. 286, assegnato in parte alla zona nucleo (ZP1), in parte alla zona cuscinetto (ZP2) ed in parte infine a quella cuscinetto nutrienti (ZP2.1). Una tale suddivisione va dunque senz'altro confermata. La ricorrente domanda comunque formalmente, in primis, di escludere dalla zona cuscinetto (ZP2) e da quella cuscinetto nutrienti (ZP2.1) la costruzione insistente sulla particella. Ora, tuttavia, una simile conclusione appare d'acchito come votata all'insuccesso, giacché la particella, oltre evidentemente al manufatto che sulla stessa sorge, si trovano all'interno di queste zone, per cui non è dato di sapere a quali altre possibili zone di utilizzazione (dalla regolamentazione meno restrittiva), tuttavia non previste dal decreto di protezione in oggetto, possano essere assegnati.

                                         8.3. L'insorgente si preoccupa in realtà, piuttosto, sotto l'aspetto sostanziale, di poter mantenere l'edificio in esame, di fattura semplice (essenzialmente composto di legno e lamiera) utilizzato in parte per l'attività agricola (deposito fieno) e in parte per il tempo libero (trascorrere i fine settimana), di cui il Piano delle misure e degli interventi prevede l'eliminazione. Il manufatto è assegnato principalmente alla zona cuscinetto (ZP2), e per una parte minore, alla zona di protezione cuscinetto nutrienti (ZP2.1). La porzione maggiore della costruzione, attribuita alla zona cuscinetto (ZP2), ospita i depositi, le tettoie e i manufatti connessi con l'attività agricola. Quella inferiore, ubicata sul lato sud (verso lo stagno) ed assegnata alla zona di protezione cuscinetto nutrienti (ZP2.1), è adibita a residenza: in essa trovano spazio i servizi (doccia e WC), l'angolo cucina, parte del pranzo e del soggiorno e un ripostiglio.

                                         Tanto nella zona cuscinetto (ZP2) che in quella cuscinetto nutrienti (ZP2) sono vietate in generale le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione (art. 7 cpv. 4 e 8 cpv. 2 NADP), ma in particolare nuove installazioni, costruzioni o strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione. In concreto, il manufatto insistente sul mapp. 286, ad una manciata di metri dalla riva dello stagno (circa 6 m), è destinato solo in parte per scopi agricoli ma, in ogni caso, si pone in palese contrasto con gli obiettivi generali e specifici della protezione di questo biotopo (cfr. in merito al consid. 3.2). Una sua costruzione, oggi, non potrebbe, di conseguenza, essere autorizzata. La disattenzione della normativa di tutela dello stagno, appena entrata in vigore, non basta tuttavia per legittimare direttamente l'allontanamento del manufatto, eretto da tempo in loco. L'eliminazione dello stesso è dunque stata appositamente ancorata nel Piano delle misure e dei provvedimenti. Una tale eliminazione, ancorché incisiva, appare comunque rispettosa del principio di proporzionalità. Il Tribunale condivide in effetti appieno le considerazioni svolte nel rapporto esplicativo (pag. 12), ribadite nella risposta di causa (pag. 3), laddove viene affermato che questo manufatto e le attività svolte sulla particella, oltre ad apparire in contrasto con gli obiettivi di protezione perseguiti, rappresentano un rischio per l'equilibrio ecologico dello stagno, vista la loro esigua distanza dalla riva. E questo, soprattutto (ma non solo), per quanto concerne la parte abitativa, generante ripercussioni incompatibili con il delicato ambiente naturale in cui si situa (si pensi al funzionamento dei servizi igienici, della cucina, delle docce, alla fruizione del terreno annesso allo stabile, all'accesso veicolare ecc.). Non va poi nemmeno dimenticato, con riferimento al principio della proporzionalità, che non si è in è presenza di una costruzione massiccia, di grande valore, bensì di un'opera assai semplice, fatta di legno, ma soprattutto di lamiera (tetto compreso). Per questo stesso motivo, come sostenuto dall'autorità intimata (cfr. rapporto esplicativo, ibidem; risposta di causa, ibidem), l'allontanamento di questa costruzione permette nel contempo di conseguire un miglioramento del quadro paesaggistico in cui si inserisce lo stagno. Il provvedimento della demolizione dell'edificio, previsto dal Piano delle misure e degli interventi, appare di conseguenza tanto idoneo quanto necessario allo scopo per cui è stato emanato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si vede quale altra misura meno incisiva possa essere assunta a tutela del comparto. Pure data, infine, la sussistenza di un rapporto ragionevole tra lo scopo di sicuro e qualificato interesse pubblico perseguito dal decreto di protezione dello stagno e l'ostato provvedimento.

8.4. Anche l'eliminazione completa della recinzione presente sui tre lati del fondo, parimenti prevista nel piano delle misure e degli interventi, regge alle critiche ricorsuali. Com'è stato spiegato nella risposta al ricorso (pag. 3), la rimozione della recinzione ha lo scopo di migliorare il corridoio di migrazione tra lo stagno, il corso d'acqua e i boschi presenti ad est dell'area protetta. In quest'ottica, la misura è senz'altro idonea al raggiungimento dello scopo e non lede che in misura minima gli interessi della ricorrente. Il fatto, dalla stessa addotto,secondo cui la recinzione sarebbe presente da svariati anni, non basta ovviamente per giustificarne il mantenimento.

9.Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

10. La ricorrente, soccombente, è tenuta al pagamento delle spese processuali (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 27 LPT, 58-64 LALPT, 3, 18, 28 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                    4.   Intimazione a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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