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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2007 90.2006.43

24 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,550 parole·~23 min·5

Riassunto

Nucleo storico: disamina dell'assetto planimetrico di un'area dedicata a nuova costruzione

Testo integrale

Incarto n. 90.2006.43  

Lugano 24 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 settembre 2006 di

RI 1 patr. da: PR 1  

contro  

la risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1, sezione __________;

viste le risposte:

-    17 ottobre 2006 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;

-    24 ottobre 2006 del Municipio di RA 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietario del mapp. 83 nel comune di __________ (frattanto aggregato al comune di PI 1), ubicato in località __________. Questo fondo presenta una superficie prativa di 787 mq, sulla quale insiste, nella parte a monte, a ridosso del nucleo del villaggio, un manufatto di un piano, adibito a deposito.

                                  B.   Nella seduta dell'8 marzo 2004 l'assemblea comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 83 è stato assegnato per poco più di un quarto della superficie, la porzione a monte (circa 190 mq), alla zona del nucleo e, per il restante, alla zona agricola. In particolare, la parte inserita nella zona del nucleo, che qui interessa, disciplinata da un piano di dettaglio in scala 1:500 aggiuntivo a quello delle zone 1:2'000, è stata suddivisa in due settori: l'area trapezoidale al centro, contrassegnata in colore rosso, è stata definita quale nuovo ingombro volumetrico ammesso, mentre l'area che la circonda, in color verde, quale spazi liberi privati. La costruzione esistente è stata indicata quale manufatto secondario e/o accessorio (cfr. legenda piano della zona del nucleo 1:500).

                                  C.   Con ricorso 9 dicembre 2004 RI 1 è insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone, in via principale, l'annullamento per quanto riguardava il suo fondo e postulando, in via subordinata, l'estensione dell'area del nuovo ingombro volumetrico ammesso, così come da rappresentazione grafica allegata. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente ha lamentato dapprima la violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente la violazione di taluni aspetti procedurali, per il fatto che l'avversata pianificazione adottata dal legislativo comunale non corrispondeva più a quella, a lui maggiormente favorevole, sottoposta al dipartimento del territorio per esame preliminare. Ciò, senza aver ricevuto alcuna spiegazione. Nel merito, l'insorgente ha censurato la riduzione, rispetto alla pianificazione allora ancora in vigore, dell'area destinata al nuovo ingombro volumetrico ammesso. A suo dire, tale impostazione era incomprensibile e non giustificata dal alcun criterio architettonico e urbanistico.

                                  D.   Con risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore, ha abrogato quello previgente e ha contestualmente respinto il ricorso di RI 1 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 46 seg. e 53). Il Governo ha appurato innanzitutto che la procedura di revisione del piano regolatore all'esame era avvenuta in modo corretto. A suo giudizio, era ammissibile che su aspetti puntuali, come nel caso specifico, potesse sussistere una differenza tra progetto esaminato preliminarmente dal dipartimento e la pianificazione sottopostagli per approvazione, giacché questa era frutto dell'affinamento dell'altro: infondata, pertanto, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, intesa come partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. Per quanto riguardava la riduzione dell'area destinata a nuova edificazione, l'Esecutivo cantonale ha considerato che la scelta di arretrare l'ingombro planimetrico rispetto alla costruzione esistente sul limitrofo mapp. 70 appariva giustificata dal profilo del diritto ed anche preferibile da quello urbanistico, come altrettanto congruente risultava l'allineamento alla stessa sul limite orientale; assetto, questo, mutuato peraltro dall'ordinamento previgente. Il Governo non ha invece rilevato criteri particolari a fondamento dell'arretramento dal mapp. 75 sul limite occidentale. Non ravvisando tuttavia aspetti conflittuali dal profilo della legalità e dell'opportunità, esso ha ritenuto di non potersi esimere dall'approvare la proposta comunale senza violare il principio dell'autonomia comunale.

                                  E.   Avverso la menzionata risoluzione governativa, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale, postulandone l'annullamento per quanto concerne il mapp. 83. Riprendendo e sviluppando le argomentazioni esposte in prima istanza, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della decisione impugnata, sorretta a suo dire da argomentazioni sbrigative e generiche, insufficienti a dar conto di una pianificazione che invece violerebbe la garanzia della proprietà, il principio della sicurezza del diritto, della parità di trattamento, priva come sarebbe di giustificazioni anche sul piano urbanistico ed architettonico.

