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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.11.2009 90.2007.126

30 novembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,109 parole·~21 min·2

Riassunto

Stralcio di un perimetro di rispetto di un bene culturale per carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.126  

Lugano 30 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 della

RI 1 patr. dall'avv. PR 1  

contro  

la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Claro;

viste le risposte:

-    4 gennaio 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

-    29 novembre 2007 del municipio di Claro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Nella seduta 24 novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha adottato la revisione del piano regolatore. La part. 672, di proprietà della RI 1, è stata assegnata alla zona residenziale estensiva R2. Nel contempo il comune ha adottato l'art. 30 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), relativo ai monumenti culturali, indicando, come richiesto dal Dipartimento del territorio in occasione dell'esame preliminare 17 giugno 1997 (cfr. pag. 9), l'edificio rustico a Temp tra quelli di rilevanza cantonale.

B.      Il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio 2007. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune scelte, sospeso la propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto qui interessa, il Governo ha approvato la zona R2 in corrispondenza della part. 672, modificato d'ufficio la formulazione dell'art. 30 NAPR per adattarlo alla legislazione in vigore e istituito un perimetro di rispetto a protezione dell'edificio a Temp, con l'obiettivo di controllare gli interventi architettonici nelle immediate vicinanze (ris. gov. 2007, pag. 53, 84 allegato 24). Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha inserito d'ufficio un nuovo articolo nelle NAPR, il cui tenore è il seguente (ris. gov. 2007, pag. 85):

art. 30bis - perimetri di rispetto A tutela dei seguenti beni culturali d'interesse cantonale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali: (…) 2. Edificio rustico a Temp (…) Entro questi perimetri non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.

C.     Con ricorso 5 ottobre 2007, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del perimetro di rispetto appena descritto e, in generale, dei dispositivi che toccano la part. 672 di sua proprietà. La ricorrente critica i provvedimenti adottati d'ufficio dal Governo sotto il profilo dell'interesse pubblico, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e della stabilità dei piani. Inoltre, chiede la conferma dell'inserimento della sua particella in zona R2.

D.     La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il ricorso sia respinto, mentre il municipio non formula osservazioni. I motivi saranno, se necessario, ripresi nel seguito.

E.      Il 4 novembre 2008 ha avuto luogo un'udienza, alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell'Ufficio dei beni culturali. Sono quindi state acquisite agli atti le fotografie scattate in occasione del sopraluogo esperito poco prima nell'ambito di un ricorso analogo. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa e le parti hanno rinunciato a presentare conclusioni scritte.

Considerato,                  in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del gravame sono date (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Il Tribunale, in merito alla legittimazione attiva della ricorrente, considera quanto segue.

1.1. Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 37 LALPT, sono legittimati a ricorrere il comune, i già ricorrenti per gli stessi motivi e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo. Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a insorgere solo se ha precedentemente ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore. La RI 1, proprietaria di un fondo toccato da un provvedimento introdotto tramite una modifica d'ufficio decisa dal Consiglio di Stato, è di principio legittimata a ricorrere, in applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Tale legittimazione deve essere tuttavia negata per quanto concerne la domanda di confermare l'inserimento del suddetto mappale nella zona R2. Come visto, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare tale attribuzione, decisa dal comune. La ricorrente non può quindi fondare la sua legittimazione attiva a porre una simile domanda su nessuna delle ipotesi previste dall'art. 38 cpv. 4 LALPT. Su questo punto il ricorso è, pertanto, irricevibile.

1.2. La ricorrente chiede inoltre l'annullamento di tutti i punti del dispositivo che toccano il suo mappale. Tale domanda, formulata in modo assai generico, non è neppure sommariamente motivata nel ricorso che, appunto, si concentra sul problema del perimetro di rispetto. Ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über di Verwaltungsrchts­pfle­ge im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Sco­la­ri, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 1239). Pertanto anche tale domanda è irricevibile.

