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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.08.2006 90.2006.39

30 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,543 parole·~8 min·2

Riassunto

Assenza di motivo valido per la restituzione in intero dei termini di ricorso per persona residente all'estero.

Testo integrale

Incarto n. 90.2006.39  

Lugano 25 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 luglio 2006 di   

RI 1;  

contro  

la risoluzione  (n. __________) con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1, residente a C__________ in P__________, è proprietario, in comunione ereditaria con A, B e C, di alcuni fondi situati nel PI 1, in particolare i mapp. 4 e 5.

B.     Nel corso delle sedute del 2 e 3 giugno e del 13 ottobre 2003, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione del piano regolatore comunale. In tale occasione, secondo quanto asserito dall’insorgente, il comune avrebbe modificato l’assetto pianificatorio dei mapp. 4 e 5. La pubblicazione degli atti, avvenuta dal 1° marzo al 1° aprile 2004, è stata annunciata sul foglio ufficiale.

C.    Con ricorso datato 9 aprile 2005, spedito il medesimo giorno, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato contro la citata modifica del piano regolatore. Conscio del ritardo nel presentare la propria impugnativa, egli ha in particolare chiesto che la memoria da lui presentata fosse “trasformata in ricorso, chiedendo la riapertura dei termini del ricorso”, motivando il ritardo col fatto ch’egli risiede all’estero. Per il resto, egli s’è addentrato nel merito della pianificazione.

D.    Con risoluzione  (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore e nel contempo evaso il ricorso di RI 1. L’esecutivo cantonale l’ha considerato irricevibile in quanto tardivo.

E.     Con ricorso 22 luglio 2006 al Consiglio di Stato e trasmesso il 7 agosto 2006 a questo tribunale, RI 1 insorge contro la decisione testé menzionata, invocando gli stessi motivi già addotti davanti al Governo. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerato,                  in diritto

1.      1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT); tenuto conto delle ferie giudiziarie, il ricorso è senz’altro tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT combinato con l’art. 13 PAmm). La giurisprudenza riconosce a ciascun membro di una comunione ereditaria un interesse legittimo giusta l'art. 43 PAmm ad impugnare una decisione che concerne la comunione ereditaria, quando il ricorso tende all'annullamento di un provvedimento che determina obblighi od oneri per la comunione ereditaria stessa (cfr. RDAT  II-2002 n. 22 con rinvii). La legittimazione dell’insorgente è pertanto data (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).

1.2. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione. L’autorità di ricorso può, infatti, in limine litis decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm).

2.      Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino chiamato, a livello comunale, piano regolatore viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT).

3.      In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

4.      In concreto, la pubblicazione del piano regolatore di PI 1 ha avuto luogo nel periodo 1° marzo – 1° aprile 20__________, mentre il ricorso di RI 1 è stato spedito solo il 9 aprile dell’anno successivo, ossia ampiamente oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione previsto dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Conscio del ritardo, il ricorrente, in ingresso alla propria memoria al Governo, ha chiesto di essere messo al beneficio della restituzione in intero. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo e l’ha, di conseguenza, dichiarato irricevibile. A ragione.

5.      La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o chiedere un rinvio: perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a) oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).

6.      Nel caso concreto, in entrata al proprio ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, RI 1 ha chiesto di essere messo al beneficio della restituzione dei termini. Il Consiglio di Stato si è limitato a ritenere irricevibile il gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, senza affrontare la domanda di restituzione del termine di ricorso sottopostagli in entrata. Ci si potrebbe domandare se, così facendo, il Governo non abbia violato l’obbligo di decidere tale domanda o, in subordine, di motivare la decisione. Per economia di giudizio il tribunale ritiene inutile rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, poiché l’istanza di restituzione in intero andava comunque sia respinta. Infatti, il motivo addotto dal ricorrente non adempie ai requisiti esatti dall’art. 137 CPC, per cui egli non può essere posto al beneficio della restituzione del termine di ricorso. Innanzitutto, ai proprietari incombe il compito di informarsi costantemente riguardo a eventuali modifiche della situazione giuridica dei loro fondi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6c): questo principio si applica anche ai proprietari che non risiedono nel territorio del comune dove questi sono siti (ibidem, inoltre Rep. 1972, pag. 397, consid. A). RI 1, perché residente all’estero, doveva organizzarsi in modo tale da poter sempre avere sott’occhio la situazione giuridica dei suoi fondi. D'altronde, il ricorrente non sostiene nemmeno di essersi trovato impedito a compiere l’atto, limitandosi ad asserire una generica residenza all’estero. Infine, giova ricordare che la giurisprudenza relativa all’art. 33 LPT ed al diritto di essere sentito esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani, cosa che, come visto, è regolarmente avvenuta. Queste norme non impongono invece l’obbligo d’informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione e di revisione degli stessi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b). È, pertanto, il ricorrente ad essere solo responsabile dell’omessa impugnazione della revisione del piano regolatore nei termini fissati dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Ferme queste premesse, non è nemmeno necessario verificare se il ricorrente abbia, in più, rispettato il termine di 10 giorni sancito dall’art. 139 CPC per l’inoltro della domanda di restituzione dei termini. Siccome la richiesta di restituzione in intero era infondata, la decisione del Consiglio di Stato di ritenere tardivo il ricorso risulta corretta.

7.      Per tutto quanto precede il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Il ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio, per complessivi fr. 600.- (seicento).

                                        3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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