Incarti n. 90.2006.5 90.2006.7
Lugano 23 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi:
a) b)
30 gennaio 2006 di RI 1 20 gennaio 2006 di RI 2 tutti patrocinati dall'avv. PR 1
contro
la risoluzione __________ 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
- 30 marzo 2006 del municipio di RA 2,
- 31 marzo 2006 del Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
al ricorso sub b);
- 30 marzo 2006 del municipio di RA 2;
- 31 marzo 2006 del Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 sono comproprietari, in ragione d'un mezzo ciascuno, del mapp. 2, sito all'estremità nord orientale del nucleo di PI 1, sul quale sorge la loro abitazione familiare, denominata "La C__________ ", avente una superficie complessiva di 705 mq e così censito: A) fabbr. abitato mq 72, B) fabbricato mq 42 e c) prato mq 591. RI 2 è proprietario del mapp. 4, dirimpettaio al mapp. 2 e separato da questo dal mapp. 3 (percorso pedonale di nucleo), censito come segue: A) fabbricato mq 94 e b) prato mq 72, per complessivi 166 mq. Sul mappale sorge un fabbricato di modeste dimensioni che prosegue sul contiguo mapp. 5, in stato iniziale di decadimento, attualmente adibito a deposito-legnaia e che il proprietario intenderebbe, in un futuro, riattare.
B. Nella seduta del 22 febbraio 2005, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato alcune varianti al piano regolatore. Per quanto qui interessa, il legislativo comunale ha deciso di stralciare la strada di servizio n. 9 in località P__________, situata anch'essa a nord est del nucleo, vicino ai mappali descritti sopra. Il comune ha operato questa scelta perché riteneva questa strada vincolata funzionalmente e costruttivamente con il posteggio P11, che il Consiglio di Stato ha stralciato tramite modifica d'ufficio con risoluzione __________ 1996. Il consiglio comunale ha quindi disposto il ripristino del percorso pedonale precedente e modificato anche la strada n. 7, che porta a quella stralciata, prevedendo la formazione di una nuova piazza di giro. Contro questa decisione, con separati ma nel contenuto identici ricorsi 20 maggio 2005, ____________________ e ____________________ (precedenti proprietari del mapp. 2) e RI 2 sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo in via principale il ripristino della strada di servizio n. 9 ed, in via subordinata, che la strada restasse aperta al transito a favore dei confinanti. Nel frattempo, il 6 luglio 2005 __________ e ____________________ hanno donato il fondo al figlio ed il 28 settembre 2005 il fondo è divenuto comproprietà anche della di lui moglie.
C. Con risoluzione __________ 2005, il Consiglio di Stato ha approvato le varianti al piano regolatore e nel contempo ha respinto i ricorsi di ____________________ e ____________________ e di. Il Governo ha ritenuto che l'acceso ai mappali dei ricorrenti, considerata la loro ubicazione nel nucleo, fosse ampiamente garantito - e rispettoso dunque dell'art. 19 LPT - analogamente alla maggior parte delle altre abitazioni che vi sono ubicate, per cui la misura non appariva discriminatoria; in particolare i fondi dei ricorrenti non distavano oltre ottanta rispettivamente cento metri dalle strade di servizio n. 6 e 7. Infine, ha ritenuto che l'eventuale possibilità di concedere il transito veicolare del sentiero pedonale ai confinanti non potesse esser assunta come misura pianificatoria ma semmai attuata quale misura di polizia.
D. Contro la predetta risoluzione governativa, insorgono ora dinanzi al tribunale RI 1 e RI 2 con separati ricorsi datati 30 rispettivamente 20 gennaio 2006, di analogo contenuto, chiedendo nuovamente, in via principale, il ripristino della strada di servizio n. 9. In via subordinata domandano la retrocessione dell'incarto al Governo perché proceda nello stesso senso. Al tribunale viene inoltre richiesto di considerare compiutamente la possibilità di tener aperta la strada per i confinanti. Secondo i ricorrenti, la loro situazione non è analoga a quella degli altri abitanti del nucleo, che possono accedere alle abitazioni attraverso la piazzetta dello stesso, dalla quale i fondi dei ricorrenti, invece, non sono raggiungibili con autoveicoli poiché vi è una strettoia che impedisce il loro passaggio. La strada in oggetto sarebbe già esistente e perfettamente carreggiabile. Secondo gli insorgenti la decisione del Governo violerebbe inoltre l'art. 26 PAmm, poiché non sufficientemente motivata. I ricorrenti negano che possa esservi un nesso tra lo stralcio della strada in questione e quello operato d'ufficio dal Governo del posteggio P11, che avrebbe dovuto sorgere a margine della stessa. Inoltre, in virtù dell'art. 19 LPT, che obbliga il comune ad urbanizzare i fondi edificabili, la strada in questione, che sarebbe da sempre utilizzata al servizio di una zona residenziale e non servirebbe solo i fondi dei ricorrenti, non potrebbe essere soppressa. RI 1, infine, sottolineano che la loro abitazione dispone di un'autorimessa regolarmente autorizzata, per cui beneficerebbe di un diritto acquisito.
