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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.01.2010 90.2007.123

26 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,201 parole·~21 min·2

Riassunto

Richiesta di inserimento di un fondo in zona edificabile respinta per motivi di contenibilità del PR, agricoli e paesaggistici

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.123  

Lugano 26 gennaio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1. ottobre 2007 di

RI 1   

contro  

la risoluzione 28 agosto 2007 (n. 4239), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Bedretto;

viste le risposte:

-    10 dicembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

-    22 gennaio 2008 del municipio di Bedretto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Nelle sedute del 28 dicembre 2003 e dell'11 gennaio 2004 l'assemblea comunale di Bedretto ha adottato il piano regolatore. In quella sede, il mapp. 231 è stato attribuito alla zona agricola (prati e pascoli sfalciati), a cui è stata sovrapposta una zona di protezione del paesaggio (ZPP 1), quale cornice agricola del villaggio di Bedretto, rette dagli art. 21 e 22 delle norme di attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR). Il mapp. 231, di proprietà di RI 1, presenta una superficie prativa in declivio di 2'407 mq, su cui sorge un piccolo manufatto adibito a legnaia, ed è ubicata in località __________, a valle del sentiero agricolo che, una volta divenuto viottolo pedonale, conduce al soprastante nucleo del villaggio di Bedretto.

                                  B.   Il proprietario è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'assegnazione del mapp. 231 alla zona edificabile.

                                  C.   Con risoluzione 28 agosto 2007 (n. 4239), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di Bedretto, respingendo contestualmente l'impugnativa di RI 1. Il Governo, richiamando il principio dell'autonomia comunale, ha ritenuto che l'azzonamento riguardante il mapp. 231 era conforme alla legge e andava quindi confermato. Difatti, la situazione territoriale e paesaggistica del fronte compatto del nucleo di Bedretto, ben delineato verso valle, che concorreva a determinare anche il valore di importanza nazionale riconosciuto dall'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (in seguito, ISOS), imponeva di escludere il fondo del ricorrente dalla zona edificabile. Tant'è, che tale terreno era ubicato a valle del sentiero/strada pedonale che saliva verso il nucleo, mentre il perimetro della zona insediata definito nel piano di dettaglio del nucleo di Bedretto risultava essere fissato circa 15 m a monte dello stesso. In definitiva, ha concluso il Governo, il fondo in parola non risultava neppure adiacente alla zona edificabile. Inoltre, in merito a quest'ultima, non si riscontrava alcun interesse pubblico ad un suo ampliamento, ritenuto che il dimensionamento delle zone fabbricabili eccedeva il presumibile fabbisogno per lo sviluppo demografico del comune nei prossimi 15 anni (cfr. risoluzione impugnata pag. 70 e seg.).

D.    Con ricorso 1 ottobre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo che la parte alta del mapp. 231 sia inserita in zona fabbricabile, con vincolo di costruzione a volumetria controllata, in modo tale da formare, con gli edifici presenti sui mapp. 345, 367 e 348, una corona edificata al di sotto della strada pedonale. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente rileva come il suo fondo sia completamente urbanizzato, idoneo all'edificazione, ubicato a diretto contatto con il nucleo e faccia parte del fronte dello stesso a valle della strada pedonale. Inoltre, lamentando la violazione della parità di trattamento, l'insorgente ritiene, da una parte, che il suo terreno, inedificato e posto ai margini del nucleo, debba poter disporre al pari del mapp. 227 di una facoltà edificatoria, seppur a volumetria vincolata. Dall'altra parte, esso rileva la contraddizione insita nello sviluppare dal profilo edificatorio la fascia a monte del nucleo, esposta a pericolo valangario, quando quella a valle, in cui è compreso il mapp. 231, più protetta, ne è stata invece inibita.

                                  E.   La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano la reiezione del ricorso con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.