1.3. Con queste precisazioni, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere esaminato nel merito.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.3.1. La RI 1 chiede l'annullamento del perimetro di rispetto del rustico a Temp, che interessa anche il mapp. 672 di sua proprietà. Essa ritiene che il provvedimento sia lesivo della garanzia della proprietà, poiché non sorretto da un interesse pubblico preponderante e sproporzionato. Il rustico d'interesse assai relativo viste le dimensioni ridotte, lo stato di conservazione e oggetto di alcuni interventi irrispettosi - nemmeno sarebbe visibile dal suo fondo, siccome posto all'interno di un nucleo e circondato da edifici. La conformazione della part. 672 farebbe sì che nessuna nuova costruzione potrebbe mai disturbare l'esistenza del bene protetto. L'art. 30bis NAPR sarebbe incompatibile con la protezione dall'arbitrio sancita dalla Costituzione, poiché conferisce all'Ufficio dei beni culturali la possibilità di pronunciarsi su ogni progetto edilizio, senza fornire alcuna indicazione, riferimento o criterio per la valutazione. Da ultimo, l'insorgente pretende che la modifica d'ufficio operata dal Governo sarebbe contraria al principio della stabilità del piano regolatore, visto che il fondo è stato oggetto di una variante, approvata dal Governo nel 1993, in occasione della quale questi non aveva ravvisato alcuna necessità di proteggere ulteriormente l'edificio in questione.

3.2. La Divisione spiega che l'estensione del perimetro dovrebbe essere considerata alla luce del fatto che non solo la tutela dell'oggetto in sé, ma anche del suo contesto ambientale e urbanistico, ha assunto un ruolo importante. Il perimetro, che non metterebbe in discussione i parametri edilizi della zona R2, non costituirebbe un vincolo eccessivo. Le modifiche ai progetti edilizi che l'Ufficio dei beni culturali potrà richiedere dovranno essere fondate, giustificate e non limitative dei parametri edificatori della zona; esse saranno impugnabili; un eventuale arbitrio dell'ufficio preposto non può essere pregiudizialmente contestato in questa sede. Il perimetro di rispetto serve a garantire una buona qualità architettonica delle costruzioni una coerente organizzazione degli spazi aperti nell'area di pertinenza del bene culturale e non a inibire l'edificazione nei suoi dintorni. D'altronde, il contestato art. 30bis NAPR non fa altro che riprendere l'art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), precisandone l'estensione (mantenimento della visibilità del bene protetto) e la competenza nell'ambito della procedura edilizia. Pretestuosa, infine, l'asserita violazione del principio della stabilità del piano. In ogni caso, il rustico a Temp è da tempo oggetto di importanza culturale cantonale e la definizione del perimetro è avvenuta dopo l'introduzione della citata legge del 1997, ciò che è da considerarsi cambiamento delle circostanze atto a giustificare la modifica pianificatoria.

4.4.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto dalla LPT, il cui art. 3 cpv. 2 stabilisce che dev'essere rispettato e che in particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. Giusta l'art. 14 cpv. 2 LPT, i piani regolatori devono delimitare le zone protette, che comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).

4.2. A livello cantonale, oltre al decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1), e all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

4.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la LBC, che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici e artistici, del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.

4.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 del codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) come oggetti che possono essere trasferiti senza alterarne la sostanza. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, del 14 marzo 1995, n. 4387, in: RVGC 1997, sessione ordinaria primaverile, volume 1.2, pag. 1003 segg., commento agli art. 2-4 del progetto, pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., § 4.2 lett. b, pag. 1023 ). 4.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o fram-mento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., commento all'art. 19 del progetto, pag. 1032). La legge affida alla commissione dei beni culturali (CBC; art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., commento all'art. 45 del progetto, pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in: RDAT I/2000, pag. 139 segg., § 4.3.2., pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela s'inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz: die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Zürcher Verwaltungsgerichts, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare di un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 abrogata LMS, cfr. messaggio cit., commento ad art. 22-29, pag. 1037). Il perimetro di rispetto è delimitato nel piano delle zone.

5.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie la attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, op. cit., n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

6.Conformemente alle direttive ricevute dal Dipartimento, il comune ha inserito l'edificio rustico in località Temp (mapp. 677) tra i monumenti culturali di rilevanza cantonale; tale denominazione è poi stata modificata dal Consiglio di Stato in beni culturali d'interesse cantonale, in consonanza con la LBC, nel frattempo entrata in vigore. Tale modifica, di natura formale, non ha mutato la qualifica del bene in questione la quale, inoltre, è rimasta inimpugnata, anche in questa sede.

7.La ricorrente non mette in dubbio, a ragione, la facoltà per il Governo di istituire il controverso perimetro di rispetto, in ogni caso data (cfr. in particolare consid. 4.3.4). Il provvedimento impugnato, però, non è stato motivato tanto quanto alla necessità di istituire il perimetro di rispetto, quanto alla sua estensione. La decisione è, dunque, insufficientemente motivata, in contrasto al principio fondamentale sancito all'art. 26 cpv. 2 LPamm e in contrasto con una delle componenti essenziali del diritto di essere sentito (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 26 LPamm). Fa difetto, difatti, una qualsiasi spiegazione sulla sua necessità, sulle circostanze che hanno spinto a delimitarlo nelle adiacenze del bene culturale in oggetto. Il difetto di motivazione appare, altresì, più grave se si considera che le esigenze relative alla motivazione sono accresciute se, come nel caso concreto, l'applicazione della legge implica esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (cfr. Scolari, op. cit., n. 395 e DTF ivi citata, n. 536). S'impone, dunque, il parziale annullamento della risoluzione impugnata, stralciando il perimetro di rispetto contestato e l'art. 30bis cpv. 1 cifra 2 NAPR. Gli atti sono, di conseguenza, retrocessi al Governo affinché fornisca una congrua motivazione per l'istituzione del perimetro di rispetto e dei criteri alla base della sua limitazione (art. 65 cpv. 2 LPamm).

8.Siccome il ricorso dev'essere accolto già solo per il motivo appena spiegato, non è necessario qui esprimersi sulle altre censure ricorsuali, in particolare sulle critiche mosse all'art. 30bis NAPR. Allo stadio attuale, con lo stralcio del perimetro contestato, tale norma non tocca (interessa) più il fondo della ricorrente.

9.Da ultimo, al fine di prevenire future contestazioni in merito, il Tribunale ritiene invece necessario esprimersi circa la pretesa violazione del principio della stabilità dei piani. Il piano in esame data del 1976, mentre la variante invocata dalla ricorrente - a sostegno della sua tesi- risale al 1993. Più di trenta, rispettivamente, più di quindici anni sono trascorsi da questi due atti pianificatori. La censura, manifestamente infondata e al limite del temerario, dev'essere disattesa e non merita ulteriori approfondimenti.

10. Gli atti sono quindi ritornati al Consiglio di Stato perché emani una nuova decisione, fornendo una congrua motivazione sia per l'istituzione del perimetro di rispetto, sia per i criteri alla base della sua delimitazione (art. 65 cpv. 2 LPamm).

11. Per i pregressi motivi, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto. La tassa di giustizia, di fr. 500.-, dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 LPamm). Allo Stato, soccombente nella presente procedura, devono essere caricate le ripetibili per un importo di fr. 2'000.- (art. 31 LPamm). Il Tribunale condanna pertanto lo Stato al versamento delle ripetibili, al netto della tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 26, 36 e 78 Cost., 2,3, 14,17, 26 e 33 LPT, 28, 29, 37 e 38 LALPT, 2, 3, 5, 19, 20, 22 e 45 LBC, 16 RBC, 26, 28, 31 e 65 LPamm, 30 e 30bis NAPR di Claro;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.      la decisione impugnata è annullata nella misura in cui istituisce un perimetro di rispetto per l'edificio rustico in località Temp;

1.2.      l'art. 30bis cpv. 1 cifra 2 NAPR è stralciato;

1.3.      gli atti sono retrocessi al Governo perché provveda a emettere una nuova decisione motivata.

2.Lo Stato è condannato a versare alla ricorrente fr. 1'500.- per ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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