E. Il municipio di RA 2 chiede in via principale che i ricorsi siano respinti ed in via subordinata che sia accolta la richiesta di utilizzare il percorso pedonale per i veicoli usuali e di servizio o fornitura per i confinanti, previa presentazione di una perizia che attesti lo stato attuale del percorso pedonale. Anche la Divisione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del Governo, chiede la reiezione delle impugnative. Degli argomenti dei resistenti si dirà, nella misura del necessario, nei seguenti considerandi di diritto.
F. Il 12 luglio 2006 ha avuto luogo l'udienza congiunta. D'accordo con tutte le parti, RI 1 sono subingrediti a tutti gli effetti a ____________________ e ____________________. Al termine dell'udienza è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio, in occasione del quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti. Le parti si sono confermate nelle rispettive tesi ed allegazioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data e i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT). La legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Ricevibili in ordine, le impugnative, il cui fondamento di fatto è il medesimo, sono state istruite congiuntamente e vengono ora decise con un unico giudizio, in applicazione dell'art. 51 PAmm.
2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT (che prescrive alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 Legge sulle strade).
4.L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da se secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001 n. 696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, Jomini, Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/ Hänni, Handkommentar RPG 2006, ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567). Quanto all'accesso sufficiente, esso deve essere adatto all'utilizzazione prevista ed in linea di massima veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e non Zugang; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1). Esso deve consentire ai veicoli di avvicinarsi convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo dedotto in edificazione. L'art. 19 LPT si prefigge dunque scopi di polizia, in particolare deve essere possibile un accesso conveniente ai mezzi di soccorso (Jomini, op. cit., ad art. 19 n. 19). Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere raggiungibile con veicoli; occorre piuttosto tener conto delle circostanze locali e delle particolarità del singolo caso (DTF 117 Ib 308, consid. 4 a; Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 19 n. 14 e 21): in particolare non si può escludere a priori che un accesso pedonale - o, comunque sia, non veicolare - possa essere ritenuto sufficiente (Jomini, op. cit., ad art. 19 n. 18, Waldmann/ Hännni, op. cit., ad art. 19 n. 20). Accessi pedonali possono essere considerati sufficienti soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione di strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni del suolo (DFGP, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 19 N. 13; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, § 156 N. 8 c, Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 701 segg.; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1; Scolari, op. cit., n. 574). Analoga situazione è quella dei nuclei; la tendenza nel nostro Cantone è quella di una loro pedonalizzazione, con arresto del traffico all'esterno degli stessi tramite l'allestimento di posteggi al di fuori del nucleo abitato; un accesso pedonale ed una distanza contenuta dalla strada può in questi casi essere considerata sufficiente per l'urbanizzazione ai sensi dell'art. 19 LPT (in questo senso, cfr. Scolari, op. cit., n. 575). Tale tendenza si giustifica sia per motivi tecnici (le strade di nucleo sono spesso molto anguste e di difficile percorrenza) che di tutela paesaggistica-culturale.
5.Dapprima deve essere vagliata l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione, poiché, se accolta, renderebbe inutile l'evasione del merito. In concreto, su questo punto i ricorsi appaiono d'acchito infondati. La motivazione espressa dal Governo nella propria decisione appare rispettosa di quanto esatto dall'art. 26 cpv. 1 PAmm, prova ne è che i ricorrenti hanno potuto presentare dei ricorsi circostanziati, criticando puntualmente quanto sostenuto dall'Esecutivo cantonale. La censura è pertanto respinta ed i ricorsi devono essere esaminati nel merito.