                                  F.   In data 9 settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in seguito acquisite agli atti. Il ricorrente ha prodotto un memoriale datato 26 agosto 2008, dotato di allegati fotografici, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le proprie domande e allegazioni. Il Tribunale ha dichiarato quindi chiusa l'istruttoria.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64 ), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

                                   3.   Come anticipato in narrativa, il ricorrente si aggrava contro la risoluzione del Consiglio di Stato, chiedendo l'inclusione della parte alta del suo fondo nella zona edificabile.

                                   4.   Il nucleo di villaggio di Bedretto si colloca, con un tessuto raccolto e compatto, sulla sponda sinistra della valle, esposto a est, a 1'400 metri d'altezza, sul terrazzo a destra del cono di deiezione del riale di Bedretto, ai piedi dell'alpe __________ e del __________, in posizione rialzata rispetto al corso del fiume __________ e del tracciato stradale che collega __________ con il passo __________. Il nucleo edilizio è composto da allineamenti di edifici paralleli alle curve di livello, con collegamenti verticali formati da ripidi camminamenti e scalinate. La parte superiore del nucleo è occupata in prevalenza da stalle, mentre a valle della via di attraversamento la sostanza edilizia è composta da abitazioni di tipo alpino e numerosi edifici ottocenteschi, che determinano il fronte del villaggio. Questo fronte ben delineato, è incorniciato a valle dalla scarpata prativa sovrastante la strada cantonale. In questo comparto, è ubicato il mapp. 231.

5.La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).

                                         Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n. 40-47; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente, delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b LPT; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, op. cit., ad art. 15 n. 72 segg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit., n. 317).

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

                                         5.1. Con terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni, op. cit. ad art. 15 n. 23; Flückiger/Grodecki, op. cit., ad art. 15 n. 85-93.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto, la visita dei luoghi, unitamente alla visione dei piani, hanno permesso al Tribunale di appurare che il fondo del ricorrente, edificato in modo trascurabile, non può certamente ambire ad essere considerato quale territorio edificato in larga misura. Difatti, come hanno già rettamente rilevato il municipio e l'Autorità di prime cure, il terreno in parola è nettamente separato dall'area edificabile del nucleo, giacché è ubicato a valle del sentiero che, salendo dalla strada cantonale, una volta divenuto viottolo pedonale, conduce al nucleo del villaggio di Bedretto. Invece, il perimetro che in quel luogo delimita l'area insediata, così come si evince dal "piano di dettaglio di villaggio di Bedretto" (piano degli interventi edilizi, scala 1:1000), è tracciato a ben 15 m a monte della strada pedonale, di modo che il mapp. 231 risulta essere assai discosto dalla zona edificabile. A ben vedere, questo fondo, come si avrà modo di riprendere in seguito, fa parte del vasto comprensorio agricolo, che incornicia il fronte a valle del nucleo del paese. Un inserimento in zona fabbricabile del comparto che lo comprende si potrebbe semmai giustificare dal profilo della necessità di un suo ampliamento, come verrà trattato di seguito.

                                         5.2. Un'estensione della zona edificabile, atta ad inserirvi il fondo in parola, non risponde però nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, l'apprezzabile dimensionamento della zona edificabile del piano regolatore era già stato segnalato dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare (cfr. esame preliminare 21 giugno 1996, pag. 18) ed è fra i motivi principali che hanno condotto il Consiglio di Stato a rigettare il ricorso (cfr. risoluzione impugnata, pag. 18 e seg., 70). Come ha rilevato il Governo nella risoluzione di approvazione del piano regolatore 28 agosto 2007, le zone edificabili proposte dal comune a questo scopo sono sovradimensionate per rapporto ad un’ipotesi di sviluppo realistica dello stesso, poiché permettono di accogliere circa 662 unità insediative (UI), rispetto ad una situazione di partenza di 314 UI, di cui 71 abitanti e 243 posti letto turistici (al 31 dicembre 2005). L'incremento delle UI è dunque superiore al 100%, a fronte di una popolazione che, nell'ultimo ventennio, è rimasta sostanzialmente stabile. Questa constatazione ha condotto il Governo a negare l'approvazione a svariate proposte di ampliamento della zona fabbricabile destinata alla residenza: conclusione che si impone, a maggior ragione, per il fondo all'esame, che nemmeno è stato proposto in zona edificabile dal comune. Com'è noto, sussiste un interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). A tale riguardo, poco importa se la superficie da aggregare alla zona fabbricabile risulti tutto sommato, nel complesso, relativamente esigua. Infatti, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A.V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13 ottobre 2005 in re D. S: e llcc, consid. 5.5). L'art. 15 lett. b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento al ricorrente.

