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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.09.2008 90.2007.163

18 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,151 parole·~6 min·2

Riassunto

Ricorso tardivo, giacché proposto nel termine della pubblicazione e non nei 30 giorni dall'intimazione della decisione

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.163  

Lugano 18 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 novembre 2007 di

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 tutti patr. da: PR 1  

contro  

la risoluzione 19 settembre 2007 (n. 4'746), con cui il Consiglio di Stato ha deciso la parte lasciata in sospeso del piano regolatore del comune di Cavigliano relativa al comparto edificabile ubicato in località Campi Maggiori;

viste le risposte:

-    5 dicembre 2007 del municipio di Cavigliano;

-    21 dicembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nelle sedute del 2 e 3 giugno, nonché del 13 ottobre 2003, il consiglio comunale di Cavigliano ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il vasto comparto residenziale che lambiva e si estendeva a sud del tracciato ferroviario, in località Campi Maggiori, è stato ampliato di quasi il doppio della superficie ed è stato attribuito alla zona residenziale con prescrizioni particolari, retta dall'art. 32 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).

                                  B.   Con risoluzione 20 giugno 2006 (n. 3'046) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria decisione. Per quanto riguarda queste ultime decisioni, il Governo ha anticipato l'intenzione di non approvare l'estensione della zona residenziale in località Campi Maggiori, come pure la strada di servizio di tipo 3, che la urbanizzava, fissando un termine di due mesi al comune e ai proprietari interessati, affinché potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti, presentando le loro osservazioni in merito (cfr. risoluzione governativa 20 giugno 2006, pagg. 18, 43 e 44 e allegato n. 1).

                                  C.   Preso atto delle considerazioni inoltrate dal comune e da alcuni proprietari, con risoluzione 19 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione all'estensione del comparto edificabile in località Campi Maggiori e alla relativa strada di servizio di tipo 3 (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 6, 7 e 8). La decisione dell'Esecutivo cantonale è stata intimata il 24 settembre 2007 a mezzo d'invio semplice all'avv. PR 1, patrocinatore dei ricorrenti citati in epigrafe, per conto dei quali aveva in precedenza formulato le osservazioni al preavviso governativo di cui sopra. La stessa è stata poi pubblicata presso la cancelleria comunale di Cavigliano dal 10 ottobre all'8 novembre 2007. La pubblicazione indicava la possibilità di ricorrere dinanzi al Tribunale entro il termine di pubblicazione.

                                  D.   Con ricorso 8 novembre 2007 i proprietari citati in ingresso insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento e l'approvazione dell'estensione della zona residenziale e della strada di servizio in località Campi Maggiori, così come erano state adottate dal consiglio comunale.

                                  E.   La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territoriodel 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del gravame il tribunale considera quanto segue.

                                         1.2. Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT).

                                         In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 19 settembre 2007, è stata recapitata a mezzo invio semplice agli insorgenti il successivo 24 settembre 2007 (cfr. copia della risoluzione impugnata, pag. 10, timbro di attestazione dello Studio legale __________, __________, __________ e __________, doc. in atti). Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 24 ottobre 2007, ovvero parecchi giorni prima dell'inoltro del gravame in esame, spedito l'8 novembre 2007. Questo dev'essere pertanto considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

                                         1.3. Gli insorgenti giustificano la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione della risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio, durante il periodo 10 ottobre/8 novembre 2007. Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione 19 settembre 2007), indicava in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo Tribunale entro il termine della stessa. L'opinione dei ricorrenti non può tuttavia essere tutelata. Quest'ultimo termine di ricorso, in concreto di per sé ossequiato, tornava difatti applicabile solo a coloro che prendevano conoscenza delle decisioni disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968, PA; RS 172.021; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come i ricorrenti, aveva ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non poteva invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al comune e al già ricorrente in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinnanzi a questo Tribunale. L'impugnativa all'esame, volta a richiedere l'approvazione dell'estensione della zona edificabile in località Campi Maggiori e della strada di servizio, andava pertanto imprescindibilmente insinuata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione governativa.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 26, 28 LPamm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento, in solido, delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                      ;       __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

90.2007.163 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.09.2008 90.2007.163 — Swissrulings