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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.03.2008 90.2006.47

14 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,038 parole·~5 min·2

Riassunto

Ricorso di una fondazione: carenza di potere di rappresentanza (firma collettiva)

Testo integrale

Incarto n. 90.2006.47  

Lugano 14 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 settembre 2006 della

RI 1   

contro  

la decisione 22 agosto 2006, n. 3859, con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Intragna;

viste le risposte:

-   9 gennaio 2007 del municipio di Intragna;

-   20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                      in fatto

                                  che il 21 gennaio 2002 il consiglio comunale di Intragna ha adottato la revisione del piano regolatore; per la frazione di Corcapolo lo strumento pianificatorio prevedeva una nuova strada di servizio con la creazione di due posteggi pubblici e l'ampliamento della zona edificabile;

che la RI 1 (in seguito: fondazione), con ricorso 26 marzo 2002 sottoscritto dal suo direttore __________, è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando la strada, i posteggi nonché l'ampliamento della zona edificabile;

che con risoluzione 22 agosto 2006, n. 3859, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione di una parte della nuova zona edificabile proposta per Corcapolo, di uno dei posteggi e dell'area AP-EP adiacente; il ricorso della fondazione è stato di conseguenza parzialmente accolto (ris. impugnata, cifra 4.2.2 lett. c, pag. 33; cifra 5.4., pag. 69 seg.; allegato 22);

che contro la risoluzione summenzionata il 25 settembre 2006 la fondazione, questa volta rappresentata oltre che dal suo direttore anche dalla sua presidente __________, si è aggravata davanti a questo tribunale ribadendo le proprie domande; dei motivi addotti si dirà, se necessario, in seguito;

che il municipio e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa;

considerato,                 in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (cfr. BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT); il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente - quantomeno in questa sede - certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT); l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;

che, giusta l'art. 8 PAmm, le allegazioni devono essere scritte in lingua italiana e firmate dalle parti e dai loro patrocinatori;

che secondo l'art. 2 cpv. 1 degli statuti, vigenti al momento dell'inoltro dei ricorsi e - pertanto - determinanti, trasmessi dalla ricorrente al Tribunale, la fondazione ha per scopo la conservazione, la tutela e la rivalorizzazione del paesaggio degno di protezione, mantenendo, promuovendo e dove necessario ripristinando i suoi valori naturali e culturali;

che giusta l'art. 6 degli statuti, unico organo della fondazione è il Consiglio di fondazione, tra i cui compiti (art. 8 statuti) figurano la designazione del direttore e del suo capitolato d'oneri (lett. g), la disciplina della rappresentanza della fondazione verso terzi e la regolamentazione dei diritti di firma (lett. i);

che il ricorso 26 marzo 2002 al Consiglio di Stato è stato inoltrato dalla fondazione, “rappresentata dal direttore __________”, che l'ha sottoscritto;

che secondo quanto risulta dal registro di commercio, il direttore __________ poteva (e può a tutt'oggi) impegnare la fondazione solo con firma collettiva a due;

che l'atto di ricorso appena citato doveva, pertanto, essere sottoscritto anche da una seconda persona legittimata a tale scopo, secondo quanto risultante dal registro di commercio;

che il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il gravame inoltratogli il 26 marzo 2002 dalla fondazione; ciò che comporta la reiezione del ricorso di quest'ultima in questa sede;

che neppure tornava applicabile l'art. 9 PAmm, secondo il quale ricorsi che non adempiono i requisiti di legge (…) vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che, in effetti, il ricorso rimesso al Consiglio di Stato era stato formalmente firmato dal direttore: i requisiti di cui all'art. 8 cpv. 1 PAmm erano dunque adempiuti;

che ai fini dell'applicazione dell'art. 8 PAmm, non si poteva invece pretendere dall'autorità che verificasse se l'apposizione di questa sola firma fosse sufficiente per permettere il soddisfacimento dei requisiti di ricevibilità dell'impugnativa, fissando - in caso contrario -  alla ricorrente un breve termine per rimediarvi;

che il rischio di un eventuale carente potere di rappresentanza del firmatario dell'atto di ricorso, ossia del direttore, doveva difatti essere assunto dalla sola ricorrente; non si vede difatti per quale motivo l'autorità dovesse intervenire per assicurare a tutti i costi il soddisfacimento dei requisiti di ricevibilità del ricorso, sgravando la ricorrente dai suoi obblighi di diligenza in merito;

che l'apposizione, in questa sede, sull'atto ricorsale 25 settembre 2006 delle firme della presidente della fondazione, __________, che parimenti disponeva (e dispone a tutt'oggi) del diritto di firma collettiva a due, e del direttore __________ non sana il vizio di prima istanza; convalida, semmai, pienamente la necessità della doppia firma;

che, in ogni caso, al di là di questa carenza, nel gravame di prima istanza la fondazione ricorrente non ha minimamente dimostrato - ma nemmeno accennato - di essere legittimata a ricorrere, segnatamente giusta l'art. 12 LPN, procedendo direttamente all'esposizione dei suoi argomenti di merito e contravvenendo con ciò in tal modo ad un suo chiaro obbligo (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2 in fine); tanto più che l'accertamento della legittimazione a ricorrere in virtù della menzionata disposizione non è agevole;

che, quindi, anche per questo ulteriore motivo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare d'acchito irricevibile il suo ricorso; poco importa che in questa sede la ricorrente tenti di rimediare - ancorché sbrigativamente a questo difetto;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della fondazione (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della RI 1.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                              4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario

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