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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2007 90.2007.137

6 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·534 parole·~3 min·5

Riassunto

Ricorso irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.137  

Lugano 6 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2007 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, con risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

                                         che il 24 agosto successivo il municipio di __________ ha pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 10 settembre-9 ottobre 2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione, indicando la facoltà di ricorrere dinanzi a questo tribunale entro il termine della pubblicazione medesima;

che l'8 ottobre 2007 RI 1 ha indirizzato al tribunale il seguente ricorso:

"...

Modifica del piano regolatore di __________

Egregi Signori,

sono il proprietario di un fondo in zona __________ non approvato come zona edificabile.

Ricorro contro la modifica del piano regolatore.

Distinti saluti.

..."

che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame;

considerato,                   in diritto

che la competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente;

che, giusta l'art. 9 PAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;

che tuttavia il ricorrente non può essere messo al beneficio dell'art. 9 PAmm;

che, in effetti, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione: ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 PAmm (sentenza TPT 20 febbraio 2003, n. 90.2002.45; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 33 n. 12; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 PAmm);

che per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; , ; .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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