                                  F.   La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il rigetto dell'impugnativa, precisando tra l'altro che l'arretramento dell'ingombro edificabile sul mapp. 83 rispetto all'edificio ubicato sul mapp. 70 garantisce innanzitutto la salvaguardia reciproca dei diritti tra confinanti, in particolare per quanto attiene alle distanze prescritte dalla legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (in seguito, LAC). A suo giudizio, tali distanze, che mirano a favorire un'agglomerazione salubre, contribuiscono quindi ad una strutturazione preferibile dal profilo urbanistico. Il municipio postula l'accoglimento parziale del ricorso, nella misura in cui ritiene di non presentare obiezioni particolari ad un eventuale ampliamento dell'area edificabile (nuovo ingombro volumetrico ammesso) del mapp. 83 fino a confine con il mapp. 75 e di 4 m verso valle.

                                  G.   In data 26 aprile 2007 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti. Dopo ampia discussione, le parti hanno quindi riconfermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando a formulare conclusioni scritte. Il tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.L'insorgente ritiene carente la motivazione della decisione impugnata, in quanto il Consiglio di Stato avrebbe respinto il ricorso, formulando semplicemente giustificazioni sbrigative e generiche a sostegno dei vincoli che gravano il mapp. 83. A tale proposito, si osserva che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con questo principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le censure del ricorrente, la pianificazione comunale all'esame. Ciò gli è d’altronde bastato per presentare un più che circostanziato ricorso.

3.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   4.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 12). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 514; Flückiger, ibidem). Possono essere istituite, ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981 ad art. 18 n. 6 e n. 10). La tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).

                                   5.   Il ricorrente critica l'impostazione urbanistica e pianificatoria relativa alla porzione del mapp. 83, inclusa nella zona del nucleo, adducendo la violazione della garanzia della proprietà. Esso non condivide in particolare l'estensione del nuovo ingombro volumetrico ammesso che, oltre ad essere inferiore a quanto definito dalla previgente pianificazione, causerebbe in pratica l'inedificabilità del suo fondo.

                                   6.   Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Nella fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 4). Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità della pianificazione in discussione.

                                         6.1. Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico o promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558 segg.).

                                         6.1.1. La zona del nucleo comprende l'insediamento originario di __________, che presenta un tessuto spaziale ed architettonico variegato ed interessante. Il previgente piano regolatore l'assoggettava ad un piano particolareggiato, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3101 del 2 maggio 1990. In seguito, il piano particolareggiato è stato modificato con alcune varianti, tramite cui, fra l'altro, la porzione a monte del terreno del ricorrente, in precedenza esclusa dalla zona edificabile, è stata inclusa nel suo perimetro ed attribuita alla categoria d'intervento D, "nuova edificazione". (cfr. risoluzione governativa 22 febbraio 1994, n. 1436, scheda del piano particolareggiato n. 56, doc. in atti). Con la revisione generale del piano regolatore, di cui ci si occupa, il comune ha dal profilo formale abbandonato lo strumento del piano particolareggiato, integrando la zona del nucleo nel piano delle zone, disciplinandola attraverso un piano di dettaglio aggiuntivo in scala 1:500. Dal profilo sostanziale, ritenuto che le aspettative d'utilizzazione del nucleo, sino ad allora poco soddisfacenti, comportavano un approfondimento sia delle modalità d'intervento sui singoli fabbricati, sia delle misure di protezione degli oggetti architettonicamente più significativi, nonché delle condizioni di strutturazione degli spazi liberi e delle aree pubbliche (cfr. rapporto di pianificazione marzo 2004, pag. 8), sono state riviste in generale le categorie d'intervento. Con ciò, sono stati chiaramente mantenuti i concetti e gli obiettivi generali di salvaguardare le caratteristiche originarie più significative del nucleo e di promuovere un più razionale utilizzo dei fondi e delle parti già incisivamente trasformate. A tale scopo la zona del nucleo è stata suddivisa, per quanto qui interessa, nelle seguenti componenti: gli spazi liberi privati (art. 22 NAPR) delle corti, degli orti e dei giardini, devono rimanere liberi da costruzioni. Gli edifici determinanti il tessuto tradizionale (art. 24 NAPR), possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche edilizie tradizionali. I manufatti secondari e/o accessori (art. 26 NAPR), possono essere mantenuti e riparati, ad esclusione di lavori di trasformazione o cambiamento di destinazione. In caso di demolizione di questi manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero privato. Infine, sono stati previsti nuovi ingombri volumetrici ammessi (art. 27 NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli ingombri massimi indicati dal piano. Come anticipato in narrativa, il riassetto della parte del mapp. 83 inclusa nella zona del nucleo, il cui perimetro è stato leggermente esteso a valle rispetto alla pianificazione previgente (cfr. con scheda del piano particolareggiato n. 56), ha comportato l'avversata riduzione dell'area edificabile con la definizione al suo centro del nuovo ingombro volumetrico ammesso, a pianta trapezoidale, posto a confine con il viottolo che separa il fondo all'esame dal mapp. 76. Le fasce di terreno residue, che circondano l'ingombro edificabile sugli altri tre lati (a monte, con una profondità di circa 3 m dal mapp. 75, a sud, con una profondità di circa 3 m dal mapp. 70 e a valle, con una profondità di circa 4.5 m dal perimetro della zona del nucleo) sono state quindi definite quali spazi liberi privati. Inoltre, il piccolo magazzino esistente, che è ubicato a cavallo fra il nuovo ingombro volumetrico ammesso e gli spazi liberi privati è stato censito quale manufatto secondario e/o accessorio.

