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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.04.2007 90.2007.1

19 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,128 parole·~6 min·2

Riassunto

contributo pecuniario sostitutivo a seguito di diminuzione di aree agricole

Testo integrale

Incarto n. 90.2007.1  

Lugano 19 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 dicembre 2006 del

RI 1 rappr. dal RA 2  

contro  

la decisione del 14 novembre 2006 (n. 5552) del Consiglio di Stato in merito all'obbligo di compensazione agricola (art. 8 segg. LTAgr);

viste le osservazioni 26 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, con risoluzione 2 marzo 1993 (n. 1523), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

                                         che, a seguito della diminuzione della zona agricola a favore di quella edificabile, il Governo ha chiamato il comune ad elaborare una proposta di compensazione giusta gli art. 8 segg. LTAgr (cfr. dispositivo n. 3.3. della risoluzione di approvazione; inoltre cifra 8 e allegato 6 della stessa);

                                         che il Consiglio di Stato, con decisione 18 febbraio 2003 (n. 751), ha concesso al municipio un'ulteriore e ultima proroga per la presentazione di un progetto di compensazione agricola reale e parzialmente pecuniaria entro il 30 giugno 2003, ritenuto che, scaduto il predetto termine e dopo 60 giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione medesima, l'importo di fr. 262'780.- sarebbe stato addebitato sul conto Stato/Comune quale deposito per l'acquisto di aree agricole;

                                         che, con ricorso cautelativo 18 marzo 2003, il RI 1 è insorto innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio avverso la suddetta decisione, chiedendo che la richiesta di una proroga di due anni, dallo stesso formulata, venisse accolta;

che, con sentenza 4 aprile 2005, il menzionato tribunale ha respinto il ricorso, nella misura in cui non dovesse essere stralciato dai ruoli;

che, in evasione di una domanda di revisione formulata dal RI 1 l’8 giugno 2006, con risoluzione 14 novembre 2006 (n. 5552), il Governo ha modificato la decisione 18 febbraio 2003, riducendo il contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune a fr. 225'674.-- e sancendo la restituzione dell’importo di fr. 37'106.-- a favore di quest’ultimo sul conto Stato/Comune una volta cresciuta in giudicato la risoluzione medesima;

che, con impugnativa 29 dicembre 2006, il RI 1 insorge dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo di annullare tanto la decisione 14 novembre 2006 che quella del 18 febbraio 2003, e di accertare la prescrizione del credito; in via subordinata di riconoscere al comune gli interessi di mora sulla differenza dell’importo dovuto a far tempo dal 31 luglio 2005, data di addebito del contributo pecuniario stabilito in origine;

che, per quanto concerne i motivi specifici della contestazione si dirà, per quanto necessario, in diritto;

                                         che la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr), il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. a LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr); il gravame è dunque ricevibile in ordine;

che il ricorrente, impugnando la risoluzione 14 novembre 2006, chiede l’annullamento integrale della risoluzione del 18 febbraio 2003, attraverso la quale il Consiglio di Stato ha determinato il contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune;

che tuttavia, nell’istanza di revisione 8 giugno 2006, esso aveva postulato semplicemente l’adeguamento dell’importo del contributo sancito nella risoluzione 18 febbraio 2003 ai parametri di calcolo di cui allo scenario B contemplati nell’istanza medesima: richiesta che è stata integralmente accolta dal Governo, il quale ha ridotto il contributo nella misura sollecitata dal comune;

che, di conseguenza, la domanda di annullamento integrale della prima risoluzione - e con essa dell’intero contributo posto a suo carico - dev’essere considerata inammissibile, in quanto nuova (art. 63 cpv. 2 PAmm);

che, già per questo stesso motivo, la richiesta di annullare l’intero contributo a seguito della prescrizione della pretesa dello Stato non può essere accolta;

che, pertanto, in definitiva, il comune ricorrente può solo contestare la riduzione dell’importo del contributo di fr. 37’106.-- operata nella risoluzione 14 novembre 2006: contestazione che, ovviamente, il ricorrente non sostiene né potrebbe giuridicamente sostenere, perché questa riduzione, allo stesso favorevole, coincide esattamente con quanto dallo stesso richiesto nell’istanza di revisione;

che oltretutto - sia soggiunto a titolo puramente abbondanziale - nemmeno i motivi addotti dal ricorrente, ed in particolare asseriti vizi formali e sostanziali, avrebbero potuto in concreto permettere al ricorrente di spuntare l’annullamento del controverso contributo: da un lato, il comune ha difatti avuto un periodo di tempo più che sufficiente per poter effettuare una compensazione reale a seguito della diminuzione delle aree agricole sul suo territorio, dall’altro i dati che sono serviti per il calcolo del contributo sostitutivo sono stati messi a disposizione del municipio, che li ha trovati corretti e che li ha anzi impiegati per formulare la richiesta di riduzione dell’importo, accolta dal Governo;

che del pari, il termine decennale di prescrizione della pretesa pecuniaria dello Stato nei confronti del comune, sorta al più presto al momento dell’approvazione del piano regolatore, è stato tempestivamente interrotto non solo dalla risoluzione 18 febbraio 2003, con cui il Governo ha fissato l’entità del contributo sostitutivo, ma addirittura prima dalla lettera 28 maggio 2002, con cui la Sezione della pianificazione urbanistica aveva comunicato al municipio le superfici e i valori di reddito agricolo in base ai quali il comune sarebbe stato chiamato a pagare il compenso (cfr. circa la prescrizione e le possibilità di interromperla RDAT II-2002 n. 8 consid. 2.1 e 2.3 rispettivamente; inoltre RtiD I-2005 n. 12);

                                         che, da ultimo, nemmeno può essere accolta la domanda di rifusione degli interessi (erroneamente qualificati come moratori) sulla differenza dell’importo accertata nelle due successive risoluzioni governative: non essendo stati richiesti nell’istanza di revisione, la relativa domanda si appalesa inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm);

che l’impugnativa, affatto infondata, dev’essere respinta;

                                         che il comune, in quanto intervenuto a tutela di interessi economici, dev’essere tenuto al pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 1'000.--, è posta a carico del RI 1.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  CO 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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