6.I ricorrenti contestano la variante apportata al piano del traffico denominata "4.6 - Strade di servizio n. 7 e n. 9 in località P__________ " (rapporto di pianificazione gennaio 2005 pag. 56 seg.), che prevede in particolare lo stralcio della strada di servizio n. 9 e la modifica della parte terminale di quella n. 7, che conduce a quella stralciata, con la creazione di una piazza di giro sul mapp. 3 (ora integrato nel mapp. 2). Ai fini della presente decisione, è utile ripercorrerne l'istoriato pianificatorio.
6.1. Innanzitutto occorre distinguere il tracciato pedonale oggi utilizzato e la strada di servizio n. 9 pianificata. Nel piano del traffico originario, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione __________ 1988, il primo era classificato come percorso pedonale interno, colorato in verde, e costituiva la naturale prosecuzione della strada di servizio (o di quartiere) n. 9, che corrisponde oggi a quella n. 7, da un lato e dei viottoli pedonali del nucleo, dall'altro. Esso correva lungo il mapp. 1, toccava l'estremità nord del mapp. 3 e proseguiva quindi sul mapp. 7. La strada che si intende ora stralciare, invece, all'imbocco del bosco avrebbe dovuto scostarsi dal mapp. 1 e attraversare il mapp. 8, per poi ricongiungersi al mapp. 1, quindi lambire appena il mapp. 3 e dunque risalire lungo il mapp. 7 coincidendo col percorso pedonale descritto sopra e, infine, raggiungere il mapp. 3 dove sorge la scuola materna, attraversando il mapp. 4.
6.2. La strada appena descritta prende origine da alcune varianti elaborate nel 1994 e 1995 dal comune ed approvate dal Governo con risoluzione __________ 1996. Queste prevedevano che il tratto originariamente (nel 1988) indicato col n. 9 divenisse la strada di servizio n. 7; quindi l'aggiunta del pezzo finale, indicato quale n. 9. Essa era pianificata quale strada di servizio. Secondo l'art. 6 cpv. 5 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr) queste strade hanno lo scopo di servire i fondi. Questa nuova strada, come visto, avrebbe dovuto attraversare il mapp. 8 in corrispondenza di una valletta ed un ruscello, siti in zona di protezione ZPN3 -, disciplinata dall'art. 29 NAPR, che ne prevede la conservazione, la promozione o la tutela delle componenti naturalistiche nella loro configurazione, estensione spaziale e correlazioni funzionali (cpv. 2) e che ne delimita l'estensione all'alveo ed alle rive del corso d'acqua presente quali elementi formanti un corridoio ecologico (cpv. 3 lett. c). Nello spazio sul mapp. 8 tra il nuovo tracciato della progettata strada e il sentiero pedonale esistente, il comune intendeva edificare un posteggio, denominato P11, avente una superficie complessiva di ca. 380 mq e che avrebbe dovuto ospitare 11 veicoli. Nel 1996 però, con la testé citata risoluzione, l'Esecutivo cantonale non ha approvato il P11, in quanto incompatibile con la zona di protezione ZPN3 ed, inoltre, a causa della mancanza di un'analisi approfondita sulla necessità di realizzarlo.
6.3. L'impostazione viaria del piano regolatore di PI 1 ha sempre previsto, sin dal 1988, la pedonalizzazione del nucleo. Tale obiettivo è stato confermato in occasione delle varianti del 1996 (cfr. rapporto di pianificazione novembre 1994, pag. 30). In particolare, l'accesso alla casa La C__________, è sempre stato garantito attraverso il percorso pedonale al mapp. 3, che si diparte dalla piazza centrale del nucleo (Piazza S__________) e poi si congiunge al mapp. 1 che attraversa la zona ZPN3. Infatti, nemmeno con la strada che ora s'intende sopprimere l'urbanizzazione del mapp. 2 veniva modificata: la strada n. 9 non avrebbe comunque sia portato sino all'autorimessa, atteso come era previsto risalisse in direzione della scuola materna più a ovest e prima di giungere al mapp. 2. L'accesso all'autorimessa necessita - a prescindere dalla strada n. 9 - di transitare brevemente, in corrispondenza del mapp. 9, lungo il percorso pedonale (mapp. 3) che poi prosegue verso il nucleo. Per quanto attiene al mapp. 4, la strada avrebbe sì dovuto passarvi accanto, ma dall'analisi del piano è manifesto che era intesa a servire la scuola materna sovrastante, come peraltro conferma il rapporto di pianificazione 1994 che denomina tale strada strada di acceso alla scuola materna (rapporto citato, pag. 28). In tal senso, per il gruppo di case poste all'estremità nord orientale del nucleo era previsto il P11, che avrebbe permesso di bloccare il traffico all'esterno del nucleo pedonalizzato. Fosse stata l'intenzione di pianificare una strada di accesso veicolare al nucleo, allora questa avrebbe piuttosto dovuto continuare lungo il mapp. 3 per servire il comparto in questione, ma comunque sarebbe stata in contrasto con l'obiettivo di pedonalizzazione del nucleo. Quindi è fuori dubbio che la strada stralciata, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non fosse prevista per l'urbanizzazione dei fondi che si affacciano sul mapp. 3, ma funzionale al posteggio P11 e, per la parte terminale, alla scuola d'infanzia.