                                         6.1.2. Ferme queste premesse, se da un lato la sussistenza di un interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle caratteristiche e peculiarità del nucleo storico di __________ è senz'altro data, ciò che il ricorrente peraltro non contesta, dall'altro lato occorre esaminare se in questo contesto i vincoli che formano il nuovo assetto e gravano il mapp. 83 appaiono giustificati a fronte della definizione su quel fondo dell'area per il nuovo ingombro volumetrico ammesso, ritenuta d'estensione insufficiente dall'insorgente.

                                         6.1.3. Innanzitutto, più che legittimo appare il limite posto a definizione di quest'area a valle. Ripreso tale e quale dal previgente piano particolareggiato, esso mantiene l'allineamento dell'eventuale futura costruzione sul mapp. 83 con quella esistente sul limitrofo mapp. 70 che, con gli edifici posti sui mapp. 69 e 646, forma ad oriente un fronte edificato del nucleo già sufficientemente consolidato. Per contro, la traslazione di quel limite più a valle, così come pretende il ricorrente, causerebbe un inspiegabile effetto di rottura, in contrasto con le ragioni urbanistiche testé illustrate.

                                         6.1.4. Per quanto concerne invece l'arretramento del limite di quell'area rispetto al confine con il mapp. 70, va rilevato che questo fondo, rispetto a quello del ricorrente, fatta astrazione del manufatto accessorio sul mapp. 83, comunque irrilevante per la fattispecie, è già edificato a confine con un'abitazione di tre piani, classificata dal piano del nucleo come edificio determinante il tessuto tradizionale, con la possibilità di ampliamento (nuovo ingombro volumetrico ammesso), rivolta proprio su quel lato. Ora, ove non sia diversamente stabilito, le distanze tra edifici nella zona nucleo sono disciplinate dall'art. 3 NAPR, che dichiara applicabile l'art. 124 LAC, il quale non permette di erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui se non alle distanze seguenti: di metri quattro se nel muro dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre o altre aperture a prospetto; di metri tre se vi sono finestre o altre aperture a semplice luce. Ritenuto che un nuovo ingombro volumetrico ammesso determina la dimensione planimetrica massima dei nuovi ingombri e che il piano del nucleo ne definisce uno sia sul mapp. 83 che sul mapp. 70, fra di essi prospicienti, la distanza che li separa di circa 3 m garantisce quantomeno la massima edificabilità, su quel lato, anche per il proprietario che edifica in un secondo tempo, qualora il primo avesse edificato con finestre o altre aperture a semplice luce, mentre lo obbliga ad un ragionevole arretramento supplementare di 1 m, nel caso in cui il primo avesse predisposto aperture a prospetto. Di conseguenza, la definizione su quel fronte delle aree per un nuovo ingombro volumetrico ammesso appare a questo tribunale come una soluzione solida che, conciliando gli interessi dei vicini, rende in concomitanza attuabile l'obiettivo di promuovere un più razionale utilizzo dei fondi e delle parti già incisivamente trasformate (cfr. supra, consid. 6.1.1.). Obiettivo, questo, che ha informato la revisione della zona del nucleo.

                                         6.1.5. Differenti, infine, le giustificazioni a sostegno del limite posto a monte, a distanza di circa 3 m dal mapp. 75. In effetti, quest'ultimo fondo risulta privo di edificazioni, oltre che presentare una superficie eccessivamente modesta per accoglierne. Tant'è che il piano del nucleo lo assegna, con parte di quelli adiacenti, alla categoria degli spazi liberi privati. Orbene, come si è constatato dall'esperimento del sopralluogo e a conferma di quanto si può agevolmente evincere dalla semplice visione del piano della zona del nucleo, l'area formata da questo fondo, unitamente alle porzioni delle superfici limitrofe, fra cui anche la striscia del fondo del ricorrente attribuita alla contestata categoria degli spazi liberi privati, concorre a strutturare, in relazione agli edifici esistenti e a quelli che sorgeranno sui tre lati, uno spazio vuoto a forma di corte, che fa evidentemente astrazione dei confini particellari. Questa corte, molto ben delimitata, trova perfettamente sfogo nell'area pubblica, costituita dal viottolo pedonale che costeggia a nord anche il mapp. 83, oltre cui insiste l'imponente mole dell'edificio al mapp. 76, che la chiude sul quarto lato. Tale spazio è senz'altro di pregio dal profilo urbanistico, in quanto situato in un settore del nucleo particolarmente denso di edificazioni, esistenti e future, che necessita di essere riequilibrato e valorizzato attraverso l'assetto di una confacente area aperta. Un'eventuale fabbricazione al suo interno, con l'ampliamento fino a confine con il mapp. 75 dell'area per il nuovo ingombro volumetrico ammesso sul mapp. 83, così come richiesto dal ricorrente, avrebbe quale risultato, oltre che creare un effetto di occlusione sulla costruzione esistente al mapp. 70 e di corrompere l'assetto della corte stessa, l'irrimediabile alterazione del tessuto del nucleo, il cui valore non è dato, peraltro, in quel luogo, dalla qualità delle costruzioni o manufatti in particolare, ma dal loro insieme, soprattutto dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante, da cui nasce la necessità della tutela dello stesso (cfr. art. 27 cifra 1 NAPR; rapporto di pianificazione, marzo 2004, pag. 6, punto 4, pag. 8 e 11; commento alle NAPR, pag. 7, ad art. 22). In particolar modo, l'alternarsi di spazi vuoti (piazze e vie, ma anche, come nel caso dell'insorgente, corti, giardini e orti) e costruzioni caratterizza tutto l'abitato. La sussistenza di un interesse pubblico a sostegno della contestata misura pianificatoria appare quindi evidente.

                                         6.2. Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la pianificazione contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati contrapposti. Se così fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale riguardo, il ricorrente allega che la riduzione dell'area per il nuovo ingombro volumetrico ammesso causerebbe di fatto l'inedificabilità del suo terreno.

                                         6.2.1. Ai considerandi precedenti sono state diffusamente spiegate le ragioni di ordine essenzialmente urbanistico ed edilizio che hanno condotto il comune a ridefinire, attraverso l'impianto di spazi liberi privati, l'area edificabile sul mapp. 83, costituita dal nuovo ingombro volumetrico ammesso. Ragioni, queste, che riflettono e si compenetrano oltretutto negli stessi scopi della categoria dei nuovi ingombri volumetrici ammessi: vale a dire valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro (art. 27 cifra 1 NAPR). Di modo che, la previsione pianificatoria per una nuova edificazione nel nucleo si giustifica soltanto se in funzione di una confacente valorizzazione delle relazioni spaziali, attraverso la salvaguardia degli equilibri fra vuoti e pieni. È appunto questo il risultato ottenuto con il nuovo assetto del mapp. 83. La necessità e l’idoneità delle restrizioni all'esame sono pertanto date.

                                         6.2.2. Per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, va considerato che, malgrado la riduzione rispetto alla previgente pianificazione, la superficie edificabile del fondo, corrispondente all'area del nuovo ingombro volumetrico ammesso, assomma comunque a circa 85 mq. Ritenuta un'altezza massima ammessa di 10 m misurati al filo di gronda (art. 27 cifra 2 NAPR), ciò assicura uno sfruttamento edilizio più che congruo del fondo del ricorrente. Per tutti i predetti motivi, dunque, la pianificazione contestata regge l'esame anche dal profilo del principio della proporzionalità.

                                         6.3. Riassumendo, i vincoli gravanti il mapp. 83 sono sorretti da un sufficiente interesse pubblico e non violano il principio della proporzionalità. Il ricorso deve dunque essere respinto anche su questo punto.

                                   7.   L'insorgente lamenta infine la violazione del principio della parità di trattamento e della sicurezza del diritto per il fatto che il mapp. 83 sarebbe stato l'unico fondo del nucleo che con la revisione all'esame avrebbe subito una restrizione edificatoria, quando tutti gli altri fondi toccati da una modifica avrebbero invece beneficiato soltanto di vantaggi.

                                         7.1. Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge, sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

                                         7.2. In concreto, come esaminato in precedenza, i motivi che hanno fondato un trattamento specifico per il mapp. 83, dati dalla sua ubicazione, sul margine orientale del nucleo, dalla costruzione (manufatto secondario e/o accessiorio) che vi insiste, che il piano del nucleo intende evidentemente scoraggiare auspicandone la demolizione (cfr. art. 25 NAPR), dal contesto densamente edificato in cui si trova inserito, che necessita di una particolare attenzione dal profilo dell'assetto e della qualità degli spazi privati e pubblici, sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli. Meritano, pertanto, conferma. Comunque sia, contrariamente a quanto sembrerebbe sostenere il ricorrente, il comune, con la revisione di cui ci si occupa, non si è limitato a riconsiderare soltanto gli assetti delle aree di nuova edificazione (color rosso in legenda: nuovo ingombro volumetrico ammesso), bensì ha riesaminato in maniera più o meno rilevante tutte le categorie d'intervento del previgente piano particolareggiato, come pure ha riconsiderato la loro attribuzione alle diverse porzioni dell'insediamento, aggiornando in tal modo tutto il concetto pianificatorio che informava il nucleo. Il confronto dei piani consente di verificare agevolmente che non soltanto il mapp. 83 ha subito un aggravio di vincoli rispetto alla pianificazione particolareggiata precedente. Si ricorda, per formulare qualche esempio, che la chiesa al mapp. 47, di cui all'epoca si tutelava semplicemente la volumetria, è ora censita quale edificio protetto (art. 23 NAPR), rispettivamente, che le facciate degli edifici ai mapp. 55, 56 e 60 sono adesso integralmente interessate da un vincolo specifico di protezione (art. 24 ciffra 2 NAPR), e che infine, per venire in media res, l'area destinata a nuova edificazione è stata eliminata dai mapp. 642-552, nonché notevolmente ridotta sui mapp. 36 e 648. La censura ricorsuale riferita alla violazione della parità di trattamento va dunque considerata priva di fondamento, al pari della pretesa violazione del principio della stabilità del piano e della sicurezza del diritto (art. 21 cpv. 2 LPT e 41 LALPT): non v'è dubbio che lo strumento pianificatorio riguardante il nucleo, a più di sedici anni dall'approvazione del piano particolareggiato (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato n. 3101 del 2 maggio 1990) e a dodici anni dall'inserimento nel suo perimetro della porzione a monte del mapp. 83 (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato n. 1436 del 22 febbraio 1994), meritava di essere verificato e, se del caso, modificato, come, d'altra parte, proprio la precedente disamina dell'assetto del mapp. 83 sta a dimostrare.

                                   8.   In conclusione, la decisione pianificatoria comunale e la conseguente approvazione governativa devono essere per questi motivi tutelate ed il ricorso integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      3.   Intimazione a:

        ;   .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

90.2006.43 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2007 90.2006.43 — Swissrulings