5.3. La richiesta, formulata dall'insorgente, di assegnare il mapp. 231 o parte di esso alla zona edificabile dev'essere disattesa già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT. Va aggiunto, a tale proposito, che la circostanza, asserita dal ricorrente, secondo cui il fondo in parola è urbanizzato, non è decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione di fondi alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321). Nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi (cfr. supra, consid. 5), va ricordata l'esigenza, troppo spesso trascurata, di mantenere sufficienti spazi liberi per le future generazioni. Oltre al già ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. supra, consid. 5.2), entrano inoltre in linea di conto, in concreto, due altre finalità cui deve attendere la legislazione sulla pianificazione del territorio: riservare sufficienti aree coltive idonee per l'agricoltura e tutelare il paesaggio.

                                   6.   Come anticipato, il fondo in parola appartiene al vasto comparto prativo che si estende senza soluzione di continuità a valle del nucleo fino al tracciato della strada cantonale. Non solo, quindi, il terreno in oggetto non adempie ai requisiti della zona fabbricabile, ma, al contrario, esso soddisfa quelli della zona agricola, intesa anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii), aspetti, questi ultimi, che nella fattispecie rivestono, come vedremo, una particolare rilevanza. Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se il fondo interessato si presti o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell'agricoltura, assegna al mapp. 231 un'idoneità allo sfalcio. Tant’è, che il piano direttore del 1990, nella cui vigenza è stato approvato dal Consiglio di Stato, il 28 agosto 2007, il piano regolatore [solo gli obiettivi pianificatori cantonali sono stati sostituiti con decreto legislativo del 26 giugno 2007 (RL 7.1.1.1.2), entrato in vigore il 24 agosto 2007 (BU 2007, pag. 584)], designa proprio il terreno del ricorrente, per rapporto alle superfici idonee all'avvicendamento delle colture (SAC), negli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola. Questo è l'oggetto specifico della scheda settoriale 3.2, di dato acquisito, che vincola quindi il comune a precisare tali ulteriori terreni nell'ambito della definizione della zona agricola del proprio piano regolatore (cfr. piano direttore 1990: rappresentazione grafica n. 2, scheda di coordinamento 3.2). Di conseguenza, al fondo all'esame, proprio perché appartenente al territorio agricolo cantonale, va riconosciuta una chiara vocazione ad essere attribuito alla zona agricola, che, va precisato, può essere diminuita solo in presenza di importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori, in questo caso, cantonali (art. 7 legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989; LTAgr, RL 8.1.1.2). Presupposti, questi, che nella fattispecie fanno difetto. La decisione del comune di inserire il fondo in parola nella zona agricola, prati e pascoli sfalciati, si pone quindi in conformità con le scelte strategiche del piano direttore, e ciò senza che il ricorrente possa invocare motivi particolari e preponderanti di carattere pianificatorio per discostarsene.

                                   7.   7.1. La protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de la nature et du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri (art. 78 cpv. 2 Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966; LPN; RS 451). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Heribert Rausch/ Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564). L'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempimento di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN dev'essere infatti attribuito, quantomeno sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel, op. cit., n. 565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone e per quanto qui possa interessare, per i comuni contemplati dall'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si è imposta anche negli altri idiomi), allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre 1981 (OISOS; RD 451.12). La scheda 8.4 del piano direttore impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata scheda obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.