6.4.1. La visita dei luoghi ha permesso di costatare che la strada oggetto della vertenza, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, non è mai stata realizzata. Esiste invece il percorso pedonale previsto dal piano regolatore del 1988 che il comune intende ripristinare, che si presenta come una pista sterrata, e che è utilizzato dai proprietari de La C__________ per accedere all'autorimessa. Durante il sopralluogo è stato possibile anche rilevare la presenza di veicoli ed altre autorimesse all'interno del nucleo, come pure che effettivamente l'accessibilità veicolare alla zona in questione da parte della piazzetta del nucleo su cui sorge il posteggio P9 è particolarmente difficoltosa a causa di una strettoia all'altezza dei mapp. 9 e 6.
6.4.2. Nel merito, l'urbanizzazione dei mapp. 2 e 4 appare conforme all'art. 19 LPT. Innanzitutto trattandosi di abitazioni site nel nucleo, l'accesso pedonale dev'essere ritenuto come sufficiente (cfr. consid. 4). I fondi degli insorgenti non distano oltre cento/ centocinquanta metri dalle strade di servizio n. 6e7e l'accesso pedonale è garantito sia dal sentiero che attraversa la ZPN3 (mapp. 1), sia dalla piazzetta del nucleo (mapp. 3) sia, anche se non in modo ottimale, dal sentiero che discende dalla scuola materna (mapp. 7). Siccome la strada in questione, come visto sopra, non era prevista per l'urbanizzazione dei mappali dei ricorrenti (cfr. consid. 6.3), il suo stralcio non comporta nemmeno un peggioramento della loro urbanizzazione. Infine, occorre rilevare che i fondi dei ricorrenti versano nella stessa situazione della maggioranza di quelli siti nel nucleo, che pure non hanno un accesso diretto alla strada. In effetti, l'intero nucleo è pedonale secondo il piano regolatore, mentre non è di rilievo, ai fini del giudizio, sapere se, ed in quale misura, le autorità locali facciano rispettare la pedonalizzazione del nucleo.
6.5. Stando a quanto precede, la decisione del comune, in linea con il fine di pedonalizzare il nucleo, appare sorretta da un interesse pubblico sufficiente. Essa non peggiora l'urbanizzazione dei fondi dei ricorrenti, che è conforme all'art. 19 LPT ed analoga alla maggioranza degli altri mappali del nucleo.
7.RI 1 sostengono, infine, che la loro abitazione, casa La C__________, come tale sarebbe posta al beneficio di un diritto acquisito, costituito dalla presenza ultra quarantennale dell'autorimessa. Questo argomento, alla luce delle pregresse considerazioni, risulta infondato, giacché la strada che i ricorrenti vorrebbero mantenere non è mai stata realizzata; un qualsiasi diritto acquisito sulla stessa risulta d'acchito impossibile. L'accesso all'autorimessa è infatti sempre avvenuto attraverso il percorso pedonale esistente; se i proprietari de La C__________ godano di un qualche diritto acquisito per tale transito, è questione che esula dalla presente procedura.
8.Ritenuto come l'urbanizzazione dei fondi dei ricorrenti è sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT, la richiesta di consentire il transito ai confinanti non può essere accolta. Resta da rilevare la disponibilità del municipio ad approfondire questa possibilità nell'ottica di un'autorizzazione di polizia.
9.Stando così le cose le impugnative sono respinte. Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge concretamente applicabili alla presente fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2.La tassa di giudizio di fr. 1'500.- (millecinquecento) è posta carico di RI 1 per fr. 750.- (settecentocinquanta) e di RI 2 per il rimanente, con vincolo di solidarietà.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario