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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2007 90.2007.17

7 dicembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,484 parole·~12 min·2

Riassunto

Ristrutturazione di un comparto in funzione della creazione di una passeggiata a lago

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.17  

Lugano 7 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 gennaio 2007 di

RI 1 patr. da: PR 1  

contro  

la risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6321), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune diPI 1, relativa al comparto A (__________);

viste le risposte:

-    28 febbraio 2007 del municipio di RA 2;

-    13 marzo 2007 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 20 ottobre 1992 (n. 9083), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore del comune di PI 1. Per quanto riguardava il comparto territoriale a lago, situato tra l'albergo __________ e le Cantine di __________, il Governo ha operato una modifica d'ufficio del piano regolatore, inserendovi a titolo schematico e indicativo il tracciato per una passeggiata a lago, così come indicata graficamente a pag. 51 della risoluzione (cfr. risoluzione 20 ottobre 1992, pagg. 15, 42, 51).

                                  B.   Nella seduta del 26 gennaio 2006 il consiglio comunale di PI 1 ha adottato, unitamente al piano particolareggiato PRP Casa __________, alcune varianti di piano regolatore, tra cui, per quanto qui interessa, quella relativa al comparto A (__________). Questa variante si prefiggeva di riconsiderare pianificatoriamente la fascia lungo il lago tra l'albergo __________ e Casa __________, con la riformulazione delle destinazioni, il consolidamento del tracciato della passeggiata a lago e l'elaborazione di una nuova sistemazione della strada cantonale __________ -__________.

                                  C.   Con ricorso 15 maggio 2006, RI 1, cittadini attivi del comune di __________, sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo in sostanza di non approvare la variante così come adottata dal Legislativo comunale.

                                  D.   Con risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6321) il Consiglio di Stato ha approvato la variante comparto A (__________) e ha respinto integralmente l'impugnativa dei ricorrenti con motivazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 29 e 42).

                                  E.   Con ricorso 20 gennaio 2007, RI 1 insorgono innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento. A mente degli insorgenti la variante riguardante il comparto A (__________) non deve essere approvata, in quanto non risponderebbe al precetto costituzionale che impone all'azione pianificatoria un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del territorio, volta alla creazione e alla conservazione di insediamenti accoglienti. A tale riguardo, essi criticano il tracciato della passeggiata, che verrebbe soltanto in parte realizzato lungo la riva del lago (45% del percorso globale), con larghezze di percorrenza inferiori, in alcune tratte, al 1.50 m. Inoltre, essi ritengono che il tracciato comprometterebbe sia la vista sul lago agli esercizi pubblici situati a monte della cantonale, sia la sicurezza per gli utenti dei posteggi: la posizione degli stalli, ubicati a ridosso della carreggiata per lasciare spazio all'antistante percorso pedonale, unitamente alla nuova formazione del marciapiede a monte della cantonale, ridurrebbero lo spazio di manovra per consentire agli automobilisti una convenevole immissione nel traffico. Per tutti questi motivi, la pianificazione in contestazione risulterebbe priva del sostegno di un sufficiente interesse pubblico. Ritenuto poi che, a loro modo di vedere, gli investimenti previsti non sarebbero commisurati ai benefici, gli insorgenti propongono un modello alternativo di passeggiata che, a differenza di quello posto in contestazione, prevedrebbe un sistema di accessi a lago effettivi, collegati fra di loro con passerelle sporgenti sullo specchio lacustre.

                                  F.   Il municipio e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postulano il rigetto integrale dell'impugnativa.

                                  G.   In data 27 giugno 2007 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Dopo ampia discussione, le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande. Il tribunale ha dichiarato quindi chiusa l'istruttoria.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art. art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994, abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 Legge sulle strade).

4.Prima di entrare nel merito, occorre premettere che, con il loro ricorso, gli insorgenti non dimostrano in alcun modo, salvo con l'implicito richiamo alla carenza d'interesse pubblico, di cui si dirà in seguito, per quali motivi l'avversata pianificazione del comparto A (__________) violi il diritto e possa di conseguenza essere censurata da parte del tribunale (art. 61 PAmm). Essi si limitano a formulare tesi, fondate su argomentazioni generiche, e a contrapporre un loro modello pianificatorio - assai approssimativo - che, più che altro, sembra collidere con l'obiettivo alla base della variante all'esame, che in sintesi pone l'accento sulla mobilità lenta, attraverso il riordino della cantonale in funzione della moderazione del traffico e la valorizzazione e l'attrattività della passeggiata a lago. In sostanza, i ricorrenti contestano, in funzione dell'accessibilità ai posteggi, la formazione del marciapiede a monte della strada unitamente a quella, a valle, del tracciato della passeggiata a lago. Quest'ultimo non sarebbe inoltre atto a favorire un sufficiente accesso alla riva lacuale.

                                   5.   Il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. V'è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.

                                         5.1. Sull'interesse pubblico a sostegno del marciapiede a monte della strada si osserva quanto segue. Sul troncone che attraversa il comparto A (__________), lungo poco più di 250 m, si affacciano direttamente numerosi alberghi (Albergo __________, Hotel __________, Hotel __________, Albergo __________, Albergo del __________ e Albergo __________), inseriti nel fronte del nucleo delle Cantine di __________, composto da numerose abitazioni. In un comparto ad elevata connotazione turitico-residenziale, risulta pertanto più che assodato l'interesse a riservare alla popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti, adeguate superfici volte a garantire e a favorire la mobilità, in completa sicurezza (cfr. rapporto di pianificazione, ottobre 2005, pag. 15, cifra 2.3.4). In questo senso, l'avversato vincolo costituisce un tassello del progetto di sistemazione della strada cantonale, che ha come fulcro alcune misure di moderazione del traffico, atte proprio a favorire la fruizione pedonale del comparto su entrambi i lati della strada. Peraltro, non sussiste alcun dubbio circa l'idoneità e la necessità di un marciapiede lungo il lato di una strada che ne difetta attualmente e in cui la maggior parte delle edificazioni sono ubicate a ridosso del campo stradale. La sussistenza di un interesse pubblico preponderante deve dunque essere riconosciuta.

                                         5.2. Per quanto concerne l'interesse pubblico alla formazione di percorsi pedonali lungo la riva lacustre valgono gli stessi motivi illustrati in precedenza, con l'aggiunta che il comparto all'esame è interessato dalla scheda di coordinamento 9.19 del piano direttore, di dato acquisito, inerente per l'appunto le passeggiate a lago. Difatti, il piano n. 14 delle rappresentazioni grafiche del piano direttore indica in scala 1:25'000 un tracciato sommario che, dal lungolago prospiciente il nucleo di __________, attraversando il __________, raggiunge il debarcadero di __________, per poi proseguire, attraversando il comparto delle Cantine di __________, fino a quello delle Cantine di __________ (cfr. anche, allegato alla scheda di coordinamento 9.19, codice 9.19.6). I comuni interessati devono quindi consolidare nei rispettivi piani regolatori la realizzazione delle passeggiate a lago, definendo con sufficiente precisione il loro tracciato. Scopo del coordinamento è di incrementare le possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi promuovendo la realizzazione, da parte degli enti pubblici, di passeggiate attrezzate, nel rispetto delle esigenze del paesaggio e della natura. Ciò, con la consapevolezza che - si rileva dal testo della scheda di coordinamento 9.19 per quanto riguarda i conflitti - la realizzazione delle tratte individuate come idonee si scontra talora con problemi di natura tecnica, che richiedono interventi costosi. È il caso dell'avversata variante, che prevede un tracciato soltanto in parte direttamente a contatto con il lago, giacché ostruito da alcuni edifici ubicati sulla riva, tra cui alcune delle citate infrastrutture alberghiere, che hanno obbligato il comune ad un loro aggiramento a monte, sviluppando la passeggiata, in alcuni tratti, lungo la strada cantonale. Nondimeno, questo tracciato, benché intaccato da una certa qual frammentazione, realizza in ogni caso una sufficiente fruizione pubblica del lago, con quasi il 60% del percorso a ridosso della riva, tale da essere congruente con gli obiettivi di piano direttore testé menzionati. Per questi motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla passeggiata a lago e allo specifico tracciato, così come previsto dalla variante in contestazione.

                                         5.3. Ciò premesso, per quanto riguarda la fruizione dei posteggi, previsti dalla variante nella fascia circoscritta a monte dalla strada cantonale e a valle dal tracciato della passeggiata a lago, va osservato che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, gli stalli non sono ubicati a diretto contatto con la carreggiata, bensì arretrati dalla stessa - con un grado di precisione che si può esigere dalla lettura di un piano in scala 1:1'000 - di 1.5 m. Misura, questa, che, unitamente alla larghezza del campo stradale di 5 m, che consente un agevole incrocio fra due autovetture, e alla velocità contenuta, data dalle future misure di moderazione del traffico, garantisce un congruo spazio ai veicoli per effettuare in sicurezza le manovre di parcheggio in entrata ed in uscita. La censura ricorsuale va, pertanto, respinta.

                                   6.   In conclusione, per le pregresse motivazioni il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico, in solido, degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

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