                                         7.2. Bedretto, quale villaggio, è inserito nell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS; cfr. art. 5 LPN e l'appendice dell'ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere; OISOS), che gli riconosce ottime qualità situazionali, buone qualità spaziali e altrettante qualità storico-architettoniche. La relativa scheda rileva, per quanto qui interessa, che la caratteristica dell'impianto del nucleo è data dalla sua compattezza, dai suoi margini nettamente definiti sul ciglio del pendio prativo, che ne costituisce lo zoccolo naturale. Al fine di preservare questa lettura d'insieme, essa raccomanda dunque d'impedire nuove edificazioni alteranti questo carattere primario. In particolare, il pendio prativo a valle del fronte edificato, in cui è ubicato il fondo del ricorrente, è stato rilevato quale parte inedificata irrinunciabile dell'insediamento (categoria di rilievo "a") che, secondo gli obiettivi di salvaguardia, impone un divieto di edificazione e l'eliminazione dei fattori perturbanti (obiettivo di salvaguardia "a"). L'autorità comunale non è rimasta insensibile a queste preoccupazioni, giacché in sede di adozione del piano regolatore ha incluso il comparto all'esame in zona agricola e in zona di protezione del paesaggio ZPP1, quale cornice agricola del villaggio di Bedretto (cfr. piano del paesaggio, elaborato 1, scala 1:10'000), in cui, di principio, sono ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino delle strutture morfologiche naturali (art. 22 lett. b NAPR). Questo assetto pianificatorio risulta quindi perfettamente in sintonia con l'ISOS, sia per quanto riguarda i rilevamenti, sia in merito alle raccomandazioni. Di conseguenza, anche a prescindere dall'adempimento delle condizioni dell'art. 15 LPT, la richiesta ricorsuale di includere il mapp. 231 in zona edificabile, che estenderebbe il margine del nucleo verso la strada cantonale, alterandone la linearità dell'attuale fronte delle costruzioni, oltre che compromettere la cornice verde di gran pregio, non può trovare accoglimento pure per motivi paesaggistici, in particolare perché sarebbe chiaramente in contrasto con le indicazioni dell'ISOS.

                                   8.   Il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto, da una parte, al mapp. 277, attualmente inedificato, a cui è stata concessa una facoltà edificatoria (volumetria vincolata), e dall'altra parte, ai comparti retrostanti al nucleo, che sono stati inseriti in zona edificabile, malgrado fossero esposti a pericoli valangari. A torto. Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. e in precedenza art. 4 vCost.) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, l'assegnazione del mapp. 231 alla zona agricola e alla ZPP1 è sorretta da motivi senza dubbio oggettivi e ragionevoli, come ampiamente vagliato nei considerandi precedenti. Peraltro, il riferimento dell'insorgente al mapp. 277 è sprovvisto di qualsiasi pertinenza. La porzione di questo fondo, su cui è possibile erigere una costruzione a volumetria vincolata, appartiene, come si può agevolmente evincere del piano di dettaglio nucleo di villaggio di Bedretto e a differenza del fondo del ricorrente, al comprensorio ampiamente edificato (cfr. supra, consid. 5.1). Men che meno attinente, infine, il rapporto con i comparti edificabili retrostanti al nucleo. Basti qui rilevare che Consiglio di Stato non li ha approvati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 24 e allegato n. 2).

                                   9.   In conclusione, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1), il quale è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili a favore del comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 26, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 37, 38, 67, 68 LALPT, 3, 5, 6, LPN, 28, 31 LPamm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'100.- (millecento) e a rifondere al comune fr. 700.- (settecento) per ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     4.   Intimazione a:

  ; ; ; ;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

90.2007.123 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.01.2010 90.2007.123 — Swissrulings